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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 04/02/2026, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1672/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
FAVARA ETTORE, Relatore
DI STAZIO ANTONIO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15807/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZ RIF RIMB IMU 2010
- SILENZ RIF RIMB IMU 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11269/2025 depositato il
13/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti
Resistente: si riporta alle sue controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la Ricorrente_1 Srl impugnava il Silenzio-rifiuto di Roma Capitale in ordine all'istanza di rimborso IMU annualità 2010/2011 inoltrata tramite Pec il
15/07/2022, acquisita al prot. QB/2022/348826 del 18/07/2022, volta alla ripetizione a favore della ricorrente degli importi corrisposti a titolo di IMU 2010 e 2011 con il pagamento dell'avviso di accertamento IMU n.
662109563 del 14/12/2015; riferiva che con atto di citazione notificato il 21/09/2022, la Ricorrente_1 Srl proponeva azione di rimborso per l'IMU corrisposta a Roma Capitale sull'area edificabile posta nel comprensorio “Luogo_1” per le annualità 2010 e 2011 e la quota di 11/12 per l'annualità 2012, in quanto l'area de qua sarebbe divenuta inedificabile con variante al P.R.G., con ciò essendo sopravvenuto il difetto di presupposto impositivo, ed in base al principio della “compensazione edificatoria” l'edificabilità sarebbe stata attribuita ad altra area individuata in data 07/12/2012, data dalla quale l'IMU risultava invece dovuta.
Si costituiva in giudizio Roma capitale e deduceva l'inammissibilità ed infondatezza della domanda, dal momento che risultava agli atti che l'avviso di accertamento IMU n. 662109563 del 14/12/2015 per le annualità
2010 e 2011 non è stato impugnato dall'odierna rcorrente e che, pertanto, lo stesso era divenuto definitivo per corresponsione dell'importo di € 98.096,67 in data
18/02/2016 in mancanza di impugnazione dell'avviso di accertamento de quo, determinandosi il fenomeno del consolidamento.
All'esito dell'udienza pubblica la causa era decisa nei seguenti termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, essendo inammissibile l'istanza di rimborso presentata e pertanto corretto il provvedimento impugnato di diniego.
Com'è noto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 23902 del 29.10.2020 ha sancito il principio interpretativo in base al quale un'area soggetta a compensazione edificatoria non è assoggettabile al tributo I.M.U., finchè non viene assegnata con atto pubblico al richiedente la procedura. Indubbiamente, tale principio, adottato a Sezioni unite, costituisce ormai un principio consolidato in "diritto vivente", per cui, laddove la questione interpretativa relativa fosse proposta in un giudizio pendente, ogni giudice sarebbe vincolato nell'interpretare tale norma in senso conforme.
Tale cristallizzazione interpretativa, tuttavia, non può spingersi fino a consentire la modifica retroattive di situazioni giuridiche già consolidate.
Ebbene, come correttamente eccepito da parte del Comune di Roma, e come evidenziato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n. 7086 del 24/03/2010) in materia di procedimento di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ma applicabile a qualsiasi fattispeice di rimborso dei versamenti diretti, cioè di quei versamenti che il contribuente abbia effettuato spontaneamente, in adempimento di un ritenuto obbligo di legge, la possibilità di rimborso non si applica quindi ai versamenti conseguenti alla notifica di un atto contenente una pretesa impositiva, posto che, in tal caso, avendo l'Amministrazione finanziaria esercitato la potestà impositiva, mediante l'accertamento o la liquidazione dell'imposta, ed avendo il contribuente adempiuto, al fine di evitare maggiori oneri, solo l'impugnazione tempestiva dell'atto impositivo è idonea ad evitare che il presupposto della pretesa tributaria divenga definitivo, rendendo improponibile la richiesta di rimborso.
Tra l'altro, al momento del pagamento spontaneo, l'accertamento notificato da parte dell'Ufficio non era assolutamente in contrasto con l'orientamento prevalente della giurisprudenza anche di legittimità, per cui laddove il ricorrente avesse voluto contestare tale interpretazione, avrebbe dovuto impedirne il consolidamento non solo evitando di pagare il richiesto, ma impugnando l'accertamento stesso davanti alle
Commissioni tributarie.
