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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 06/05/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1380/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione specializzata delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Teresa Giardino Presidente dott.ssa Stefania Monaldi Giudice Relatore dott ssa Sara Fioroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1380/2023 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Orlando Parte_1 C.F._1
e presso lo stesso elettivamente domiciliato
ATTORE -opponente contro
(codice fiscale: , rappresentato e difeso dall' avv. Controparte_1 C.F._2
Fabio Michelangeli e presso lo stesso elettivamente domiciliato
CONVENUTO- opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note autorizzate in funzione della trattazione cartolare dell'udienza e, quindi, l'attore come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.. chiedendo di “-accertare e dichiarare l'illegittimità della avversa pretesa creditoria, per tutte le ragioni illustrate, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1/2023 del 03/01/2023 emesso dal Tribunale Civile di Perugia e comunque dichiarare che il sig. nulla deve al sig. condannare il sig. Parte_1 Controparte_1
ricorrendone tutti i presupposti previsti dalla legge, al risarcimento per i danni da Controparte_1
lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa. pagina 1 di 5 IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio”.
Il convenuto chiedendo di “nel merito 1. respingere l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1/2023 emesso in data 3 gennaio 2023;
2. in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare a pagare a la somma Parte_1 Controparte_1 di € 18.851,60, con interessi dal 15 maggio 2022 al saldo, per i titoli di cui al presente giudizio.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”; in via istruttoria ammettere prova per testi, già richiesta nella memoria ex art. 186, 6° co., n. 2, c.p.c. (vecchio rito) in data 27 dicembre 2023.
***
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
***
1.L'attore indicato in epigrafe ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2023 con il quale gli aveva ingiunto il pagamento della somma di €.18.851,60 a titolo di Controparte_1
“rimborso degli oneri fiscali derivanti dalla costituzione del diritto di usufrutto a termine sulle quote oggetto della promessa di vendita” in forza di un accordo denominato “Atto di transazione integrativo” sottoscritto il 3 ottobre 2023.
Assumeva l'opponente che il tenore letterale dell'art. 13 del citato accordo escludesse la ravvisabilità di una attuale e determinata obbligazione di pagamento rimasta inadempiuta e ciò in quanto non erano documentati né l'esborso di cui era chiesto il rimborso né l'effettiva entità del “presumibile costo” del quale era chiesta la rifusione.
Contestata quindi la certezza, liquidità ed esigibilità del preteso credito, ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della controparte alle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c..
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il convenuto-opposto, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. In particolare, dopo aver ricostruito i pregressi rapporti per come erano stati definiti in via transattiva con l'atto a rogito notaio del in data 22 ottobre 2020, Per_1
ha dedotto che nel quadro della promessa di vendita a di tutte le partecipazioni facenti Parte_1
capo al fratello nelle società E.O.S.-European Organization Staff s.r.l., Controparte_2
e le parti avevano pattuito, con l'atto integrativo del in data 28 ottobre 2020, l'accollo
[...] CP_3
da parte di degli oneri fiscali derivanti a dalla costituzione del Parte_1 Controparte_1
diritto di usufrutto sulle quote promesse in vendita, collegando i tempi del pagamento delle somme dovute da quale IRPEF sul corrispettivo pattuito per la cessione entro termini Controparte_1
appositamente pattuiti per mettere il promittente alientante- usufruttuario in condizione di fare fronte agli obblighi tributari derivanti dagli accordi intervenuti.
pagina 2 di 5 Dedotto che la somma dovuta al 15 maggio 2021 era stata comunque regolarmente versata dall'opponente e che la previsione di un termine anteriore alla scadenza fissata dalla legge per i versamenti IRPEF era indicativa della volontà delle parti di consentire la costituzione della provvista per fare fronte all'esborso tributario, ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito della comparizione delle parti era accordata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, quindi, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, senza necessità di provvedere ad attività istruttoria orale in quanto la causa poteva essere decisa – secondo il rito anteriore rispetto alla riforma di cui al D. Lgs. n. 149/22 in ragione del radicamento della lite con la notifica del decreto ingiuntivo opposto in data anteriore al 28 febbraio 2023 - tramite la documentazione versata in atti.
