Versione
30 giugno 1970
30 giugno 1970
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Versione
10 marzo 1995
10 marzo 1995
Art. 36. ((L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali, procede)) in pubblica adunanza con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti designati dal primo presidente, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.
((Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il referendum richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale))
((Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il referendum richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale))
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 10/02/1997, n. 32Provvedimento: […] Il referendum popolare sul quesito allora ammesso, indetto con d.P.R. 26 marzo 1990, non ha tuttavia avuto esito, perché, secondo quanto ha accertato l'Ufficio centrale per il referendum (ai sensi dell'art. 36 della legge n. 352 del 1970), alla votazione non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, così come richiede l'art. 75 della Costituzione.Leggi di più...
- giudizio sull'ammissibilita'·
- formulazione chiara, omogenea ed univoca del quesito·
- inammissibilita'.·
- sent. 32/97 a. 'referendum'·
- abolizione della possibilita' per il cacciatore di entrare liberamente nel fondo altrui·
- ammissibilita' della richiesta.·
- intervento dei comitati e delle associazioni venatorie·
- sent. 32/97 b. 'referendum'·
- caccia