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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/09/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA N. 306/2024 R.C. Oggetto: revocazione In nome del popolo italiano Esito :
rigetto
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda Sezione Civile
In persona dei signori
Dott. Marcello Bruno Presidente Dott. Valeria Albino Consigliere Dott. Paolo Gibelli Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 306/2024, promossa da:
CF elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
SAN FILIPPO BIANCHI 54 MESSINA presso l'Avvocato INTILISANO
PAOLO che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
PARTE ATTRICE
in riassunzione di ricorso per revocazione (convenuta nel merito)
contro
CF , CF CP_1 C.F._2 Controparte_2
, CF , tutti C.F._3 Controparte_3 C.F._4 elettivamente domiciliati in VIA D'AZEGLIO, 25 19124 LA SPEZIA presso l'Avvocato DALL'ARA EMANUELA che li rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta comune;
CF elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._5
VIA DOMENICO CHIODO N. 161 19121 LA SPEZIA presso l'Avvocato
LUPINACCI SALVATORE che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta anche quali eredi di F SO C.F._6
PARTI CONVENUTE
in riassunzione nel giudizio di revocazione (attrici e chiamate nel merito)
PER REVOCAZIONE della Sent. n.1162/2016 della Corte d'Appello di Genova causa nella quale, all'udienza del 27 maggio 2025 sono state confermate, con note scritte sostitutive della trattazione orale, le conclusioni che si richiamano di seguito,
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli attori convenuti in riassunzione.
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, adversis reiectis - nell'interesse di CP_2
dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva rispetto all'oggetto del
[...] contenderne e dichiararne la sua estromissione dal presente procedimento, con vittoria delle competenze per la costituzione in giudizio, dal momento che l'attore in revocazione ben poteva conoscere la sua estraneità al procedimento, usando l'ordinaria diligenza, prima della riassunzione, che è successiva alla morte di - nell'interesse di SO [...]
e 1) dichiarare totalmente infondata la domanda di revocazione ex CP_1 Controparte_3 art.395 n.4 c.p.c. proposta, per carenza dei relativi presupposti, dal momento che la sentenza n.1162/2016 della Corte d'Appello di Genova ha motivato anche nel merito il rigetto della domanda di ammissione della prova richiesta da e non esiste, negli atti di Parte_1 primo grado, alcun tempestivo disconoscimento della documentazione fotografica ritualmente prodotta dagli attori e da parte del 2) in ogni caso, Per_1 CP_1 Pt_1 respingere la richiesta di ammissione della prova per testi richiesta dall'appellante, in quanto la parte è decaduta dall'istanza, per comportamento acquiescente durante il primo grado, e comunque la prova richiesta verte su circostanza irrilevante ai fini della decisione assunta, come già ritenuto sia dalla Corte d'Appello di Genova nella predetta sentenza n.1162/2016 che dal Tribunale della Spezia nella sentenza n.250/2012 3) confermare integralmente la sentenza n.1162/2016 della Corte d'Appello di Genova e per l'effetto la sentenza n.250/2012 emessa dal Tribunale della Spezia e quindi 4) confermare che i sigg.ri e CP_1 [...]
quest'ultimo quale successore a titolo particolare della signora CP_3 SO sono proprietari, al 50 per cento fra loro, dell'intero terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Vezzano Ligure (SP), Foglio 8, ex particella 256, oggi particella 1786. 5) confermare la condanna del sig. alla restituzione ai comparenti della Parte_1 porzione della particella ex 256 oggi particella 1786, foglio 8 N.C.T. Comune di Vezzano Ligure (SP) da lui occupata;
8) confermare la condanna del sig. al Parte_1 risarcimento del danno causato già causato ai sigg.ri e per SO CP_1
l'illegittimo spossessamento nella misura di Euro 1.000; 6) respingere la domanda di usucapione avanzata da in quanto NON sussistono i presupposti per il Parte_1 verificarsi dell'acquisto della proprietà per usucapione, mancando nella fattispecie de qua il possesso, l'animus possidendi ed il tempo, assolutamente inferiore al ventennio previsto, e non potendo per le norme in tema di accessione del possesso, sommare il Parte_1 suo possesso a quello delle danti causa 7) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza relativamente al capo in cui l'Ill.mo Tribunale della Spezia ha accertato la proprietà, in capo ai sigg.ri e della porzione di Per_1 CP_1 particella ex n.256 oggi 1786 Foglio 8, N.C.T. Comune di Vezzano Ligure, si insta per l'accoglimento delle seguenti domande, già formulate, in via subordinata, nel giudizio di primo grado: - accertare l'illegittimità del muro costruito, da parte avversa, dalla sua abitazione fino alla strada provinciale in quanto edificato in violazione della distanza prevista dall'art.873 c.c. rispetto alla preesistente fabbrica in essere sul fondo di proprietà e in Parte_3 violazione della norma del Regolamento Urbanistico del Comune di Vezzano Ligure (SP) che prevede un'altezza massima di 1,20;
2 Per il convenuto attore in riassunzione in revocazione. Nel merito A) Accogliere la presente impugnazione in riassunzione e per gli effetti revocare la sentenza n. 1162 del 11 novembre 2016 della Corte di Appello di Genova – Sezione II Civile emessa nel giudizio N. 685/2012 RG B) Conseguentemente ordinare la restituzione di quanto, nelle more, versato in esecuzione della sentenza e rimettere la causa in istruttoria per l'accoglimento delle conclusioni dell'appello che, per mero scrupolo tuzioristico, si reiterano:
“In via istruttoria : ammettere la prova per testi dedotta dal concludente in comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado in data 7/2/07 “ Vero che subito dopo la sottoscrizione della transazione raggiunta tra le parti nel settembre 1983 (e comunque, non oltre la fine del medesimo anno 1983) una volta abbattuta la casa rurale all'epoca esistente, venne tracciato il confine tra le rispettive proprietà esclusive, dapprima con picchetti e filo di ferro e poi con recinzione di rete metallica plastificata?” Si indicano come testi , Testimone_1
, , , Nel merito: in Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 parziale riforma della sentenza n. 250/12 emessa dal Tribunale della Spezia il 13/3/12 1) accertare e dichiarare che il concludente è proprietario per intervenuta usucapione della porzione di terreno iscritto a NCEU di Vezzano Ligure fg 8 mapp 256 che si trova al di qua del muro oggetto di contestazione considerando valido ed utile il possesso delle sue danti causa 2) accertare e dichiarare l'infondatezza e , conseguentemente, rigettare le domande di accertamento della proprietà, restituzione e risarcimento danni formulate da Per_1
e (ed accolte dal Giudice di primo grado) con riferimento alla
[...] CP_1 porzione di terreno di cui sopra 3) accertare e dichiarare l'infondatezza e, conseguentemente, rigettare la domanda di accertamento della illegittimità dello scarico delle acque formulata da e (ed accolta dal giudice di primo grado) 4) accertare e SO CP_1 dichiarare l'infondatezza e conseguentemente, rigettare le domande di chiusura e regolarizzazione ex art. 901 c.c. formulate in via alternativa da e SO CP_1
(ed accolte dal Giudice di primo grado) 5) con vittoria di spese (anche d CTU), diritti,
[...] onorari rimborso spese generali IVA e CPA dei due gradi di giudizio” C) Ammettere il giuramento decisorio deferito dal signor in data 14 ottobre 2024 e depositato in Pt_1 giudizio in data 4 novembre 2024 nei confronti degli odierni resistenti sul seguente capitolo Tes_
“Giuro e giurando affermo o nego che prima del luglio 1986 le signora e hanno CP_4 recintato anche lato strada il terreno indicato nella foto n. 14 fascicolo primo grado Pt_1
(ovvero il terreno rimasto libero dopo la demolizione che ricadeva tra l'allungamento in linea retta dal proprio confine e la strada provinciale) ed utilizzato lo stesso anche quale parcheggio esclusivo per le autovetture proprie e dei propri familiari senza chiedere il permesso a nessuno ed impedendo a chiunque ed a noi di poter parcheggiare nel terreno e/o di accedervi” D) Rigettare le domande formulate dai resistenti Con vittoria di spese e compensi.