2. Tenuto conto dei criteri di interpretazione del contratto fissati dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., la comune intenzione delle parti del giudizio allorquando, nella (poi non realizzata) intenzione di porre fine alle controversi che li vedano contrapposti relativamente all'amministrazione delle società
[...]
e (tutte Controparte_4 Controparte_2 CP_3
successivamente sottoposte alla procedura di liquidazione giudiziale), avevano sottoscritto l'accordo del 3 ottobre 2020, era quella che tutti gli oneri derivanti dal meccanismo concordato per la futura cessione a di tutte le partecipazioni nelle predette società non dovessero gravare sul Parte_1
cedente Controparte_1
Ed invero, il carattere prioritario dell'elemento letterale – costituito, nel caso, dall'espressione “somme a rimborso dei presumibili oneri” di cui all'art. 13 dell'accordo integrativo del 28 ottobre 2020 - non va inteso in senso assoluto, enfatizzandosi, oltre la comune intenzione dei contraenti, il significato dei termini “rimborso” e “presumibili”.
Il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone infatti di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo non sia rispondente agli indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti. Tale attività ermeneutica – all'esito della quale è da escludere che “rimborso” esprimesse la volontà delle parti di “rifusione di un esborso già sostenuto”
e che “presumibili” alludesse ad una non liquidità del credito - è senz'altro coerente con il dettato dell'art. 1362 c.c., “secondo cui il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti: il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appiano di per sé chiare, atteso che un'espressione “prima facie” chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa
pagina 3 di 5 dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti” (come si legge in Cass. ,
19 luglio 2023, n. 21260 e , prima, in Cass. 8 novembre 2022 n. 32786, Cass. 2 luglio 2020 n. 13595,
Cass. 26 luglio 2019 n. 20294, Cass. 28 giugno 2017 n. 16181).
In primo luogo, occorre considerare che l'art. 13 della scrittura integrativa è da correlare all'5 della
“Gentlemen's Agreement” sottoscritto in data 3 ottobre 2020”, al quale si proponeva di dare “compita Co attuazione”. Il citato articolo, il quale prevedeva l' “accollo da parte di degli oneri fiscali gravanti su LF dalla cessione con modalità di pagamento da concordare in relazione ai tempi imposti dalla vigente normativa fiscale” si poneva nell'ambito di una transazione che prevedeva la promessa di vendita, con costituzione del diritto di usufrutto, a di tutte le partecipazioni di cui era Parte_1
proprietario il fratello. Poste che l'operazione conciliativa preveda il futuro trasferimento dell'intero pacchetto delle partecipazioni societarie in capo a e, nelle more, la costituzione del Parte_1
diritto di usufrutto sulle azioni da cedere, la funzione dell'accollo da parte dell'attore degli oneri fiscali gravanti sul convenuto in conseguenza della programmata cessione e dalle altre pattuizioni a questa correlate era volta a tenere indenne il convenuto dai costi dell'operazione. Non a caso, difatti, l'art. 4 del Gentlemen's Agreement del 3 ottobre 2020 prevedeva l'“individuazione di comune accordo tra le Co parti della forma fiscalmente meno onerosa per , ossia per l'attore così riscontrando Parte_1
l'assunzione diretta da parte di quest'ultimo del costo dell'operazione.
Considerando, poi, che le modalità di pagamento dovevano essere concordate in relazione ai tempi imposti dalla vigente normativa fiscale, ne consegue che il contenuto dell'obbligo assunto dall'attore era quello di precostituire la provvista al fine di consentire alla controparte di fare fronte, tempestivamente, alle scadenze di pagamento.
Nell'ottica dell'interpretazione dell'accordo, il cerchio è chiuso dal fatto che l'attore medesimo aveva provveduto – quanto alle scadenze del 2021 – al versamento delle somme richieste tempestivamente rispetto alle scadenze fiscali, indicando nella causale del relativo bonifico l'espressione “rimborso”, ancorché – a differenza di quanto successivamente sostenuto con i motivi di opposizione al d.i. – non si fosse prova dell'esborso sostenuto dal fratello (si tratta, difatti, di circostanza puntualmente allegata dal convenuto il quale afferma lo spontaneo pagamento delle prime rate e non contestata dall'attore).
