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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/12/2025, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7575/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa ON EA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7575/2018 promossa da:
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...]
difesa dall'Avv. GIUSEPPE PIZZICOLI, giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. GIULIA RITA SIANI, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
1.12.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 15.496,52, oltre accessori e spese, vantato da
[...]
nei confronti di Parte_1 CP_1 CP_1
e per il mancato pagamento di una fornitura di
[...] Controparte_1 CP_1
merci (farina), in forza di n. 10 fatture rimaste insolute.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 1741 del
11.9.2018), , Controparte_1
debitrice ingiunta, ha promosso opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) di non aver mai ordinato né ricevuto la merce di cui alle fatture in atti;
2) l'inidoneità probatoria delle fatture;
3) la non attribuibilità al legale rappresentante delle firme apposte sulle fatture accompagnatorie, che ha disconosciuto. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese.
Si è costituita l'opposta che, preliminarmente, ha eccepito il mancato esperimento del procedimento di mediazione;
nel merito, ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione. Il tutto con condanna dell'opponente al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione (ord. 19.2.2019), la causa, istruita a mezzo di documenti e prove orali (interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opponente e prova per testi), è pervenuta all'udienza del
1.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione sollevata dall'opposta relativa al mancato esperimento del procedimento di mediazione.
L'eccezione è manifestamente infondata.
Ed infatti non solo le controversie in materia di rapporti di fornitura non rientrano tra quelle per le quali l'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 dispone la mediazione obbligatoria ma, pagina 2 di 7 a tutto volere ed anche diversamente opinando, trattandosi di richiesta formulata con ricorso ex art. 633 c.p.c., il procedimento di mediazione avrebbe dovuto essere esperito dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione atteso che ai sensi dell'art. 4 lett. a) del medesimo d.lgs. n. 28/2010 “I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
Nel merito, l'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
In premessa, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che l'opposta abbia fornito adeguata prova del fatto costitutivo del credito.
Ed infatti, esclusa qualsivoglia rilevanza probatoria alle fatture, notoriamente inidonee in sede di cognizione piena a dimostrare gli elementi costitutivi del diritto vantato, specie in presenza di una radicale contestazione dell'esistenza del rapporto contrattuale a monte (tra le altre, Cass. n. 15383/2010 e n. 299/2016), la prova del titolo e della consegna della merce emerge dai D.D.T. prodotti dall'opposta e allegati pagina 3 di 7 alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., firmati dal destinatario e mai disconosciuti dall'opponente.
Va infatti osservato che quest'ultima solo nell'atto di citazione ha disconosciuto la documentazione (id est, bolle di accompagnamento) prodotte dall'opposta in sede monitoria.
Senonché detto disconoscimento, oltre che inidoneo a paralizzare l'efficacia probatoria della ulteriore documentazione prodotta dall'opposta nella memoria ex art. 183 co. 6) n. 1 c.p.c., è comunque inefficace per plurimi motivi.
Anzitutto perché, come noto, “il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento” (cfr. Cass. n.
17313/2021; 1537/2018).
Nel caso di specie parte opponente, dopo avere illustrato i principi giurisprudenziali elaborati in merito al valore probatorio della fattura, si è limitata genericamente a disconoscere le fatture accompagnatorie “in toto comprese le firme”, astenendosi dall'indicare specificamente i documenti disconosciuti.
L'operato disconoscimento, inoltre, è inefficace perché le fatture accompagnatorie prodotte dall'opposta in sede monitoria recano la firma del solo vettore e non anche quella del destinatario della merce, di talché esso finisce per investire la sottoscrizione di un terzo estraneo al processo. In proposito, va rammentato che la procedura di disconoscimento e di verificazione di scrittura di cui agli art. 214 ss.
c.p.c. è dettata per l'ipotesi che sia negata la propria scrittura o la propria firma dalla parte contro la quale è prodotto lo scritto, per cui è estraneo alla previsione di legge il caso nel quale si contesti l'autenticità di un atto non attribuito alla parte contro la pagina 4 di 7 quale è prodotto ma alla parte stessa che intende valersene o ad un terzo estraneo al processo (cfr. Cass. n. 5675/1980).
A ciò si aggiunga che per principio giurisprudenziale consolidato il disconoscimento, quando posto in essere – come nella specie – da una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia dunque idoneo necessita di “un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente” (cfr. da ultimo Cass. n. 7240/2019; Cass. n. 3620/2010; nonché Cass. n.
3066/2017).