Per Parte_2
“voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Genova accertare e dichiarare il difetto e la carenza di titolarità passiva del convenuto nel rapporto controverso nel presente Parte_2 giudizio.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Oggetto del giudizio.
All'origine della controversia vi è la domanda di rivendica, proposta dai signori
(coniugi comproprietari), avente ad oggetto una porzione di un Parte_4 fondo sito in Vezzano Ligure, sulla strada provinciale (terreno iscritto al NCT f.8 mapp. 256); la porzione in questione costituisce una mera frazione del mappale detto. Con la domanda di rivendica era richiesto, altresì, il risarcimento, ovvero l'indennità, per l'indebita occupazione per lungo tempo realizzata.
La domanda di rivendica era completata dalla richiesta di accertare l'aggravamento di una servitù di veduta, mediante costruzione di un terrazzo, la creazione di un illegittimo scarico di acque (con domanda interdizione dello stesso) e la irregolarità di 5 luci, realizzate sulla facciata dell'immobile del convenuto, e prima non esistenti, anche in questo caso con domanda di riduzione. Alle domande dette, oltre a mere difese, il convenuto, odierno attore in riassunzione, opponeva, essenzialmente,
l'eccezione di usucapione, meglio articolata come si dirà infra.
La questione, come sopra esposta, risultava a sua volta collegata ad a una pregressa transazione, e precisamente ad un negozio di tal tipo stipulato nel 1983 tra la signora (dante causa a titolo particolare del signor nonché madre Tes_1 Pt_1 dello stesso) ed i signori attori. Con la predetta scrittura, a fronte Controparte_5 di reciproche concessioni, i signori permettevano alla signora Controparte_5
il prolungamento della recinzione del proprio fondo confinante con quello Tes_1 per cui è causa, con la prescrizione che la parte di terreno dei signori che Per_1 eventualmente fosse stata ricompresa all'interno della recinzione, sarebbe stata, comunque, trasferita alla , senza corrispettivo, in ragione di altre concessioni di Tes_1 cui alla transazione medesima. La proprietà in questione, della signora , Tes_1 sarebbe poi passata, in data 7 marzo 2003, con atto a rogito del notaio al Per_2 sig. così, in qualche modo, succeduto nella posizione suddetta della sua Pt_1 dante causa.
Si deve considerare, ai fini di generale comprensione dei termini di causa che i
Signori hanno sempre negato che la transazione avesse avuto non Controparte_5 solo il finale effetto traslativo (dato questo pacifico) ma anche che fosse stata eseguita in punto di spostamento della recinzione, come da autorizzazione preliminare alla alienazione. In ogni caso, 23 anni dopo la stipula della transazione e
4 poco oltre 20 anni dopo il momento in cui lil convenuto collocava l'allungamento della recinzione – fatto integrativo dell'acquisto possesso nella sua ricostruzione-, era esercitata la menzionata azione petitoria nei confronti del signor La Pt_1 piccola area rivendicata, quella oggetto della contesta previa occupazione autorizzata, risulta posta ad un livello superiore rispetto al resto del fondo attoreo, ed inoltre, ad oggi, occupata da una parte della piscina successivamente edificata dal su un terrazzamento. In via subordinata gli attori richiedevano anche di Pt_1 riconoscere il carattere irregolare del muro costruito, a prescindere dalla proprietà dell'area.
Nella struttura del processo, qui riassunto, risulta ormai dato pacifico che il signor abbia sempre sostenuto l'intervenuta usucapione dell'area per possesso Pt_1 ultraventennale, proprio e della madre, quale sua dante causa. In tal senso è sposta la tesi dell'unione del possesso della madre a quello del figlio, realizzandosi così, prima della citazione del 2006, il decorso del ventennio della immutazione dei luoghi con rete metallica, nonché dei 23 anni dalla pregressa transazione. Il convenuto (odierno attore in riassunzione) ha svolto in tal senso la propria principale difesa sia avverso l'azione di rivendica sopra menzionata, sia sulle minori azioni (luci e scarichi) che sarebbero state da riconsiderarsi sulla base di un assetto dei luoghi che contemplasse l'intervenuto usucapione da parte sua. Sulla base detta, infatti, sarebbe mutato il calcolo delle distanze al fine della valutazione di legittimità di vedute e scarichi.
La opposizione delle tesi dette, falliti i tentativi di mediazione, è sfociata nel processo di primo grado nanti il Tribunale di La Spezia.
2) Il giudizio di primo grado.
Il Tribunale della Spezia, con la sentenza n. 250/2012 del 13 marzo 2012 rigettava la domanda di di intervenuta usucapione. Il Tribunale accoglieva invece Pt_1 quasi interamente le domande attoree, ordinando la restituzione della porzione di terreno contesa, che riconosceva di proprietà degli attori, e disponendo la chiusura di luci e l'eliminazione degli scarichi meteorici a distanza minore dalla minima radiale. La sentenza non era corredata da importati pronunce risarcitorie né riconosceva la imposizione di uno scarico abusivo diretto sulla proprietà attorea, né
l'aggravamento illecito della veduta per la creazione del terrazzo.
5 Nell'economia della decisione del Tribunale è essenziale il rigettato l'eccezione di intervenuta usucapione, il quale risulta fondato, essenzialmente sulla ricostruzione del proprio possesso svolata dallo stesso attore. Non risultano ammessi i mezzi istruttori formulati da e volti alla prova dell'intervenuto possesso Pt_1 ultraventennale. In particolare la prova richiesta (interrogatorio formale e prova testimoniale) ai fini dell'interversione del possesso e dell'intervenuta usucapione verteva sul seguente capitolo “Vero che subito dopo la sottoscrizione della transazione raggiunta tra le parti nel settembre 1983 (e comunque, non oltre la fine del medesimo anno 1983) una volta abbattuta la casa rurale all'epoca esistente, venne tracciato il confine tra le rispettive proprietà esclusive, dapprima con picchetti e filo di ferro e poi con recinzione di rete metallica plastificata?”
E' ormai pacifico, riconosciuto nel corso di tutto l'iter processuale, successivo alla prima sentenza di II grado, che all'udienza di precisazione delle conclusioni davanti al Tribunale della Spezia il difensore del signor abbia precisato le Pt_1 conclusioni con reiterazione delle istanze istruttorie sopra precisate.
3) L'appello.
Il signor interponeva appello avverso la predetta sentenza. Pt_1
Con l'atto di appello egli lamentava, tra l'altro, la mancata ammissione, da parte del giudice di prime cure, del capitolo che avrebbe comprovato il possesso pacifico ultraventennale - uti domini – dell'area sia proprio che della madre, dante causa;
ne richiedeva quindi l'ammissione in appello riportando il testo del capitolo già esaminato ed inteso a provare e datare l'allungamento della recinzione.
In ordine agli scarichi l'appello indicava come erronea in diritto la pronuncia di primo grado e “dirimente” il fatto che lo scarico avvenisse su via pubblica;
in ordine alle luci, lamentava che le aperture praticate fossero state qualificate come tali.
La Corte di Appello di Genova, tuttavia, con la sentenza definitoria del giudizio
(sentenza n. 1162 depositata l'11 novembre 2016) confermava interamente la decisione di primo grado.
