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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 191/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente DI VIZIO AB, Relatore MONDERA ACHEROPITA ROSARIA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 207/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Agenzia Entrate Direzione Ricorrente_2 Toscana - Via Della Fortezza 8 50126 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 86/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 2 e pubblicata il 08/02/2024
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 344/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 2 e pubblicata il 02/08/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 55079-2022 IRAP 2018
- DINIEGO RIMBORSO n. 55079-2022 IRAP 2019
- DINIEGO RIMBORSO n. 55079-2022 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 111/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cfr. parte espositiva Resistente/Appellato: cfr. parte espositiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel procedimento RGA 207/2024 con ricorso presentato da Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana veniva interposto appello avverso la sentenza n. 344/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze, emessa in data 19.04.2023 e depositata in data 02.08.2023, nonché avverso la sentenza n. 86/2024 emessa, a correzione di errori materiali della precedente, dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze in data 06/12/2023, depositata il 8.02.2024, e non notificata. La controversia originaria aveva riguardo al provvedimento di diniego n. 55079-2022 con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana (in atti erroneamente indicata come Agenzia delle Entrate - Riscossione di Firenze) aveva respinto la richiesta di Resistente_1rimborso avanzata da per maggiore IRAP versata per gli anni d'imposta 2018, 2019 e 2020 pari a complessivi euro 1.279.440,14 oltre interessi. In tali periodi, infatti, parte contribuente, in via prudenziale, tenendo conto che l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 91/2019 ne aveva negato la deducibilità, aveva evitato di far concorrere al valore della produzione netta IRAP gli interessi passivi pagati al sottoscrittore del “prestito obbligazionario subordinato di capitale aggiuntivo 1, emesso dalla società nel 2018 (di seguito, “Additional Tier 1” o anche solo “AT1”), pari rispettivamente a € 6.426.200, € 8.333.600 e € 8.210.400; poiché ne era conseguito il versamento di una maggiore IRAP pari al 5,7% degli importi indicati ― pari a € 357.939,34 (2018), € 464.181,52 (2019) e € 457.319,28 (2020) ― in data 22 giugno 2022 la contribuente ne aveva chiesto il rimborso. L'Ufficio finanziario aveva emesso l'impugnato atto di diniego richiamando la risoluzione n. 91/E del 29/10/2019, rilasciata proprio per lo strumento finanziario AT1, ribadendo che la riforma Irap, attuata dalla Legge finanziaria per il 2008, ha delineato un nuovo sistema di determinazione diretta della base imponibile, fondato sul principio di presa diretta dal bilancio e conseguente sganciamento dalle regole di determinazione dell'IRES; poiché lo IAS 32 qualificava lo strumento AT1 come capitale, nel rispetto dei principi in materia di adeguatezza patrimoniale, la remunerazione collegata a tale strumento aveva la natura di distribuzione di utile (dividendo) e non rilevava nella determinazione del valore della produzione netta rilevante ai fini Irap. Inoltre, l'istanza ex art. 38 del D.P.R. 602/72 era impraticabile, non essendo ricollegata ad errore materiale, né a duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, quanto a ragioni interpretative della normativa, contrastate dall'A.F; inoltre, non erano documentate le caratteristiche dello strumento emesso, né le scritture contabili effettuate unitamente alle riconciliazioni contabili (ad es. la movimentazione delle riserve con il pagamento delle cedole, atteso che i flussi finanziari, per le modalità di contabilizzazione, non transitavano da conto economico). In primo grado, il suddetto atto di diniego veniva impugnato dalla Banca sulla base di molteplici motivi, ivi compresa la richiesta di declaratoria di illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, dell'art. 6 del d.lgs. n. 446/1997, degli articoli 2, comma 2 e 5 del D.M. 8 giugno 2011, nonché dell'art. 2, comma 22 del D.L. n. 138/2011, avendo ritenuto non rilevanti fini IRAP gli interessi pagati al sottoscrittore dello strumento ATI nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020. La DR della Toscana, costituita tempestivamente in giudizio, previamente richiamandosi alla motivazione dell'atto impugnato, contestava tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito, allegato e richiesto. La CGT di I grado di Firenze emetteva la sentenza n. 344/2023 il cui dispositivo recava la seguente formulazione: «accoglie il ricorso e compensa le spese»; per contro prima della motivazione era presente la seguente espressione: «il ricorso sia infondato e debba essere rigettato con condanna della parte ricorrente alle spese nella misura indicata nel dispositivo»; poi nella motivazione la sentenza veniva parametrata sul parziale accoglimento del ricorso e focalizzata sull'analisi questione giuridica (deducibilità ai fini IRAP delle eccedenze delle svalutazioni crediti ai sensi dell'art. 106 TUIR) diversa da quella controversa (deducibilità, ai fini IRAP, degli interessi passivi pagati dalla banca al sottoscrittore di titoli obbligazionari AT1) oltre che per un istanza di rimborso IRAP riferita ad annualità (2010-2013) diverse da quelle realmente in contezioso (2018-2020). In data 03/08/2023, la parte contribuente presentava istanza di correzione della sentenza di primo grado nella parte motiva della sentenza 344/2023, riferita a fattispecie del tutto diversa da quella di cui all'oggetto del presente giudizio;
in data 8/9/2023, l'Ufficio finanziario si opponeva non ritenendo la fattispecie rientrante tra quelle previste dall'art. 287 c.p.c. Con sentenza n. 86/2024, la CGTI di grado di Firenze si pronunciava sull'istanza di correzione ed integrava la motivazione assumendo parzialmente fondato il ricorso, con precisazione del dispositivo secondo la seguente formulazione: “Accoglie parzialmente il ricorso. Compensa le spese tra le parti”; nel resto la motivazione non veniva parametrata sulla deducibilità, ai fini IRAP, degli interessi passivi pagati dalla banca al sottoscrittore di titoli obbligazionari AT1. L'Agenzia delle Entrate – DR Toscana, con ricorso notificato alla controparte in data 22.2.2024, proponeva appello principale avverso le sentenze 344/2023 e 86/2024, articolando i motivi di gravame di seguito esposti e rassegnando in atti le seguenti conclusioni: «si chiede di voler dichiarare: 1) in via pregiudiziale ed assorbente la nullità delle sentenze n. 344/2/2023 e n. 86/2/2024, emesse dalla Corte di Giustizia tributaria di I grado di Firenze e sopra identificate, con rimessione della causa alla Corte di Giustizia tributaria di I grado;
2) in via subordinata e nella denegata ipotesi di superamento della eccezione preliminare, in accoglimento del presente appello, la riforma delle due pronunce e l'infondatezza del diritto al rimborso rivendicato dalla parte appellata;
- il tutto con la condanna della appellata al pagamento delle spese di giudizio». Primo motivo: nullità insanabile delle sentenze impugnate. A fronte dello stesso numero di ruolo (R.G.R. 1085/2022), erano state emesse due sentenze: la n. 344/2023 e la n. 86/20249 con la quale si era disposto sul merito (in violazione del principio ne bis in idem) anziché con ordinanza (per correggere l'errore materiale) ex art. 288 c.p.c. La sentenza n. 344/2023 era affetta da nullità insanabile poiché giuridicamente inesistente in quanto emessa, tra le parti del giudizio, con motivazione relativa a causa diversa e concernente altri soggetti (Cass. 11/5/2022, n. 14855; Id., 4/11/2020, n. 24594; Id. 11/12/2019 n. 32423). Tale discrasia emergeva dal raffronto tra il provvedimento di diniego dell'istanza di rimborso, il ricorso introduttivo e le controdeduzioni di primo grado con la motivazione della sentenza. I primi giudici avevano incentrato la motivazione su fattispecie (la deducibilità ai fini IRAP delle eccedenze delle svalutazioni crediti per gli anni d'imposta 2010-2013) diversa da quella oggetto del giudizio (deducibilità ai fini IRAP degli interessi passivi pagati dalla ricorrente al sottoscrittore di titoli obbligazionari della specie “AT1” per gli anni d'imposta 2018-2020). Si trattava di motivazione illogica, incongruente e addirittura inesistente essendo riferibile a parti e controversia diversa (per causa petendi, petitum e parti) ; era stato omesso l'esame del reale rapporto controverso ed incompiuto era stato l'esercizio della giurisdizione;
il contrasto delle indicazioni tra “svolgimento del processo”, “motivi della decisione” e “dispositivo” non consentiva di individuare la logicità del ragionamento decisorio così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (Cass. 8/1/2024, n. 579, Cass. 24/8/2023, n. 25232, Cass. 26/5/2023 n. 14718), né svolgere considerazione sull'esattezza della statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrapposte dichiarazioni contenute nel pronunciamento. Addirittura, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Firenze era stata erroneamente individuata, quale parte resistente nel giudizio di primo grado (e destinatario dell'istanza di rimborso Irap), al posto della Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana. La sentenza n. 344/2023, pertanto, doveva essere dichiarata nulla per
“motivazione inesistente” o “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile”, conformemente al consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte di cassazione (2/8/2023, n. 23640) non potendosi “...lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Ord. 1/2/2024 n. 3033). Per la sentenza n. 86/2024 ricorreva nullità insanabile in quanto emessa in violazione dell'art. 287 c.p.c. Con l'istanza di correzione della sentenza n. 344/2023, infatti, la parte contribuente aveva chiesto la correzione della stessa nella parte relativa ai fatti, ovvero la completa sostituzione e/o modificazione della motivazione-decisione, assolutamente preclusa per il rimedio processuale della correzione (Cass. 13/05/1999, n. 2284). L'Ufficio si era opposto alla correzione della sentenza n. 344/2023 poiché la fattispecie analizzata non poteva essere emendata con il procedimento di correzione dell'errore materiale ma solo con il rimedio dell'impugnazione davanti alla Corte di Giustizia di II grado. Inoltre, la sentenza n. 86/2024 era affetta da nullità insanabile in quanto emessa in violazione del principio ne bis in idem e dell'art. 288 c.p.c. e perché emessa nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione relativa a causa diversa e concernente altri soggetti, riproponendo le medesime considerazioni già svolte relativamente alla sentenza 344/2023. Secondo motivo: infondatezza della domanda di rimborso e delle sentenze impugnate. L'oggetto originario ed effettivo della controversia ― deducibilità ai fini IRAP degli interessi passivi pagati dalla ricorrente al sottoscrittore di titoli obbligazionari della specie
“AT1” per gli anni d'imposta 2018-2020 ― involgeva il corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini Irap, alle remunerazioni degli strumenti finanziari di tipo Additional Tier 1, rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale, ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline nazionali, emessi dalle banche. Parte contribuente assumeva il diritto al rimborso derivante dal fatto che alla formazione del valore della produzione netta nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020 non avevano concorso gli importi pagati, a titolo di “interessi passivi”, al sottoscrittore del
“prestito obbligazionario subordinato di capitale aggiuntivo 1”, emesso dalla Società nel 2018 (di seguito, “Additional Tier 1” o anche solo “AT1”), pari rispettivamente a € 6.426.200, € 8.333.600 e € 8.210.400. Secondo la ricostruzione offerta pertanto, sarebbe stata indebitamente versata una maggiore IRAP pari al 5,7% degli importi indicati, rispettivamente € 357.939,34 (2018), € 464.181,52 (2019) e € 457.319,28 (2020). La riforma del diritto societario aveva ampliato le forme giuridiche di investimento disponibili per le imprese, rendendo più complesso distinguere tra capitale di “rischio” e capitale di “debito”. Il problema appariva assai rilevante per i soggetti che adottavano i principi contabili internazionali, poiché la rappresentazione in bilancio poteva non riflettere pienamente la reale natura giuridica degli strumenti finanziari. La classificazione fiscale dei titoli “ibridi” (con caratteristiche che li accomunavano sia ai titoli di equity sia ai titoli di debito) risultava attuale;
i titoli cosiddetti “perpetui” (titoli che offrivano un rendimento fisso, ma il pagamento di capitale e interessi era subordinato e rinviabile a discrezione dell'emittente, salvo il rimborso obbligatorio in caso di liquidazione). Per queste caratteristiche, secondo lo IAS 32 erano da considerarsi strumenti di capitale le somme versate dai sottoscrittori (che aumentavano il patrimonio netto); gli interessi, analogamente ai dividendi, riducevano le riserve. Era inammissibile l'istanza ex art. 38 del D.P.R. 602/1973, non ricollegata ad errore materiale, né a duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, quanto da profili interpretativi della normativa su cui l'A.F. si era già espressa con documenti di prassi contrari alla posizione della Società. Parte contribuente non aveva prodotto insufficiente documentazione probatoria a sostegno dell'istanza e avrebbe potuto presentare dichiarazione integrativa. Lo IAS 32, qualificando lo strumento AT1 come capitale, assicurando il rispetto dei principi in materia di adeguatezza patrimoniale, aveva attribuito alla remunerazione collegata a tale strumento la natura di distribuzione di utile (dividendo). Onde la remunerazione non poteva assumere rilevanza nella determinazione del valore della Produzione netta rilevante ai fini Irap. Per gli strumenti finanziari “Additional Tier 1 (AT1)”- obbligazioni dal punto di vista fiscale, ma contabilizzati in bilancio come strumenti di capitale - la risoluzione 30/E del 26 febbraio 2019 aveva precisato che gli oneri generati da tali titoli erano da considerarsi interessi passivi deducibili dal reddito d'impresa del soggetto emittente. Posta la classificazione contabile degli strumenti finanziari (tenuto conto delle definizioni di
“passività finanziaria” e “strumento rappresentativo di capitale” fornite dal principio contabile IAS 32) gli interessi, i dividendi, le perdite e gli utili correlati a una passività erano rilevati come proventi o oneri nell'utile (o perdita) del conto economico, mentre le distribuzioni correlate a uno strumento di capitale erano contabilizzate nel patrimonio netto. Con riferimento alla “classificazione fiscale degli strumenti finanziari”, la normativa fiscale non seguiva la classificazione contabile degli strumenti finanziari basata sull'esistenza di un'obbligazione a pagare liquidità. Inoltre, il D.M. 8 giugno 2011 rinviava al criterio del TUIR (uno strumento era assimilato alle azioni solo se la sua remunerazione dipendevano interamente dai risultati economici dell'emittente; in caso contrario era considerato un'obbligazione). La distinzione appariva decisiva perché i dividendi sulle “azioni” non erano deducibili, mentre gli interessi sulle “obbligazioni” lo erano secondo l'articolo 96 TUIR. I titoli Additional Tier 1 (At1) avevano le caratteristiche di strumenti di capitale (azioni) in bilancio, ma non in ambito fiscale ove – non avendo un rendimento totalmente ancorato agli utili della società – rappresentavano delle obbligazioni;
di conseguenza, gli interessi passivi erogati erano deducibili dal reddito d'impresa; restava, a ogni modo, indeducibile la quota di remunerazione che comportava la partecipazione ai risultati economici della società emittente (cfr. art. 109, comma 9 Tuir). La riforma IRAP del 2008 aveva delineato un sistema basato sulla presa diretta dal bilancio, separando il tributo dalle regole IRES. Per banche ed enti finanziari l'art. 6, comma 1, del Dlgs n. 446/1997 (decreto Irap) individuava le voci di conto economico rilevanti nella determinazione del valore della produzione netta;
l'art. 2, comma 2, del Dm 8 giugno 2011, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), del Dm 3 agosto 2017, con lo scopo di coordinare i principi contabili internazionali Ias/Ifrs e le regole di determinazione della base imponibile Irap, aveva disposto che i componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto Irap, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (Oci), concorrevano alla formazione della base imponibile Irap al momento dell'imputazione a conto economico. Se per tali componenti, come nel caso degli At1, non era stata mai prevista l'imputazione a conto economico, la rilevanza fiscale era stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura. In particolare, gli strumenti finanziari di tipo Additional Tier 1, dal punto di vista contabile, erano rappresentati, nel bilancio redatto secondo i principi Ias/Ifrs come strumenti di equity e le relative remunerazioni come componenti del patrimonio netto. Ne conseguiva che le remunerazioni degli strumenti finanziari di tipo “Additional Tier 1”, non assumevano rilevanza nella determinazione del valore della produzione netta rilevante ai fini Irap, in quanto le remunerazioni in esame erano assimilate dallo Ias 32 alla stregua di dividendi. Inoltre, non era stato possibile attivare un controllo puntuale sulle somme richieste a rimborso, in quanto non era stata prodotta documentazione adeguata alla loro determinazione (in particolare sulle caratteristiche dello strumento finanziario emesso ed alla movimentazione delle riserve); sulla base della sola documentazione prodotta era sembrato che gli importi chiesti a rimborso non fossero corretti in relazione alla quota di interessi del 1/7/2019.
