CA
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 3209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3209 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1422/ 2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR TO GA Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 15/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1422/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. ALBANESE CLAUDIO Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. BOURELLY Controparte_1
BEATRICE
APPELLATO
E
rappresentato e difeso dall'avv. MESSINA PIERO CP_2
APPELLATO
E appresentata e difesa dall'avv. MESSINA PIERO CP_3
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 198 del 12.1. 23
Conclusioni: come da scritti difensivi
Fatto e diritto
Con ricorso al tribunale di Roma la società contestava l'intimazione di pagamento Parte_1 numero 09720229003891284000 notificata il 2 Marzo 2022 con riferimento agli avvisi di addebito ivi riportati assumendo l'inesistenza giuridica della notifica perché effettuata con l'indirizzo digitale non registrato in nessuno dei pubblici registri .
Si costituivano , contestando le avverse deduzioni. CP_2 CP_3 Controparte_1
Il tribunale rigettava il ricorso avverso l'intimazione di pagamento sul presupposto che l'indirizzo
PEC della notificante non risultante da pubblici elenchi non fosse richiesta a pena di validità in relazione alle procedure ex articolo 26 del DPR 602 del 1963 e 60 DPR 600 del 1973.
Avverso tale sentenza proponeva appello la società.
CP_ Con il primo motivo deduceva l'inesistenza delle notifiche degli avvisi di addebito eseguiti dall'
a mezzo di una PEC per vizi propri , in quanto non censita nei pubblici registri.
CP_ Assumeva che l' si era dotato di un protocollo di redazione e notificazione degli avvisi di addebito e che il messaggio PEC inviato dalla direzione territoriale dell'istituto non era provvisto di alcuna relazione di notifica ed era privo di attestazione di conformità e di firma digitale : da tale carenza derivava , secondo la società, l'inesistenza di qualsiasi notifica.
Rappresentava che l'avviso di addebito non era stato notificato, ma , al più , comunicato o trasmesso in allegato a un messaggio di posta certificata , senza ulteriori formalità , mentre il decreto legge numero 78/2010 che prevedeva che gli avvisi di addebito potessero essere notificati a mezzo posta elettronica certificata , rimandava a un concetto tecnico di notificazione e non ad una qualsiasi forma di trasmissione dell'atto impositivo.
Assumeva che gli avvisi di addebito vengono formati dall'istituto su supporto analogico e poi trasferiti su supporto digitale e che l'amministrazione ometteva di allegare al messaggio PEC la attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico. Menzionava ulteriormente la mancanza di firma del funzionario o del responsabile e la conseguente nullità della visione del debito.
Con il secondo motivo di appello deduceva l'inesistenza giuridica della notifica delle intimazioni di pagamento eseguita a mezzo PEC e non registrata nei pubblici registri.
Evidenziava che l'agenzia digitale aveva inserito nei pubblici registri il 2 settembre del CP_4
2022 l'indirizzo da cui era pervenuto la comunicazione di notifica , con ciò comprovando che ogni notifica antecedente a quella data doveva essere considerata inesistente.
Con il terzo motivo di appello contestava la condanna al pagamento delle spese di lite rappresentando CP_ ulteriormente che l' era difeso da propri funzionari e che pertanto non era dovuto il pagamento di tali oneri.
Si costituivano l' e hiedendo accertarsi il difetto di legittimazione di rattandosi di CP_2 CP_3 CP_3 crediti successivi al 2006 e nel merito contestando integralmente le avverse deduzioni e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza. Anche l' si costituiva riportandosi alle Controparte_5 proprie difese e chiedendo il rigetto dell'appello.
Non può accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di , pur controvertendosi CP_3 in materia di crediti contributivi maturati successivamente al 1° gennaio 2006 , perché non autonomamente formulata quale motivo di appello con ricorso in via incidentale .
Nel merito i primi due motivi possono essere trattati congiuntamente .