La vicenda oggetto del presente giudizio è, del resto, collegata con quella già decisa con la sentenza n.
1027/2024, pronunziata tra le spesse parti relativamente al rimborso dei costi sostenuti per la rivalutazione della partecipazione di quest'ultimo in la quale – con statuizione che non CP_4
risulta impugnata – ha ritenuto “validamente assunta e correttamente quantificata in conformità alla procedura scelta dalle parti e cristallizzata negli artt. 11 e 12 del predetto accordo”.
pagina 4 di 5
Considerato che
il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è un mezzo di impugnazione del decreto monitorio, volto a censurane la legittimità bensì giudizio volto all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria al momento della pronunzia della sentenza, va poi considerato che la documentazione prodotta dal convenuto attesta l'adempimento degli obblighi tributari per il 2022, laddove l'attore, seppure insista anche negli scritti conclusionali per l'indeterminatezza dell'onere di cui gli è chiesto il pagamento, non supera il rilievo che deriva dal fatto che, nell'art. 13 dell'accordo integrativo, l'importo degli oneri fiscali conseguenti alla costituzione dell'usufrutto fosse stato indicato con cifre esatte fino al decimale.
3. L'opposizione, pertanto, deve essere respinta e l'attore deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali che sono liquidate, secondo i parametri del d.m. 55/2014, nella misura indicata in dispositivo.
Il decreto ingiuntivo è già stato dichiarato esecutivo e non si deve dunque provvedere ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e conferma il d.i. opposto (reso esecutivo con ordinanza del 27.10.2023);
- condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15,00 % per spese generali, cpa ed iva, se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa, come per legge..
Perugia, nella camera di consiglio del 14 aprile 2025
Presidente (dott.ssa Teresa Giardino)
Giudice Relatore (dott.ssa Stefania Monaldi)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione specializzata delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Teresa Giardino Presidente dott.ssa Stefania Monaldi Giudice Relatore dott ssa Sara Fioroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1380/2023 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Orlando Parte_1 C.F._1
e presso lo stesso elettivamente domiciliato
ATTORE -opponente contro
(codice fiscale: , rappresentato e difeso dall' avv. Controparte_1 C.F._2
Fabio Michelangeli e presso lo stesso elettivamente domiciliato
CONVENUTO- opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note autorizzate in funzione della trattazione cartolare dell'udienza e, quindi, l'attore come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.. chiedendo di “-accertare e dichiarare l'illegittimità della avversa pretesa creditoria, per tutte le ragioni illustrate, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1/2023 del 03/01/2023 emesso dal Tribunale Civile di Perugia e comunque dichiarare che il sig. nulla deve al sig. condannare il sig. Parte_1 Controparte_1
ricorrendone tutti i presupposti previsti dalla legge, al risarcimento per i danni da Controparte_1
lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa. pagina 1 di 5 IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio”.
Il convenuto chiedendo di “nel merito 1. respingere l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1/2023 emesso in data 3 gennaio 2023;
2. in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare a pagare a la somma Parte_1 Controparte_1 di € 18.851,60, con interessi dal 15 maggio 2022 al saldo, per i titoli di cui al presente giudizio.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”; in via istruttoria ammettere prova per testi, già richiesta nella memoria ex art. 186, 6° co., n. 2, c.p.c. (vecchio rito) in data 27 dicembre 2023.
***
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
***
1.L'attore indicato in epigrafe ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2023 con il quale gli aveva ingiunto il pagamento della somma di €.18.851,60 a titolo di Controparte_1
“rimborso degli oneri fiscali derivanti dalla costituzione del diritto di usufrutto a termine sulle quote oggetto della promessa di vendita” in forza di un accordo denominato “Atto di transazione integrativo” sottoscritto il 3 ottobre 2023.
