Sentenza 15 febbraio 2005
Massime • 1
In ipotesi di furto ai danni di un esercizio commerciale, il legale rappresentante della società deve indicare nel verbale di denunzia alla polizia giudiziaria la propria specifica qualità, non essendo sufficiente, perché la richiesta di procedere penalmente abbia valore di querela, che egli si definisca direttore dell'esercizio commerciale.
Commentario • 1
- 1. Querela del direttore di una società: occorre la prova dei poteri di rappresentanzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/02/2005, n. 15370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15370 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Presidente - del 15/02/2005
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 254
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 032871/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FI AR N. IL 10/02/1978;
avverso SENTENZA del 05/06/2002 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BIANCHI LUISA;
udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. Dr. MARIO IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A GA NA è stato contestato il reato di furto semplice commesso in un supermercato (per essersi impossessato di nove vaschette di prosciutto cotto all'interno di un centro commerciale COOP di Livorno). Accertata la sua responsabilità, egli è stato condannato dal Tribunale di Livorno alla pena di 20 giorni di reclusione e lire 133.000 di multa, pena sospesa. Il medesimo ricorre per cassazione nei confronti della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, rilevato che la querela risultava proposta oralmente ai Carabinieri da tale GH MI, ha confermato la condanna;
sostiene che mancava la querela, non risultando in alcun modo che il preteso "avente diritto" alla presentazione della querela fosse effettivamente legittimato in tal senso quale legale rappresentante.
Il ricorso è fondato e comporta dunque l'annullamento della sentenza impugnata.
È pacifico che la persona offesa dal reato, titolare del diritto di querela a norma dell'art. 120 cod. pen., deve essere individuata nel soggetto cui pertiene dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza dell'illecito. Nella specie, trattandosi di furto, titolare dell'interesso in questione è evidentemente l'esercizio commerciale ai cui danni è avvenuta la sottrazione e cioè la COOP dove si è svolto il fatto, soggetto che riveste la qualifica di persona giuridica. Ed allora trova applicazione il disposto dell'art. 337, co. 3, cpp secondo cui la dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza, indicazione che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, non è richiesta quando il querelante dichiari di agire quale rappresentante legale, essendo, in tale ultima ipotesi, implicito ed automatico il riferimento alla legge quale fonte del potere di rappresentanza.
Nella specie, dal verbale redatto dai Carabinieri, recante la denuncia di furto da parte del GH e la richiesta di quest'ultimo di procedere penalmente, risulta che costui si è qualificato direttore dell'esercizio commerciale e persona intervenuta al momento dei fatti, ma non ha indicato in alcun modo nè la sua qualità di legale rappresentante della società ne' la fonte del proprio potere di rappresentanza. Ne consegue che alla dichiarazione da lui resa non può essere riconosciuto il valore di querela, provenendo tale dichiarazione da parte di un soggetto che non ha la qualifica di persona offesa, ne' ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona offesa.
P.Q.M.
LA CORTE annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale di Trieste.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2005