Resistente_1 S.p.A. si costituiva in giudizio e presentava in data 28.2.2024 le controdeduzioni di seguito illustrate con contestuale appello incidentale, rassegnando in atti le seguenti conclusioni: «Voglia, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, confermare la sentenza n.344/2/2023, che, ante modifiche della sentenza n.86/2024, ha accolto il Ricorso della Società e, per l'effetto, dichiarare illegittimo l'"Atto di diniego" della D.R.E. Toscana, per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000, dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 446/1997, degli articoli 2, comma 2 e 5 del D.M. 8 giugno 2011, nonché dell'articolo 2, comma 22 del D.L. n. 138/2011, con conseguente riconoscimento a favore della Società del diritto al rimborso dell'IRAP indebitamente versata per euro 1.279.440,14.=, oltre interessi maturati e maturandi;
con vittoria di spese ed onorari;
In subordine, dichiarare la nullità della sentenza n.344/2/2023, come modificata dalla sentenza n.86/2024, nonché della sentenza n. 86/2/2024 per violazione del combinato disposto degli artt. 156, 161 e 112 del c.p.c., nonché dell'articolo 36 del D. Lgs. n. 546/1992, senza rimessione della causa alla C.G.T. di 1^ grado e, per l'effetto, pronunciarsi nel merito, dichiarando illegittimo l'"Atto di diniego" della D.R.E. Toscana, per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000, 32 dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 446/1997, degli articoli 2, comma 2 e 5 del D.M. 8 giugno 2011, nonché dell'articolo 2, comma 22 del D.L. n. 138/2011, con conseguente riconoscimento a favore della Società del diritto al rimborso dell'IRAP indebitamente versata per euro 1.279.440,14.=, oltre interessi maturati e maturandi;
con vittoria di spese ed onorari». Prima controdeduzione: inammissibilità del rinvio al primo giudice ex art. 59 comma
1. d.lgs. 546/1992 a seguito dell'annullamento delle citate sentenze di primo grado quanto al Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 546/1992 tale rimessione era ammessa quando mancava la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado, fattispecie del tutto inesistente per entrambe le sentenze de quibus. La sentenza n.344/2023 meritava conferma integrale nella formulazione anteriore alla correzione/integrazione della sentenza n.86/2/2024, che aveva accolto il ricorso della Società. La sentenza n.86/2024 non costituiva una “nuova sentenza” ma una “ordinanza di correzione ex art. 287 c.p.c.” della sentenza n. 344/2023; la sentenza n.344/2023, come corretta dalla sentenza n.86/2024, presentava il vizio di “omessa pronuncia” ex artt.156, 161 e 112 c.p.c. e chiedeva che la Corte di 2^ grado di pronunciarsi nel merito, dichiarando illegittimo l'"Atto di diniego" della D.R.E. Toscana, per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000, dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 446/1997, degli articoli 2, comma 2 e 5 del D.M. 8 giugno 2011, nonché dell'articolo 2, comma 22 del D.L. n. 138/2011, con conseguente riconoscimento a favore della Società del diritto al rimborso dell'IRAP indebitamente versata per euro 1.279.440,14.=, oltre interessi maturati e maturandi. Non ricorreva la nullità della sentenza n. 86/2024 per violazione dell'art.287 c.p.c., in quanto la sentenza n.344/2023 – ante correzione - era inequivocabile nell'accogliere integralmente il ricorso, mentre la motivazione andava corretta, per l' errore materiale, viziata dall'utilizzo del “copia incolla” della motivazione di altra sentenza emessa dalla stessa sezione con il medesimo ricorrente. L'infondatezza dell'eccezione in esame era poi confermata dalla convocazione dell'udienza del 6/12/2023 ex art. 288 c.p.c., al fine di provvedere sull'istanza di correzione. Seconda controdeduzione: fondatezza della domanda di rimborso. Le richieste di parte appellante erano motivate solo sulla base del pedissequo richiamo alla risoluzione n. 91/2019. Tale ricostruzione andava disattesa per le seguenti considerazioni: (i) l'esclusivo richiamo allo IAS 32 appariva tautologico, perché se la natura di dividendo o interesse fosse stata determinabile solo in base alla contabilizzazione a conto economico o a patrimonio netto, l'art. 2, comma 2 del D.M. 2011 avrebbe perso valenza, mentre la sua ratio proprio quella di attribuire la medesima rilevanza ai fini IRAP a tutti i componenti aventi la medesima “natura”, a prescindere dalla loro collocazione contabile;
(ii) la natura di dividendo o interesse andava individuata, invece, secondo gli IAS pertinenti (IAS 18/IFRS 15 e IFRS 9), secondo i quali era “dividendo” solo la remunerazione che rappresentava una distribuzione di utili ai possessori di strumenti di capitale;
(iii) nel contratto AT1 la remunerazione si qualificava come interesse, calcolato sul valore nominale con tasso EURIBOR più spread, senza alcun legame con gli utili della banca, sicché non poteva configurarsi come dividendo;
(iv) la risoluzione 91/2019 appariva contraddittoria perché l'Agenzia, con il nuovo testo dell'art. 2, comma 2, aveva riconosciuto la deducibilità di componenti economici imputati a patrimonio netto;
(v) anche l'interpretazione dell'art. 5 del D.M. 2011 risultava infondata, poiché la “disattivazione” degli IAS ai fini IRES mirava a evitare tassazioni irragionevoli, mentre non poteva escludersi la sua applicazione anche ai fini IRAP;
(vi) l'art. 2, comma 22 del d.l. 138/2011 qualificava come interessi le remunerazioni dei titoli ibridi bancari anche se imputate a patrimonio netto;
(vii) il parallelismo tra interessi AT1 e dividendi risultava privo di fondamento poiché gli interessi erano decisi dagli amministratori, mentre i dividendi erano deliberati dall'assemblea; (vii) infine, l'asserita inidoneità della documentazione non trovava riscontro, dato che il contratto AT1 era stato integralmente prodotto e la stessa DRE aveva analizzato le movimentazioni delle riserve. Contestualmente proponeva appello incidentale, articolando i motivi di gravame di seguito esposti Primo motivo: nullità delle sentenze n.344/2/2023 e n. 86/2/2024, in violazione del combinato disposto degli artt. 156, 161 e 112 del c.p.c., nonché dell'articolo 36 del D. Lgs. n. 546/1992. 1.1) Nullità della sentenza n. 344/2023 così come modificata e/o integrata e/o sostituita dalla sentenza n. 86/2024: totale omessa pronuncia. La sentenza 344/23 presentava il vizio di omessa pronuncia, ipotesi di nullità relativa, da far valere con il rimedio dell'art. 161, comma 1, c.p.c. (Cass. n. 5730/2020, Cass. n. 22177/2019). La sentenza n.86/2024 si era limitata a modificare il dispositivo, senza correggere la “motivazione” parametrata a fattispecie estranea al “thema decidendum” oggetto del ricorso;
in dettaglio, la motivazione appariva un “copia incolla” della sentenza n.653/2020 (doc.5), pronunciata dalla medesima sezione n.2 della C. T. Provinciale di Firenze in un altro giudizio instaurato dalla medesima società. Ricorreva omessa pronuncia e, per l'effetto, nullità assoluta ex artt. 156 e 161 c.p.c., oltre che violazione del “divieto di extra-petizione” ex art.112 c.p.c. “ (Cass. n. 5832 del 3.3.2021). 1.2) Nullità della sentenza n. 344/2023 (senza) le modifiche e/o integrazioni e/o sostituzioni della sentenza n.86/2024: totale omessa pronuncia e contrasto tra motivazione e dispositivo. Nella denegata ipotesi in cui la sentenza n. 344/2023, non fosse stata confermata, la società chiedeva la riforma integrale della stessa e, per l'effetto, il pronunciamento nel merito, con conseguente accoglimento della domanda, sulla base dei seguenti vizi: (a) totale omessa pronuncia; (b) contrasto tra motivazione e dispositivo. 1.3) Nullità della “sentenza” n. 86/2024 qualora ritenuta non una “ordinanza di correzione”, bensì “nuova sentenza”: “totale omessa pronuncia” e “illegittimo doppio esercizio del potere giurisdizionale sulla domanda”. Nell'ipotesi in cui la sentenza n.86/2024 fosse stata ritenuta “nuova sentenza” e non una
“ordinanza di correzione ex art. 287 c.p.c.”, sarebbero stati integrati seguenti vizi: (a) “totale omessa pronuncia” con nullità assoluta ex artt. 156 e 161 c.p.c., secondo le considerazioni già svolte;
(b) “illegittimo doppio esercizio del potere-dovere di pronunciarsi sulla domanda oggetto della decisione”; con la pubblicazione della sentenza n.344/2023 i primi giudici avevano definitivamente consumato il potere-dovere di pronunciarsi sulla domanda oggetto della decisione, da cui sarebbe derivata la conseguente impossibilità di modificare e/o integrare e/o sostituire la prima sentenza mediante l'emanazione di una “nuova sentenza” avente ad oggetto la medesima domanda. Secondo motivo: riforma integrale della sentenza n.344/2023, così come modificata e/o integrata e/o sostituita dalla successiva sentenza n. 86/2024, nonché della stessa sentenza n.86/2024, in quanto in entrambe omessa ogni valutazione e conseguente decisione del thema decidendum mentre era fondata la domanda di rimborso, in quanto l'atto di diniego era illegittimo, per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 l. 212/2000, dell'art. 6 del d.lgs. n. 446/1997, degli artt. 2, comma 2 e 5 del D.M. 8 giugno 2011, nonché dell'art.2, comma 22 del D.L. n. 138/2011. Veniva richiamata la motivazione dell'Atto di diniego, che a sua volta aveva richiamato la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 91 del 29/10/2019. Tale risoluzione (avente ad oggetto la risposta ad un interpello relativo ad una fattispecie coincidente con quella in esame ossia relativa agli “AT1”) era viziata da “violazione e falsa applicazione” dell'art. 2, comma 2 del D.M. 8 giugno 2011. Secondo l'Ufficio finanziario, gli AT1, in base allo IAS 32, erano iscritti nel patrimonio netto come “titoli di capitale”; di conseguenza, la loro remunerazione andava contabilizzata a diretta riduzione del patrimonio netto;
da ciò derivava la “natura” di “dividendo”, anziché di “interesse” di tale remunerazione. Ma se la natura di dividendo ovvero di interesse fosse derivata solo dalla relativa modalità di contabilizzazione, rispettivamente, a patrimonio netto ovvero a conto economico, l'art. 2, comma 2 del D.M. 8 giugno 2011 non avrebbe assunto alcuna valenza, atteso che la sua ratio era quella di attribuire la medesima rilevanza ai fini IRAP a tutti i componenti aventi la medesima “natura”, indipendentemente dallo loro contabilizzazione al conto economico ovvero al patrimonio netto e ciò in aderenza al principio della “presa diretta dal bilancio”. 2.3.2) Per individuare la “medesima natura dei componenti imputati al conto economico” occorreva analizzare lo IAS/IFRS di riferimento
Secondo la relazione illustrativa del D.M. 8 giugno 2011 la rilevanza fiscale, ai fini IRES e IRAP, dei componenti imputati direttamente a patrimonio netto o all'OCI, per i quali non era prevista alcuna imputazione a conto economico, si determinava secondo le disposizioni applicabili ai componenti di conto economico aventi la stessa natura. Si intendeva così precisare che, in assenza di imputazione a conto economico dovuta all'applicazione degli IAS/IFRS, occorreva indagare la natura del componente, analizzando innanzitutto le indicazioni contenute nei principi contabili internazionali di riferimento e, solo in mancanza di tali elementi, facendo ricorso al corrispondente principio contabile nazionale secondo quanto previsto dallo IAS 8. In sostanza, per individuare i componenti imputati a patrimonio netto che assumevano comunque rilevanza ai fini IRAP, si rendeva necessario distinguere tra i componenti che, secondo gli IAS/IFRS, avevano natura reddituale ma venivano allocati a patrimonio netto (o OCI) per ragioni di rappresentazione economico-patrimoniale, e quelli che, invece, non avevano natura reddituale. A supporto di tale distinzione, risultava utile il richiamo allo IAS 32, paragrafo 37, che trattava i costi accessori a un aumento di capitale. Tali costi, pur avendo natura di costi e quindi natura reddituale, venivano contabilizzati in diminuzione del patrimonio netto in quanto direttamente riferibili all'operazione sul capitale;
e infatti, qualora l'operazione fosse stata abbandonata, essi venivano rilevati nel conto economico. Questo esempio mostrava come la natura reddituale potesse coesistere con una contabilizzazione a patrimonio netto per ragioni di corretta rappresentazione dell'operazione. 2.3.3) La remunerazione degli AT1, secondo gli IAS/IFRS “di riferimento”, aveva natura di “interesse”. Lo IAS 32 non definiva la natura di “dividendo” o “interesse”, ma disciplinava solo come le remunerazioni venivano contabilizzate in base alla classificazione dello strumento come passività o capitale. I paragrafi 35 e 36 chiarivano che la classificazione determinava il trattamento contabile, senza modificare la natura della remunerazione: anche i dividendi su azioni rilevate come passività venivano registrati come oneri. La nozione di “dividendo” derivava invece dallo IAS 18 (poi IFRS 15 e IFRS 9), che lo qualificava come distribuzione di utili ai possessori di strumenti di capitale in proporzione alla loro quota. Stante quanto sopra, parte contribuente rilevava che nel contratto di sottoscrizione dell'AT1 era specificato che: - la remunerazione era qualificata come “interesse” (articolo 5.1);
- l'interesse era calcolato applicando il tasso di interesse pattuito al valore nominale dell'obbligazione (articolo 5.3); - il tasso di interesse era pari all'EURIBOR maggiorato di uno spread del 4,08%. Pertanto, dal punto di vista giuridico, economico e sostanziale, la remunerazione dell'AT1 non rappresentava una distribuzione di utili e non aveva alcun legame, né diretto, né indiretto, con i risultati economici della Banca emittente. La remunerazione dell'AT1, secondo l'interpretazione dell'art. 2, comma 2 del D.M. 8 giugno 2011, assumesse, in applicazione degli IAS/IFRS “di riferimento”, la natura giuridica, economica e sostanziale di “interesse” e non di “dividendo”. 2.4) La risoluzione n.91 del 2019 era “contraddittoria”, considerato il terz'ultimo capoverso della risoluzione e poi l'articolo 2, comma 2 del D.M. 8 giugno 2011 anteriore alle modifiche del D.M. 3 agosto 2017. L'A.d.E., in applicazione della previgente norma aveva, da un lato, riconosciuto a favore di un'impresa industriale la deducibilità IRAP degli “oneri connessi ad un aumento di capitale”, in quanto, seppur imputati a patrimonio netto, rientravano tra i costi di produzione ex art. 2425 c.c. (Interpello n. 954 – 715/2015); dall'altro, aveva negato in capo ad una banca la deducibilità ai fini IRAP dei medesimi “oneri accessori ad un aumento di capitale”, in quanto
“non espressamente contemplati in alcuna delle voci del conto economico richiamate dall'art.6, comma 1, del decreto Irap” (interpello n. 954 – 387/2012).