E' opportuno premettere una ricostruzione normativa della procedura di notifica a mezzo pec. Infatti, in base al combinato disposto degli artt. 5 e 6 del Decreto n. 68/2005, il procedimento di notifica può essere così schematizzato: a) il mittente inoltra il messaggio di posta al punto di accesso del proprio
ST pec;
b) tale ST (anche detto "Provider") rilascia al mittente una "ricevuta di accettazione"
(da lui sottoscritta) nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio;
c) lo stesso ST include il messaggio del mittente nella c.d. busta di trasporto sulla quale appone la propria firma e, se il gestore del mittente e quello del destinatario coincidono: questi rende disponibile la busta di trasporto – (contenente, quale allegato, il messaggio originario) nella casella pec del destinatario, genera la "ricevuta di avvenuta consegna", la firma e la trasmette al mittente, se il gestore del mittente e quello del destinatario non coincidono: il
ST del mittente inoltra la busta di trasporto al Punto di Ricezione del ST del destinatario;
il
Punto di Ricezione del destinatario verifica la busta di trasporto, crea una "ricevuta di presa in carico", la firma e la inoltra al Punto di Ricezione del ST del mittente che, verificatane la validità, la inoltra al Punto di Consegna del mittente e, da qui, alla relativa casella di posta elettronica certificata;
il Punto di Ricezione del destinatario, inoltra la busta di trasporto al Punto di Consegna del destinatario che ne verifica contenuto e la rende disponibile nella casella pec del destinatario stesso;
il Punto di Consegna del destinatario crea una "ricevuta di avvenuta consegna", vi appone la propria firma e la inoltra al Punto di Ricezione del ST mittente che, verificatane la validità, la inoltra, a sua volta, al Punto di Consegna del mittente, rendendola disponibile nella relativa casella pec. È la ricevuta di avvenuta consegna, dunque, a fornire al mittente la prova che il suo messaggio è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario, e a certificare momento in cui è avvenuta la consegna. Dalla ricevuta di avvenuta consegna della pec si evince, pertanto,
l'avvenuto buon fine della notifica, atteso che l'atto risulta entrato, pienamente, nella sfera di conoscibilità della parte ricorrente. Per di più la notifica di un documento elettronico (come la cartella di pagamento o l'intimazione di pagamento) non richiede una attestazione di conformità, prevista dal
Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005) unicamente per le copie informatiche di documenti analogici (art. 22) e per le copie analogiche di documenti informatici (art. 23), e non ad esempio per le copie informatiche di documenti informatici. Ne consegue che l'invio a mezzo pec dell'avviso di addebito ben può essere qualificato come invio del documento informatico originale,
o di una sua copia informatica. Si tratta di una notifica diretta senza relata, per le stesse ragioni per cui la S.C., del tutto condivisibilmente, non ha mai dubitato che lo fosse la notifica a mezzo posta già prevista dall'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973. I requisiti di validità e probatori della notifica via pec degli atti in questione seguono le regole poste in via generale per l'utilizzo della pec dal D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m., che sono rette in via generale da un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, nel quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente (sebbene in modo non fidefaciente) all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335
c.c., si presume conosciuto dal destinatario (Cass. 25819/2017). Del resto, la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato (cfr. Cass., sent. del 7 luglio 2016, n. 13917 e Cassazione sent. n.
22352/2015) che la responsabilità per la mancata lettura di una comunicazione o notifica ricevuta a mezzo PEC è da attribuire al destinatario, se conseguente ad una sua carenza relativamente alla manutenzione e al controllo della casella di posta. La validità della notifica presuppone solamente che l'atto sia messo a disposizione del destinatario e la disponibilità nella sua casella di posta elettronica certificata soddisfa questo requisito. Il fatto che la ricevuta di consegna non rechi l'indicazione dell'atto notificato è irrilevante, perché tale indicazione non è prevista dalla legge;
e poiché, analogamente a quanto avviene per la posta ordinaria, ciò che è stato notificato va al destinatario, e il mittente ne perde il possesso, è il destinatario che deve provare di aver ricevuto, con quel messaggio, un atto diverso (dall'originale o la copia che il mittente produce ed assume di aver notificato con quel messaggio), o di non aver ricevuto nulla (Cass. 22687/2017, 10630/2015,
157762/2013, 22133/2004, 12078/2003, 4878/92). Del resto la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di aver rinvenuto la c.d. casella PEC del destinatario piena, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi
(cfr. Cass. Sez., Sez. Lavoro, sentenza n. 5646 del 2 marzo 2021). Quanto al formato telematico del file, la sua eventuale irritualità non comporta la nullità della notifica perché essa ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e quindi garantito il raggiungimento dello scopo legale
(Cass. S.U. 7665/2016). Peraltro il carattere immodificabile. p7m riguarda le sole ipotesi in cui è prevista e disciplinata in modo specifico la procedura di notificazione di atti giudiziari che prevedono la firma digitale;
si tratta infatti del formato che presiede alla firma e rende l'atto unico e non modificabile. Ma l'avviso di pagamento è un atto che non necessita di alcuna firma in calce, richiamando solo gli estremi della posizione del contribuente e la sua posizione debitoria. Né si può automaticamente traslare nell'ambito della procedura amministrativa una disposizione prevista per il processo civile telematico. L'avviso di addebito per sua natura non è atto oggetto di sottoscrizione.