Nella specie, come si è detto, non solo l'opponente ha finito per disconoscere le firme attribuibili a un terzo, in ragione della mancata sottoscrizione da parte del destinatario della merce ma, in ogni caso, si è limitata ad affermare che le firme non sono riconducibili al legale rappresentante, senza indicare tutte le persone che all'epoca avevano potere di firma per la società.
Deve dunque ritenersi inefficace il disconoscimento operato dall'opponente nell'atto di citazione e, in ragione della successiva produzione da parte dell'opposta dei D.D.T. sottoscritti dal destinatario contenenti la descrizione e i quantitativi della merce fornita, mai contestati né tantomeno disconosciuti dall'opponente stessa, deve ritenersi pienamente dimostrato l'an della pretesa creditoria.
D'altronde la prova del credito emerge anche dalla prova testimoniale assunta in corso di causa e, in particolare, dalle dichiarazioni rese da (rispetto al Testimone_1
quale non sono emersi concreti sospetti di inattendibilità), il quale ha confermato di aver scaricato la merce di cui ai D.D.T. in atti presso i locali dell'opponente (cfr. verb. ud. 8.4.2024).
A fronte della prova del credito fornita dall'opposta e dell'allegato inadempimento, rimasto del tutto incontestato al pari dell'esatto ammontare del credito, alcuna prova in senso contrario è stata offerta dall'opponente. pagina 5 di 7 Non può dunque che concludersi per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Non merita accoglimento la domanda di risarcimento danni per lite temeraria formulata da parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Al riguardo, è opportuno rammentare che la norma in esame costituisce disposizione di natura pubblicistica, in quanto prescinde totalmente dal danno subito dalla parte e tende a sanzionare la condotta processuale della parte che viola il principio costituzionalmente garantito della durata del giusto processo. L'abuso del processo causa un danno indiretto all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex lege n.
89/2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell'accertamento della verità) e va dunque contrastato. Si coglie, dunque, la finalità perseguita dal legislatore che, con la previsione di un danno tipicamente punitivo nell'art. 96 comma 3 c.p.c., ha inteso scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia.
Sotto il profilo soggettivo, la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c., postula la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede sia la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso, cfr. Cass. SS.UU. n. 9912/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi. pagina 6 di 7
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1741 del
11.9.2018;
b) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimb. forf. al
15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 2.12.2025
IL GIUDICE
ON EA
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa ON EA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7575/2018 promossa da:
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...]
difesa dall'Avv. GIUSEPPE PIZZICOLI, giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. GIULIA RITA SIANI, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
1.12.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 15.496,52, oltre accessori e spese, vantato da
[...]
nei confronti di Parte_1 CP_1 CP_1
e per il mancato pagamento di una fornitura di
[...] Controparte_1 CP_1
merci (farina), in forza di n. 10 fatture rimaste insolute.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 1741 del
11.9.2018), , Controparte_1
debitrice ingiunta, ha promosso opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) di non aver mai ordinato né ricevuto la merce di cui alle fatture in atti;
2) l'inidoneità probatoria delle fatture;
3) la non attribuibilità al legale rappresentante delle firme apposte sulle fatture accompagnatorie, che ha disconosciuto. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese.
Si è costituita l'opposta che, preliminarmente, ha eccepito il mancato esperimento del procedimento di mediazione;
nel merito, ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione. Il tutto con condanna dell'opponente al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione (ord. 19.2.2019), la causa, istruita a mezzo di documenti e prove orali (interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opponente e prova per testi), è pervenuta all'udienza del
1.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione sollevata dall'opposta relativa al mancato esperimento del procedimento di mediazione.
L'eccezione è manifestamente infondata.
Ed infatti non solo le controversie in materia di rapporti di fornitura non rientrano tra quelle per le quali l'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 dispone la mediazione obbligatoria ma, pagina 2 di 7 a tutto volere ed anche diversamente opinando, trattandosi di richiesta formulata con ricorso ex art. 633 c.p.c., il procedimento di mediazione avrebbe dovuto essere esperito dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione atteso che ai sensi dell'art. 4 lett. a) del medesimo d.lgs. n. 28/2010 “I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
Nel merito, l'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
In premessa, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che l'opposta abbia fornito adeguata prova del fatto costitutivo del credito.
Ed infatti, esclusa qualsivoglia rilevanza probatoria alle fatture, notoriamente inidonee in sede di cognizione piena a dimostrare gli elementi costitutivi del diritto vantato, specie in presenza di una radicale contestazione dell'esistenza del rapporto contrattuale a monte (tra le altre, Cass. n. 15383/2010 e n. 299/2016), la prova del titolo e della consegna della merce emerge dai D.D.T. prodotti dall'opposta e allegati pagina 3 di 7 alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., firmati dal destinatario e mai disconosciuti dall'opponente.