Il D.M. 3 agosto 2017 aveva modificato il testo dell'art. o 2, comma 2 del D.M. 8 giugno 2011, osservando che, a conferma della portata innovativa del nuovo riferimento alle “disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura” (rispetto al previgente riferimento “secondo le disposizioni del decreto IRAP”), la stessa A.d.E., in risposta ad un interpello di una banca del 2018 (n. 956 – 847/2018), avente ad oggetto sempre gli
“oneri accessori ad un aumento di capitale”, aveva assunto una posizione opposta alla precedente. Da ciò, si poteva desumere che: a) la nuova formulazione dell'art. 2, comma 2 del D.M. 8 giugno 2011 aveva introdotto una disposizione normativa sostanzialmente differente rispetto alla previgente formulazione, in quanto in riferimento agli “oneri accessori ad un aumento di capitale” sostenuti dalle banche (fattispecie analoga a quella degli AT1), la nuova formulazione aveva determinato un cambio di prospettiva da parte dell'A.d.E.; b) conseguentemente, l'affermazione di cui al terz'ultimo capoverso della risoluzione n. 91 del 2019 risultava “contraddittoria” rispetto alla pronuncia del 2018, con la quale è stata, invece, riconosciuta la deducibilità di un componente “economico” imputato a patrimonio netto proprio per effetto della nuova formulazione normativa. 2.5) La remunerazione dell'AT1 assumeva la natura di “interesse” anche in applicazione dell'articolo 5 del D.M. 8 giugno 2011 In applicazione dell'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011 l'A.d.E., con la risoluzione n.30 del 2 febbraio 2019, aveva ritenuto deducibili ai fini IRES, a titolo di “interessi passivi” (secondo le regole ex art. 96 TUIR), le remunerazioni dei titoli AT1, sulla base del fatto che tali titoli fossero fiscalmente assimilabili alle “obbligazioni”, atteso che “il rendimento non è totalmente ancorato al risultato della società emittente” La ratio dell'articolo era rappresentata nella relazione illustrativa al D.M. 8 giugno 2011 e confermata dalla risposta ad interpello n. 291 del 31 agosto 2020; in sostanza, il legislatore aveva reso “irrilevanti” ai fini IRES i principi contabili IAS/IFRS, disattivando, quindi, il principio di “derivazione rafforzata” di cui all'art.83, comma 1, secondo periodo del TUIR, con lo scopo di impedire fenomeni di
“irragionevole tassazione/deduzione”, che, evidentemente, sarebbero risultati contrari al principio di “uguaglianza in ragione della capacità contributiva” di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Come contrario a tali principi costituzionali sarebbe stato non applicare anche ai fini IRAP l'articolo 5 in esame e ciò anche in deroga al principio di “presa diretta dal bilancio” ai fini IRAP ex D. Lgs. n. 446/1997 (in tal senso anche la risoluzione n.30 del 2019 relativa all'IRES e circolare Assonime n.8/2018, pagina 20); mentre nella risoluzione n.91 del 2019, relativa all'IRAP, l'A.d.E. si esprimeva in senso esattamente contrario. Da quanto sopra derivava l'infondatezza, l'erroneità e l'illogicità, ergo l'illegittimità, della risoluzione n. 91 del 2019, dal momento che l'A.d.E. non aveva ritenuto applicabile anche ai fini IRAP la medesima simmetria valutativa in capo all'emittente, ritenuta applicabile, invece, ai fini IRES, con conseguente violazione, pertanto, del decreto IRAP. 2.6) La remunerazione dell'AT1 assumeva la natura fiscale di “interesse” anche per effetto dell'articolo 2, comma 22 del d.l. n. 138 del 2011 L'A.d.E., con la circolare n. 11/E del 28 marzo 2012, aveva fornito, nel paragrafo 6), alcune delucidazioni in merito a quanto disposto dall'art. 2, comma 22 del d.l. n. 138 del 13 agosto, a sua volta intervenuto sull'articolo 5 del D.M 8 giugno 2011, chiarendo che il legislatore aveva espressamente confermato quanto già desumibile, secondo la risoluzione n.30 del 2019, dall'articolo 5 del D.M. 8 giugno 2011 ovvero la deducibilità “ai fini della determinazione del reddito del soggetto emittente” delle remunerazioni dei “titoli ibridi” emessi dalle banche ai fini dell'adeguatezza patrimoniale, qualificandoli fiscalmente come
“interessi” anche se imputati a patrimonio netto.
Rilevava, in ultimo che l'interpretazione dell'A.d.E. circa la valenza del D.L. 138/2011 ai soli fini dell'IRES non appariva conforme alla ratio legis (rappresentata da “l'obiettivo di contribuire al processo di rafforzamento patrimoniale degli intermediari italiani mediante l'emissione di strumenti finanziari computabili ai fini dell'adeguatezza patrimoniale (cosiddetti titoli ibridi)”, dovendo, al contrario ritenersi, in funzione della ratio legis, corretta l'interpretazione secondo cui (i) Il legislatore aveva ritenuto non necessario prevedere l'espressa deducibilità anche ai fini IRAP, sul presupposto che tale deducibilità fosse già garantita dal decreto IRAP e dal D.M. 8 giugno 2011; oppure (ii) la deducibilità ai fini IRAP degli interessi sugli AT1 era conforme alla ratio legis, con la conseguenza che la sua negazione avrebbe costituito una violazione e falsa applicazione della norma de qua. Onde, l'atto di diniego era illegittimo, in quanto basato su una motivazione, che si poneva in palese violazione e falsa applicazione degli articoli 2, comma 2 e 5 del D.M. 8 giugno 2011, nonché dell'art. 2, comma 22 del D.L. n. 138/2011, atteso che la remunerazione delle obbligazioni “AT1” assume, anche ai fini IRAP, la natura di “interesse” e, come tale, era deducibile dal valore della produzione netta delle banche ex art. 6 del D. Lgs. n. 446/1997. All'udienza del 17.2.2026 le parti hanno discusso la controversia ed hanno insistito nelle conclusioni rassegnate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è fondato e merita accoglimento per i motivi di infra. Per contro l'appello incidentale, pur convergendo verso la doglianza di nullità delle sentenze gravate per ragioni sostenute anche dall'appello principale, risulta correlativamente infondato nel merito.
1. Deve essere premesso che le motivazioni delle sentenze impugnate presentano i caratteri di nullità sotto i profili variamente dedotti dalle parti: entrambe le pronunce propongono un percorso logico-argomentativo estraneo alla fattispecie realmente controversa e disallineato dal thema decidendum scaturente dalle deduzioni delle parti processuali.
Nel caso di errore del giudice consistente nel rendere una motivazione non pertinente con il thema decidendum devolutogli, si verifica un tipico e finanche radicale ed insanabile,
“error in procedendo”, che rende la sentenza assolutamente nulla, ossia “ab imis” inidonea a produrre qualsivoglia effetto, e persino insuscettiva di passare in giudicato, poiché costituente una “non-sentenza” (in termini Cass civ., sez. 5, Ordinanza n. 9965/2024).
Il vizio che una tale sentenza esibisce è anzitutto motivazionale;
si tratta di un vizio così profondo e pervasivo, per la totale incoerenza della motivazione con l'oggetto stesso del giudizio, da avvincere, nella sorte del travolgimento per sostanziale inesistenza, anche la decisione. Mai s'è dubitato che «in presenza di una […] radicale estraneità della fattispecie alla motivazione (verosimilmente mutuata per 'copia-incolla' da altra sentenza relativa ad altra controversia tra diverse parti)[,] non è possibile ricostruire né interpretare l'effettivo convincimento del [Giudice]; e non è pertanto possibile neppure espletare il dovuto controllo critico della ragione (in effetti non individuabile) che avrebbe indotto la decisione»: sicché, «vertendosi, in definitiva, di un caso paradigmatico di assenza di motivazione (non sul piano meramente grafico, ma su quello contenutistico minimo di rilevanza costituzionale[…]), la sentenza d[eve] essere cassata (art. 360, co. 1^, n. 4, cod. proc. civ.)” [Sez. 5, n. 20506 del 2022, in motiv., p. 5). La riprova, in un caso del genere, della totale “assenza di motivazione” si ha sol che si consideri che la sentenza cardinale sui vizi motivazionali, ossia Sez. U, n. 8053 del 2014, nell'affermare, come noto, che «è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali», individua proprio i casi della “motivazione apparente” o “perplessa” od “obiettivamente incomprensibile”. Il vizio di motivazione non è il solo a configurarsi, perché, per la sua pervasività, esso avvince la stessa estrinsecazione decisoria rassegnata nel dispositivo;
ragione per cui, in argomento, traguardando l'orizzonte motivazionale ed i connessi limiti di impugnabilità, si afferma (cfr. Cass. Sez. 6-2, n. 2766 del 04/07/2019, in motiv., p. 3) che l'ipotesi del provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio che sia stato emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti configura - secondo la giurisprudenza della Cassazione (v. Cass. 6162/2014, Cass. 30067/2011, Cass. 15002/2015) - una ipotesi di inesistenza, o nullità assoluta, ulteriore rispetto all'ipotesi espressamente prevista dall'art. 161, comma 2, c.p.c., inesistenza che è ravvisabile tutte le volte che la sentenza manchi "di quel minimo di elementi o di presupposti che sono necessari per produrre quell'effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato", inesistenza che "va rilevata anche d'ufficio e può essere fatta valere, anche al di fuori dell'impugnazione nello stesso processo, con un'autonoma azione di accertamento, non soggetta a termini di prescrizione o di decadenza, ovvero con un'eccezione ed altresì in sede di opposizione all'esecuzione" (così, ex multis, Cass. 2292/2001). La conclusione processuale del ragionamento è espressa (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 40883 del 2021) dalla seguente massima ormai tralaticia: l'inesistenza giuridica, o nullità radicale, di un provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, comporta, per l'incompiuto esercizio della giurisdizione, che il giudice cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente possa procedere alla sua rinnovazione, emanando un atto valido conclusivo del giudizio. Resta fermo, tuttavia, che l'inesistenza giuridica o nullità radicale di cui si opina, come puntualizzato da Sez.