Nè l'originale deve essere un documento informatico, cosa che non è affatto richiesta dalla legge. Né la legge prevede che la copia informatica mandata via pec debba essere sottoscritta. In proposito alla luce delle disposizioni del D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m. (Codice dell'amministrazione digitale) si rileva che oggetto della notifica e mezzo pec è sempre un documento informatico. Quest'ultimo può essere
(virtualmente) lo stesso documento originale, sia una copia di altro documento "nativo" che a sua volta può essere sia cartaceo che informatico. Poiché la notifica in questione non richiede né relate né attestazioni di conformità, trovano applicazione a) il principio generale di validità probatoria dei documenti informatici (art. 20 comma 1); b) il principio per cui la corrispondenza tra la copia informatica e l'originale si presume in mancanza di disconoscimento espresso (art. 22, comma 3); c) il principio per cui il disconoscimento ex artt. 2712 e 2719 c.c. deve avvenire in prima udienza e difesa (Cass. 882/2018,) e deve essere specifico (ossia riferirsi specificamente alla conformità della copia all'originale (cfr. Cass. n. 882/2018, n. 13425/2014, n. 2374/2014) e circostanziato (ossia deve indicare gli elementi di difformità, Cass. n. 17526/2016, n. 3122/2015, n. 2117/2011). Nella specie non vi è stato alcun disconoscimento specifico. Si rileva quindi che, anche alla stregua di quanto dedotto in ricorso dalla società ricorrente, risulta l'esistenza e l'avvenuta notifica del suindicato avviso di addebito. Pertanto, risulta evidente la regolarità della notifica dell'intimazione numero
09720229003891284000 e dei sottesi avvisi di addebito numero 39720180000820034000 notificato il 30 Marzo 2018 , numero 397 2019 001640772600 notificato il 30 luglio 2019 , numero 397 2019
0020011169000 notificato l'1 ottobre 2019 , numero 397 2020 0000087724000 notificato il 17 gennaio 2020. In ogni caso si applica anche rispetto alle notifiche via pec il principio consolidato che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione stessa è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, comma 3, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente ha avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella sua sfera di conoscenza. Posto, che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda, è evidente che nessuna conseguenza può derivare dall'eventuale ipotesi di vizio, allorquando la stessa è superata dallo stesso raggiungimento dello scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089). Gli esposti principi sono stati confermati anche dalle sezioni unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 7665 dell'aprile 2016, la quale, proprio nell'ambito della notificazione a mezzo PEC, ha chiarito che "…L'eccezione non è fondata. Opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass. Civ. Sez. I,
Sentenza n. 20625 del 31 agosto 2017, Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza n. 13857 del 2014; conf., Sez.
Trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002).
La società appellante, pur deducendo la nullità insanabile delle comunicazioni in questione, non ha infatti specificamente contestato di averla ricevuta, con conseguente applicabilità del principio generale di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., atteso che l'indirizzo utilizzato dal mittente per la sua formulazione non si presta a dare luogo ad alcun incertezza circa l'identità del soggetto da cui promana che non sia superabile con un minimo di diligenza, rileva, quindi, il Collegio che l'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevede che «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'IN.-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». L'art. 60 del d.P.R. n.600/1970, così come integrato dall'art. 7 quater, comma 6, del d.l. 193/2016, convertito in L. n.1 dicembre 2016,
n.225, dispone che “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n.68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (IN.-PEC)”. Il successivo comma 7 dell'art 7 quater citato prevede che “le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal
1°luglio 2017”. L'art. 26, comma 2, cit, se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve essere risultante dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inserire nel registro INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente.
Analogo rilievo vale per la citata disposizione dell'art. 60 del D.P.R. n.600/1973, la quale, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce che l'atto notificando debba essere inviato … all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC), ma nulla prescrive in ordine all'indirizzo pec del mittente (cfr. Comm. Trib. Reg. Roma, (La.) sez. XI, 01/06/2021, n.2803).
Dal canto suo, il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente. Le citate disposizioni dell'art. 26, comma 2, e 60 d.P.R. n. 602/1973 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, l. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 e 60 d.P.R. n. 602/1973 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata – a monte – l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio.
Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo pec risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio.
Va, poi, ricordato che la notificazione di un avviso di addebito o di una intimazione di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla Legge n. 53/1994
(come modificata dalla Legge n. 183/2011, integrata dal D.M. n. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo.