Nel contesto detto la Corte riteneva decaduto il signor dalla prova in tema Pt_1 di usucapione, precisando che “La istanza di prova orale non è accoglibile, essendo intervenuta la decadenza per il mancato richiamo della prova orale nelle conclusioni definitive di primo grado”. La Corte, sul punto dirimente detto, adottava una “doppia
6 motivazione” ritenendo, invero, come già cennato, erroneamente, il mancato assolvimento dell'onere della prova in punto di usucapione, per la ritenuta decadenza, ma anche indicando chiaramente che la prova stessa sarebbe stata comunque superflua per il tipo stesso delle deduzioni effettuate in merito al possesso. Effettivamente la motivazione presenta una importante considerazione preventiva della decadenza, che invece non ha peso per una prova “irrilevante”, nondimeno le ragioni dell'irrilevanza sono esposte, come meglio si vedrà.
4) Il giudizio di revocazione
La sentenza di II grado era impugnata “unicamente” “per revocazione”, determinato il giudizio N. 126/2017 del registro generale di questa Corte di Appello ora riassunto nella presente sede.
Con la revocazione, in particolare, il convenuto lamentava due evidenti errori di fatto:
1) l'avere la Corte ritenuto la decadenza dalla prova orale, di cui prima si è esplicitato il contenuto, per mancata riproposizione dell'istanza istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni, laddove al contrario tale riproposizione vi era stata;
2) l'aver la Corte ritenuto che l'affermazione attorea, per la quale di fatto la rete di recinzione non sarebbe stata spostata fino ai primi anni “novanta”
(dello scorso secolo) non sarebbe stata contestata, laddove, al contrario, la contestazione era avvenuta in relazione alla autenticità delle foto con le quali gli avversari di proponevano tale dimostrazione.
Dedotti i suddetti errori revocatori, il Sig. in ordine all'eventuale “giudizio Pt_1 rescindente”, all'udienza del 2 maggio 2017, udienza cui era presente personalmente, deferiva giuramento decisorio alle controparti, ritenuto tale mezzo decisivo.
Con la sentenza n. 1996/2018, pubblicata il 31 dicembre del 2018, come già esposto, la Corte accertava quantomeno il primo errore denunciato, ma dichiarava inammissibile la revocazione, ritenendo la non decisività dell'errore stesso in quanto inserito in un contesto motivazione più ampio ed in qualche modo pregiudiziale. Il rifermento alla maggior ampiezza della motivazione di rigetto era ritenuto direttamente sufficiente a contrastare il secondo motivo di revocazione, senza
7 invero dichiarare se, in proposito, vi fosse un vero errore o meno (nella sentenza si legge in proposito l'espressione: “pure a dare per scontato che”).
In ogni caso la sentenza, nel menzionare le “maggiori ragioni”, che rendevano superflua la prova, espressamente menzionava il fatto che la dante causa del convenuto per come egli stesso aveva esposto i fatti, non avesse mai Pt_1 posseduto la quota di immobile in questione, ma la avesse semplicemente detenuta, come destinataria di una promessa di vendita.
A partire dalla fase detta del giudizio non vi è più traccia in atti del contraddittorio inerente scarichi e luci. La decisione in proposito non è prospettata come dipendente dagli errori denunciati, e deve pertanto ritenersi definitiva.
5) La cassazione della sentenza conclusiva della revocazione
Avverso la suddetta sentenza il a interposto ricorso per Cassazione. Pt_1
La Suprema Corte, pronunciandosi con ordinanza, ha accolto i primi due motivi di ricorso, assorbendo gli altri due, ed ha così cassato la sentenza impugnata rinviando la causa a questa Corte, in diversa composizione.
Erano affermati, in sede di legittimità, i seguenti principi di diritto, di cui tenere conto in questo giudizio di rinvio ex art. 384 co.1 cod. proc. civ. :
“nella fase rescindente del giudizio di revocazione il giudice, una volta verificato l'errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., deve valutarne la decisività sulla base del solo contenuto della sentenza impugnata, cioè operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa;
ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti in tal modo priva della sua base logico-giuridica, deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame della controversia, che tenga conto dell'emendamento eseguito “ E' stato infatti specificato in motivazione (cfr Cass.
Sez. 2 24-3-2014 n. 6881) che, in riferimento alla decisività dell'errore nel giudizio revocatorio, che tale requisito ricorre “allorché vi sia un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa (cfr. Cass. n. 11657/06); nesso che deve risultare sulla base della sola sentenza nel senso che in essa sussista una rappresentazione della realtà in contrasto con gli atti e i documenti processuali realmente depositati (v. Cass. n. 75/99). Tale causalità va intesa in senso non già
8 storico, ma logico-giuridico, ché non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l'errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa avrebbe dovuto essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità, appunto, logico-giuridica (Cass. n. 3935/09; cfr. anche Cass. 6367/96 che parla di 'causalità necessaria')”.
La Corte di Cassazione non scende in precisi dettagli relativamente alla critica della motivazione della sentenza di Appello che aveva respinto la revocazione. Essa si limita ad osservare che il carattere non determinate dell'errore foriero della non ammissione delle prove, non può essere né dedotto dalla sussistenza di altri motivi
(deve ritenersi complementari) per il rigetto (intendendo in tal senso il riferimento al fatto che il passaggio fosse stato inteso come incidentale), né da una integrazione delle ragioni del rigetto operata solo in sede di giudizio rescindente, posto che la superfluità della prova per condurre al rigetto avrebbe dovuto risultare dagli atti della sentenza di II grado.
In tal modo la S.C. denuncia una sorta di errore di motivazione non emendabile della sentenza di decisione del giudizio di revocazione, nella misura in cui:
1) Sono indicate come non chiaramente spiegate le ragioni per cui la domanda riconvenzionale di usucapione non potesse essere accolta in ogni caso e non
è evidenziato come tale impossibilità risultasse dalla sola sentenza revocanda;
2) Non è chiaramente spiegata l'irrilevanza del capitolo di prova su cui vi era insistenza, a fronte di una prospettiva certamente negativa in ordine all'accoglibilità della domanda,
3) Non è chiaramente indicato il passaggio della sentenza di II grado oggetto di revocazione dalla quale si dedurrebbero autonomi motivi di rigetto sufficiente allo scopo, a prescindere dal tema istruttorio posto.
La critica è nella sostanza ripetuta anche per il secondo errore denunciato, ovvero quello concernente il carattere pacifico della data nella immutazione dei luoghi.
A seguito della cassazione della sentenza resa in sede di revocazione, la stessa causa di revocazione è stata riassunta dal Sig. Pt_1
Prima della riassunzione è deceduta la sig. ra del che la citazione SO anche di tutti i figli, supposti eredi legittimi.
9
6) Motivi in sede di rinvio
Preliminarmente occorre osservare che due dei “figli qui convenuti CP_1 in riassunzione ( e si dichiarano estrani al CP_2 Parte_2 giudizio, allegando che la madre avrebbe istituito erede il solo , CP_3 lasciandogli il bene di lite, che indicano come unico elemento del patrimonio materno.
Invero la disposizione testamentaria invocata risulta, quantomeno formalmente, un legato. La prova della unicità del bene, con conseguente institutio ex re certa, fatto contrario alla evidenza negoziale disponibile, non è data in alcun modo, e neppure è menzionato l'istituto detto.
Vi è quindi un assetto del contraddittorio che conferma la qualità di eredi di tutti i attualmente in causa, in forza del generale operare, escluso il CP_1 legato, della successione legittima. La posizione di eredi è sufficiente a confermare anche quella di legittime parti del giudizio, a prescindere dal destino successivo del bene rivendicato (eventuale accrescimento del legato).
