Sentenza 19 gennaio 2004
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- 1. Un assegno di troppo inguaia il notaiohttps://www.fiscooggi.it/
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, gli uffici tributari sono legittimati ad avvalersi della “prova per presunzioni”, la quale presuppone la possibilità logica di inferire, in modo non assiomatico, da un fatto noto e non controverso, il fatto da accertare, con conseguente onere della prova contraria a carico del contribuente. Questi, ove intenda contestare l'efficacia presuntiva dei fatti addotti dall'ufficio a sostegno della propria pretesa, oppure intenda sostenere l'esistenza di circostanze modificative o estintive dei fatti medesimi, deve, a sua volta, dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano. Ne consegue che, legittimamente, l'ufficio può …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/2004, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. TROMTA Francesca - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GR EZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato SILVIA CINQUEMANI, difeso dagli avvocati ANGELO PIAZZA, GIAMPIERO MARTINI, GIOVANNI DÈ LUTTI, procura notaio FRANCESCHETTI Cristiana, Riva del Garda del 5/7/2002 rep. 923;
- ricorrente -
contro
TA CO, SI EM;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 25759/00 proposto da:
TA CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI CANINA 6, presso la studio dell'avvocato BRUNO PICCAROZZI, che lo difende unitamente all'avvocato ALESSIO PEZCOLLER, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
GR EZ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 272/00 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 10/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/03 dal Consigliere Dott. MALPICA Emilio;
udito l'Avvocato PICCAROZZI Bruno, difensore del resistente che ha chiesto accoglimento ricorso incidentale e rigetto ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ET NI, con citazione del 13 giugno 1990, esponeva che la cugina ET IN era deceduta il 31 gennaio 1990 lasciando due atti di disposizione dei beni;
costituiti da immobili in Riva del Garda, denaro e mobilia. Con il primo di detti atti di disposizione la testatrice aveva nominato erede universale esso attore e, nel caso di premorienza, i figli;
con il secondo aveva lasciato agli esecutori testamentari tutti i beni immobili, disponendo che alcune somme, ricavate dalla vendita di detti beni, fossero lasciate ad alcune persone ed enti da essa indicati. Secondo l'attore il fatto che nel secondo atto fossero indicati beni "immobili" anziché "mobili" era frutto di un errore in quanto contrastava con la nomina di esso attore ad erede universale, nomina non revocata con il secondo atto. Ciò premesso il ET convenne in giudizio davanti al tribunale di ER RI EZ e AS AN in Osele, esecutori testamentari e menzionati nel secondo testamento,, chiedendo che fosse accertato e dichiarato che il testamento olografo datato 8 novembre 1988 di ET IN era viziato per errore nella parte in cui disponeva di beni "immobili" anziché "mobili". I convenuti contestarono la domanda, chiedendone il rigetto. All'esito dell'istruttoria il tribunale, con sentenza 17 giugno 1998, dichiarò la nullità per indeterminatezza della parte dell'atto 9 novembre 1988 redatto da ET IN in cui dichiarava: "gli esecutori testamentari possono prendersi tutto quello che vogliono dei beni immobili, ripeto tutto quello che vogliono senza riguardi";
inoltre il tribunale dichiarò ET NI erede universale di ET IN ed ordinò l'intavolazione a suo nome di tutti gli immobili lasciati dalla predetta, condannando i convenuti alla rifusione delle spese del giudizio.
All'esito del giudizio d'appello promosso dai convenuti, la Corte d'appello di Trento, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarò il testamento in data 8 novembre 1988 viziato da errore nella parte in cui recava la parola "immobili" anziché "mobili", confermando nel resto la sentenza e condannando gli appellanti in solido alla rifusione delle spese del grado.
Argomentò la Corte di Trento che doveva innanzitutto escludersi che il secondo testamento contenesse una revoca implicita del primo perché non vi era assoluta incompatibilità tra le volontà successive e quelle espresse anteriormente, in quanto in entrambi gli atti i convenuti venivano indicati come meri esecutori testamentari senza che mai fosse stata loro attribuita la qualità di eredi;
inoltre il secondo atto si differenziava dal primo solo perché con esso la testatrice aveva voluto inserire delle disposizioni a favore degli esecutori. La Corte, inoltre, supportò il proprio convincimento circa RR con la considerazione che le somme di danaro lasciate alle varie associazioni apparivano per la loro entità incompatibili con l'ipotesi che potessero derivare dalla vendita di immobili di cospicuo valore come quelli lasciati dalla ET, valutati dal c.t.u. in un miliardo di lire, ed inoltre che gli ottimi rapporti rimasti sino alla morte tra la ET e il cugino non avrebbe consentito una plausibile spiegazione di una revoca della sua nomina ad erede universale.
Infine, quanto alla dichiarazione di nullità delta disposizione testamentaria effettuata dal tribunale sul presupposto della incertezza della stessa, la Corte d'appello ritenne che detta nullità doveva escludersi essendo facilmente individuabile l'oggetto del legato nei beni mobili appartenenti ad una persona determinata. Per la cassazione della menzionata sentenza ha proposto ricorso il solo RI EZ affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso ET NI, che propone altresì ricorso incidentale relativamente alla parte della sentenza che ha ritenuto la validità del legato escludendone l'indeterminatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi perché proposti contro la stessa sentenza.
Ritiene poi la Corte che si debba prescindere dai motivi proposti dal ricorrente principale e dal resistente, perché va pregiudizialmente rilevata d'ufficio la lesione del contraddittorio verificatasi nel giudizio di appello.
Risulta infatti dalla stessa narrativa della sentenza impugnata che al giudizio di primo grado davanti al tribunale di ER parteciparono in qualità di convenuti RI EZ e AS AN in Osele. I predetti, costituitisi entrambi in giudizio, chiesero il rigetto delle domande avanzate nei loro confronti. Contrariamente a quanto afferma la sentenza impugnata - nella quale singolarmente si assume nella parte narrativa che la sentenza era stata appellata "dai convenuti contumaci", mentre nella motivazione si parla di "appellante" corretto a penna in "appellanti" e poi nuovamente corretto al singolare - la decisione di primo grado che accolse la domanda del ET fu appellata dal solo convenuto RI e non anche dalla AS, alla quale non risulta sia stato mai notificato l'atto di appello.
Orbene, poiché nella specie si versava nell'ipotesi contemplata dall'art. 331 c.p.c., trattandosi di sentenza pronunciata tra più parti in cause inscindibili - atteso che ricorreva in litisconsorzio sostanziale, perché la decisione sulla validità e sull'interpretazione delle clausole testamentarie non poteva che avvenire nei confronti di tutti i soggetti menzionati nel testamento, e processuale, avendo la parte partecipato al giudizio di primo grado, non v'è dubbio che la mancata notifica dell'atto di appello alla AS integra una lesione del contraddittorio che determina la nullità dell'intero procedimento di appello e della sentenza. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Brescia.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e, pronunciando sugli stessi, dichiara, la nullità della sentenza di secondo grado;
rinvia alla Corte d'appello di Brescia anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004