Né a diversa conclusione può pervenirsi in base al disposto dell'art. 14 del D.P.R. n. 68/2005, lì dove dispone che “Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo”. I gestori cui fa riferimento la disposizione citata nulla hanno a che fare con i Pubblici
Registri in cui devono essere inseriti gli indirizzi del destinatario da utilizzare al fine di eseguire una valida comunicazione a mezzo pec, in quanto si tratta dei soggetti, pubblici o privati, che erogano il servizio di posta elettronica certificata ( v. Art. 2, lett. c), e che devono possedere i requisiti di cui ai commi 3 e ss dell'art. 14 ovvero dall'art. 15 per i Gestori di posta elettronica certificata stabiliti nei
Paesi dell'Unione europea. L'obiettivo principale della normativa sulla PEC, come emerge dall'art. 48 del CA., è fornire alla posta elettronica caratteristiche di affidabilità analoghe a quelle della raccomandata con avviso di ricevimento e, come chiarisce il comma 2 del medesimo articolo, un invio tramite PEC "equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta".
Perché ciò possa avvenire bisogna fare uso di un gestore di PEC incluso nell'apposito elenco CNIPA
(ora AGII)), come statuisce il D.P.R. n. 68 del 2005, art. 4, comma 7: “il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei due gestori di cui agli artt. 14 e 15". Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 26, comma 2, d.P.R. n.
602/1973 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la comunicazione dell'intimazione di pagamento anzidetta e dei sottostanti avvisi di addebito. La Corte di Cassazione si è occupata della materia in esame proprio con riferimento alla notifica operata da un indirizzo dell' CP_1
non rinvenibile nel pubblico elenco. Scrive la Corte di legittimità nell'ordinanza 982/2023:”
[...] in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura
Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche Co eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della ., può essere utilizzato anche
l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. n. 15979 del 2022); l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall'art.
7 del cd. Statuto del contribuente, deve essere interpretato avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 Cost.: ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente.(Nella fattispecie, erano dedotti, senza indicare i conseguenti pregiudizi, l'omessa allegazione del processo verbale di contestazione, già in precedenza notificato, all'atto impugnato e la 2021 n. 21204 sez. MT - ud. 09-11-2022 -3- Pt_2 mancata indicazione nello stesso del responsabile del procedimento: Cass. n. 11052 del 2018). La sentenza impugnata si è conformata ai suddetti principi laddove ha ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC ( t ) dal quale Email_1 era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri
( t ), circostanza - questa della diversità degli indirizzi PEC - Email_2 peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile
l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020;
Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell , come presente nei pubblici registri CP_1
( t ) ma da uno diverso Email_3
(notifica. ), relativamente al quale però è evidente ictu Email_4 Email_5 oculi la provenienza dall' “ Controparte_1
Per le considerazioni che precedono si ribadisce che, la notifica dell'intimazione di pagamento e la notifica degli avvisi sottesi risulta avvenuta regolarmente a mezzo pec. Del pari infondato è il terzo motivo di gravame. Parte appellante menziona Cassazione 27.440 dell'1.12.2020 assumendo che detta pronuncia statuisce che la parte soccombente non può essere condannata alla rifusione delle spese di lite se la controparte è rappresentata e difesa da funzionari o CP_ da avvocati iscritti nell'elenco interno della pubblica amministrazione come avviene nel caso dell'
Le controversie in materia contributiva non sono sottratte all'applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
La sentenza menzionata dall'appellante non preclude in alcun modo la condanna al pagamento delle spese di lite in favore di avvocati iscritti nell'elenco interno della pubblica amministrazione costituita in giudizio. Nella parte motiva la sentenza menzionata si limita a statuire in un caso in cui l'
[...]
era in giudizio senza il ministero del difensore con la conseguenza che la parte CP_1 soccombente non poteva essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall' per diritti e onorari(cfr Cass. 8413/2016). L'unico distinguo , a livello di liquidazione di CP_7 spese per gli avvocati dell' dipendenti di quest'ultimo ente, riguarda il fatto che la prestazione CP_2 da loro resa in favore di detta P.A. non è assoggettata ad IVA ex d.P.R. n. 633 del 1972, non venendo in rilievo una cessione di beni od una prestazione di servizi nell'esercizio di una professione. Inoltre, essi non sono iscritti all'albo ordinario degli avvocati, ma ad un albo speciale e, quindi, non alla Cassa previdenziale degli Avvocati, ma ad una apposita gestione separata, al che consegue la non debenza della CPA (Cass 6346/2023). Ma il tribunale ha correttamente riconosciuto alla difesa, oltre al quantum liquidato per spese, i soli accessori di legge, e non anche IVA e CPA. L'appello deve essere dunque respinto e le spese di lite seguono la soccombenza
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di ciascuna parte appellata in complessivi euro 7000,00 oltre oneri di legge . Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
AR TO GA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR TO GA Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 15/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1422/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. ALBANESE CLAUDIO Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. BOURELLY Controparte_1
BEATRICE
APPELLATO
E
rappresentato e difeso dall'avv. MESSINA PIERO CP_2
APPELLATO
E appresentata e difesa dall'avv. MESSINA PIERO CP_3
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 198 del 12.1. 23
Conclusioni: come da scritti difensivi
Fatto e diritto
Con ricorso al tribunale di Roma la società contestava l'intimazione di pagamento Parte_1 numero 09720229003891284000 notificata il 2 Marzo 2022 con riferimento agli avvisi di addebito ivi riportati assumendo l'inesistenza giuridica della notifica perché effettuata con l'indirizzo digitale non registrato in nessuno dei pubblici registri .
