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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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- 1. Rischio eccentrico e limiti alla responsabilità del Datore di Lavoro o del Delegato per le ipotesi di infortunio sul lavoroMorri_Admin · https://www.osservatorio-231.it/ · 16 febbraio 2026
In tema di responsabilità del Datore di Lavoro o del Delegato per le ipotesi di infortunio sul lavoro appaiono rilevanti due recentissime pronunce che pervengono a soluzioni diverse, tracciando ancora una volta una linea di confine tra responsabilità dei soggetti apicali ed esclusione della stessa. La prima delle pronunce è la recente sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. IV, del 14.01.2026, n. 3336, che, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, chiarisce che “il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi non esonera il datore di lavoro dall'obbligo, non delegabile, di verificarne l'adeguatezza e la completezza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/11/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina ES, all'udienza del 26 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1114/2020 R.G. vertente
fra
nata a [...], in data [...], C.F. , ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata, alla Via Giovanni XXIII, 7, presso e nello studio dell'avv. Paolo
Pagano; RICORRENTE
C.F. P.IVA Controparte_1 C.F._2
, con sede in Potenza alla via dei Molinari snc, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
LU NZ,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il giorno 11.4.2020 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di a prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta individuale , espletando la Controparte_2 qualifica di operaio e mansione di barista (V° livello contrattuale, CCNL Pubblici Esercizi,
1 Ristorazione e Turismo), presso la sede della medesima ditta individuale, sita in Potenza, alla
Via dei Molinari, snc, dal 24.01.2018 al 23.08.2018; che nonostante l'assunzione della ricorrente veniva eseguita contrattualmente per quindici ore settimanali (dalle ore 19.00 alle ore 21.00 nelle giornate del martedì, del mercoledì e della domenica e dalle ore 19.00 alle ore
22.00 nelle giornate del giovedì, venerdì e sabato), pari ad un lavoro part-time del 37,50% dell'orario ordinario previsto dal CCNL di riferimento (40 ore settimanali), la ricorrente ha invece prestato attività lavorativa, di converso, durante l'intero periodo lavorativo intercorso dal 24.01.2018 al 23.08.2018 (salvo durante le giornate dal 7.08.2018 al 11.08.2018 in quanto la ricorrente è stata assente dal lavoro per malattia e dal 12.08.2018 al 22.08.2018 in quanto l'attività è stata chiusa per ferie), dalle ore 18.30 alle ore 1.00 della notte, dal martedì alla domenica (il lunedì la resistente restava chiusa), senza ricevere, in tal senso, le differenze retributive maturate secondo il reale orario di lavoro così osservato
Tanto premesso, la ricorrete adiva il Tribunale e domandava: 1) accertato il maggiore e supplementare orario di lavoro realmente osservato dalla ricorrente durante tutto il rapporto CP_ lavorativo indicato nel presente ricorso, condannare di conseguenza la individuale
[...]
, in persona del suo titolare, sig. , con Controparte_2 Controparte_2 sede legale in Potenza (PZ), alla Via dei Molinari, snc, P. Iva n. e C.F. P.IVA_1
, al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva C.F._2 lorda di € 7.693,78, ovvero di altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, per i titoli di cui in narrativa;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da riconoscere all'avv. Paolo Pagano, in quanto antistatario.
Si costituiva la ditta individuale , in persona del suo Controparte_2 titolare, sig. , che chiedeva rigettarsi la domanda con condanna ex art. 96 Controparte_2
c.p.c.
La causa, veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e CTU ed in data odierna, questo giudice, verificato il rituale deposito delle note di trattazione scritta, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato e depositato la presente sentenza contenente la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
2 Il lavoratore ha depositato agli atti: contratto di assunzione, conteggi delle spettanze retributive maturate;
CCNL, buste paga.
Dalla prova testimoniale espletata, nonché dalla documentazione in atti è emerso che la lavoratrice abbia lavorato dal martedì alla domenica, con orario dalle 18,30 alle 23,30,
24.01.2018 al 23.08.2018.
Provato l'an, in relazione al quantum, si osserva che, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art 416
c.p.c., anche nell'ipotesi in cui lo stesso contesti, in radice, la sussistenza del credito e tale onere è previsto in funzione della tendenziale celerità del processo del lavoro, che tende a consentire all'attore di conseguire rapidamente una pronuncia riguardo al bene reclamato (cfr. ex plurimis Cass. 18378/2009).
Ed ancora, la Suprema Corte ha sostenuto che la contestazione dei conteggi deve essere effettuata nella memoria difensiva ed assume rilievo solo quando non sia generica ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la incongruità o, in radice, la non rispondenza al vero dei conteggi, circostanze che devono in ogni caso essere sostenute da adeguato supporto probatorio (cfr. Cass. n. 85/2003).
Nell'odierna controversia, a fronte delle contestazioni della parte resistente è stata disposta la
C.T.U., conferendo il relativo incarico alla dott.ssa . Persona_1
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito di un'attenta disamina della documentazione acquisita, ha concluso che: ” La somma spettante alla sig.ra Parte_1 secondo l'inquadramento nel V livello del CCNL “Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo” nel periodo di tempo dal 24 gennaio 2018 al 23 agosto 2018 a titolo di differenze retributive è pari ad € 5.703,85 oltre alle rivalutazione ed interessi calcolati al 28/02/2023 (ultimo indice istat pubblicato) pari ad € 1.110,83; a titolo differenze di TFR è pari ad € 486,14 oltre alle rivalutazione ed interessi calcolati al 28/02/2023 (ultimo indice istat pubblicato) pari ad €
89,92”.
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dalla ditta convenuta che conduca il
Tribunale a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento degli emolumenti domandati.
Va rigettata, infine, la domanda volta ad ottenere la condanna della parte ricorrente per lite temeraria, non avendo parte datoriale né allegato né provato, in conformità ai principi sanciti dalla giurisprudenza in materia, il danno, diverso ed ulteriore rispetto alla necessità di aver dovuto resistere in giudizio, subito.
3 Per tutte le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, accertato lo svolgimento di lavoro straordinario da parte del ricorrente in relazione al periodo da 24.01.2018 al 23.08.2018 condanna la ditta individuale , in persona del suo Controparte_2 titolare, sig. al pagamento in favore della sig.ra dell'importo Controparte_2 Parte_1 di € 6.189,99 a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nonché alla regolarizzazione retributiva ed assicurativa.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018.
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 11.4.2020, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, condanna la ditta individuale Controparte_2
, in persona del suo titolare, sig. al pagamento in favore della
[...] Controparte_2
sig.ra dell'importo di € 6.189,99 a titolo di differenze retributive, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi come per legge,
2. condanna la ditta individuale , in persona del Controparte_2
suo titolare, sig. alla rifusione delle spese di lite che liquida Controparte_2
complessivamente in € 2.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e
CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Potenza, 26 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina ES
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