Sentenza 7 febbraio 2003
Massime • 2
In materia paesaggistica la previsione della necessità della preventiva autorizzazione per la realizzazione di opere di qualsiasi genere in zone sottoposte a vincolo intende assicurare una immediata informazione ed una preventiva valutazione da parte della pubblica amministrazione dell'impatto sul paesaggio degli interventi intrinsecamente idonei a comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche, atteso che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, che ha sostituito il previgente art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, è rivolta a tutelare sia direttamente l'ambiente, sia l'interesse a che la pubblica amministrazione preposta al controllo venga posta in condizioni di esercitare efficacemente e tempestivamente tale funzione; ne consegue che l'offensività del reato deve essere in primis correlata al rispetto del bene intermedio stante la situazione di astratta idoneità lesiva della condotta rispetto al bene finale (ambiente).
Il reato di cui all'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, che ha sostituito il previgente art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985, convertito con legge 8 agosto 1985 n. 431, ha natura di reato di pericolo astratto e, pertanto, per la sua configurabilità non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendosi escludere dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici, atteso che nelle zone paesisticamente vincolate è inibita ogni modificazione dell'assetto del territorio attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma di qualunque genere.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/02/2003, n. 14461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14461 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Francesco TORIELLO Presidente
dott. Nicola QUITADAMO Componente
dott. Alfredo M. LOMBARDI "
dott. Aldo FIALE "
dott. Amedeo FRANCO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR PP, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza 25 giugno 2001 della Corte di Appello di Lecce;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Gioacchino Izzo che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Leonardo Musa, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 25.6.2001 la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza 30.6,2000 del Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Fasano, che aveva affermato la penale responsabilità di AR PP in ordine al reato di cui:
- agli artt. 146 e 163 D.Lgs. n. 490/1999 (già art. 1 sexies della legge n. 431/1985) [per avere, quale legale rappresentante della s.r.l. "Castelluccio", senza la prescritta autorizzazione, modificato lo stato dei luoghi in un terreno sito in zona sottoposta a vincolo paesaggistico poiché ricadente nella fascia di 300 metri dalla linea di battigia del mare e coperto da vegetazione boschiva, effettuando il disboscamento ed il dissodamento dello stesso - acc. in loc. Posto di Tavernese di Fasano. il 22.5.1999] e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi due di arresto e lire 20 milioni di ammenda, ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi ex art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 e concedendo il beneficio della sospensione condizionale subordinato all'adempimento di detto obbligo nel termine e secondo le modalità stabilite dall'autorità regionale competente. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il AR, il quale ha eccepito, sotto i profili della violazione di legge e della mancanza e manifesta illogicità della motivazione:
- l'insussistenza del reato di cui all'art. 163 D.Lgs. n. 490/1999, in quanto la condotta accertata non avrebbe "potuto porre neppure astrattamente in pericolo il paesaggio".
Egli avrebbe commissionato soltanto lavori di aratura, finalizzati ad evitare il rischio di incendi, e tali lavori avrebbero comportato esclusivamente l'estirpazione di vegetazione spontanea non riconducibile alla nozione di "sottobosco";
-- la carenza assoluta dell'elemento psicologico del reato, sia pure nei limiti della colpa, essendosi egli limitato a conformarsi ad un'ordinanza sindacale che imponeva l'estirpazione di cespugli ed arbusti lungo i margini stradali;
MOTIVI DELLA DECISIONE
II ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
1. Quanto alla prima doglianza, devono ribadirsi i principi già enunciati da questa Corte Suprema (vedi, tra le molteplici pronunzie, Cass., Sez. 3: 27.11.1997, ric. Zauli ed altri;
7.5.1998, ric. Vassallo;
13.1.2000, ric. Mazzocco ed altro;
5.10.2000, ric. Lorenzi;
29.11.2001, ric. Zecca ed altro;
15.4.2002, ric. P.G. in proc. Negri;
14.5.2002, ric. Migliore;
4.10.2002, ric. Debertol) secondo i quali il reato di cui all'art. 1 sexies della legge n.431/1985 (attualmente art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999) è reato di pericolo astratto e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici.
Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già prevista dall'art. 1 della legge n. 1497 del 1939, le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla legge n. 431/1985 e sono attualmente disciplinate dall'art. 151 del D.Lgs.29.10.1999, n. 490 -- ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma "di qualunque genere" (ad eccezione degli interventi consistenti:
nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico;
nel taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia). Il legislatore, imponendo la necessita dell'autorizzazione, ha inteso assicurare una immediata informazione e la preventiva valutazione, da parte della pubblica Amministrazione, dell'impatto sul paesaggio nel caso di interventi (consistenti in opere edilizie ovvero in altre attività antropiche) intrinsecamente capaci di comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche, al fine di impedire che la stessa P.A. sia posta di fronte al fatto compiuto. La fattispecie incriminatrice è rivolta a tutelare sia l'ambiente sia, strumentalmente e mediatamente, l'interesse a che la P.A. preposta al controllo venga posta in condizioni di esercitare efficacemente e tempestivamente detta funzione: la salvaguardia dei bene ambientale, in tal modo, viene anticipata mediante la previsione di adempimenti formali finalizzati alla protezione finale del bene sostanziale ed anche a tali adempimenti è apprestata tutela penale. Ne consegue che l'offensività del fatto, in una situazione di astratta idoneità lesiva della condotta inosservante rispetto al bene finale, deve essere anzitutto correlata al rispetto del bene intermedio (o "funzione").
L'offensività del fatto illecito, in materia di tutela penale dell'ambiente, è stata diffusamente analizzata - nelle prospettazioni dottrinarie e giurisprudenziali e pure con riferimento ai connotati concettuali controversi - da Cass., Sez. 3, 10.12.2001, Zucchini, ove è stato enunciato il principio che l'offensività del fatto concreto debba essere valutata in relazione alla, specifica condotta incriminata, con riferimento alla natura, finale o intermedia, dell'interesse protetto.
La fattispecie in esame - come esattamente evidenziato dalla Corte di merito - è caratterizzata ad evidenza dall'esecuzione di opere oggettivamente non irrilevanti ed astrattamente idonee a compromettere l'ambiente: sussiste, pertanto, un'effettiva messa in pericolo del paesaggio, oggettivamente insita nella minaccia ad esso portata e valutabile come tale ex ante, nonché una violazione dell'interesse dalla P.A. ad una corretta informazione preventiva ed all'esercizio di un efficace e sollecito controllo. Risulta accertato, in punto di fatto, che, entro 300 metri dalla linea di battigia del mare, non sono stati effettuati i pretesi "lavori di pulitura dei margini e delle banchine stradali" (imposti con ordinanza 15.5.1998 del Sindaco di Fasano), bensì è stata posta in essere un'attività di dissodamento "di una fascia di terreno nettamente distinta rispetto al margine stradale e parallela ad esso", con estirpazione totale di numerosi esemplari di arbusti ed erbe xerofite, costituenti macchia mediterranea. Tale tipo di intervento, già in astratto e prima della sua realizzazione, doveva prospettarsi oggettivamente idoneo a compromettere i valori del paesaggio e ciò in quanto esso intrinsecamente incide in maniera apprezzabile, in senso fisico ed estetico, sull'assetto ambientale-territoriale ed è riconducibile a quell'attività di modificazione del territorio, in relazione alla quale il regime autorizzatorio si pone come necessario ed ineludibile.
2. Quanto alla pretesa carenza dell'elemento soggettivo del reato, la Corte territoriale ha motivatamente ravvisato "evidente negligenza", tenuto conto "della enorme differenza tra il contenuto dell'ordinanza sindacale (lavori di semplice pulitura ai margini della strada) ed il disboscamento di un tratto di terreno del tutto distinto da tali margini ... comportante la totale estirpazione della macchia mediterranea".
Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, poi, ai fini della configurabilità dell'ignoranza inevitabile, e quindi scusabile, della legge penale, la scriminante della buona fede può trovare applicazione solo nell'ipotesi [ad evidenza non ravvisabile nella specie] in cui l'agente abbia fatto tutto il possibile per adeguarsi al dettato della norma e questa sia stata violata per cause indipendenti dalla volontà dell'agente medesimo, al quale, quindi, non può essere mosso alcun rimprovero, neppure di semplice leggerezza.
Non sussiste, in ogni caso, la dimostrazione di uno stato di incertezza dell'imputato - riconducibile alla formulazione della normativa vigente - in ordine alla liceità o meno del proprio comportamento.
3. Tenuto conto della sentenza 13/6/2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie in esame, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 500,00.
P Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di cinquecento/00 euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 MARZO 2003.