Si costituivano , contestando le avverse deduzioni. CP_2 CP_3 Controparte_1
Il tribunale rigettava il ricorso avverso l'intimazione di pagamento sul presupposto che l'indirizzo
PEC della notificante non risultante da pubblici elenchi non fosse richiesta a pena di validità in relazione alle procedure ex articolo 26 del DPR 602 del 1963 e 60 DPR 600 del 1973.
Avverso tale sentenza proponeva appello la società.
CP_ Con il primo motivo deduceva l'inesistenza delle notifiche degli avvisi di addebito eseguiti dall'
a mezzo di una PEC per vizi propri , in quanto non censita nei pubblici registri.
CP_ Assumeva che l' si era dotato di un protocollo di redazione e notificazione degli avvisi di addebito e che il messaggio PEC inviato dalla direzione territoriale dell'istituto non era provvisto di alcuna relazione di notifica ed era privo di attestazione di conformità e di firma digitale : da tale carenza derivava , secondo la società, l'inesistenza di qualsiasi notifica.
Rappresentava che l'avviso di addebito non era stato notificato, ma , al più , comunicato o trasmesso in allegato a un messaggio di posta certificata , senza ulteriori formalità , mentre il decreto legge numero 78/2010 che prevedeva che gli avvisi di addebito potessero essere notificati a mezzo posta elettronica certificata , rimandava a un concetto tecnico di notificazione e non ad una qualsiasi forma di trasmissione dell'atto impositivo.
Assumeva che gli avvisi di addebito vengono formati dall'istituto su supporto analogico e poi trasferiti su supporto digitale e che l'amministrazione ometteva di allegare al messaggio PEC la attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico. Menzionava ulteriormente la mancanza di firma del funzionario o del responsabile e la conseguente nullità della visione del debito.
Con il secondo motivo di appello deduceva l'inesistenza giuridica della notifica delle intimazioni di pagamento eseguita a mezzo PEC e non registrata nei pubblici registri.
Evidenziava che l'agenzia digitale aveva inserito nei pubblici registri il 2 settembre del CP_4
2022 l'indirizzo da cui era pervenuto la comunicazione di notifica , con ciò comprovando che ogni notifica antecedente a quella data doveva essere considerata inesistente.
Con il terzo motivo di appello contestava la condanna al pagamento delle spese di lite rappresentando CP_ ulteriormente che l' era difeso da propri funzionari e che pertanto non era dovuto il pagamento di tali oneri.
Si costituivano l' e hiedendo accertarsi il difetto di legittimazione di rattandosi di CP_2 CP_3 CP_3 crediti successivi al 2006 e nel merito contestando integralmente le avverse deduzioni e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza. Anche l' si costituiva riportandosi alle Controparte_5 proprie difese e chiedendo il rigetto dell'appello.
Non può accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di , pur controvertendosi CP_3 in materia di crediti contributivi maturati successivamente al 1° gennaio 2006 , perché non autonomamente formulata quale motivo di appello con ricorso in via incidentale .
Nel merito i primi due motivi possono essere trattati congiuntamente .