Le vicende del diritto sostanziale controverso non incidono infatti immediatamente sulla posizione processuale nella quale subentrano gli eredi.
Neppure è automatica una carenza di interesse ad agire degli eredi (ovvero dei soggetti da ritenersi tali, in base al quadro contraddittorio, ai fini del presente giudizio) posto che la maggiorazione di un cespite dell'asse, anche se legato ad altro coerede, potrebbe teoricamente avere effetto di conferma della validità e correttezza di più ampia devoluzione, o di stabilizzazione di precedenti donazioni.
Detto quanto sopra in ordine alla legittima passiva l'applicazione di principi di diritto dettati dalla Suprema Corte non può condurre all'accoglimento del ricorso per revocazione.
Sul punto occorre superare il carattere, in qualche modo apodittico, della motivazione della sentenza conclusiva del pregresso giudizio di revocazione e più espressamente indicare le ragioni specifiche della irrilevanza della prova
10 non ammessa per la piena decidibilità del punto in diritto sulla base delle deduzioni dello stesso Pt_1
Il convenuto in primo grado, che ora riassume la controversia, ha infatti sempre sostenuto di aver beneficiato di usucapione ventennale. É sempre rimasto estraneo alla causa il tema di una eventuale usucapione abbreviata di buona fede, e lo stesso tema non può quindi essere qui introdotto.
Per “allegare” un ventennio di possesso del bene, come più volte ricordato, il
Sig. “deve” unire il proprio possesso, che a tutto concedere può Pt_1 decorrere dal 2003, con tutto (o quasi) quello della madre, che invece potrebbe risalire al 1983 (data della stipula della transazione con cui sarebbe stato autorizzato lo spostamento del confine), ovvero al 1986 anno in cui (in tesi del Convenuto) lo sposamento della rete sarebbe in concreto avvenuto, con conseguente traslazione del possesso. In tal modo, al 2006, anno di prima introduzione del presente giudizio, l'usucapione ventennale sarebbe stato compiuto. Come si vede la considerazione unitaria del possesso della madre è essenziale, e lo è anche ove si ritenesse un possesso in buona fede del Pt_1
Ma tutti i giudici di merito hanno sempre ritenuto che la madre e dante causa del non abbia mai posseduto il bene in base agli stessi fatti Pt_1 addotti a sostegno della tesi dell'usucapione. La stessa è sempre stata di fatto indicata come mero detentore del bene, posto che l'autorizzazione negoziale allo spostamento del confine risulta del tutto pacifica ed espressamente collegata – dalla transazione – ad una programmata futura alienazione della quota del bene. E' lo stesso testo della transazione, riportato proprio dal che usa una espressione futura (il bene sarà Pt_1 trasferito). Evidentemente la cessione in proprietà risulta un momento successivo allo spostamento del confine autorizzato, ed evidentemente risulta collegato alla verifica di qualche impegno transattivo, o solamente alla confermata disponibilità al rogito.
11 Chi riceve il controllo di un bene in vista di un suo trasferimento per accordo contrattuale è detentore e non possessore. Egli, infatti, esercita il controllo del bene stesso (corpus) per concessione derivativa ex domino e non uti dominus.
La detenzione non vale a fini di usucapione, di conseguenza la relativa eccezione, per come formulata, indipendentemente da ogni prova, non poteva e non può essere accolta.
L'irrilevanza della prova non è stata ritenuta per la prima volta in sede di revocazione, ma era già stata ritenuta dalla sentenza di appello, che, forse in modo meno chiaro, e con il successivo inutile riferimento alla decadenza, comunque conteneva il seguente passaggio.
La preclusione pregiudiziale all'accoglimento della domanda di usucapione è contenuta anche nella sentenza di primo grado, dandosi qui l'evidenza mancata nella prima decisione della revocazione.
L' espressa citazione del passaggio motivo di cui sopra, e la diretta incidenza della “giuridica impraticabiità dell'usucapione” sulla struttura di prove (non ammesse) che tendono alla dimostrazione di un “fatto inutile” (il controllo del bene che può essere interpretato tanto come “possesso” che come
“detenzione”), tutti i datati suddetti si riteiene colmino la lacuna motivazionale che ha indotto alla cassazione della prima sentenza di questa
Corte con la quale è stato respinto il ricorso per recovazione.
Posto che la stessa Corte di Cassazione richiede che la pregiudizialità che rende superfluo l'errore revocatorio sia non solo “deducibile dagli atti”, ma anche ritenuta dal “giudice del rescindente”, si deve ancora aggiungere che
12 l'interpretazione relativa al mero trasferimento della detenzione appare pienamente corretta. Infatti l'autorizzazione alla spostamento di un confine in proprio danno da parte di un proprietario, o viene interpretato come cessione immediata della proprietà (cosa mai affermata in causa, e contrastante con verbo futuro utilizzato nella transazione) o risulta un “atto di diposizione del proprietario” il quale, come tale non può determinare la
“perdita del possesso” posto che, al contrario, afferma la signoria sul bene.
È quindi confermato che, sulla base della stessa sentenza di II grado, vi era insormontabile ostacolo al riconoscimento dell'usucapione. Tutti i riferimenti alle decadenze istruttorie, considerato l'oggetto del capitolo, sono solo motivazione superflue la cui erroneità in fatto non può dar luogo alla revocazione.
Le medesime considerazioni si devono svolgere anche per il presunto errore relativo alla “non contestazione” della datazione delle foto che posticiperebbero agli anni '90 lo spostamento del confine. Come detto, infatti, tale spostamento avrebbe comunque radice in un titolo concessorio, e pertanto attiene alla detenzione e non al possesso.
Sul punto, peraltro, occorre anche dire che non vi era un vero errore, ma una motivazione soggetta a critica logica, “eventualmente” veicolabile in ricorso per Cassazione. Invero la contestazione della genuinità delle foto portate “a prova” di un certo fatto può o meno essere ritenuta equivalente ad una contestazione del fatto, ma si stratta di un giudizio su condotte processuali e non di fatto inoppugnabile da riguardarsi in termini di verità o di errore.
7) Esito e spese di lite.
Detto quanto sopra, risulta che il ricorso per revocazione non può essere accolto neppure nella presente sede di rinvio.
Al fine del riparto delle spese si deve considerare la sensibile complessità in fatto ed in diritto della vicenda. In relazione alla stessa il convenuto è sostanzialmente coinvolto come avente causa dalla madre, i cui impegni
13 transattivi non risultano chiariti;
inoltre la stessa ricostruzione di primo e secondo grado avrebbe il risvolto, per ora rimasto del tutto estraneo al contraddittorio tra le parti, di fare del Sig. anche il successore nel Pt_1 diritto al trasferimento di quanto rivendica (ove la transazione fosse stata adempiuta e medio tempore non fosse maturata prescrizione). I temi specifici trattari si inseriscono quindi in un contesto complesso il che, oltre ad indurre la Corte a prospettare come utile una soluzione transattiva della controversia, consente, anche, nella presente sede, la compensazione di tutte le spese di lite.
P.Q.M.
:
Il Corte d'appello, definitivamente pronunciando, e decidendo in sede di rinvio, ogni ulteriore domanda ed istanza ed ogni contraria eccezione reietta, visti gli artt. 352, e 395 del c.p.c.:
RIGETTA il ricorso per revocazione, per l'effetto,
CONFERMA l'impugnata sentenza,
COMPENSA interamente le spese della presente fase di giudizio in revocazione, comprese le spese della fase di legittimità.