6-L, n. 9910 del 2021 (che “ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto, dopo il decorso dei termini di decadenza per l'impugnativa, al fine di ottenere la declaratoria di nullità della sentenza di appello, derivata dalla nullità radicale della sentenza di primo grado, asseritamente priva della sottoscrizione del giudice”), [possono] essere fatt[e] valere o mediante un'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis") esperibile in ogni tempo, oppure attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione dinanzi al giudice sovraordinato (secondo i casi, appello o ricorso per cassazione), i quali, tuttavia, come rimedi alternativi all'"actio nullitatis", devono essere esperiti secondo le regole loro proprie, e, quindi, tempestivamente, nel rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. Tirando le somme di quanto detto sin qui, ancora di recente è stato enunciato il seguente principio di diritto (Cass civ., sez. 5, Ordinanza n. 9965/2024): «Il provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, non è affetto da “error facti” rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., ma da radicale nullità, che può essere dedotta o mediante gli ordinari mezzi di impugnazione (tra cui, in caso di sentenza d'appello, il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per totale assenza di motivazione) ovvero mediante un'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis") esperibile in ogni tempo». Dalla nullità delle motivazioni delle sentenze impugnata – prospettiva ritenuta in maniera convergente dalle parti sia pure all'esito di percorsi ricostruttivi divergenti - non può trarsi la conseguenza richiesta dall'appellante principale. Secondo costante orientamento di legittimità, infatti, in tema di contenzioso tributario, la rimessione della causa alla Commissione provinciale è prevista dall'art. 59, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 solo per ipotesi tassative ed eccezionali, al di fuori delle quali la Commissione tributaria regionale, qualora accolga l'appello, è tenuta a decidere la causa nel merito, trattandosi di mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, e non ostandovi il principio del doppio grado di giurisdizione, il quale, oltre a non trovare garanzia costituzionale nel nostro ordinamento, postula solo che una questione venga successivamente proposta a due giudici di grado diverso e non anche che venga decisa da entrambi (Cass, civ., sez.VI - 5, n. 23741 del 29/07/2022, Rv. 665317 - 01). Da ciò segue che il vizio delle sentenze impugnare, estraneo all'elencazione tassativa di cui all'art. 59 cit. non esime questa CGTII dall'esaminare le altre questioni dibattute.
2. Va rigettata anche l'eccezione di inammissibilità dell'istanza di rimborso per come articolata dall'appellante principale. La giurisprudenza della S.C. ha statuito che, in tema di IRAP, l'istanza di rimborso dell'imposta, ritenuta illegittimamente versata, va presentata dal contribuente entro il termine di decadenza (48 mesi dal 18 maggio 1999), previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto l'art. 25 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, istitutivo del tributo, stabilisce che, fino a quando non abbiano effetto eventuali leggi regionali, "per le attività di controllo e rettifica delle dichiarazioni, per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta regionale, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia d'imposte sui redditi"; inoltre l'art. 30, nel disciplinare la riscossione dell'imposta dovuta, prevede che quest'ultima "è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi" (comma 2) e che "la riscossione coattiva avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi" (comma 6) (Cass., ord., 2010/23882; sent., 2014/1576). La tempestività della richiesta di rimborso non è oggetto di contestazione né che il soggetto che ha effettuato il versamento diretto, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, ritenga ricorrente l'inesistenza, almeno parziale, dell'obbligo di versamento.
3. La pretesa di rimborso è invece infondata in diritto e nel merito dovendosi confermare, per questa via, la legittimità del diniego dell'Amministrazione finanziaria. In termini generali, l'art. 1 del d.lgs. 446/97, delinea i caratteri essenziali dell'IRAP: si tratta di un tributo regionale, in quanto imposta locale regionale applicabile alle attività produttive esercitate nel territorio di ogni regione, cui in gran parte è riservato il gettito della stessa;
ha carattere reale, come espressamente evidenziato dalla norma, essendo il soggetto passivo del tributo colpito per la sua particolare relazione con l'attività oggetto di tassazione, con la conseguente irrilevanza delle condizioni economiche del soggetto tassato;
è indeducibile dalle imposte sul reddito, salve i limiti ammessi dalla legge (cfr. dal 2008 art. 6 del D.L. 185/2008; dal 2012, grazie all'art. 2 del D.L. 201/2011). L'art. 2, primo periodo, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nel testo originario recitava: “Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”. Il d.lgs. 10 aprile 1998, n. 137 ha introdotto nell'art. 2 la specificazione secondo cui l'attività deve essere “autonomamente organizzata” (quando non sia riferibile a società ed enti). Venendo alla base imponibile, l'IRAP non colpisce le classiche grandezze economiche oggetto di imposizione fiscale ovvero reddito, patrimonio, consumo. L'IRAP ha per oggetto una grandezza economica peculiare che prende il nome di valore della produzione netta (art. 4 d.lgs. 446/1997). Il valore della produzione netta, in via generalissima, è rappresentato dal valore aggiunto della produzione – differenza tra voce A e voce B dello schema di conto economico obbligatorio previsto dal codice civile (art. 2425) – al netto degli ammortamenti. L'IRAP, dunque, colpisce l'impiego dei fattori produttivi o, più esattamente, il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate. Le regole contabili e fiscali di determinazione della base imponibile variano a seconda dei soggetti passivi considerati. La Legge Finanziaria 2008 (l. 244/2007) ha trasformato l'IRAP, introducendo il c.d. principio di "presa diretta" dal bilancio civilistico, che ha segnato il distacco tra il valore della produzione netta e il reddito d'impresa. L'obiettivo è stato la semplificazione del calcolo del tributo, sganciato dalle variazioni fiscali previste per l'IRES (TUIR) e reso più aderente alle risultanze contabili. L'art. 5 del d.lgs. n. 446/1997 (come novellato) stabilisce che per le società di capitali la base imponibile è data dalla differenza tra il valore della produzione (macro-classe A del conto economico) e i costi della produzione (macro-classe B del conto economico, con l'esclusione delle spese per il personale, delle perdite su crediti e della quota interessi dei canoni di leasing). Il decreto ministeriale 8 giugno 2011 ha fornito disposizioni attuative per il coordinamento tra i principi contabili (nazionali OIC e internazionali IAS/IFRS) e la base imponibile IRAP, confermando il principio di derivazione dal bilancio. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 «2. I componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell'imputazione a conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista l'imputazione a conto economico, la rilevanza ai fini IRAP è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura».
Se prima del 2008, molte voci di costo erano deducibili ai fini IRAP solo se lo erano ai fini IRES, dopo la riforma, una voce iscritta correttamente in bilancio secondo i criteri civilistici assume rilevanza fiscale automatica (salvo specifiche esclusioni legislative). In base al principio di derivazione la base imponibile si ricava direttamente dalle voci dello schema di Conto Economico dell'art. 2425 c.c., senza dover applicare le regole del TUIR). Prendendo a riferimento la formulazione delle norme sulla base imponibile IRAP vigente ratione temporis in relazione ai periodi di imposta oggetto della presente controversia (2018-2020), l'art. 5 d.lgs. n. 446/1997 disponeva: « 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio 2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1». L'art. 6 d.lgs. n. 446/1997 (Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari) stabiliva che «1. Per gli intermediari finanziari, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38: a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento;
c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo […] 6. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell'articolo 5». È dunque testuale la conferma che la definizione della base imponibile IRAP per il soggetto passivo bancario sia ricollegata al censimento della voce in seno al conto economico (art. 2425 c.c.) e non allo stato patrimoniale (art. 2424 c.c. )., Poste le ricordate premesse generali la questione di merito controversa riguarda la deducibilità, o meno, ai fini IRAP delle remunerazioni degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia. In particolare, il riferimento è alla remunerazione degli strumenti finanziari di tipo Additional Tier 1 (AT1). Le banche possono migliorare la propria consistenza patrimoniale emettendo anche strumenti finanziari innovativi (nel senso che per il codice civile questi strumenti non rappresentano azioni né obbligazioni) che, ai fini di vigilanza, si qualificano come strumenti finanziari patrimoniali (Direttiva 2013/36/UE e Regolamento UE n. 575/2013), i quali sono contabilmente rilevati dal soggetto emittente tra le componenti patrimoniali, e la relativa remunerazione non è imputata a conto economico bensì, all'atto del pagamento, a riduzione delle riserve di patrimonio; il sottoscrittore, invece, contabilizza questo provento a conto economico (es: se è una banca, alla voce 70 del conto economico). Secondo la parte contribuente i componenti correlati a strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale non rispecchiano la definizione di “dividendo” contenuta nello IAS 18, e le cedole di tali titoli debbano necessariamente assumere la natura di un pagamento di interessi passivi. Inoltre, l'imputazione contabile a patrimonio netto (voce del passivo dello stato patrimoniale) delle remunerazioni sugli strumenti finanziari di cui trattasi, prevista dai principi contabili IAS/IFRS, non può, secondo la parte contribuente, cambiarne la natura economico-sostanziale di interessi passivi relativi a rapporti di natura finanziaria, onde dovrebbe conseguirne la piena deducibilità ai fini IRAP alla luce dell'art. 2, c. 2, del D.M. 8 giugno 2011. Ciò in coerenza con il fatto che ai fini IRES, l'art. 2, comma 22, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, con riferimento agli strumenti finanziari “rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale” emessi a decorrere dal 20 luglio 2011, ha previsto che le relative remunerazioni sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto emittente, ferma restando l'applicazione dell'art. 96 e dell'art. 109, comma 9, del TUIR. Secondo l'Ufficio finanziario, invece, le remunerazioni degli strumenti finanziari di tipo Additional Tier 1 non assumono rilevanza nella determinazione del valore della produzione netta rilevante ai fini Irap dell'emittente, in quanto tali strumenti sono contabilizzati come strumenti di equity e le relative remunerazioni sono rilevate a patrimonio. In particolare, il meccanismo di piena discrezionalità, non solo quanto al rimborso del capitale ma anche rispetto al pagamento delle cedole, assicurando il rispetto dei principi in materia di adeguatezza patrimoniale previsti dalla normativa comunitaria, comporta l'iscrizione nel bilancio IAS di detti strumenti come strumenti di equity (in tal senso, lo IAS 32), vale a dire come componenti del patrimonio netto, nella voce 130 “Strumenti di capitale” del bilancio individuale e voce 140 del bilancio consolidato, con la conseguenza che le eventuali cedole corrisposte devono essere portate in riduzione delle “Riserve” - voce 140 e 150 rispettivamente del bilancio individuale e consolidato - (in luogo dell'iscrizione nel conto economico) nel momento del pagamento, al netto dell'effetto fiscale associato. L'Ufficio ha richiamato il fatto che la riforma IRAP, attuata dalla legge finanziaria per il 2008, ha delineato un nuovo sistema di determinazione della base imponibile, fondato sul principio di presa diretta dal bilancio e conseguente sganciamento dalle regole di determinazione dell'IRES. Lo IAS 32 qualifica una passività finanziaria ovvero uno strumento di capitale a seconda, tra l'altro, che vi sia o meno un'obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide. Una volta qualificato lo strumento finanziario come passività o strumento di capitale lo stesso IAS 32 disciplina la classificazione dei componenti ad esso collegati. In particolare, il predetto principio prevede la rilevazione a patrimonio netto delle remunerazioni, se lo strumento finanziario è stato qualificato come strumento di capitale, ovvero la rilevazione a conto economico, qualora le remunerazioni siano collegate ad una passività finanziaria. Al riguardo, il paragrafo 35 dello IAS 32 prevede che “le distribuzioni ai possessori di uno strumento rappresentativo di capitale devono essere addebitate dall'entità direttamente al patrimonio netto”. In altri termini, lo IAS 32, qualificando lo strumento finanziario come capitale, attribuisce alla remunerazione collegata la natura di distribuzione di utile (dividendo). La ricostruzione dell'Ufficio ha solide basi normative, per quanto venga riferita ad un documento di prassi quale è la Risoluzione 91/E del 2019 . Alla luce dei principi delineati in materia di adeguatezza patrimoniale, che si riflettono sulla piena discrezionalità dell'emittente - non solo quanto al rimborso del capitale ma anche rispetto al pagamento delle cedole – nel caso di specie, gli strumenti finanziari di tipo Additional Tier 1, dal punto di vista contabile, sono rappresentati nel bilancio redatto secondo i principi IAS/IFRS come strumenti di equity e le relative remunerazioni come componenti del patrimonio netto. In particolare, tali strumenti finanziari alimentano la voce “130-strumenti di capitale” del passivo di stato patrimoniale e le cedole corrisposte sono conseguentemente rilevate per cassa, una volta che ne sia stato deliberato il pagamento, in contropartita del patrimonio netto in luogo dell'iscrizione nel conto economico. Ne deriva, sulla base di tale ricostruzione, che le remunerazioni degli strumenti finanziari di tipo Additional Tier 1 non assumono rilevanza nella determinazione del valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP. Alle medesime conclusioni si perviene, peraltro, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 2 del D.M. 8 giugno 2011, anche nella formulazione antecedente rispetto alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lett. a), n. 2), del D.M. 3 agosto 2017. Ciò in quanto - sulla base delle considerazioni sopra evidenziate - le remunerazioni in esame sono assimilate dallo IAS 32 alla stregua di dividendi che, in quanto tali, non assumono rilevanza nel tributo regionale. Nessuna delle deduzioni della parte contribuente vale ad incrinare la linearità di questa ricostruzione provvista di conforto ermeneutico letterale e sistematico rispetto ad una speciale definizione della base imponibile e dei criteri di rilevanza delle componenti di essa che non può mutuare soluzioni analogiche dall'art. 2, comma 22, d.l. n. 138/2011, previsto ai fini della determinazione del reddito del soggetto emittente. La complessità del quadro ricostruttivo, in uno con la novità della questione e il regolare pagamento delle somme delle quali viene chiesto il rimborso, convince della sussistenza delle condizioni per giustificare l'integrale compensazione tra le parti delle spese.
