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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/12/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
II^ SEZIONE CIVILE
PROCESSO VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025 il giorno 1 del mese di dicembre, all'udienza tenuta presso la Seconda Sezione Civile, dalla dott.ssa Luisa Sorrenti, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3176/2023 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi, promossa da
, nato a [...] l'[...] (CF ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, C.so Garibaldi, 468/b Galleria Zaffino presso l'avv.
PE RE IL, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura in calce all'atto introduttivo ATTORE
CONTRO
nato a [...] [...] (C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
nata a [...] P.S. il 14.10.1965 (C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliati in Reggio Calabria Via P. Foti n.1 presso l'avv. PE Panuccio, da cui sono rappresentati e difesi per separate procure in calce alla comparsa di costituzione
nato a [...] il [...] (C.f.: ), Controparte_3 C.F._4
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via del Gelsomino, 45, presso l' Avv. Francesco
Abenavoli da cui è rappresentato e difeso in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_4 C.F._5
elettivamente domiciliato in Bagaladi (R.C.) alla via Paolo Mantica, 2, presso l'Avv. PE
Sgrò che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTI
1 Nonché, CONTRO
, , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
e Convenuti CONTUMACI
[...] Controparte_10
Compaiono all'udienza: per l'attore, nessuno è presente
Per i convenuti e , l'avv. PE Panuccio, il quale è presente anche Controparte_2 CP_1 per il convenuto per delega dell'avv. PE Sgrò Santo;
Controparte_4 nessuno è presente per;
Controparte_3
L'avv. Panuccio, vista l'assenza delle altre parti chiede un rinvio per i medesimi incombemti
Il Giudice considerato che la causa era già pronta per la decisione e che non risultando raggiunto un qualche accordo tra le parti rimane evidentemente l'interesse alla decisione, invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Panuccio precisa come da atti riportandosi a tutto quanto ivi dedotto, richiesto e concluso.
Quindi, il GI visto l'art. 281 sexies c.p.c.
Dispone che si proceda alla discussione orale e all'esito della Camera di Consiglio, alle ore 16,45, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione, in assenza delle parti allontanatesi.
Il Cancelliere Il G.O.T.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Luisa Sorrenti, ha pronunciato la seguente
2 SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3176/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, pronunciata all'esito dell'udienza disposta ex art. 281 sexies cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il sig. , dopo aver ricevuto in donazione dalla sorella l'appartamento Parte_1 Parte_2
in corso di costruzione posto all'ultimo piano fuori terra del maggior fabbricato sito in Melito Porto
Salvo Via Berlinguer n.16-23, ha proposto con citazione domanda contenziosa volta a conseguire sentenza che obbligasse i convenuti, quali condomini dello stabile e comproprietari delle parti comuni, a realizzare o completare il tetto del fabbricato, dividendo le relative spese occorrenti. Ha
supportato la sua pretesa con una perizia tecnica di parte a firma dell'ing. in cui si CP_11
individuavano e descrivevano i lavori da eseguire e si quantificava l'importo da ripartire tra i condomini comproprietari secondo un criterio asseritamente oggettivo e calcolato sulla base del valore delle rispettive proprietà private, in assenza di tabelle millesimali.
In ragione di ciò ha formulato le seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare che i condomini
dell'edificio di maggior consistenza sito in Melito Porto Salvo RC e posto alla via urbana Enrico
Berlinguer 16-24, …, sono per legge obbligati all'esecuzione del completamento del tetto di copertura
dello stabile e pertanto tenuti economicamente alla realizzazione dell'opera nelle forme e nei termini in
cui nella relazione tecnica di parte depositata è stata specificata nonché individuato e calcolato l'importo
di esborso di spesa di loro individuale pertinenza e debenda e pertanto porre a loro solidale obbligo
l'attivazione di tutte le necessarie procedure per l'intrapresa dei lavori sia per quanto riguarda le
necessarie autorizzazioni comunali o statali sia per la scelta del tecnico da officiare la direzione dei
lavori,…, e per la predisposizione di progetto esecutivo, sia per la scelta dell'impresa di
costruzioni…ovvero in caso di dichiarata indisponibilità all'esecuzione delle opere suddescritte ovvero
in caso di inutile decorso del termine che sarà assegnato per l'esecuzione coattiva, autorizzare il
comproprietario alla messa in atto a sua cura e spese degli interventi necessari Parte_1
all'esecuzione della suddescritta opera…”
3 1.2 – Si costituivano i sigg. e il sig. e il sig. Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
contestando a vario titolo la domanda dell'attore, sia quanto all'importo e alla natura dei CP_4
lavori, che alla ripartizione della spesa tra i vari comproprietari, che doveva avvenire previa determinazione delle quote millesimali, in atto non presenti. Il sig. eccepiva anche Controparte_3
l'improcedibilità della domanda per mancato corretto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione
1.4 – Il GI rilevato che il contraddittorio non risultava integro non essendo andata a buon fine la notifica a (dante causa degli odierni convenuti e ne disponeva Controparte_12 CP_5 CP_6
il rinnovo nei confronti degli eredi. In seguito, ritenuto che occorresse verificarsi l'ammissibilità della domanda in ragione di quanto previsto e disciplinato dall'art. 1105, comma 4 c.c., rimetteva la causa all'udienza per la precisazione delle conclusioni, delegandola per la decisione.