Assumeva l'opponente che il tenore letterale dell'art. 13 del citato accordo escludesse la ravvisabilità di una attuale e determinata obbligazione di pagamento rimasta inadempiuta e ciò in quanto non erano documentati né l'esborso di cui era chiesto il rimborso né l'effettiva entità del “presumibile costo” del quale era chiesta la rifusione.
Contestata quindi la certezza, liquidità ed esigibilità del preteso credito, ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della controparte alle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c..
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il convenuto-opposto, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. In particolare, dopo aver ricostruito i pregressi rapporti per come erano stati definiti in via transattiva con l'atto a rogito notaio del in data 22 ottobre 2020, Per_1
ha dedotto che nel quadro della promessa di vendita a di tutte le partecipazioni facenti Parte_1
capo al fratello nelle società E.O.S.-European Organization Staff s.r.l., Controparte_2
e le parti avevano pattuito, con l'atto integrativo del in data 28 ottobre 2020, l'accollo
[...] CP_3
da parte di degli oneri fiscali derivanti a dalla costituzione del Parte_1 Controparte_1
diritto di usufrutto sulle quote promesse in vendita, collegando i tempi del pagamento delle somme dovute da quale IRPEF sul corrispettivo pattuito per la cessione entro termini Controparte_1
appositamente pattuiti per mettere il promittente alientante- usufruttuario in condizione di fare fronte agli obblighi tributari derivanti dagli accordi intervenuti.
pagina 2 di 5 Dedotto che la somma dovuta al 15 maggio 2021 era stata comunque regolarmente versata dall'opponente e che la previsione di un termine anteriore alla scadenza fissata dalla legge per i versamenti IRPEF era indicativa della volontà delle parti di consentire la costituzione della provvista per fare fronte all'esborso tributario, ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito della comparizione delle parti era accordata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, quindi, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, senza necessità di provvedere ad attività istruttoria orale in quanto la causa poteva essere decisa – secondo il rito anteriore rispetto alla riforma di cui al D. Lgs. n. 149/22 in ragione del radicamento della lite con la notifica del decreto ingiuntivo opposto in data anteriore al 28 febbraio 2023 - tramite la documentazione versata in atti.
2. Tenuto conto dei criteri di interpretazione del contratto fissati dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., la comune intenzione delle parti del giudizio allorquando, nella (poi non realizzata) intenzione di porre fine alle controversi che li vedano contrapposti relativamente all'amministrazione delle società
[...]
e (tutte Controparte_4 Controparte_2 CP_3
successivamente sottoposte alla procedura di liquidazione giudiziale), avevano sottoscritto l'accordo del 3 ottobre 2020, era quella che tutti gli oneri derivanti dal meccanismo concordato per la futura cessione a di tutte le partecipazioni nelle predette società non dovessero gravare sul Parte_1
cedente Controparte_1
Ed invero, il carattere prioritario dell'elemento letterale – costituito, nel caso, dall'espressione “somme a rimborso dei presumibili oneri” di cui all'art. 13 dell'accordo integrativo del 28 ottobre 2020 - non va inteso in senso assoluto, enfatizzandosi, oltre la comune intenzione dei contraenti, il significato dei termini “rimborso” e “presumibili”.
Il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone infatti di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo non sia rispondente agli indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti. Tale attività ermeneutica – all'esito della quale è da escludere che “rimborso” esprimesse la volontà delle parti di “rifusione di un esborso già sostenuto”
e che “presumibili” alludesse ad una non liquidità del credito - è senz'altro coerente con il dettato dell'art. 1362 c.c., “secondo cui il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti: il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appiano di per sé chiare, atteso che un'espressione “prima facie” chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa
pagina 3 di 5 dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti” (come si legge in Cass. ,
19 luglio 2023, n. 21260 e , prima, in Cass. 8 novembre 2022 n. 32786, Cass. 2 luglio 2020 n. 13595,
Cass. 26 luglio 2019 n. 20294, Cass. 28 giugno 2017 n. 16181).