P. Q. M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado, definitivamente decidendo, accoglie l'appello principale e conferma la legittimità del diniego del rimborso richiesto. Spese del giudizio compensate. Firenze, 17 febbraio 2026
Il Relatore Il Presidente Dott. Fabio Di Vizio Dott. Ugo De Carlo
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente DI VIZIO AB, Relatore MONDERA ACHEROPITA ROSARIA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 207/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Agenzia Entrate Direzione Ricorrente_2 Toscana - Via Della Fortezza 8 50126 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 86/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 2 e pubblicata il 08/02/2024
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 344/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 2 e pubblicata il 02/08/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 55079-2022 IRAP 2018
- DINIEGO RIMBORSO n. 55079-2022 IRAP 2019
- DINIEGO RIMBORSO n. 55079-2022 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 111/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cfr. parte espositiva Resistente/Appellato: cfr. parte espositiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel procedimento RGA 207/2024 con ricorso presentato da Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana veniva interposto appello avverso la sentenza n. 344/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze, emessa in data 19.04.2023 e depositata in data 02.08.2023, nonché avverso la sentenza n. 86/2024 emessa, a correzione di errori materiali della precedente, dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze in data 06/12/2023, depositata il 8.02.2024, e non notificata. La controversia originaria aveva riguardo al provvedimento di diniego n. 55079-2022 con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana (in atti erroneamente indicata come Agenzia delle Entrate - Riscossione di Firenze) aveva respinto la richiesta di Resistente_1rimborso avanzata da per maggiore IRAP versata per gli anni d'imposta 2018, 2019 e 2020 pari a complessivi euro 1.279.440,14 oltre interessi. In tali periodi, infatti, parte contribuente, in via prudenziale, tenendo conto che l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 91/2019 ne aveva negato la deducibilità, aveva evitato di far concorrere al valore della produzione netta IRAP gli interessi passivi pagati al sottoscrittore del “prestito obbligazionario subordinato di capitale aggiuntivo 1, emesso dalla società nel 2018 (di seguito, “Additional Tier 1” o anche solo “AT1”), pari rispettivamente a € 6.426.200, € 8.333.600 e € 8.210.400; poiché ne era conseguito il versamento di una maggiore IRAP pari al 5,7% degli importi indicati ― pari a € 357.939,34 (2018), € 464.181,52 (2019) e € 457.319,28 (2020) ― in data 22 giugno 2022 la contribuente ne aveva chiesto il rimborso. L'Ufficio finanziario aveva emesso l'impugnato atto di diniego richiamando la risoluzione n. 91/E del 29/10/2019, rilasciata proprio per lo strumento finanziario AT1, ribadendo che la riforma Irap, attuata dalla Legge finanziaria per il 2008, ha delineato un nuovo sistema di determinazione diretta della base imponibile, fondato sul principio di presa diretta dal bilancio e conseguente sganciamento dalle regole di determinazione dell'IRES; poiché lo IAS 32 qualificava lo strumento AT1 come capitale, nel rispetto dei principi in materia di adeguatezza patrimoniale, la remunerazione collegata a tale strumento aveva la natura di distribuzione di utile (dividendo) e non rilevava nella determinazione del valore della produzione netta rilevante ai fini Irap. Inoltre, l'istanza ex art. 38 del D.P.R. 602/72 era impraticabile, non essendo ricollegata ad errore materiale, né a duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, quanto a ragioni interpretative della normativa, contrastate dall'A.F; inoltre, non erano documentate le caratteristiche dello strumento emesso, né le scritture contabili effettuate unitamente alle riconciliazioni contabili (ad es. la movimentazione delle riserve con il pagamento delle cedole, atteso che i flussi finanziari, per le modalità di contabilizzazione, non transitavano da conto economico). In primo grado, il suddetto atto di diniego veniva impugnato dalla Banca sulla base di molteplici motivi, ivi compresa la richiesta di declaratoria di illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, dell'art. 6 del d.lgs. n. 446/1997, degli articoli 2, comma 2 e 5 del D.M. 8 giugno 2011, nonché dell'art. 2, comma 22 del D.L. n. 138/2011, avendo ritenuto non rilevanti fini IRAP gli interessi pagati al sottoscrittore dello strumento ATI nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020. La DR della Toscana, costituita tempestivamente in giudizio, previamente richiamandosi alla motivazione dell'atto impugnato, contestava tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito, allegato e richiesto. La CGT di I grado di Firenze emetteva la sentenza n. 344/2023 il cui dispositivo recava la seguente formulazione: «accoglie il ricorso e compensa le spese»; per contro prima della motivazione era presente la seguente espressione: «il ricorso sia infondato e debba essere rigettato con condanna della parte ricorrente alle spese nella misura indicata nel dispositivo»; poi nella motivazione la sentenza veniva parametrata sul parziale accoglimento del ricorso e focalizzata sull'analisi questione giuridica (deducibilità ai fini IRAP delle eccedenze delle svalutazioni crediti ai sensi dell'art. 106 TUIR) diversa da quella controversa (deducibilità, ai fini IRAP, degli interessi passivi pagati dalla banca al sottoscrittore di titoli obbligazionari AT1) oltre che per un istanza di rimborso IRAP riferita ad annualità (2010-2013) diverse da quelle realmente in contezioso (2018-2020). In data 03/08/2023, la parte contribuente presentava istanza di correzione della sentenza di primo grado nella parte motiva della sentenza 344/2023, riferita a fattispecie del tutto diversa da quella di cui all'oggetto del presente giudizio;
in data 8/9/2023, l'Ufficio finanziario si opponeva non ritenendo la fattispecie rientrante tra quelle previste dall'art. 287 c.p.c. Con sentenza n. 86/2024, la CGTI di grado di Firenze si pronunciava sull'istanza di correzione ed integrava la motivazione assumendo parzialmente fondato il ricorso, con precisazione del dispositivo secondo la seguente formulazione: “Accoglie parzialmente il ricorso. Compensa le spese tra le parti”; nel resto la motivazione non veniva parametrata sulla deducibilità, ai fini IRAP, degli interessi passivi pagati dalla banca al sottoscrittore di titoli obbligazionari AT1. L'Agenzia delle Entrate – DR Toscana, con ricorso notificato alla controparte in data 22.2.2024, proponeva appello principale avverso le sentenze 344/2023 e 86/2024, articolando i motivi di gravame di seguito esposti e rassegnando in atti le seguenti conclusioni: «si chiede di voler dichiarare: 1) in via pregiudiziale ed assorbente la nullità delle sentenze n. 344/2/2023 e n. 86/2/2024, emesse dalla Corte di Giustizia tributaria di I grado di Firenze e sopra identificate, con rimessione della causa alla Corte di Giustizia tributaria di I grado;
2) in via subordinata e nella denegata ipotesi di superamento della eccezione preliminare, in accoglimento del presente appello, la riforma delle due pronunce e l'infondatezza del diritto al rimborso rivendicato dalla parte appellata;
- il tutto con la condanna della appellata al pagamento delle spese di giudizio». Primo motivo: nullità insanabile delle sentenze impugnate. A fronte dello stesso numero di ruolo (R.G.R. 1085/2022), erano state emesse due sentenze: la n. 344/2023 e la n. 86/20249 con la quale si era disposto sul merito (in violazione del principio ne bis in idem) anziché con ordinanza (per correggere l'errore materiale) ex art. 288 c.p.c. La sentenza n. 344/2023 era affetta da nullità insanabile poiché giuridicamente inesistente in quanto emessa, tra le parti del giudizio, con motivazione relativa a causa diversa e concernente altri soggetti (Cass. 11/5/2022, n. 14855; Id., 4/11/2020, n. 24594; Id. 11/12/2019 n. 32423). Tale discrasia emergeva dal raffronto tra il provvedimento di diniego dell'istanza di rimborso, il ricorso introduttivo e le controdeduzioni di primo grado con la motivazione della sentenza. I primi giudici avevano incentrato la motivazione su fattispecie (la deducibilità ai fini IRAP delle eccedenze delle svalutazioni crediti per gli anni d'imposta 2010-2013) diversa da quella oggetto del giudizio (deducibilità ai fini IRAP degli interessi passivi pagati dalla ricorrente al sottoscrittore di titoli obbligazionari della specie “AT1” per gli anni d'imposta 2018-2020). Si trattava di motivazione illogica, incongruente e addirittura inesistente essendo riferibile a parti e controversia diversa (per causa petendi, petitum e parti) ; era stato omesso l'esame del reale rapporto controverso ed incompiuto era stato l'esercizio della giurisdizione;
il contrasto delle indicazioni tra “svolgimento del processo”, “motivi della decisione” e “dispositivo” non consentiva di individuare la logicità del ragionamento decisorio così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (Cass. 8/1/2024, n. 579, Cass. 24/8/2023, n. 25232, Cass. 26/5/2023 n. 14718), né svolgere considerazione sull'esattezza della statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrapposte dichiarazioni contenute nel pronunciamento. Addirittura, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Firenze era stata erroneamente individuata, quale parte resistente nel giudizio di primo grado (e destinatario dell'istanza di rimborso Irap), al posto della Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana. La sentenza n. 344/2023, pertanto, doveva essere dichiarata nulla per
“motivazione inesistente” o “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile”, conformemente al consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte di cassazione (2/8/2023, n. 23640) non potendosi “...lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Ord. 1/2/2024 n. 3033). Per la sentenza n. 86/2024 ricorreva nullità insanabile in quanto emessa in violazione dell'art. 287 c.p.c. Con l'istanza di correzione della sentenza n. 344/2023, infatti, la parte contribuente aveva chiesto la correzione della stessa nella parte relativa ai fatti, ovvero la completa sostituzione e/o modificazione della motivazione-decisione, assolutamente preclusa per il rimedio processuale della correzione (Cass. 13/05/1999, n. 2284). L'Ufficio si era opposto alla correzione della sentenza n. 344/2023 poiché la fattispecie analizzata non poteva essere emendata con il procedimento di correzione dell'errore materiale ma solo con il rimedio dell'impugnazione davanti alla Corte di Giustizia di II grado. Inoltre, la sentenza n. 86/2024 era affetta da nullità insanabile in quanto emessa in violazione del principio ne bis in idem e dell'art. 288 c.p.c. e perché emessa nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione relativa a causa diversa e concernente altri soggetti, riproponendo le medesime considerazioni già svolte relativamente alla sentenza 344/2023. Secondo motivo: infondatezza della domanda di rimborso e delle sentenze impugnate. L'oggetto originario ed effettivo della controversia ― deducibilità ai fini IRAP degli interessi passivi pagati dalla ricorrente al sottoscrittore di titoli obbligazionari della specie
“AT1” per gli anni d'imposta 2018-2020 ― involgeva il corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini Irap, alle remunerazioni degli strumenti finanziari di tipo Additional Tier 1, rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale, ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline nazionali, emessi dalle banche. Parte contribuente assumeva il diritto al rimborso derivante dal fatto che alla formazione del valore della produzione netta nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020 non avevano concorso gli importi pagati, a titolo di “interessi passivi”, al sottoscrittore del
“prestito obbligazionario subordinato di capitale aggiuntivo 1”, emesso dalla Società nel 2018 (di seguito, “Additional Tier 1” o anche solo “AT1”), pari rispettivamente a € 6.426.200, € 8.333.600 e € 8.210.400. Secondo la ricostruzione offerta pertanto, sarebbe stata indebitamente versata una maggiore IRAP pari al 5,7% degli importi indicati, rispettivamente € 357.939,34 (2018), € 464.181,52 (2019) e € 457.319,28 (2020). La riforma del diritto societario aveva ampliato le forme giuridiche di investimento disponibili per le imprese, rendendo più complesso distinguere tra capitale di “rischio” e capitale di “debito”. Il problema appariva assai rilevante per i soggetti che adottavano i principi contabili internazionali, poiché la rappresentazione in bilancio poteva non riflettere pienamente la reale natura giuridica degli strumenti finanziari. La classificazione fiscale dei titoli “ibridi” (con caratteristiche che li accomunavano sia ai titoli di equity sia ai titoli di debito) risultava attuale;
i titoli cosiddetti “perpetui” (titoli che offrivano un rendimento fisso, ma il pagamento di capitale e interessi era subordinato e rinviabile a discrezione dell'emittente, salvo il rimborso obbligatorio in caso di liquidazione). Per queste caratteristiche, secondo lo IAS 32 erano da considerarsi strumenti di capitale le somme versate dai sottoscrittori (che aumentavano il patrimonio netto); gli interessi, analogamente ai dividendi, riducevano le riserve. Era inammissibile l'istanza ex art. 38 del D.P.R. 602/1973, non ricollegata ad errore materiale, né a duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, quanto da profili interpretativi della normativa su cui l'A.F. si era già espressa con documenti di prassi contrari alla posizione della Società. Parte contribuente non aveva prodotto insufficiente documentazione probatoria a sostegno dell'istanza e avrebbe potuto presentare dichiarazione integrativa. Lo IAS 32, qualificando lo strumento AT1 come capitale, assicurando il rispetto dei principi in materia di adeguatezza patrimoniale, aveva attribuito alla remunerazione collegata a tale strumento la natura di distribuzione di utile (dividendo). Onde la remunerazione non poteva assumere rilevanza nella determinazione del valore della Produzione netta rilevante ai fini Irap. Per gli strumenti finanziari “Additional Tier 1 (AT1)”- obbligazioni dal punto di vista fiscale, ma contabilizzati in bilancio come strumenti di capitale - la risoluzione 30/E del 26 febbraio 2019 aveva precisato che gli oneri generati da tali titoli erano da considerarsi interessi passivi deducibili dal reddito d'impresa del soggetto emittente. Posta la classificazione contabile degli strumenti finanziari (tenuto conto delle definizioni di
“passività finanziaria” e “strumento rappresentativo di capitale” fornite dal principio contabile IAS 32) gli interessi, i dividendi, le perdite e gli utili correlati a una passività erano rilevati come proventi o oneri nell'utile (o perdita) del conto economico, mentre le distribuzioni correlate a uno strumento di capitale erano contabilizzate nel patrimonio netto. Con riferimento alla “classificazione fiscale degli strumenti finanziari”, la normativa fiscale non seguiva la classificazione contabile degli strumenti finanziari basata sull'esistenza di un'obbligazione a pagare liquidità. Inoltre, il D.M. 8 giugno 2011 rinviava al criterio del TUIR (uno strumento era assimilato alle azioni solo se la sua remunerazione dipendevano interamente dai risultati economici dell'emittente; in caso contrario era considerato un'obbligazione). La distinzione appariva decisiva perché i dividendi sulle “azioni” non erano deducibili, mentre gli interessi sulle “obbligazioni” lo erano secondo l'articolo 96 TUIR. I titoli Additional Tier 1 (At1) avevano le caratteristiche di strumenti di capitale (azioni) in bilancio, ma non in ambito fiscale ove – non avendo un rendimento totalmente ancorato agli utili della società – rappresentavano delle obbligazioni;
di conseguenza, gli interessi passivi erogati erano deducibili dal reddito d'impresa; restava, a ogni modo, indeducibile la quota di remunerazione che comportava la partecipazione ai risultati economici della società emittente (cfr. art. 109, comma 9 Tuir). La riforma IRAP del 2008 aveva delineato un sistema basato sulla presa diretta dal bilancio, separando il tributo dalle regole IRES. Per banche ed enti finanziari l'art. 6, comma 1, del Dlgs n. 446/1997 (decreto Irap) individuava le voci di conto economico rilevanti nella determinazione del valore della produzione netta;
l'art. 2, comma 2, del Dm 8 giugno 2011, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), del Dm 3 agosto 2017, con lo scopo di coordinare i principi contabili internazionali Ias/Ifrs e le regole di determinazione della base imponibile Irap, aveva disposto che i componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto Irap, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (Oci), concorrevano alla formazione della base imponibile Irap al momento dell'imputazione a conto economico. Se per tali componenti, come nel caso degli At1, non era stata mai prevista l'imputazione a conto economico, la rilevanza fiscale era stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura. In particolare, gli strumenti finanziari di tipo Additional Tier 1, dal punto di vista contabile, erano rappresentati, nel bilancio redatto secondo i principi Ias/Ifrs come strumenti di equity e le relative remunerazioni come componenti del patrimonio netto. Ne conseguiva che le remunerazioni degli strumenti finanziari di tipo “Additional Tier 1”, non assumevano rilevanza nella determinazione del valore della produzione netta rilevante ai fini Irap, in quanto le remunerazioni in esame erano assimilate dallo Ias 32 alla stregua di dividendi. Inoltre, non era stato possibile attivare un controllo puntuale sulle somme richieste a rimborso, in quanto non era stata prodotta documentazione adeguata alla loro determinazione (in particolare sulle caratteristiche dello strumento finanziario emesso ed alla movimentazione delle riserve); sulla base della sola documentazione prodotta era sembrato che gli importi chiesti a rimborso non fossero corretti in relazione alla quota di interessi del 1/7/2019.