E' opportuno premettere una ricostruzione normativa della procedura di notifica a mezzo pec. Infatti, in base al combinato disposto degli artt. 5 e 6 del Decreto n. 68/2005, il procedimento di notifica può essere così schematizzato: a) il mittente inoltra il messaggio di posta al punto di accesso del proprio
ST pec;
b) tale ST (anche detto "Provider") rilascia al mittente una "ricevuta di accettazione"
(da lui sottoscritta) nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio;
c) lo stesso ST include il messaggio del mittente nella c.d. busta di trasporto sulla quale appone la propria firma e, se il gestore del mittente e quello del destinatario coincidono: questi rende disponibile la busta di trasporto – (contenente, quale allegato, il messaggio originario) nella casella pec del destinatario, genera la "ricevuta di avvenuta consegna", la firma e la trasmette al mittente, se il gestore del mittente e quello del destinatario non coincidono: il
ST del mittente inoltra la busta di trasporto al Punto di Ricezione del ST del destinatario;
il
Punto di Ricezione del destinatario verifica la busta di trasporto, crea una "ricevuta di presa in carico", la firma e la inoltra al Punto di Ricezione del ST del mittente che, verificatane la validità, la inoltra al Punto di Consegna del mittente e, da qui, alla relativa casella di posta elettronica certificata;
il Punto di Ricezione del destinatario, inoltra la busta di trasporto al Punto di Consegna del destinatario che ne verifica contenuto e la rende disponibile nella casella pec del destinatario stesso;
il Punto di Consegna del destinatario crea una "ricevuta di avvenuta consegna", vi appone la propria firma e la inoltra al Punto di Ricezione del ST mittente che, verificatane la validità, la inoltra, a sua volta, al Punto di Consegna del mittente, rendendola disponibile nella relativa casella pec. È la ricevuta di avvenuta consegna, dunque, a fornire al mittente la prova che il suo messaggio è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario, e a certificare momento in cui è avvenuta la consegna. Dalla ricevuta di avvenuta consegna della pec si evince, pertanto,
l'avvenuto buon fine della notifica, atteso che l'atto risulta entrato, pienamente, nella sfera di conoscibilità della parte ricorrente. Per di più la notifica di un documento elettronico (come la cartella di pagamento o l'intimazione di pagamento) non richiede una attestazione di conformità, prevista dal
Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005) unicamente per le copie informatiche di documenti analogici (art. 22) e per le copie analogiche di documenti informatici (art. 23), e non ad esempio per le copie informatiche di documenti informatici. Ne consegue che l'invio a mezzo pec dell'avviso di addebito ben può essere qualificato come invio del documento informatico originale,
o di una sua copia informatica. Si tratta di una notifica diretta senza relata, per le stesse ragioni per cui la S.C., del tutto condivisibilmente, non ha mai dubitato che lo fosse la notifica a mezzo posta già prevista dall'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973. I requisiti di validità e probatori della notifica via pec degli atti in questione seguono le regole poste in via generale per l'utilizzo della pec dal D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m., che sono rette in via generale da un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, nel quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente (sebbene in modo non fidefaciente) all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335
c.c., si presume conosciuto dal destinatario (Cass. 25819/2017). Del resto, la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato (cfr. Cass., sent. del 7 luglio 2016, n. 13917 e Cassazione sent. n.
22352/2015) che la responsabilità per la mancata lettura di una comunicazione o notifica ricevuta a mezzo PEC è da attribuire al destinatario, se conseguente ad una sua carenza relativamente alla manutenzione e al controllo della casella di posta. La validità della notifica presuppone solamente che l'atto sia messo a disposizione del destinatario e la disponibilità nella sua casella di posta elettronica certificata soddisfa questo requisito. Il fatto che la ricevuta di consegna non rechi l'indicazione dell'atto notificato è irrilevante, perché tale indicazione non è prevista dalla legge;
e poiché, analogamente a quanto avviene per la posta ordinaria, ciò che è stato notificato va al destinatario, e il mittente ne perde il possesso, è il destinatario che deve provare di aver ricevuto, con quel messaggio, un atto diverso (dall'originale o la copia che il mittente produce ed assume di aver notificato con quel messaggio), o di non aver ricevuto nulla (Cass. 22687/2017, 10630/2015,
157762/2013, 22133/2004, 12078/2003, 4878/92). Del resto la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di aver rinvenuto la c.d. casella PEC del destinatario piena, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi
(cfr. Cass. Sez., Sez. Lavoro, sentenza n. 5646 del 2 marzo 2021). Quanto al formato telematico del file, la sua eventuale irritualità non comporta la nullità della notifica perché essa ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e quindi garantito il raggiungimento dello scopo legale
(Cass. S.U. 7665/2016). Peraltro il carattere immodificabile. p7m riguarda le sole ipotesi in cui è prevista e disciplinata in modo specifico la procedura di notificazione di atti giudiziari che prevedono la firma digitale;
si tratta infatti del formato che presiede alla firma e rende l'atto unico e non modificabile. Ma l'avviso di pagamento è un atto che non necessita di alcuna firma in calce, richiamando solo gli estremi della posizione del contribuente e la sua posizione debitoria. Né si può automaticamente traslare nell'ambito della procedura amministrativa una disposizione prevista per il processo civile telematico. L'avviso di addebito per sua natura non è atto oggetto di sottoscrizione.