Così' deciso in GENOVA nella camera di consiglio del 1.7.2025
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
(firme digitali)
14
rigetto
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda Sezione Civile
In persona dei signori
Dott. Marcello Bruno Presidente Dott. Valeria Albino Consigliere Dott. Paolo Gibelli Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 306/2024, promossa da:
CF elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
SAN FILIPPO BIANCHI 54 MESSINA presso l'Avvocato INTILISANO
PAOLO che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
PARTE ATTRICE
in riassunzione di ricorso per revocazione (convenuta nel merito)
contro
CF , CF CP_1 C.F._2 Controparte_2
, CF , tutti C.F._3 Controparte_3 C.F._4 elettivamente domiciliati in VIA D'AZEGLIO, 25 19124 LA SPEZIA presso l'Avvocato DALL'ARA EMANUELA che li rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta comune;
CF elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._5
VIA DOMENICO CHIODO N. 161 19121 LA SPEZIA presso l'Avvocato
LUPINACCI SALVATORE che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta anche quali eredi di F SO C.F._6
PARTI CONVENUTE
in riassunzione nel giudizio di revocazione (attrici e chiamate nel merito)
PER REVOCAZIONE della Sent. n.1162/2016 della Corte d'Appello di Genova causa nella quale, all'udienza del 27 maggio 2025 sono state confermate, con note scritte sostitutive della trattazione orale, le conclusioni che si richiamano di seguito,
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli attori convenuti in riassunzione.
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, adversis reiectis - nell'interesse di CP_2
dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva rispetto all'oggetto del
[...] contenderne e dichiararne la sua estromissione dal presente procedimento, con vittoria delle competenze per la costituzione in giudizio, dal momento che l'attore in revocazione ben poteva conoscere la sua estraneità al procedimento, usando l'ordinaria diligenza, prima della riassunzione, che è successiva alla morte di - nell'interesse di SO [...]
e 1) dichiarare totalmente infondata la domanda di revocazione ex CP_1 Controparte_3 art.395 n.4 c.p.c. proposta, per carenza dei relativi presupposti, dal momento che la sentenza n.1162/2016 della Corte d'Appello di Genova ha motivato anche nel merito il rigetto della domanda di ammissione della prova richiesta da e non esiste, negli atti di Parte_1 primo grado, alcun tempestivo disconoscimento della documentazione fotografica ritualmente prodotta dagli attori e da parte del 2) in ogni caso, Per_1 CP_1 Pt_1 respingere la richiesta di ammissione della prova per testi richiesta dall'appellante, in quanto la parte è decaduta dall'istanza, per comportamento acquiescente durante il primo grado, e comunque la prova richiesta verte su circostanza irrilevante ai fini della decisione assunta, come già ritenuto sia dalla Corte d'Appello di Genova nella predetta sentenza n.1162/2016 che dal Tribunale della Spezia nella sentenza n.250/2012 3) confermare integralmente la sentenza n.1162/2016 della Corte d'Appello di Genova e per l'effetto la sentenza n.250/2012 emessa dal Tribunale della Spezia e quindi 4) confermare che i sigg.ri e CP_1 [...]
quest'ultimo quale successore a titolo particolare della signora CP_3 SO sono proprietari, al 50 per cento fra loro, dell'intero terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Vezzano Ligure (SP), Foglio 8, ex particella 256, oggi particella 1786. 5) confermare la condanna del sig. alla restituzione ai comparenti della Parte_1 porzione della particella ex 256 oggi particella 1786, foglio 8 N.C.T. Comune di Vezzano Ligure (SP) da lui occupata;
8) confermare la condanna del sig. al Parte_1 risarcimento del danno causato già causato ai sigg.ri e per SO CP_1
l'illegittimo spossessamento nella misura di Euro 1.000; 6) respingere la domanda di usucapione avanzata da in quanto NON sussistono i presupposti per il Parte_1 verificarsi dell'acquisto della proprietà per usucapione, mancando nella fattispecie de qua il possesso, l'animus possidendi ed il tempo, assolutamente inferiore al ventennio previsto, e non potendo per le norme in tema di accessione del possesso, sommare il Parte_1 suo possesso a quello delle danti causa 7) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza relativamente al capo in cui l'Ill.mo Tribunale della Spezia ha accertato la proprietà, in capo ai sigg.ri e della porzione di Per_1 CP_1 particella ex n.256 oggi 1786 Foglio 8, N.C.T. Comune di Vezzano Ligure, si insta per l'accoglimento delle seguenti domande, già formulate, in via subordinata, nel giudizio di primo grado: - accertare l'illegittimità del muro costruito, da parte avversa, dalla sua abitazione fino alla strada provinciale in quanto edificato in violazione della distanza prevista dall'art.873 c.c. rispetto alla preesistente fabbrica in essere sul fondo di proprietà e in Parte_3 violazione della norma del Regolamento Urbanistico del Comune di Vezzano Ligure (SP) che prevede un'altezza massima di 1,20;
2 Per il convenuto attore in riassunzione in revocazione. Nel merito A) Accogliere la presente impugnazione in riassunzione e per gli effetti revocare la sentenza n. 1162 del 11 novembre 2016 della Corte di Appello di Genova – Sezione II Civile emessa nel giudizio N. 685/2012 RG B) Conseguentemente ordinare la restituzione di quanto, nelle more, versato in esecuzione della sentenza e rimettere la causa in istruttoria per l'accoglimento delle conclusioni dell'appello che, per mero scrupolo tuzioristico, si reiterano:
“In via istruttoria : ammettere la prova per testi dedotta dal concludente in comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado in data 7/2/07 “ Vero che subito dopo la sottoscrizione della transazione raggiunta tra le parti nel settembre 1983 (e comunque, non oltre la fine del medesimo anno 1983) una volta abbattuta la casa rurale all'epoca esistente, venne tracciato il confine tra le rispettive proprietà esclusive, dapprima con picchetti e filo di ferro e poi con recinzione di rete metallica plastificata?” Si indicano come testi , Testimone_1
, , , Nel merito: in Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 parziale riforma della sentenza n. 250/12 emessa dal Tribunale della Spezia il 13/3/12 1) accertare e dichiarare che il concludente è proprietario per intervenuta usucapione della porzione di terreno iscritto a NCEU di Vezzano Ligure fg 8 mapp 256 che si trova al di qua del muro oggetto di contestazione considerando valido ed utile il possesso delle sue danti causa 2) accertare e dichiarare l'infondatezza e , conseguentemente, rigettare le domande di accertamento della proprietà, restituzione e risarcimento danni formulate da Per_1
e (ed accolte dal Giudice di primo grado) con riferimento alla
[...] CP_1 porzione di terreno di cui sopra 3) accertare e dichiarare l'infondatezza e, conseguentemente, rigettare la domanda di accertamento della illegittimità dello scarico delle acque formulata da e (ed accolta dal giudice di primo grado) 4) accertare e SO CP_1 dichiarare l'infondatezza e conseguentemente, rigettare le domande di chiusura e regolarizzazione ex art. 901 c.c. formulate in via alternativa da e SO CP_1
(ed accolte dal Giudice di primo grado) 5) con vittoria di spese (anche d CTU), diritti,
[...] onorari rimborso spese generali IVA e CPA dei due gradi di giudizio” C) Ammettere il giuramento decisorio deferito dal signor in data 14 ottobre 2024 e depositato in Pt_1 giudizio in data 4 novembre 2024 nei confronti degli odierni resistenti sul seguente capitolo Tes_
“Giuro e giurando affermo o nego che prima del luglio 1986 le signora e hanno CP_4 recintato anche lato strada il terreno indicato nella foto n. 14 fascicolo primo grado Pt_1
(ovvero il terreno rimasto libero dopo la demolizione che ricadeva tra l'allungamento in linea retta dal proprio confine e la strada provinciale) ed utilizzato lo stesso anche quale parcheggio esclusivo per le autovetture proprie e dei propri familiari senza chiedere il permesso a nessuno ed impedendo a chiunque ed a noi di poter parcheggiare nel terreno e/o di accedervi” D) Rigettare le domande formulate dai resistenti Con vittoria di spese e compensi.
