Art. 35.
Ai fini dell'inquadramento del personale della carriera direttiva del servizio tecnico-agrario, trasferito a norma dell' articolo 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 491 , dal Ministero delle finanze alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, e' istituito presso quest'ultimo Ministero il ruolo ad esaurimento del personale tecnico-agrario della carriera direttiva.
In tale ruolo e' collocato il personale dipendente appartenente, alla data sopraindicata, al ruolo ad esaurimento del servizio tecnico-agrario del Ministero delle finanze di cui al precedente comma, conservando la qualifica e le anzianita' maturate, nonche' lo stato giuridico e lo sviluppo di carriera stabiliti dai decreti del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 606 , e 10 gennaio 1957, n. 3 , e dalla legge 19 luglio 1962, n. 959 .
Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 1963, n. 491 , gli impiegati appartenenti ai ruoli ad esaurimento del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria del servizio tecnico-agrario del Ministero delle finanze, trasferiti ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 491, alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, sono inquadrati in soprannumero rispettivamente nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico e nel ruolo organico del personale ausiliario delle universita' di cui alle tabelle M ed N annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255 .
Ad essi e' assegnata la qualifica corrispondente a quella rivestita nei ruoli di provenienza, con la conservazione delle anzianita' maturate in questi ultimi ruoli.
Ai fini dell'inquadramento del personale della carriera direttiva del servizio tecnico-agrario, trasferito a norma dell' articolo 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 491 , dal Ministero delle finanze alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, e' istituito presso quest'ultimo Ministero il ruolo ad esaurimento del personale tecnico-agrario della carriera direttiva.
In tale ruolo e' collocato il personale dipendente appartenente, alla data sopraindicata, al ruolo ad esaurimento del servizio tecnico-agrario del Ministero delle finanze di cui al precedente comma, conservando la qualifica e le anzianita' maturate, nonche' lo stato giuridico e lo sviluppo di carriera stabiliti dai decreti del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 606 , e 10 gennaio 1957, n. 3 , e dalla legge 19 luglio 1962, n. 959 .
Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 1963, n. 491 , gli impiegati appartenenti ai ruoli ad esaurimento del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria del servizio tecnico-agrario del Ministero delle finanze, trasferiti ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 491, alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, sono inquadrati in soprannumero rispettivamente nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico e nel ruolo organico del personale ausiliario delle universita' di cui alle tabelle M ed N annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255 .
Ad essi e' assegnata la qualifica corrispondente a quella rivestita nei ruoli di provenienza, con la conservazione delle anzianita' maturate in questi ultimi ruoli.