Nè l'originale deve essere un documento informatico, cosa che non è affatto richiesta dalla legge. Né la legge prevede che la copia informatica mandata via pec debba essere sottoscritta. In proposito alla luce delle disposizioni del D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m. (Codice dell'amministrazione digitale) si rileva che oggetto della notifica e mezzo pec è sempre un documento informatico. Quest'ultimo può essere
(virtualmente) lo stesso documento originale, sia una copia di altro documento "nativo" che a sua volta può essere sia cartaceo che informatico. Poiché la notifica in questione non richiede né relate né attestazioni di conformità, trovano applicazione a) il principio generale di validità probatoria dei documenti informatici (art. 20 comma 1); b) il principio per cui la corrispondenza tra la copia informatica e l'originale si presume in mancanza di disconoscimento espresso (art. 22, comma 3); c) il principio per cui il disconoscimento ex artt. 2712 e 2719 c.c. deve avvenire in prima udienza e difesa (Cass. 882/2018,) e deve essere specifico (ossia riferirsi specificamente alla conformità della copia all'originale (cfr. Cass. n. 882/2018, n. 13425/2014, n. 2374/2014) e circostanziato (ossia deve indicare gli elementi di difformità, Cass. n. 17526/2016, n. 3122/2015, n. 2117/2011). Nella specie non vi è stato alcun disconoscimento specifico. Si rileva quindi che, anche alla stregua di quanto dedotto in ricorso dalla società ricorrente, risulta l'esistenza e l'avvenuta notifica del suindicato avviso di addebito. Pertanto, risulta evidente la regolarità della notifica dell'intimazione numero
09720229003891284000 e dei sottesi avvisi di addebito numero 39720180000820034000 notificato il 30 Marzo 2018 , numero 397 2019 001640772600 notificato il 30 luglio 2019 , numero 397 2019
0020011169000 notificato l'1 ottobre 2019 , numero 397 2020 0000087724000 notificato il 17 gennaio 2020. In ogni caso si applica anche rispetto alle notifiche via pec il principio consolidato che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione stessa è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, comma 3, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente ha avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella sua sfera di conoscenza. Posto, che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda, è evidente che nessuna conseguenza può derivare dall'eventuale ipotesi di vizio, allorquando la stessa è superata dallo stesso raggiungimento dello scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089). Gli esposti principi sono stati confermati anche dalle sezioni unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 7665 dell'aprile 2016, la quale, proprio nell'ambito della notificazione a mezzo PEC, ha chiarito che "…L'eccezione non è fondata. Opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass. Civ. Sez. I,
Sentenza n. 20625 del 31 agosto 2017, Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza n. 13857 del 2014; conf., Sez.
Trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002).
La società appellante, pur deducendo la nullità insanabile delle comunicazioni in questione, non ha infatti specificamente contestato di averla ricevuta, con conseguente applicabilità del principio generale di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., atteso che l'indirizzo utilizzato dal mittente per la sua formulazione non si presta a dare luogo ad alcun incertezza circa l'identità del soggetto da cui promana che non sia superabile con un minimo di diligenza, rileva, quindi, il Collegio che l'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevede che «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'IN.-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». L'art. 60 del d.P.R. n.600/1970, così come integrato dall'art. 7 quater, comma 6, del d.l. 193/2016, convertito in L. n.1 dicembre 2016,
n.225, dispone che “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n.68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (IN.-PEC)”. Il successivo comma 7 dell'art 7 quater citato prevede che “le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal
1°luglio 2017”. L'art. 26, comma 2, cit, se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve essere risultante dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inserire nel registro INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente.
Analogo rilievo vale per la citata disposizione dell'art. 60 del D.P.R. n.600/1973, la quale, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce che l'atto notificando debba essere inviato … all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC), ma nulla prescrive in ordine all'indirizzo pec del mittente (cfr. Comm. Trib. Reg. Roma, (La.) sez. XI, 01/06/2021, n.2803).
Dal canto suo, il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente. Le citate disposizioni dell'art. 26, comma 2, e 60 d.P.R. n. 602/1973 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, l. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 e 60 d.P.R. n. 602/1973 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata – a monte – l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio.
Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo pec risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio.
Va, poi, ricordato che la notificazione di un avviso di addebito o di una intimazione di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla Legge n. 53/1994
(come modificata dalla Legge n. 183/2011, integrata dal D.M. n. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo.
