CGT2
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1326/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
OL SO, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5258/2022 depositato il 07/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa - Corso Italia 72 97100 Ragusa RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 195/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAGUSA sez. 1 e pubblicata il 23/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. L04133XXTI2019 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante: Assente
Appellato: Assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza n. 195/01/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento in rettifica TARI, anno 2014, n° L04133XXTI/2019.
L'appellante ha dedotto i seguenti motivi: 1) nullità per violazione del principio del contraddittorio;
2) nullità per difetto di motivazione;
3) nullità per indeterminatezza dell'oggetto dell'accertamento; 4) violazione del principio di affidamento e del divieto di rettifica in pejus;
5) infondatezza nel merito della pretesa;
6) errata applicazione dell'aliquota; 7) nullità della sanzione per omessa denuncia;
8) sanzioni ed interessi moratori non irrogabili.
Costituitosi in giudizio il Comune di Ragusa ha comunicato di avere, con provvedimento del 14.11.2022
(doc. 1), rideterminato l'avviso di accertamento n° L04133XXTI/2019 ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite del presente grado. Con atto congiunto depositato il 27.12.2022 la società Ricorrente_1, in persona del rappresentante legale pro tempore, e il Comune di Ragusa, in persona del Sindaco pro tempore, hanno chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese processuali.
All'udienza dell'11 dicembre 2025 la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo il Comune di Ragusa rideterminato l'avviso di accertamento n° L04133XXTI/2019 è venuta meno la materia del contendere e, quindi, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Le spese processuali vengono compensate per intero, come chiesto da entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa per intero fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dr. Tommaso Francola dr. Vincenzo Brancato
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
OL SO, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5258/2022 depositato il 07/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa - Corso Italia 72 97100 Ragusa RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 195/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAGUSA sez. 1 e pubblicata il 23/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. L04133XXTI2019 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante: Assente
Appellato: Assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza n. 195/01/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento in rettifica TARI, anno 2014, n° L04133XXTI/2019.
L'appellante ha dedotto i seguenti motivi: 1) nullità per violazione del principio del contraddittorio;
2) nullità per difetto di motivazione;
3) nullità per indeterminatezza dell'oggetto dell'accertamento; 4) violazione del principio di affidamento e del divieto di rettifica in pejus;
5) infondatezza nel merito della pretesa;
6) errata applicazione dell'aliquota; 7) nullità della sanzione per omessa denuncia;
8) sanzioni ed interessi moratori non irrogabili.
Costituitosi in giudizio il Comune di Ragusa ha comunicato di avere, con provvedimento del 14.11.2022
(doc. 1), rideterminato l'avviso di accertamento n° L04133XXTI/2019 ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite del presente grado. Con atto congiunto depositato il 27.12.2022 la società Ricorrente_1, in persona del rappresentante legale pro tempore, e il Comune di Ragusa, in persona del Sindaco pro tempore, hanno chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese processuali.
All'udienza dell'11 dicembre 2025 la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo il Comune di Ragusa rideterminato l'avviso di accertamento n° L04133XXTI/2019 è venuta meno la materia del contendere e, quindi, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Le spese processuali vengono compensate per intero, come chiesto da entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa per intero fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dr. Tommaso Francola dr. Vincenzo Brancato