Resistente_1 S.p.A. si costituiva in giudizio e presentava in data 28.2.2024 le controdeduzioni di seguito illustrate con contestuale appello incidentale, rassegnando in atti le seguenti conclusioni: «Voglia, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, confermare la sentenza n.344/2/2023, che, ante modifiche della sentenza n.86/2024, ha accolto il Ricorso della Società e, per l'effetto, dichiarare illegittimo l'"Atto di diniego" della D.R.E. Toscana, per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000, dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 446/1997, degli articoli 2, comma 2 e 5 del D.M. 8 giugno 2011, nonché dell'articolo 2, comma 22 del D.L. n. 138/2011, con conseguente riconoscimento a favore della Società del diritto al rimborso dell'IRAP indebitamente versata per euro 1.279.440,14.=, oltre interessi maturati e maturandi;
con vittoria di spese ed onorari;
In subordine, dichiarare la nullità della sentenza n.344/2/2023, come modificata dalla sentenza n.86/2024, nonché della sentenza n. 86/2/2024 per violazione del combinato disposto degli artt. 156, 161 e 112 del c.p.c., nonché dell'articolo 36 del D. Lgs. n. 546/1992, senza rimessione della causa alla C.G.T. di 1^ grado e, per l'effetto, pronunciarsi nel merito, dichiarando illegittimo l'"Atto di diniego" della D.R.E. Toscana, per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000, 32 dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 446/1997, degli articoli 2, comma 2 e 5 del D.M. 8 giugno 2011, nonché dell'articolo 2, comma 22 del D.L. n. 138/2011, con conseguente riconoscimento a favore della Società del diritto al rimborso dell'IRAP indebitamente versata per euro 1.279.440,14.=, oltre interessi maturati e maturandi;
con vittoria di spese ed onorari». Prima controdeduzione: inammissibilità del rinvio al primo giudice ex art. 59 comma
1. d.lgs. 546/1992 a seguito dell'annullamento delle citate sentenze di primo grado quanto al Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 546/1992 tale rimessione era ammessa quando mancava la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado, fattispecie del tutto inesistente per entrambe le sentenze de quibus. La sentenza n.344/2023 meritava conferma integrale nella formulazione anteriore alla correzione/integrazione della sentenza n.86/2/2024, che aveva accolto il ricorso della Società. La sentenza n.86/2024 non costituiva una “nuova sentenza” ma una “ordinanza di correzione ex art. 287 c.p.c.” della sentenza n. 344/2023; la sentenza n.344/2023, come corretta dalla sentenza n.86/2024, presentava il vizio di “omessa pronuncia” ex artt.156, 161 e 112 c.p.c. e chiedeva che la Corte di 2^ grado di pronunciarsi nel merito, dichiarando illegittimo l'"Atto di diniego" della D.R.E. Toscana, per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000, dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 446/1997, degli articoli 2, comma 2 e 5 del D.M. 8 giugno 2011, nonché dell'articolo 2, comma 22 del D.L. n. 138/2011, con conseguente riconoscimento a favore della Società del diritto al rimborso dell'IRAP indebitamente versata per euro 1.279.440,14.=, oltre interessi maturati e maturandi. Non ricorreva la nullità della sentenza n. 86/2024 per violazione dell'art.287 c.p.c., in quanto la sentenza n.344/2023 – ante correzione - era inequivocabile nell'accogliere integralmente il ricorso, mentre la motivazione andava corretta, per l' errore materiale, viziata dall'utilizzo del “copia incolla” della motivazione di altra sentenza emessa dalla stessa sezione con il medesimo ricorrente. L'infondatezza dell'eccezione in esame era poi confermata dalla convocazione dell'udienza del 6/12/2023 ex art. 288 c.p.c., al fine di provvedere sull'istanza di correzione. Seconda controdeduzione: fondatezza della domanda di rimborso. Le richieste di parte appellante erano motivate solo sulla base del pedissequo richiamo alla risoluzione n. 91/2019. Tale ricostruzione andava disattesa per le seguenti considerazioni: (i) l'esclusivo richiamo allo IAS 32 appariva tautologico, perché se la natura di dividendo o interesse fosse stata determinabile solo in base alla contabilizzazione a conto economico o a patrimonio netto, l'art. 2, comma 2 del D.M. 2011 avrebbe perso valenza, mentre la sua ratio proprio quella di attribuire la medesima rilevanza ai fini IRAP a tutti i componenti aventi la medesima “natura”, a prescindere dalla loro collocazione contabile;
(ii) la natura di dividendo o interesse andava individuata, invece, secondo gli IAS pertinenti (IAS 18/IFRS 15 e IFRS 9), secondo i quali era “dividendo” solo la remunerazione che rappresentava una distribuzione di utili ai possessori di strumenti di capitale;
(iii) nel contratto AT1 la remunerazione si qualificava come interesse, calcolato sul valore nominale con tasso EURIBOR più spread, senza alcun legame con gli utili della banca, sicché non poteva configurarsi come dividendo;
(iv) la risoluzione 91/2019 appariva contraddittoria perché l'Agenzia, con il nuovo testo dell'art. 2, comma 2, aveva riconosciuto la deducibilità di componenti economici imputati a patrimonio netto;
(v) anche l'interpretazione dell'art. 5 del D.M. 2011 risultava infondata, poiché la “disattivazione” degli IAS ai fini IRES mirava a evitare tassazioni irragionevoli, mentre non poteva escludersi la sua applicazione anche ai fini IRAP;
(vi) l'art. 2, comma 22 del d.l. 138/2011 qualificava come interessi le remunerazioni dei titoli ibridi bancari anche se imputate a patrimonio netto;
(vii) il parallelismo tra interessi AT1 e dividendi risultava privo di fondamento poiché gli interessi erano decisi dagli amministratori, mentre i dividendi erano deliberati dall'assemblea; (vii) infine, l'asserita inidoneità della documentazione non trovava riscontro, dato che il contratto AT1 era stato integralmente prodotto e la stessa DRE aveva analizzato le movimentazioni delle riserve. Contestualmente proponeva appello incidentale, articolando i motivi di gravame di seguito esposti Primo motivo: nullità delle sentenze n.344/2/2023 e n. 86/2/2024, in violazione del combinato disposto degli artt. 156, 161 e 112 del c.p.c., nonché dell'articolo 36 del D. Lgs. n. 546/1992. 1.1) Nullità della sentenza n. 344/2023 così come modificata e/o integrata e/o sostituita dalla sentenza n. 86/2024: totale omessa pronuncia. La sentenza 344/23 presentava il vizio di omessa pronuncia, ipotesi di nullità relativa, da far valere con il rimedio dell'art. 161, comma 1, c.p.c. (Cass. n. 5730/2020, Cass. n. 22177/2019). La sentenza n.86/2024 si era limitata a modificare il dispositivo, senza correggere la “motivazione” parametrata a fattispecie estranea al “thema decidendum” oggetto del ricorso;
in dettaglio, la motivazione appariva un “copia incolla” della sentenza n.653/2020 (doc.5), pronunciata dalla medesima sezione n.2 della C. T. Provinciale di Firenze in un altro giudizio instaurato dalla medesima società. Ricorreva omessa pronuncia e, per l'effetto, nullità assoluta ex artt. 156 e 161 c.p.c., oltre che violazione del “divieto di extra-petizione” ex art.112 c.p.c. “ (Cass. n. 5832 del 3.3.2021). 1.2) Nullità della sentenza n. 344/2023 (senza) le modifiche e/o integrazioni e/o sostituzioni della sentenza n.86/2024: totale omessa pronuncia e contrasto tra motivazione e dispositivo. Nella denegata ipotesi in cui la sentenza n. 344/2023, non fosse stata confermata, la società chiedeva la riforma integrale della stessa e, per l'effetto, il pronunciamento nel merito, con conseguente accoglimento della domanda, sulla base dei seguenti vizi: (a) totale omessa pronuncia; (b) contrasto tra motivazione e dispositivo. 1.3) Nullità della “sentenza” n. 86/2024 qualora ritenuta non una “ordinanza di correzione”, bensì “nuova sentenza”: “totale omessa pronuncia” e “illegittimo doppio esercizio del potere giurisdizionale sulla domanda”. Nell'ipotesi in cui la sentenza n.86/2024 fosse stata ritenuta “nuova sentenza” e non una
“ordinanza di correzione ex art. 287 c.p.c.”, sarebbero stati integrati seguenti vizi: (a) “totale omessa pronuncia” con nullità assoluta ex artt. 156 e 161 c.p.c., secondo le considerazioni già svolte;
(b) “illegittimo doppio esercizio del potere-dovere di pronunciarsi sulla domanda oggetto della decisione”; con la pubblicazione della sentenza n.344/2023 i primi giudici avevano definitivamente consumato il potere-dovere di pronunciarsi sulla domanda oggetto della decisione, da cui sarebbe derivata la conseguente impossibilità di modificare e/o integrare e/o sostituire la prima sentenza mediante l'emanazione di una “nuova sentenza” avente ad oggetto la medesima domanda. Secondo motivo: riforma integrale della sentenza n.344/2023, così come modificata e/o integrata e/o sostituita dalla successiva sentenza n. 86/2024, nonché della stessa sentenza n.86/2024, in quanto in entrambe omessa ogni valutazione e conseguente decisione del thema decidendum mentre era fondata la domanda di rimborso, in quanto l'atto di diniego era illegittimo, per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 l. 212/2000, dell'art. 6 del d.lgs. n. 446/1997, degli artt. 2, comma 2 e 5 del D.M. 8 giugno 2011, nonché dell'art.2, comma 22 del D.L. n. 138/2011. Veniva richiamata la motivazione dell'Atto di diniego, che a sua volta aveva richiamato la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 91 del 29/10/2019. Tale risoluzione (avente ad oggetto la risposta ad un interpello relativo ad una fattispecie coincidente con quella in esame ossia relativa agli “AT1”) era viziata da “violazione e falsa applicazione” dell'art. 2, comma 2 del D.M. 8 giugno 2011. Secondo l'Ufficio finanziario, gli AT1, in base allo IAS 32, erano iscritti nel patrimonio netto come “titoli di capitale”; di conseguenza, la loro remunerazione andava contabilizzata a diretta riduzione del patrimonio netto;
da ciò derivava la “natura” di “dividendo”, anziché di “interesse” di tale remunerazione. Ma se la natura di dividendo ovvero di interesse fosse derivata solo dalla relativa modalità di contabilizzazione, rispettivamente, a patrimonio netto ovvero a conto economico, l'art. 2, comma 2 del D.M. 8 giugno 2011 non avrebbe assunto alcuna valenza, atteso che la sua ratio era quella di attribuire la medesima rilevanza ai fini IRAP a tutti i componenti aventi la medesima “natura”, indipendentemente dallo loro contabilizzazione al conto economico ovvero al patrimonio netto e ciò in aderenza al principio della “presa diretta dal bilancio”. 2.3.2) Per individuare la “medesima natura dei componenti imputati al conto economico” occorreva analizzare lo IAS/IFRS di riferimento
Secondo la relazione illustrativa del D.M. 8 giugno 2011 la rilevanza fiscale, ai fini IRES e IRAP, dei componenti imputati direttamente a patrimonio netto o all'OCI, per i quali non era prevista alcuna imputazione a conto economico, si determinava secondo le disposizioni applicabili ai componenti di conto economico aventi la stessa natura. Si intendeva così precisare che, in assenza di imputazione a conto economico dovuta all'applicazione degli IAS/IFRS, occorreva indagare la natura del componente, analizzando innanzitutto le indicazioni contenute nei principi contabili internazionali di riferimento e, solo in mancanza di tali elementi, facendo ricorso al corrispondente principio contabile nazionale secondo quanto previsto dallo IAS 8. In sostanza, per individuare i componenti imputati a patrimonio netto che assumevano comunque rilevanza ai fini IRAP, si rendeva necessario distinguere tra i componenti che, secondo gli IAS/IFRS, avevano natura reddituale ma venivano allocati a patrimonio netto (o OCI) per ragioni di rappresentazione economico-patrimoniale, e quelli che, invece, non avevano natura reddituale. A supporto di tale distinzione, risultava utile il richiamo allo IAS 32, paragrafo 37, che trattava i costi accessori a un aumento di capitale. Tali costi, pur avendo natura di costi e quindi natura reddituale, venivano contabilizzati in diminuzione del patrimonio netto in quanto direttamente riferibili all'operazione sul capitale;
e infatti, qualora l'operazione fosse stata abbandonata, essi venivano rilevati nel conto economico. Questo esempio mostrava come la natura reddituale potesse coesistere con una contabilizzazione a patrimonio netto per ragioni di corretta rappresentazione dell'operazione. 2.3.3) La remunerazione degli AT1, secondo gli IAS/IFRS “di riferimento”, aveva natura di “interesse”. Lo IAS 32 non definiva la natura di “dividendo” o “interesse”, ma disciplinava solo come le remunerazioni venivano contabilizzate in base alla classificazione dello strumento come passività o capitale. I paragrafi 35 e 36 chiarivano che la classificazione determinava il trattamento contabile, senza modificare la natura della remunerazione: anche i dividendi su azioni rilevate come passività venivano registrati come oneri. La nozione di “dividendo” derivava invece dallo IAS 18 (poi IFRS 15 e IFRS 9), che lo qualificava come distribuzione di utili ai possessori di strumenti di capitale in proporzione alla loro quota. Stante quanto sopra, parte contribuente rilevava che nel contratto di sottoscrizione dell'AT1 era specificato che: - la remunerazione era qualificata come “interesse” (articolo 5.1);
- l'interesse era calcolato applicando il tasso di interesse pattuito al valore nominale dell'obbligazione (articolo 5.3); - il tasso di interesse era pari all'EURIBOR maggiorato di uno spread del 4,08%. Pertanto, dal punto di vista giuridico, economico e sostanziale, la remunerazione dell'AT1 non rappresentava una distribuzione di utili e non aveva alcun legame, né diretto, né indiretto, con i risultati economici della Banca emittente. La remunerazione dell'AT1, secondo l'interpretazione dell'art. 2, comma 2 del D.M. 8 giugno 2011, assumesse, in applicazione degli IAS/IFRS “di riferimento”, la natura giuridica, economica e sostanziale di “interesse” e non di “dividendo”. 2.4) La risoluzione n.91 del 2019 era “contraddittoria”, considerato il terz'ultimo capoverso della risoluzione e poi l'articolo 2, comma 2 del D.M. 8 giugno 2011 anteriore alle modifiche del D.M. 3 agosto 2017. L'A.d.E., in applicazione della previgente norma aveva, da un lato, riconosciuto a favore di un'impresa industriale la deducibilità IRAP degli “oneri connessi ad un aumento di capitale”, in quanto, seppur imputati a patrimonio netto, rientravano tra i costi di produzione ex art. 2425 c.c. (Interpello n. 954 – 715/2015); dall'altro, aveva negato in capo ad una banca la deducibilità ai fini IRAP dei medesimi “oneri accessori ad un aumento di capitale”, in quanto
“non espressamente contemplati in alcuna delle voci del conto economico richiamate dall'art.6, comma 1, del decreto Irap” (interpello n. 954 – 387/2012).