Né a diversa conclusione può pervenirsi in base al disposto dell'art. 14 del D.P.R. n. 68/2005, lì dove dispone che “Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo”. I gestori cui fa riferimento la disposizione citata nulla hanno a che fare con i Pubblici
Registri in cui devono essere inseriti gli indirizzi del destinatario da utilizzare al fine di eseguire una valida comunicazione a mezzo pec, in quanto si tratta dei soggetti, pubblici o privati, che erogano il servizio di posta elettronica certificata ( v. Art. 2, lett. c), e che devono possedere i requisiti di cui ai commi 3 e ss dell'art. 14 ovvero dall'art. 15 per i Gestori di posta elettronica certificata stabiliti nei
Paesi dell'Unione europea. L'obiettivo principale della normativa sulla PEC, come emerge dall'art. 48 del CA., è fornire alla posta elettronica caratteristiche di affidabilità analoghe a quelle della raccomandata con avviso di ricevimento e, come chiarisce il comma 2 del medesimo articolo, un invio tramite PEC "equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta".
Perché ciò possa avvenire bisogna fare uso di un gestore di PEC incluso nell'apposito elenco CNIPA
(ora AGII)), come statuisce il D.P.R. n. 68 del 2005, art. 4, comma 7: “il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei due gestori di cui agli artt. 14 e 15". Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 26, comma 2, d.P.R. n.
602/1973 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la comunicazione dell'intimazione di pagamento anzidetta e dei sottostanti avvisi di addebito. La Corte di Cassazione si è occupata della materia in esame proprio con riferimento alla notifica operata da un indirizzo dell' CP_1
non rinvenibile nel pubblico elenco. Scrive la Corte di legittimità nell'ordinanza 982/2023:”
[...] in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura
Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche Co eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della ., può essere utilizzato anche
l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. n. 15979 del 2022); l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall'art.
7 del cd. Statuto del contribuente, deve essere interpretato avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 Cost.: ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente.(Nella fattispecie, erano dedotti, senza indicare i conseguenti pregiudizi, l'omessa allegazione del processo verbale di contestazione, già in precedenza notificato, all'atto impugnato e la 2021 n. 21204 sez. MT - ud. 09-11-2022 -3- Pt_2 mancata indicazione nello stesso del responsabile del procedimento: Cass. n. 11052 del 2018). La sentenza impugnata si è conformata ai suddetti principi laddove ha ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC ( t ) dal quale Email_1 era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri
( t ), circostanza - questa della diversità degli indirizzi PEC - Email_2 peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile
l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020;
Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell , come presente nei pubblici registri CP_1
( t ) ma da uno diverso Email_3
(notifica. ), relativamente al quale però è evidente ictu Email_4 Email_5 oculi la provenienza dall' “ Controparte_1
Per le considerazioni che precedono si ribadisce che, la notifica dell'intimazione di pagamento e la notifica degli avvisi sottesi risulta avvenuta regolarmente a mezzo pec. Del pari infondato è il terzo motivo di gravame. Parte appellante menziona Cassazione 27.440 dell'1.12.2020 assumendo che detta pronuncia statuisce che la parte soccombente non può essere condannata alla rifusione delle spese di lite se la controparte è rappresentata e difesa da funzionari o CP_ da avvocati iscritti nell'elenco interno della pubblica amministrazione come avviene nel caso dell'
Le controversie in materia contributiva non sono sottratte all'applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
La sentenza menzionata dall'appellante non preclude in alcun modo la condanna al pagamento delle spese di lite in favore di avvocati iscritti nell'elenco interno della pubblica amministrazione costituita in giudizio. Nella parte motiva la sentenza menzionata si limita a statuire in un caso in cui l'
[...]
era in giudizio senza il ministero del difensore con la conseguenza che la parte CP_1 soccombente non poteva essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall' per diritti e onorari(cfr Cass. 8413/2016). L'unico distinguo , a livello di liquidazione di CP_7 spese per gli avvocati dell' dipendenti di quest'ultimo ente, riguarda il fatto che la prestazione CP_2 da loro resa in favore di detta P.A. non è assoggettata ad IVA ex d.P.R. n. 633 del 1972, non venendo in rilievo una cessione di beni od una prestazione di servizi nell'esercizio di una professione. Inoltre, essi non sono iscritti all'albo ordinario degli avvocati, ma ad un albo speciale e, quindi, non alla Cassa previdenziale degli Avvocati, ma ad una apposita gestione separata, al che consegue la non debenza della CPA (Cass 6346/2023). Ma il tribunale ha correttamente riconosciuto alla difesa, oltre al quantum liquidato per spese, i soli accessori di legge, e non anche IVA e CPA. L'appello deve essere dunque respinto e le spese di lite seguono la soccombenza
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di ciascuna parte appellata in complessivi euro 7000,00 oltre oneri di legge . Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
AR TO GA