Per Parte_2
“voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Genova accertare e dichiarare il difetto e la carenza di titolarità passiva del convenuto nel rapporto controverso nel presente Parte_2 giudizio.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Oggetto del giudizio.
All'origine della controversia vi è la domanda di rivendica, proposta dai signori
(coniugi comproprietari), avente ad oggetto una porzione di un Parte_4 fondo sito in Vezzano Ligure, sulla strada provinciale (terreno iscritto al NCT f.8 mapp. 256); la porzione in questione costituisce una mera frazione del mappale detto. Con la domanda di rivendica era richiesto, altresì, il risarcimento, ovvero l'indennità, per l'indebita occupazione per lungo tempo realizzata.
La domanda di rivendica era completata dalla richiesta di accertare l'aggravamento di una servitù di veduta, mediante costruzione di un terrazzo, la creazione di un illegittimo scarico di acque (con domanda interdizione dello stesso) e la irregolarità di 5 luci, realizzate sulla facciata dell'immobile del convenuto, e prima non esistenti, anche in questo caso con domanda di riduzione. Alle domande dette, oltre a mere difese, il convenuto, odierno attore in riassunzione, opponeva, essenzialmente,
l'eccezione di usucapione, meglio articolata come si dirà infra.
La questione, come sopra esposta, risultava a sua volta collegata ad a una pregressa transazione, e precisamente ad un negozio di tal tipo stipulato nel 1983 tra la signora (dante causa a titolo particolare del signor nonché madre Tes_1 Pt_1 dello stesso) ed i signori attori. Con la predetta scrittura, a fronte Controparte_5 di reciproche concessioni, i signori permettevano alla signora Controparte_5
il prolungamento della recinzione del proprio fondo confinante con quello Tes_1 per cui è causa, con la prescrizione che la parte di terreno dei signori che Per_1 eventualmente fosse stata ricompresa all'interno della recinzione, sarebbe stata, comunque, trasferita alla , senza corrispettivo, in ragione di altre concessioni di Tes_1 cui alla transazione medesima. La proprietà in questione, della signora , Tes_1 sarebbe poi passata, in data 7 marzo 2003, con atto a rogito del notaio al Per_2 sig. così, in qualche modo, succeduto nella posizione suddetta della sua Pt_1 dante causa.
Si deve considerare, ai fini di generale comprensione dei termini di causa che i
Signori hanno sempre negato che la transazione avesse avuto non Controparte_5 solo il finale effetto traslativo (dato questo pacifico) ma anche che fosse stata eseguita in punto di spostamento della recinzione, come da autorizzazione preliminare alla alienazione. In ogni caso, 23 anni dopo la stipula della transazione e
4 poco oltre 20 anni dopo il momento in cui lil convenuto collocava l'allungamento della recinzione – fatto integrativo dell'acquisto possesso nella sua ricostruzione-, era esercitata la menzionata azione petitoria nei confronti del signor La Pt_1 piccola area rivendicata, quella oggetto della contesta previa occupazione autorizzata, risulta posta ad un livello superiore rispetto al resto del fondo attoreo, ed inoltre, ad oggi, occupata da una parte della piscina successivamente edificata dal su un terrazzamento. In via subordinata gli attori richiedevano anche di Pt_1 riconoscere il carattere irregolare del muro costruito, a prescindere dalla proprietà dell'area.
Nella struttura del processo, qui riassunto, risulta ormai dato pacifico che il signor abbia sempre sostenuto l'intervenuta usucapione dell'area per possesso Pt_1 ultraventennale, proprio e della madre, quale sua dante causa. In tal senso è sposta la tesi dell'unione del possesso della madre a quello del figlio, realizzandosi così, prima della citazione del 2006, il decorso del ventennio della immutazione dei luoghi con rete metallica, nonché dei 23 anni dalla pregressa transazione. Il convenuto (odierno attore in riassunzione) ha svolto in tal senso la propria principale difesa sia avverso l'azione di rivendica sopra menzionata, sia sulle minori azioni (luci e scarichi) che sarebbero state da riconsiderarsi sulla base di un assetto dei luoghi che contemplasse l'intervenuto usucapione da parte sua. Sulla base detta, infatti, sarebbe mutato il calcolo delle distanze al fine della valutazione di legittimità di vedute e scarichi.
La opposizione delle tesi dette, falliti i tentativi di mediazione, è sfociata nel processo di primo grado nanti il Tribunale di La Spezia.
2) Il giudizio di primo grado.
Il Tribunale della Spezia, con la sentenza n. 250/2012 del 13 marzo 2012 rigettava la domanda di di intervenuta usucapione. Il Tribunale accoglieva invece Pt_1 quasi interamente le domande attoree, ordinando la restituzione della porzione di terreno contesa, che riconosceva di proprietà degli attori, e disponendo la chiusura di luci e l'eliminazione degli scarichi meteorici a distanza minore dalla minima radiale. La sentenza non era corredata da importati pronunce risarcitorie né riconosceva la imposizione di uno scarico abusivo diretto sulla proprietà attorea, né
l'aggravamento illecito della veduta per la creazione del terrazzo.
5 Nell'economia della decisione del Tribunale è essenziale il rigettato l'eccezione di intervenuta usucapione, il quale risulta fondato, essenzialmente sulla ricostruzione del proprio possesso svolata dallo stesso attore. Non risultano ammessi i mezzi istruttori formulati da e volti alla prova dell'intervenuto possesso Pt_1 ultraventennale. In particolare la prova richiesta (interrogatorio formale e prova testimoniale) ai fini dell'interversione del possesso e dell'intervenuta usucapione verteva sul seguente capitolo “Vero che subito dopo la sottoscrizione della transazione raggiunta tra le parti nel settembre 1983 (e comunque, non oltre la fine del medesimo anno 1983) una volta abbattuta la casa rurale all'epoca esistente, venne tracciato il confine tra le rispettive proprietà esclusive, dapprima con picchetti e filo di ferro e poi con recinzione di rete metallica plastificata?”
E' ormai pacifico, riconosciuto nel corso di tutto l'iter processuale, successivo alla prima sentenza di II grado, che all'udienza di precisazione delle conclusioni davanti al Tribunale della Spezia il difensore del signor abbia precisato le Pt_1 conclusioni con reiterazione delle istanze istruttorie sopra precisate.
3) L'appello.
Il signor interponeva appello avverso la predetta sentenza. Pt_1
Con l'atto di appello egli lamentava, tra l'altro, la mancata ammissione, da parte del giudice di prime cure, del capitolo che avrebbe comprovato il possesso pacifico ultraventennale - uti domini – dell'area sia proprio che della madre, dante causa;
ne richiedeva quindi l'ammissione in appello riportando il testo del capitolo già esaminato ed inteso a provare e datare l'allungamento della recinzione.
In ordine agli scarichi l'appello indicava come erronea in diritto la pronuncia di primo grado e “dirimente” il fatto che lo scarico avvenisse su via pubblica;
in ordine alle luci, lamentava che le aperture praticate fossero state qualificate come tali.
La Corte di Appello di Genova, tuttavia, con la sentenza definitoria del giudizio
(sentenza n. 1162 depositata l'11 novembre 2016) confermava interamente la decisione di primo grado.