Il D.M. 3 agosto 2017 aveva modificato il testo dell'art. o 2, comma 2 del D.M. 8 giugno 2011, osservando che, a conferma della portata innovativa del nuovo riferimento alle “disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura” (rispetto al previgente riferimento “secondo le disposizioni del decreto IRAP”), la stessa A.d.E., in risposta ad un interpello di una banca del 2018 (n. 956 – 847/2018), avente ad oggetto sempre gli
“oneri accessori ad un aumento di capitale”, aveva assunto una posizione opposta alla precedente. Da ciò, si poteva desumere che: a) la nuova formulazione dell'art. 2, comma 2 del D.M. 8 giugno 2011 aveva introdotto una disposizione normativa sostanzialmente differente rispetto alla previgente formulazione, in quanto in riferimento agli “oneri accessori ad un aumento di capitale” sostenuti dalle banche (fattispecie analoga a quella degli AT1), la nuova formulazione aveva determinato un cambio di prospettiva da parte dell'A.d.E.; b) conseguentemente, l'affermazione di cui al terz'ultimo capoverso della risoluzione n. 91 del 2019 risultava “contraddittoria” rispetto alla pronuncia del 2018, con la quale è stata, invece, riconosciuta la deducibilità di un componente “economico” imputato a patrimonio netto proprio per effetto della nuova formulazione normativa. 2.5) La remunerazione dell'AT1 assumeva la natura di “interesse” anche in applicazione dell'articolo 5 del D.M. 8 giugno 2011 In applicazione dell'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011 l'A.d.E., con la risoluzione n.30 del 2 febbraio 2019, aveva ritenuto deducibili ai fini IRES, a titolo di “interessi passivi” (secondo le regole ex art. 96 TUIR), le remunerazioni dei titoli AT1, sulla base del fatto che tali titoli fossero fiscalmente assimilabili alle “obbligazioni”, atteso che “il rendimento non è totalmente ancorato al risultato della società emittente” La ratio dell'articolo era rappresentata nella relazione illustrativa al D.M. 8 giugno 2011 e confermata dalla risposta ad interpello n. 291 del 31 agosto 2020; in sostanza, il legislatore aveva reso “irrilevanti” ai fini IRES i principi contabili IAS/IFRS, disattivando, quindi, il principio di “derivazione rafforzata” di cui all'art.83, comma 1, secondo periodo del TUIR, con lo scopo di impedire fenomeni di
“irragionevole tassazione/deduzione”, che, evidentemente, sarebbero risultati contrari al principio di “uguaglianza in ragione della capacità contributiva” di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Come contrario a tali principi costituzionali sarebbe stato non applicare anche ai fini IRAP l'articolo 5 in esame e ciò anche in deroga al principio di “presa diretta dal bilancio” ai fini IRAP ex D. Lgs. n. 446/1997 (in tal senso anche la risoluzione n.30 del 2019 relativa all'IRES e circolare Assonime n.8/2018, pagina 20); mentre nella risoluzione n.91 del 2019, relativa all'IRAP, l'A.d.E. si esprimeva in senso esattamente contrario. Da quanto sopra derivava l'infondatezza, l'erroneità e l'illogicità, ergo l'illegittimità, della risoluzione n. 91 del 2019, dal momento che l'A.d.E. non aveva ritenuto applicabile anche ai fini IRAP la medesima simmetria valutativa in capo all'emittente, ritenuta applicabile, invece, ai fini IRES, con conseguente violazione, pertanto, del decreto IRAP. 2.6) La remunerazione dell'AT1 assumeva la natura fiscale di “interesse” anche per effetto dell'articolo 2, comma 22 del d.l. n. 138 del 2011 L'A.d.E., con la circolare n. 11/E del 28 marzo 2012, aveva fornito, nel paragrafo 6), alcune delucidazioni in merito a quanto disposto dall'art. 2, comma 22 del d.l. n. 138 del 13 agosto, a sua volta intervenuto sull'articolo 5 del D.M 8 giugno 2011, chiarendo che il legislatore aveva espressamente confermato quanto già desumibile, secondo la risoluzione n.30 del 2019, dall'articolo 5 del D.M. 8 giugno 2011 ovvero la deducibilità “ai fini della determinazione del reddito del soggetto emittente” delle remunerazioni dei “titoli ibridi” emessi dalle banche ai fini dell'adeguatezza patrimoniale, qualificandoli fiscalmente come
“interessi” anche se imputati a patrimonio netto.
Rilevava, in ultimo che l'interpretazione dell'A.d.E. circa la valenza del D.L. 138/2011 ai soli fini dell'IRES non appariva conforme alla ratio legis (rappresentata da “l'obiettivo di contribuire al processo di rafforzamento patrimoniale degli intermediari italiani mediante l'emissione di strumenti finanziari computabili ai fini dell'adeguatezza patrimoniale (cosiddetti titoli ibridi)”, dovendo, al contrario ritenersi, in funzione della ratio legis, corretta l'interpretazione secondo cui (i) Il legislatore aveva ritenuto non necessario prevedere l'espressa deducibilità anche ai fini IRAP, sul presupposto che tale deducibilità fosse già garantita dal decreto IRAP e dal D.M. 8 giugno 2011; oppure (ii) la deducibilità ai fini IRAP degli interessi sugli AT1 era conforme alla ratio legis, con la conseguenza che la sua negazione avrebbe costituito una violazione e falsa applicazione della norma de qua. Onde, l'atto di diniego era illegittimo, in quanto basato su una motivazione, che si poneva in palese violazione e falsa applicazione degli articoli 2, comma 2 e 5 del D.M. 8 giugno 2011, nonché dell'art. 2, comma 22 del D.L. n. 138/2011, atteso che la remunerazione delle obbligazioni “AT1” assume, anche ai fini IRAP, la natura di “interesse” e, come tale, era deducibile dal valore della produzione netta delle banche ex art. 6 del D. Lgs. n. 446/1997. All'udienza del 17.2.2026 le parti hanno discusso la controversia ed hanno insistito nelle conclusioni rassegnate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è fondato e merita accoglimento per i motivi di infra. Per contro l'appello incidentale, pur convergendo verso la doglianza di nullità delle sentenze gravate per ragioni sostenute anche dall'appello principale, risulta correlativamente infondato nel merito.
1. Deve essere premesso che le motivazioni delle sentenze impugnate presentano i caratteri di nullità sotto i profili variamente dedotti dalle parti: entrambe le pronunce propongono un percorso logico-argomentativo estraneo alla fattispecie realmente controversa e disallineato dal thema decidendum scaturente dalle deduzioni delle parti processuali.
Nel caso di errore del giudice consistente nel rendere una motivazione non pertinente con il thema decidendum devolutogli, si verifica un tipico e finanche radicale ed insanabile,
“error in procedendo”, che rende la sentenza assolutamente nulla, ossia “ab imis” inidonea a produrre qualsivoglia effetto, e persino insuscettiva di passare in giudicato, poiché costituente una “non-sentenza” (in termini Cass civ., sez. 5, Ordinanza n. 9965/2024).
Il vizio che una tale sentenza esibisce è anzitutto motivazionale;
si tratta di un vizio così profondo e pervasivo, per la totale incoerenza della motivazione con l'oggetto stesso del giudizio, da avvincere, nella sorte del travolgimento per sostanziale inesistenza, anche la decisione. Mai s'è dubitato che «in presenza di una […] radicale estraneità della fattispecie alla motivazione (verosimilmente mutuata per 'copia-incolla' da altra sentenza relativa ad altra controversia tra diverse parti)[,] non è possibile ricostruire né interpretare l'effettivo convincimento del [Giudice]; e non è pertanto possibile neppure espletare il dovuto controllo critico della ragione (in effetti non individuabile) che avrebbe indotto la decisione»: sicché, «vertendosi, in definitiva, di un caso paradigmatico di assenza di motivazione (non sul piano meramente grafico, ma su quello contenutistico minimo di rilevanza costituzionale[…]), la sentenza d[eve] essere cassata (art. 360, co. 1^, n. 4, cod. proc. civ.)” [Sez. 5, n. 20506 del 2022, in motiv., p. 5). La riprova, in un caso del genere, della totale “assenza di motivazione” si ha sol che si consideri che la sentenza cardinale sui vizi motivazionali, ossia Sez. U, n. 8053 del 2014, nell'affermare, come noto, che «è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali», individua proprio i casi della “motivazione apparente” o “perplessa” od “obiettivamente incomprensibile”. Il vizio di motivazione non è il solo a configurarsi, perché, per la sua pervasività, esso avvince la stessa estrinsecazione decisoria rassegnata nel dispositivo;
ragione per cui, in argomento, traguardando l'orizzonte motivazionale ed i connessi limiti di impugnabilità, si afferma (cfr. Cass. Sez. 6-2, n. 2766 del 04/07/2019, in motiv., p. 3) che l'ipotesi del provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio che sia stato emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti configura - secondo la giurisprudenza della Cassazione (v. Cass. 6162/2014, Cass. 30067/2011, Cass. 15002/2015) - una ipotesi di inesistenza, o nullità assoluta, ulteriore rispetto all'ipotesi espressamente prevista dall'art. 161, comma 2, c.p.c., inesistenza che è ravvisabile tutte le volte che la sentenza manchi "di quel minimo di elementi o di presupposti che sono necessari per produrre quell'effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato", inesistenza che "va rilevata anche d'ufficio e può essere fatta valere, anche al di fuori dell'impugnazione nello stesso processo, con un'autonoma azione di accertamento, non soggetta a termini di prescrizione o di decadenza, ovvero con un'eccezione ed altresì in sede di opposizione all'esecuzione" (così, ex multis, Cass. 2292/2001). La conclusione processuale del ragionamento è espressa (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 40883 del 2021) dalla seguente massima ormai tralaticia: l'inesistenza giuridica, o nullità radicale, di un provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, comporta, per l'incompiuto esercizio della giurisdizione, che il giudice cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente possa procedere alla sua rinnovazione, emanando un atto valido conclusivo del giudizio. Resta fermo, tuttavia, che l'inesistenza giuridica o nullità radicale di cui si opina, come puntualizzato da Sez.
