Articolo 36 della Legge 25 maggio 1970, n. 352
Articolo 35Articolo 37
Versione
30 giugno 1970
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Versione
10 marzo 1995
Art. 36. ((L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali, procede)) in pubblica adunanza con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti designati dal primo presidente, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.
((Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il referendum richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale))
Entrata in vigore il 10 marzo 1995
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