Va infatti osservato che quest'ultima solo nell'atto di citazione ha disconosciuto la documentazione (id est, bolle di accompagnamento) prodotte dall'opposta in sede monitoria.
Senonché detto disconoscimento, oltre che inidoneo a paralizzare l'efficacia probatoria della ulteriore documentazione prodotta dall'opposta nella memoria ex art. 183 co. 6) n. 1 c.p.c., è comunque inefficace per plurimi motivi.
Anzitutto perché, come noto, “il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento” (cfr. Cass. n.
17313/2021; 1537/2018).
Nel caso di specie parte opponente, dopo avere illustrato i principi giurisprudenziali elaborati in merito al valore probatorio della fattura, si è limitata genericamente a disconoscere le fatture accompagnatorie “in toto comprese le firme”, astenendosi dall'indicare specificamente i documenti disconosciuti.
L'operato disconoscimento, inoltre, è inefficace perché le fatture accompagnatorie prodotte dall'opposta in sede monitoria recano la firma del solo vettore e non anche quella del destinatario della merce, di talché esso finisce per investire la sottoscrizione di un terzo estraneo al processo. In proposito, va rammentato che la procedura di disconoscimento e di verificazione di scrittura di cui agli art. 214 ss.
c.p.c. è dettata per l'ipotesi che sia negata la propria scrittura o la propria firma dalla parte contro la quale è prodotto lo scritto, per cui è estraneo alla previsione di legge il caso nel quale si contesti l'autenticità di un atto non attribuito alla parte contro la pagina 4 di 7 quale è prodotto ma alla parte stessa che intende valersene o ad un terzo estraneo al processo (cfr. Cass. n. 5675/1980).
A ciò si aggiunga che per principio giurisprudenziale consolidato il disconoscimento, quando posto in essere – come nella specie – da una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia dunque idoneo necessita di “un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente” (cfr. da ultimo Cass. n. 7240/2019; Cass. n. 3620/2010; nonché Cass. n.
3066/2017).
Nella specie, come si è detto, non solo l'opponente ha finito per disconoscere le firme attribuibili a un terzo, in ragione della mancata sottoscrizione da parte del destinatario della merce ma, in ogni caso, si è limitata ad affermare che le firme non sono riconducibili al legale rappresentante, senza indicare tutte le persone che all'epoca avevano potere di firma per la società.
Deve dunque ritenersi inefficace il disconoscimento operato dall'opponente nell'atto di citazione e, in ragione della successiva produzione da parte dell'opposta dei D.D.T. sottoscritti dal destinatario contenenti la descrizione e i quantitativi della merce fornita, mai contestati né tantomeno disconosciuti dall'opponente stessa, deve ritenersi pienamente dimostrato l'an della pretesa creditoria.
D'altronde la prova del credito emerge anche dalla prova testimoniale assunta in corso di causa e, in particolare, dalle dichiarazioni rese da (rispetto al Testimone_1
quale non sono emersi concreti sospetti di inattendibilità), il quale ha confermato di aver scaricato la merce di cui ai D.D.T. in atti presso i locali dell'opponente (cfr. verb. ud. 8.4.2024).
A fronte della prova del credito fornita dall'opposta e dell'allegato inadempimento, rimasto del tutto incontestato al pari dell'esatto ammontare del credito, alcuna prova in senso contrario è stata offerta dall'opponente. pagina 5 di 7 Non può dunque che concludersi per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Non merita accoglimento la domanda di risarcimento danni per lite temeraria formulata da parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Al riguardo, è opportuno rammentare che la norma in esame costituisce disposizione di natura pubblicistica, in quanto prescinde totalmente dal danno subito dalla parte e tende a sanzionare la condotta processuale della parte che viola il principio costituzionalmente garantito della durata del giusto processo. L'abuso del processo causa un danno indiretto all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex lege n.
89/2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell'accertamento della verità) e va dunque contrastato. Si coglie, dunque, la finalità perseguita dal legislatore che, con la previsione di un danno tipicamente punitivo nell'art. 96 comma 3 c.p.c., ha inteso scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia.
Sotto il profilo soggettivo, la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c., postula la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede sia la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso, cfr. Cass. SS.UU. n. 9912/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi. pagina 6 di 7
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1741 del
11.9.2018;
b) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimb. forf. al
15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 2.12.2025
IL GIUDICE
ON EA
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