6-L, n. 9910 del 2021 (che “ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto, dopo il decorso dei termini di decadenza per l'impugnativa, al fine di ottenere la declaratoria di nullità della sentenza di appello, derivata dalla nullità radicale della sentenza di primo grado, asseritamente priva della sottoscrizione del giudice”), [possono] essere fatt[e] valere o mediante un'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis") esperibile in ogni tempo, oppure attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione dinanzi al giudice sovraordinato (secondo i casi, appello o ricorso per cassazione), i quali, tuttavia, come rimedi alternativi all'"actio nullitatis", devono essere esperiti secondo le regole loro proprie, e, quindi, tempestivamente, nel rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. Tirando le somme di quanto detto sin qui, ancora di recente è stato enunciato il seguente principio di diritto (Cass civ., sez. 5, Ordinanza n. 9965/2024): «Il provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, non è affetto da “error facti” rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., ma da radicale nullità, che può essere dedotta o mediante gli ordinari mezzi di impugnazione (tra cui, in caso di sentenza d'appello, il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per totale assenza di motivazione) ovvero mediante un'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis") esperibile in ogni tempo». Dalla nullità delle motivazioni delle sentenze impugnata – prospettiva ritenuta in maniera convergente dalle parti sia pure all'esito di percorsi ricostruttivi divergenti - non può trarsi la conseguenza richiesta dall'appellante principale. Secondo costante orientamento di legittimità, infatti, in tema di contenzioso tributario, la rimessione della causa alla Commissione provinciale è prevista dall'art. 59, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 solo per ipotesi tassative ed eccezionali, al di fuori delle quali la Commissione tributaria regionale, qualora accolga l'appello, è tenuta a decidere la causa nel merito, trattandosi di mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, e non ostandovi il principio del doppio grado di giurisdizione, il quale, oltre a non trovare garanzia costituzionale nel nostro ordinamento, postula solo che una questione venga successivamente proposta a due giudici di grado diverso e non anche che venga decisa da entrambi (Cass, civ., sez.VI - 5, n. 23741 del 29/07/2022, Rv. 665317 - 01). Da ciò segue che il vizio delle sentenze impugnare, estraneo all'elencazione tassativa di cui all'art. 59 cit. non esime questa CGTII dall'esaminare le altre questioni dibattute.
2. Va rigettata anche l'eccezione di inammissibilità dell'istanza di rimborso per come articolata dall'appellante principale. La giurisprudenza della S.C. ha statuito che, in tema di IRAP, l'istanza di rimborso dell'imposta, ritenuta illegittimamente versata, va presentata dal contribuente entro il termine di decadenza (48 mesi dal 18 maggio 1999), previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto l'art. 25 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, istitutivo del tributo, stabilisce che, fino a quando non abbiano effetto eventuali leggi regionali, "per le attività di controllo e rettifica delle dichiarazioni, per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta regionale, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia d'imposte sui redditi"; inoltre l'art. 30, nel disciplinare la riscossione dell'imposta dovuta, prevede che quest'ultima "è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi" (comma 2) e che "la riscossione coattiva avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi" (comma 6) (Cass., ord., 2010/23882; sent., 2014/1576). La tempestività della richiesta di rimborso non è oggetto di contestazione né che il soggetto che ha effettuato il versamento diretto, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, ritenga ricorrente l'inesistenza, almeno parziale, dell'obbligo di versamento.
3. La pretesa di rimborso è invece infondata in diritto e nel merito dovendosi confermare, per questa via, la legittimità del diniego dell'Amministrazione finanziaria. In termini generali, l'art. 1 del d.lgs. 446/97, delinea i caratteri essenziali dell'IRAP: si tratta di un tributo regionale, in quanto imposta locale regionale applicabile alle attività produttive esercitate nel territorio di ogni regione, cui in gran parte è riservato il gettito della stessa;
ha carattere reale, come espressamente evidenziato dalla norma, essendo il soggetto passivo del tributo colpito per la sua particolare relazione con l'attività oggetto di tassazione, con la conseguente irrilevanza delle condizioni economiche del soggetto tassato;
è indeducibile dalle imposte sul reddito, salve i limiti ammessi dalla legge (cfr. dal 2008 art. 6 del D.L. 185/2008; dal 2012, grazie all'art. 2 del D.L. 201/2011). L'art. 2, primo periodo, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nel testo originario recitava: “Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”. Il d.lgs. 10 aprile 1998, n. 137 ha introdotto nell'art. 2 la specificazione secondo cui l'attività deve essere “autonomamente organizzata” (quando non sia riferibile a società ed enti). Venendo alla base imponibile, l'IRAP non colpisce le classiche grandezze economiche oggetto di imposizione fiscale ovvero reddito, patrimonio, consumo. L'IRAP ha per oggetto una grandezza economica peculiare che prende il nome di valore della produzione netta (art. 4 d.lgs. 446/1997). Il valore della produzione netta, in via generalissima, è rappresentato dal valore aggiunto della produzione – differenza tra voce A e voce B dello schema di conto economico obbligatorio previsto dal codice civile (art. 2425) – al netto degli ammortamenti. L'IRAP, dunque, colpisce l'impiego dei fattori produttivi o, più esattamente, il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate. Le regole contabili e fiscali di determinazione della base imponibile variano a seconda dei soggetti passivi considerati. La Legge Finanziaria 2008 (l. 244/2007) ha trasformato l'IRAP, introducendo il c.d. principio di "presa diretta" dal bilancio civilistico, che ha segnato il distacco tra il valore della produzione netta e il reddito d'impresa. L'obiettivo è stato la semplificazione del calcolo del tributo, sganciato dalle variazioni fiscali previste per l'IRES (TUIR) e reso più aderente alle risultanze contabili. L'art. 5 del d.lgs. n. 446/1997 (come novellato) stabilisce che per le società di capitali la base imponibile è data dalla differenza tra il valore della produzione (macro-classe A del conto economico) e i costi della produzione (macro-classe B del conto economico, con l'esclusione delle spese per il personale, delle perdite su crediti e della quota interessi dei canoni di leasing). Il decreto ministeriale 8 giugno 2011 ha fornito disposizioni attuative per il coordinamento tra i principi contabili (nazionali OIC e internazionali IAS/IFRS) e la base imponibile IRAP, confermando il principio di derivazione dal bilancio. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 «2. I componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell'imputazione a conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista l'imputazione a conto economico, la rilevanza ai fini IRAP è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura».
Se prima del 2008, molte voci di costo erano deducibili ai fini IRAP solo se lo erano ai fini IRES, dopo la riforma, una voce iscritta correttamente in bilancio secondo i criteri civilistici assume rilevanza fiscale automatica (salvo specifiche esclusioni legislative). In base al principio di derivazione la base imponibile si ricava direttamente dalle voci dello schema di Conto Economico dell'art. 2425 c.c., senza dover applicare le regole del TUIR). Prendendo a riferimento la formulazione delle norme sulla base imponibile IRAP vigente ratione temporis in relazione ai periodi di imposta oggetto della presente controversia (2018-2020), l'art. 5 d.lgs. n. 446/1997 disponeva: « 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio 2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1». L'art. 6 d.lgs. n. 446/1997 (Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari) stabiliva che «1. Per gli intermediari finanziari, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38: a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento;
c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo […] 6. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell'articolo 5». È dunque testuale la conferma che la definizione della base imponibile IRAP per il soggetto passivo bancario sia ricollegata al censimento della voce in seno al conto economico (art. 2425 c.c.) e non allo stato patrimoniale (art. 2424 c.c. )., Poste le ricordate premesse generali la questione di merito controversa riguarda la deducibilità, o meno, ai fini IRAP delle remunerazioni degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia. In particolare, il riferimento è alla remunerazione degli strumenti finanziari di tipo Additional Tier 1 (AT1). Le banche possono migliorare la propria consistenza patrimoniale emettendo anche strumenti finanziari innovativi (nel senso che per il codice civile questi strumenti non rappresentano azioni né obbligazioni) che, ai fini di vigilanza, si qualificano come strumenti finanziari patrimoniali (Direttiva 2013/36/UE e Regolamento UE n. 575/2013), i quali sono contabilmente rilevati dal soggetto emittente tra le componenti patrimoniali, e la relativa remunerazione non è imputata a conto economico bensì, all'atto del pagamento, a riduzione delle riserve di patrimonio; il sottoscrittore, invece, contabilizza questo provento a conto economico (es: se è una banca, alla voce 70 del conto economico). Secondo la parte contribuente i componenti correlati a strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale non rispecchiano la definizione di “dividendo” contenuta nello IAS 18, e le cedole di tali titoli debbano necessariamente assumere la natura di un pagamento di interessi passivi. Inoltre, l'imputazione contabile a patrimonio netto (voce del passivo dello stato patrimoniale) delle remunerazioni sugli strumenti finanziari di cui trattasi, prevista dai principi contabili IAS/IFRS, non può, secondo la parte contribuente, cambiarne la natura economico-sostanziale di interessi passivi relativi a rapporti di natura finanziaria, onde dovrebbe conseguirne la piena deducibilità ai fini IRAP alla luce dell'art. 2, c. 2, del D.M. 8 giugno 2011. Ciò in coerenza con il fatto che ai fini IRES, l'art. 2, comma 22, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, con riferimento agli strumenti finanziari “rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale” emessi a decorrere dal 20 luglio 2011, ha previsto che le relative remunerazioni sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto emittente, ferma restando l'applicazione dell'art. 96 e dell'art. 109, comma 9, del TUIR. Secondo l'Ufficio finanziario, invece, le remunerazioni degli strumenti finanziari di tipo Additional Tier 1 non assumono rilevanza nella determinazione del valore della produzione netta rilevante ai fini Irap dell'emittente, in quanto tali strumenti sono contabilizzati come strumenti di equity e le relative remunerazioni sono rilevate a patrimonio. In particolare, il meccanismo di piena discrezionalità, non solo quanto al rimborso del capitale ma anche rispetto al pagamento delle cedole, assicurando il rispetto dei principi in materia di adeguatezza patrimoniale previsti dalla normativa comunitaria, comporta l'iscrizione nel bilancio IAS di detti strumenti come strumenti di equity (in tal senso, lo IAS 32), vale a dire come componenti del patrimonio netto, nella voce 130 “Strumenti di capitale” del bilancio individuale e voce 140 del bilancio consolidato, con la conseguenza che le eventuali cedole corrisposte devono essere portate in riduzione delle “Riserve” - voce 140 e 150 rispettivamente del bilancio individuale e consolidato - (in luogo dell'iscrizione nel conto economico) nel momento del pagamento, al netto dell'effetto fiscale associato. L'Ufficio ha richiamato il fatto che la riforma IRAP, attuata dalla legge finanziaria per il 2008, ha delineato un nuovo sistema di determinazione della base imponibile, fondato sul principio di presa diretta dal bilancio e conseguente sganciamento dalle regole di determinazione dell'IRES. Lo IAS 32 qualifica una passività finanziaria ovvero uno strumento di capitale a seconda, tra l'altro, che vi sia o meno un'obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide. Una volta qualificato lo strumento finanziario come passività o strumento di capitale lo stesso IAS 32 disciplina la classificazione dei componenti ad esso collegati. In particolare, il predetto principio prevede la rilevazione a patrimonio netto delle remunerazioni, se lo strumento finanziario è stato qualificato come strumento di capitale, ovvero la rilevazione a conto economico, qualora le remunerazioni siano collegate ad una passività finanziaria. Al riguardo, il paragrafo 35 dello IAS 32 prevede che “le distribuzioni ai possessori di uno strumento rappresentativo di capitale devono essere addebitate dall'entità direttamente al patrimonio netto”. In altri termini, lo IAS 32, qualificando lo strumento finanziario come capitale, attribuisce alla remunerazione collegata la natura di distribuzione di utile (dividendo). La ricostruzione dell'Ufficio ha solide basi normative, per quanto venga riferita ad un documento di prassi quale è la Risoluzione 91/E del 2019 . Alla luce dei principi delineati in materia di adeguatezza patrimoniale, che si riflettono sulla piena discrezionalità dell'emittente - non solo quanto al rimborso del capitale ma anche rispetto al pagamento delle cedole – nel caso di specie, gli strumenti finanziari di tipo Additional Tier 1, dal punto di vista contabile, sono rappresentati nel bilancio redatto secondo i principi IAS/IFRS come strumenti di equity e le relative remunerazioni come componenti del patrimonio netto. In particolare, tali strumenti finanziari alimentano la voce “130-strumenti di capitale” del passivo di stato patrimoniale e le cedole corrisposte sono conseguentemente rilevate per cassa, una volta che ne sia stato deliberato il pagamento, in contropartita del patrimonio netto in luogo dell'iscrizione nel conto economico. Ne deriva, sulla base di tale ricostruzione, che le remunerazioni degli strumenti finanziari di tipo Additional Tier 1 non assumono rilevanza nella determinazione del valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP. Alle medesime conclusioni si perviene, peraltro, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 2 del D.M. 8 giugno 2011, anche nella formulazione antecedente rispetto alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lett. a), n. 2), del D.M. 3 agosto 2017. Ciò in quanto - sulla base delle considerazioni sopra evidenziate - le remunerazioni in esame sono assimilate dallo IAS 32 alla stregua di dividendi che, in quanto tali, non assumono rilevanza nel tributo regionale. Nessuna delle deduzioni della parte contribuente vale ad incrinare la linearità di questa ricostruzione provvista di conforto ermeneutico letterale e sistematico rispetto ad una speciale definizione della base imponibile e dei criteri di rilevanza delle componenti di essa che non può mutuare soluzioni analogiche dall'art. 2, comma 22, d.l. n. 138/2011, previsto ai fini della determinazione del reddito del soggetto emittente. La complessità del quadro ricostruttivo, in uno con la novità della questione e il regolare pagamento delle somme delle quali viene chiesto il rimborso, convince della sussistenza delle condizioni per giustificare l'integrale compensazione tra le parti delle spese.
P. Q. M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado, definitivamente decidendo, accoglie l'appello principale e conferma la legittimità del diniego del rimborso richiesto. Spese del giudizio compensate. Firenze, 17 febbraio 2026
Il Relatore Il Presidente Dott. Fabio Di Vizio Dott. Ugo De Carlo