Nel contesto detto la Corte riteneva decaduto il signor dalla prova in tema Pt_1 di usucapione, precisando che “La istanza di prova orale non è accoglibile, essendo intervenuta la decadenza per il mancato richiamo della prova orale nelle conclusioni definitive di primo grado”. La Corte, sul punto dirimente detto, adottava una “doppia
6 motivazione” ritenendo, invero, come già cennato, erroneamente, il mancato assolvimento dell'onere della prova in punto di usucapione, per la ritenuta decadenza, ma anche indicando chiaramente che la prova stessa sarebbe stata comunque superflua per il tipo stesso delle deduzioni effettuate in merito al possesso. Effettivamente la motivazione presenta una importante considerazione preventiva della decadenza, che invece non ha peso per una prova “irrilevante”, nondimeno le ragioni dell'irrilevanza sono esposte, come meglio si vedrà.
4) Il giudizio di revocazione
La sentenza di II grado era impugnata “unicamente” “per revocazione”, determinato il giudizio N. 126/2017 del registro generale di questa Corte di Appello ora riassunto nella presente sede.
Con la revocazione, in particolare, il convenuto lamentava due evidenti errori di fatto:
1) l'avere la Corte ritenuto la decadenza dalla prova orale, di cui prima si è esplicitato il contenuto, per mancata riproposizione dell'istanza istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni, laddove al contrario tale riproposizione vi era stata;
2) l'aver la Corte ritenuto che l'affermazione attorea, per la quale di fatto la rete di recinzione non sarebbe stata spostata fino ai primi anni “novanta”
(dello scorso secolo) non sarebbe stata contestata, laddove, al contrario, la contestazione era avvenuta in relazione alla autenticità delle foto con le quali gli avversari di proponevano tale dimostrazione.
Dedotti i suddetti errori revocatori, il Sig. in ordine all'eventuale “giudizio Pt_1 rescindente”, all'udienza del 2 maggio 2017, udienza cui era presente personalmente, deferiva giuramento decisorio alle controparti, ritenuto tale mezzo decisivo.
Con la sentenza n. 1996/2018, pubblicata il 31 dicembre del 2018, come già esposto, la Corte accertava quantomeno il primo errore denunciato, ma dichiarava inammissibile la revocazione, ritenendo la non decisività dell'errore stesso in quanto inserito in un contesto motivazione più ampio ed in qualche modo pregiudiziale. Il rifermento alla maggior ampiezza della motivazione di rigetto era ritenuto direttamente sufficiente a contrastare il secondo motivo di revocazione, senza
7 invero dichiarare se, in proposito, vi fosse un vero errore o meno (nella sentenza si legge in proposito l'espressione: “pure a dare per scontato che”).
In ogni caso la sentenza, nel menzionare le “maggiori ragioni”, che rendevano superflua la prova, espressamente menzionava il fatto che la dante causa del convenuto per come egli stesso aveva esposto i fatti, non avesse mai Pt_1 posseduto la quota di immobile in questione, ma la avesse semplicemente detenuta, come destinataria di una promessa di vendita.
A partire dalla fase detta del giudizio non vi è più traccia in atti del contraddittorio inerente scarichi e luci. La decisione in proposito non è prospettata come dipendente dagli errori denunciati, e deve pertanto ritenersi definitiva.
5) La cassazione della sentenza conclusiva della revocazione
Avverso la suddetta sentenza il a interposto ricorso per Cassazione. Pt_1
La Suprema Corte, pronunciandosi con ordinanza, ha accolto i primi due motivi di ricorso, assorbendo gli altri due, ed ha così cassato la sentenza impugnata rinviando la causa a questa Corte, in diversa composizione.
Erano affermati, in sede di legittimità, i seguenti principi di diritto, di cui tenere conto in questo giudizio di rinvio ex art. 384 co.1 cod. proc. civ. :
“nella fase rescindente del giudizio di revocazione il giudice, una volta verificato l'errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., deve valutarne la decisività sulla base del solo contenuto della sentenza impugnata, cioè operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa;
ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti in tal modo priva della sua base logico-giuridica, deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame della controversia, che tenga conto dell'emendamento eseguito “ E' stato infatti specificato in motivazione (cfr Cass.
Sez. 2 24-3-2014 n. 6881) che, in riferimento alla decisività dell'errore nel giudizio revocatorio, che tale requisito ricorre “allorché vi sia un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa (cfr. Cass. n. 11657/06); nesso che deve risultare sulla base della sola sentenza nel senso che in essa sussista una rappresentazione della realtà in contrasto con gli atti e i documenti processuali realmente depositati (v. Cass. n. 75/99). Tale causalità va intesa in senso non già
8 storico, ma logico-giuridico, ché non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l'errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa avrebbe dovuto essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità, appunto, logico-giuridica (Cass. n. 3935/09; cfr. anche Cass. 6367/96 che parla di 'causalità necessaria')”.
La Corte di Cassazione non scende in precisi dettagli relativamente alla critica della motivazione della sentenza di Appello che aveva respinto la revocazione. Essa si limita ad osservare che il carattere non determinate dell'errore foriero della non ammissione delle prove, non può essere né dedotto dalla sussistenza di altri motivi
(deve ritenersi complementari) per il rigetto (intendendo in tal senso il riferimento al fatto che il passaggio fosse stato inteso come incidentale), né da una integrazione delle ragioni del rigetto operata solo in sede di giudizio rescindente, posto che la superfluità della prova per condurre al rigetto avrebbe dovuto risultare dagli atti della sentenza di II grado.
In tal modo la S.C. denuncia una sorta di errore di motivazione non emendabile della sentenza di decisione del giudizio di revocazione, nella misura in cui:
1) Sono indicate come non chiaramente spiegate le ragioni per cui la domanda riconvenzionale di usucapione non potesse essere accolta in ogni caso e non
è evidenziato come tale impossibilità risultasse dalla sola sentenza revocanda;
2) Non è chiaramente spiegata l'irrilevanza del capitolo di prova su cui vi era insistenza, a fronte di una prospettiva certamente negativa in ordine all'accoglibilità della domanda,
3) Non è chiaramente indicato il passaggio della sentenza di II grado oggetto di revocazione dalla quale si dedurrebbero autonomi motivi di rigetto sufficiente allo scopo, a prescindere dal tema istruttorio posto.
La critica è nella sostanza ripetuta anche per il secondo errore denunciato, ovvero quello concernente il carattere pacifico della data nella immutazione dei luoghi.
A seguito della cassazione della sentenza resa in sede di revocazione, la stessa causa di revocazione è stata riassunta dal Sig. Pt_1
Prima della riassunzione è deceduta la sig. ra del che la citazione SO anche di tutti i figli, supposti eredi legittimi.
9
6) Motivi in sede di rinvio
Preliminarmente occorre osservare che due dei “figli qui convenuti CP_1 in riassunzione ( e si dichiarano estrani al CP_2 Parte_2 giudizio, allegando che la madre avrebbe istituito erede il solo , CP_3 lasciandogli il bene di lite, che indicano come unico elemento del patrimonio materno.
Invero la disposizione testamentaria invocata risulta, quantomeno formalmente, un legato. La prova della unicità del bene, con conseguente institutio ex re certa, fatto contrario alla evidenza negoziale disponibile, non è data in alcun modo, e neppure è menzionato l'istituto detto.
Vi è quindi un assetto del contraddittorio che conferma la qualità di eredi di tutti i attualmente in causa, in forza del generale operare, escluso il CP_1 legato, della successione legittima. La posizione di eredi è sufficiente a confermare anche quella di legittime parti del giudizio, a prescindere dal destino successivo del bene rivendicato (eventuale accrescimento del legato).