In primo luogo, occorre considerare che l'art. 13 della scrittura integrativa è da correlare all'5 della
“Gentlemen's Agreement” sottoscritto in data 3 ottobre 2020”, al quale si proponeva di dare “compita Co attuazione”. Il citato articolo, il quale prevedeva l' “accollo da parte di degli oneri fiscali gravanti su LF dalla cessione con modalità di pagamento da concordare in relazione ai tempi imposti dalla vigente normativa fiscale” si poneva nell'ambito di una transazione che prevedeva la promessa di vendita, con costituzione del diritto di usufrutto, a di tutte le partecipazioni di cui era Parte_1
proprietario il fratello. Poste che l'operazione conciliativa preveda il futuro trasferimento dell'intero pacchetto delle partecipazioni societarie in capo a e, nelle more, la costituzione del Parte_1
diritto di usufrutto sulle azioni da cedere, la funzione dell'accollo da parte dell'attore degli oneri fiscali gravanti sul convenuto in conseguenza della programmata cessione e dalle altre pattuizioni a questa correlate era volta a tenere indenne il convenuto dai costi dell'operazione. Non a caso, difatti, l'art. 4 del Gentlemen's Agreement del 3 ottobre 2020 prevedeva l'“individuazione di comune accordo tra le Co parti della forma fiscalmente meno onerosa per , ossia per l'attore così riscontrando Parte_1
l'assunzione diretta da parte di quest'ultimo del costo dell'operazione.
Considerando, poi, che le modalità di pagamento dovevano essere concordate in relazione ai tempi imposti dalla vigente normativa fiscale, ne consegue che il contenuto dell'obbligo assunto dall'attore era quello di precostituire la provvista al fine di consentire alla controparte di fare fronte, tempestivamente, alle scadenze di pagamento.
Nell'ottica dell'interpretazione dell'accordo, il cerchio è chiuso dal fatto che l'attore medesimo aveva provveduto – quanto alle scadenze del 2021 – al versamento delle somme richieste tempestivamente rispetto alle scadenze fiscali, indicando nella causale del relativo bonifico l'espressione “rimborso”, ancorché – a differenza di quanto successivamente sostenuto con i motivi di opposizione al d.i. – non si fosse prova dell'esborso sostenuto dal fratello (si tratta, difatti, di circostanza puntualmente allegata dal convenuto il quale afferma lo spontaneo pagamento delle prime rate e non contestata dall'attore).
La vicenda oggetto del presente giudizio è, del resto, collegata con quella già decisa con la sentenza n.
1027/2024, pronunziata tra le spesse parti relativamente al rimborso dei costi sostenuti per la rivalutazione della partecipazione di quest'ultimo in la quale – con statuizione che non CP_4
risulta impugnata – ha ritenuto “validamente assunta e correttamente quantificata in conformità alla procedura scelta dalle parti e cristallizzata negli artt. 11 e 12 del predetto accordo”.
pagina 4 di 5
Considerato che
il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è un mezzo di impugnazione del decreto monitorio, volto a censurane la legittimità bensì giudizio volto all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria al momento della pronunzia della sentenza, va poi considerato che la documentazione prodotta dal convenuto attesta l'adempimento degli obblighi tributari per il 2022, laddove l'attore, seppure insista anche negli scritti conclusionali per l'indeterminatezza dell'onere di cui gli è chiesto il pagamento, non supera il rilievo che deriva dal fatto che, nell'art. 13 dell'accordo integrativo, l'importo degli oneri fiscali conseguenti alla costituzione dell'usufrutto fosse stato indicato con cifre esatte fino al decimale.
3. L'opposizione, pertanto, deve essere respinta e l'attore deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali che sono liquidate, secondo i parametri del d.m. 55/2014, nella misura indicata in dispositivo.
Il decreto ingiuntivo è già stato dichiarato esecutivo e non si deve dunque provvedere ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e conferma il d.i. opposto (reso esecutivo con ordinanza del 27.10.2023);
- condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15,00 % per spese generali, cpa ed iva, se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa, come per legge..
Perugia, nella camera di consiglio del 14 aprile 2025
Presidente (dott.ssa Teresa Giardino)
Giudice Relatore (dott.ssa Stefania Monaldi)
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