Versione
16 febbraio 2018
16 febbraio 2018
Art. 2. Modifiche all'articolo 577 del codice penale 1. All' articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono aggiunte le seguenti: «o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 577 del codice penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 577. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo.
Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'art. 575 e' commesso:
1. contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente;
2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
3. con premeditazione;
4. col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61.
La pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto e' commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.».
a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono aggiunte le seguenti: «o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 577 del codice penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 577. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo.
Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'art. 575 e' commesso:
1. contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente;
2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
3. con premeditazione;
4. col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61.
La pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto e' commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.».
Commentari • 17
- 1. Lesioni personali a danno del convivente: la competenza è del TribunaleRedazione · https://www.avvocatoandreani.it/ · 17 novembre 2025 · 11.167468
[…] La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, precisa che: a) l' art. 577 comma primo cod. pen. secondo la formulazione come modificata dall'art 2 legge 4/2018 si riferisce ai fatti commessi contro “l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva; b) la sentenza n. 236 del 2018 della Corte costituzionale ha dovuto incidere sulla competenza del giudice di pace, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 9
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2025, n. 36929Provvedimento: […] L'art. 577 comma primo cod. pen. secondo la formulazione come modificata dall'art 2 legge 4/2018 si riferisce ai fatti commessi contro "l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva." In seguito alle modifiche apportate al catalogo previsto dall'art. 577, comma primo, […]Leggi di più...
- art. 582 cod. pen.·
- lesioni personali·
- competenza giudice di pace·
- Corte costituzionale sentenza 236/2018·
- art. 4 d.lgs. 274/2000·
- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- privacy·
- annullamento senza rinvio·
- lesioni a convivente·
- art. 577 cod. pen.