Le vicende del diritto sostanziale controverso non incidono infatti immediatamente sulla posizione processuale nella quale subentrano gli eredi.
Neppure è automatica una carenza di interesse ad agire degli eredi (ovvero dei soggetti da ritenersi tali, in base al quadro contraddittorio, ai fini del presente giudizio) posto che la maggiorazione di un cespite dell'asse, anche se legato ad altro coerede, potrebbe teoricamente avere effetto di conferma della validità e correttezza di più ampia devoluzione, o di stabilizzazione di precedenti donazioni.
Detto quanto sopra in ordine alla legittima passiva l'applicazione di principi di diritto dettati dalla Suprema Corte non può condurre all'accoglimento del ricorso per revocazione.
Sul punto occorre superare il carattere, in qualche modo apodittico, della motivazione della sentenza conclusiva del pregresso giudizio di revocazione e più espressamente indicare le ragioni specifiche della irrilevanza della prova
10 non ammessa per la piena decidibilità del punto in diritto sulla base delle deduzioni dello stesso Pt_1
Il convenuto in primo grado, che ora riassume la controversia, ha infatti sempre sostenuto di aver beneficiato di usucapione ventennale. É sempre rimasto estraneo alla causa il tema di una eventuale usucapione abbreviata di buona fede, e lo stesso tema non può quindi essere qui introdotto.
Per “allegare” un ventennio di possesso del bene, come più volte ricordato, il
Sig. “deve” unire il proprio possesso, che a tutto concedere può Pt_1 decorrere dal 2003, con tutto (o quasi) quello della madre, che invece potrebbe risalire al 1983 (data della stipula della transazione con cui sarebbe stato autorizzato lo spostamento del confine), ovvero al 1986 anno in cui (in tesi del Convenuto) lo sposamento della rete sarebbe in concreto avvenuto, con conseguente traslazione del possesso. In tal modo, al 2006, anno di prima introduzione del presente giudizio, l'usucapione ventennale sarebbe stato compiuto. Come si vede la considerazione unitaria del possesso della madre è essenziale, e lo è anche ove si ritenesse un possesso in buona fede del Pt_1
Ma tutti i giudici di merito hanno sempre ritenuto che la madre e dante causa del non abbia mai posseduto il bene in base agli stessi fatti Pt_1 addotti a sostegno della tesi dell'usucapione. La stessa è sempre stata di fatto indicata come mero detentore del bene, posto che l'autorizzazione negoziale allo spostamento del confine risulta del tutto pacifica ed espressamente collegata – dalla transazione – ad una programmata futura alienazione della quota del bene. E' lo stesso testo della transazione, riportato proprio dal che usa una espressione futura (il bene sarà Pt_1 trasferito). Evidentemente la cessione in proprietà risulta un momento successivo allo spostamento del confine autorizzato, ed evidentemente risulta collegato alla verifica di qualche impegno transattivo, o solamente alla confermata disponibilità al rogito.
11 Chi riceve il controllo di un bene in vista di un suo trasferimento per accordo contrattuale è detentore e non possessore. Egli, infatti, esercita il controllo del bene stesso (corpus) per concessione derivativa ex domino e non uti dominus.
La detenzione non vale a fini di usucapione, di conseguenza la relativa eccezione, per come formulata, indipendentemente da ogni prova, non poteva e non può essere accolta.
L'irrilevanza della prova non è stata ritenuta per la prima volta in sede di revocazione, ma era già stata ritenuta dalla sentenza di appello, che, forse in modo meno chiaro, e con il successivo inutile riferimento alla decadenza, comunque conteneva il seguente passaggio.
La preclusione pregiudiziale all'accoglimento della domanda di usucapione è contenuta anche nella sentenza di primo grado, dandosi qui l'evidenza mancata nella prima decisione della revocazione.
L' espressa citazione del passaggio motivo di cui sopra, e la diretta incidenza della “giuridica impraticabiità dell'usucapione” sulla struttura di prove (non ammesse) che tendono alla dimostrazione di un “fatto inutile” (il controllo del bene che può essere interpretato tanto come “possesso” che come
“detenzione”), tutti i datati suddetti si riteiene colmino la lacuna motivazionale che ha indotto alla cassazione della prima sentenza di questa
Corte con la quale è stato respinto il ricorso per recovazione.
Posto che la stessa Corte di Cassazione richiede che la pregiudizialità che rende superfluo l'errore revocatorio sia non solo “deducibile dagli atti”, ma anche ritenuta dal “giudice del rescindente”, si deve ancora aggiungere che
12 l'interpretazione relativa al mero trasferimento della detenzione appare pienamente corretta. Infatti l'autorizzazione alla spostamento di un confine in proprio danno da parte di un proprietario, o viene interpretato come cessione immediata della proprietà (cosa mai affermata in causa, e contrastante con verbo futuro utilizzato nella transazione) o risulta un “atto di diposizione del proprietario” il quale, come tale non può determinare la
“perdita del possesso” posto che, al contrario, afferma la signoria sul bene.
È quindi confermato che, sulla base della stessa sentenza di II grado, vi era insormontabile ostacolo al riconoscimento dell'usucapione. Tutti i riferimenti alle decadenze istruttorie, considerato l'oggetto del capitolo, sono solo motivazione superflue la cui erroneità in fatto non può dar luogo alla revocazione.
Le medesime considerazioni si devono svolgere anche per il presunto errore relativo alla “non contestazione” della datazione delle foto che posticiperebbero agli anni '90 lo spostamento del confine. Come detto, infatti, tale spostamento avrebbe comunque radice in un titolo concessorio, e pertanto attiene alla detenzione e non al possesso.
Sul punto, peraltro, occorre anche dire che non vi era un vero errore, ma una motivazione soggetta a critica logica, “eventualmente” veicolabile in ricorso per Cassazione. Invero la contestazione della genuinità delle foto portate “a prova” di un certo fatto può o meno essere ritenuta equivalente ad una contestazione del fatto, ma si stratta di un giudizio su condotte processuali e non di fatto inoppugnabile da riguardarsi in termini di verità o di errore.
7) Esito e spese di lite.
Detto quanto sopra, risulta che il ricorso per revocazione non può essere accolto neppure nella presente sede di rinvio.
Al fine del riparto delle spese si deve considerare la sensibile complessità in fatto ed in diritto della vicenda. In relazione alla stessa il convenuto è sostanzialmente coinvolto come avente causa dalla madre, i cui impegni
13 transattivi non risultano chiariti;
inoltre la stessa ricostruzione di primo e secondo grado avrebbe il risvolto, per ora rimasto del tutto estraneo al contraddittorio tra le parti, di fare del Sig. anche il successore nel Pt_1 diritto al trasferimento di quanto rivendica (ove la transazione fosse stata adempiuta e medio tempore non fosse maturata prescrizione). I temi specifici trattari si inseriscono quindi in un contesto complesso il che, oltre ad indurre la Corte a prospettare come utile una soluzione transattiva della controversia, consente, anche, nella presente sede, la compensazione di tutte le spese di lite.
P.Q.M.
:
Il Corte d'appello, definitivamente pronunciando, e decidendo in sede di rinvio, ogni ulteriore domanda ed istanza ed ogni contraria eccezione reietta, visti gli artt. 352, e 395 del c.p.c.:
RIGETTA il ricorso per revocazione, per l'effetto,
CONFERMA l'impugnata sentenza,
COMPENSA interamente le spese della presente fase di giudizio in revocazione, comprese le spese della fase di legittimità.
Così' deciso in GENOVA nella camera di consiglio del 1.7.2025
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
(firme digitali)
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