Ricorrono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Roma, 10.11.2025
Il giudice estensore dr. Ettore Favara
Il Presidentedr. Guido Cecinelli.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
FAVARA ETTORE, Relatore
DI STAZIO ANTONIO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15807/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZ RIF RIMB IMU 2010
- SILENZ RIF RIMB IMU 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11269/2025 depositato il
13/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti
Resistente: si riporta alle sue controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la Ricorrente_1 Srl impugnava il Silenzio-rifiuto di Roma Capitale in ordine all'istanza di rimborso IMU annualità 2010/2011 inoltrata tramite Pec il
15/07/2022, acquisita al prot. QB/2022/348826 del 18/07/2022, volta alla ripetizione a favore della ricorrente degli importi corrisposti a titolo di IMU 2010 e 2011 con il pagamento dell'avviso di accertamento IMU n.
662109563 del 14/12/2015; riferiva che con atto di citazione notificato il 21/09/2022, la Ricorrente_1 Srl proponeva azione di rimborso per l'IMU corrisposta a Roma Capitale sull'area edificabile posta nel comprensorio “Luogo_1” per le annualità 2010 e 2011 e la quota di 11/12 per l'annualità 2012, in quanto l'area de qua sarebbe divenuta inedificabile con variante al P.R.G., con ciò essendo sopravvenuto il difetto di presupposto impositivo, ed in base al principio della “compensazione edificatoria” l'edificabilità sarebbe stata attribuita ad altra area individuata in data 07/12/2012, data dalla quale l'IMU risultava invece dovuta.
Si costituiva in giudizio Roma capitale e deduceva l'inammissibilità ed infondatezza della domanda, dal momento che risultava agli atti che l'avviso di accertamento IMU n. 662109563 del 14/12/2015 per le annualità
2010 e 2011 non è stato impugnato dall'odierna rcorrente e che, pertanto, lo stesso era divenuto definitivo per corresponsione dell'importo di € 98.096,67 in data
18/02/2016 in mancanza di impugnazione dell'avviso di accertamento de quo, determinandosi il fenomeno del consolidamento.
All'esito dell'udienza pubblica la causa era decisa nei seguenti termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, essendo inammissibile l'istanza di rimborso presentata e pertanto corretto il provvedimento impugnato di diniego.
Com'è noto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 23902 del 29.10.2020 ha sancito il principio interpretativo in base al quale un'area soggetta a compensazione edificatoria non è assoggettabile al tributo I.M.U., finchè non viene assegnata con atto pubblico al richiedente la procedura. Indubbiamente, tale principio, adottato a Sezioni unite, costituisce ormai un principio consolidato in "diritto vivente", per cui, laddove la questione interpretativa relativa fosse proposta in un giudizio pendente, ogni giudice sarebbe vincolato nell'interpretare tale norma in senso conforme.
Tale cristallizzazione interpretativa, tuttavia, non può spingersi fino a consentire la modifica retroattive di situazioni giuridiche già consolidate.
Ebbene, come correttamente eccepito da parte del Comune di Roma, e come evidenziato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n. 7086 del 24/03/2010) in materia di procedimento di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ma applicabile a qualsiasi fattispeice di rimborso dei versamenti diretti, cioè di quei versamenti che il contribuente abbia effettuato spontaneamente, in adempimento di un ritenuto obbligo di legge, la possibilità di rimborso non si applica quindi ai versamenti conseguenti alla notifica di un atto contenente una pretesa impositiva, posto che, in tal caso, avendo l'Amministrazione finanziaria esercitato la potestà impositiva, mediante l'accertamento o la liquidazione dell'imposta, ed avendo il contribuente adempiuto, al fine di evitare maggiori oneri, solo l'impugnazione tempestiva dell'atto impositivo è idonea ad evitare che il presupposto della pretesa tributaria divenga definitivo, rendendo improponibile la richiesta di rimborso.
Tra l'altro, al momento del pagamento spontaneo, l'accertamento notificato da parte dell'Ufficio non era assolutamente in contrasto con l'orientamento prevalente della giurisprudenza anche di legittimità, per cui laddove il ricorrente avesse voluto contestare tale interpretazione, avrebbe dovuto impedirne il consolidamento non solo evitando di pagare il richiesto, ma impugnando l'accertamento stesso davanti alle
Commissioni tributarie.
Ricorrono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Roma, 10.11.2025
Il giudice estensore dr. Ettore Favara
Il Presidentedr. Guido Cecinelli.