Parte attrice, in prima udienza, precisava che avendo rinvenuto atto di donazione di CP_13
in favore di e , la domanda doveva intendersi coltivata
[...] CP_5 Controparte_9
solo nei confronti di questi ultimi, i quali restavano comunque contumaci.
Risultano depositate note difensive per l'udienza del 7.7.2025 (da tenersi ex art 281 sex cpc e poi rinviata su istanza dell'attore), nell'interesse di e . Controparte_2 CP_1
2. – La domanda è inammissibile.
2.1 – L'Art. 1105 del Codice Civile regola l'amministrazione della cosa comune, stabilendo che tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere alla gestione della cosa. Per gli atti di ordinaria amministrazione, la maggioranza dei partecipanti (calcolata in base al valore delle quote) può
prendere decisioni valide anche per la minoranza dissenziente, a condizione che tutti siano stati informati. In caso di mancata adozione di decisioni o di esecuzione delle stesse, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria, la quale può adottare i provvedimenti necessari, inclusa la nomina di un amministratore.
4 L'ultimo comma dell'art. 1105 c.c. - che ci interessa più da vicino - prevede che: “Se non si prendono
i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza,
ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere
all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un
amministratore”.
Dunque, per un verso, la cosa comune deve essere amministrata e, per altro verso, ciascuno ha interesse, come membro della collettività, a che l'amministrazione si svolga;
perciò la legge gli conferisce, a questo fine, il potere di provocare l'intervento del magistrato.
A ben guardare, tutte e tre le ipotesi previste dall'art. 1105, comma 4, c.c. costituiscono aspetti di una medesima esigenza: quella appunto di assicurare l'amministrazione della cosa comune nel caso di inerzia degli interessati - deliberativa o attuativa che sia - ed il giudice è chiamato a provvedere in camera di consiglio perché, con il suo decreto, deve in sostanza deliberare o eseguire un atto di amministrazione. Ne consegue che la previsione, nell'art. 1105, comma 4, c.c. - qualora non si formi una maggioranza ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune - dello specifico rimedio del ricorso da parte di ciascun partecipante all'autorità giudiziaria perché adotti gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione, preclude al singolo partecipante di rivolgersi al giudice in sede contenziosa.
D'altronde, così come l'amministratore che reputi la necessità di lavori di riparazione o di manutenzione straordinaria (non urgenti, perché altrimenti potrebbe disporre direttamente, salvo riferire alla prima assemblea utile, ai sensi dell'art. 1135, comma 2, c.c.) deve sempre previamente sottoporre la questione all'assemblea, chiedendo l'approvazione di una deliberazione, neanche il
Giudice può by-passare l'organo deliberativo, cui resta demandato ogni potere circa le decisioni da prendere sui beni comuni;
potendo semmai intervenire - in sede di giurisdizione volontaria e mai contenziosa - qualora, invece, l'assemblea, regolarmente convocata, non si raduni, o non prenda alcun provvedimento oppure quando non si formi una maggioranza (positiva o negativa che sia), previa attivazione del procedimento diretto ad un provvedimento sostitutivo.
5 Ne consegue che - come già evidenziato nell'ordinanza del 18.10.2024 - anche Cass. 11802 del
18/06/2020 ha precisato “In tema di comunione, l'art. 1105, comma 4, c.c. prevede che, ove non si
formi una maggioranza ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari all'amministrazione della
cosa comune, ciascun partecipante possa adire l'autorità giudiziaria, perché adotti gli opportuni
provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione, così precludendo al medesimo partecipante di
rivolgersi al giudice in sede contenziosa”.
Si aggiunga che, nella specie, non c'è proprio traccia di una qualche convocazione assembleare o una qualunque riunione in cui si sia trattato e/o condiviso o non condiviso, tra tutti i comproprietari, la specifica esigenza di eseguire lavori di ristrutturazione e/o completamento del tetto di copertura del fabbricato – circostanze che avrebbero potuto legittimare il ad agire, sia pure non in sede CP_14
contenziosa, bensì di volontaria giurisdizione.
Sicché, la domanda introduttiva del giudizio non può ritenersi ammissibile, tenuto conto, peraltro,
che ciò che si chiede è l'emissione di un provvedimento che ha l'effetto della condanna suscettibile di esecuzione, mentre nella volontaria giurisdizione al Giudice si chiede di "provvedere" o
"autorizzare", emanando provvedimenti che mirano alla gestione di interessi privi di contenzioso.
In ragione di tutto ciò la domanda va rigettata.
4. – Le spese di causa, tenuto conto delle difese dei convenuti che hanno sostanzialmente condiviso,
anche se avversato, il giudizio contenzioso, ma inammissibile, si ritiene opportuno compensarle interamente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. contro i sigg. Parte_1
e - come meglio identificati in epigrafe - disattesa ogni CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
contraria domanda, eccezione e deduzione - così provvede:
1. Rigetta la domanda perchè inammissibile e compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Calabria l'1.12.2025 Il GOT Dott.ssa Luisa Sorrenti
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