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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/12/2025, n. 2898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2898 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3469/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. IT GH, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 3469/2024 R.G.
promossa da
(C.F. ), residente in Poggiomarino (NA) alla Parte_1 C.F._1 via Nuova San Marzano n. 264, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società (C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in 80040 Terzigno (NA) alla via Diaz n. 72; rappresentato e difeso, come da procura alle liti conferita su foglio separato da intendersi come parte integrante dell'atto di citazione, dall'Avv. Vincenzo D'Avino (C.F.
) unitamente al quale elegge domicilio in Poggiomarino (NA) alla C.F._2 via Nocelleto n. 52. Pec: Emai_1 Email_2 Pt_2
ATTORE
contro
(C.F. e Partita Iva n. con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, subentrante a titolo Controparte_3 universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, a far data dall'01.07.2017, di e in forza del Controparte_4 Controparte_5 decreto legge del 22 ottobre 2016, n. 193, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 e in vigore dal 24 ottobre 2016 - in persona del Responsabile p.t. della
Funzione Contenzioso della Direzione nonché Procuratore della Controparte_6 suddetta Dr. (C.F. Controparte_2 Controparte_7
) munito dei relativi poteri conferiti a mezzo atto notarile, repertorio C.F._3 nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023; rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Ortensio Stanzione (C.F. ), presso il cui studio, in Salerno C.F._4 al Lungomare C. Colombo, 171, è elettivamente domiciliata;
pec:
.salerno.it; Email_3 CP_8
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER: in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società Parte_1
Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa sospensione dell'atto impugnato, ed ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) Accogliere la domanda per tutte le ragioni esposte
e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n. 07120249032854065/000 notificata in data 18.06.2024 e tutti gli atti presupposti 2) Condannare la convenuta alla refusione delle spese e dei compensi di giudizio da attribuirsi”;
PER: : Controparte_2
“1) In via preliminare ed istruttoria rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'Avviso di Intimazione e delle cartelle oggetto di causa non sussistendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora e per tutte le motivazioni di cui al presente atto. 2)
In limine litis, dichiarare il difetto di Giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado territorialmente competente, per ciò che attiene i crediti tributari, sottesi alla cartella n. 07120190017734485000 e a tutte quelle contenute nell'Avviso di Intimazione oggetto di causa. 3) Sempre preliminarmente, stante
l'omessa evocazione in giudizio del titolare del diritto di credito oggetto di opposizione, individuato nell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, nel rilevare la carenza di litisconsorzio necessario, ordinare all'opponente l'integrazione del contraddittorio anche ex artt. 102 e 103 c.p.c. con il predetto Ente. 4) Subordinatamente,
Voglia autorizzare la chiamata in causa, dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale
II di Napoli, in persona del suo legale rappresentante p.t., (c.f. , con Sede P.IVA_3 legale in 80142 Napoli alla Piazza Duca degli Abruzzi n. 31; pec:
, quale titolare del diritto di credito oggetto di Email_4 opposizione, affinché manlevi la convenuta da ogni eventuale condanna a cui dovesse CP_9 sottostare in pendenza del presente giudizio e per l'effetto differire la data dell'udienza per la comparizione dell'Ente pubblico chiamato in causa. 5) In limine litis, dichiarare decaduto il Sig. , in proprio e quale legale rappresentante pro tempore Parte_1 della società dal diritto a proporre Controparte_1 opposizione alla cartella esattoriale sottesa all'intimazione oggetto di causa, stante la tardiva proposizione della stessa e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda proposta. 6) Sempre in limine litis, per tutte le motivazioni di cui al presente atto, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto Ente Pubblico Economico e, per l'effetto estromettere l' dal presente giudizio. 7) Nel Controparte_10 merito, in ogni caso, nel dichiarare legittima e conforme al dettato normativo l'attività svolta dall'Agente per la Riscossione, e rigettare ogni qualsivoglia domanda formulata nei confronti della dell' perché inammissibile, Controparte_2 improcedibile, improponibile, pretestuosa e, comunque, infondata nei suoi presupposti di fatto e di diritto oltre che non provata. 8) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 18/07/2024, , in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante pro tempore della società Controparte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, l'
[...] Controparte_2
impugnando l'intimazione di pagamento n. 07120249032854065/000
[...]
(dell'importo totale di € 283.388,06) notificata in data 18.06.2024, limitatamente alla cartella n. 071-20190017734485000 dell'importo di € 67.736,84 (presuntivamente notificata in data 22.01.2019) emessa per il mancato pagamento dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 2015 ed all'anno 2017, oltre sanzioni, interessi e oneri di riscossione.
Nello specifico, l'attore eccepiva:
(i) la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici, ed in particolare della sottesa cartella esattoriale n. 07120190017734485000;
(ii) la nullità dell'atto opposto per omessa notifica dell'avviso bonario di cui all'art. 6, co.
V, Legge n. 212/2000;
(iii) la nullità dell'atto per difetto di motivazione in violazione degli artt. 1 e 7 Legge n.
212/2000;
(iv) la nullità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione del credito.
Concludeva chiedendo: “previa sospensione dell'atto impugnato, ed ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) Accogliere la domanda per tutte le ragioni esposte
e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n. 07120249032854065/000 notificata in data 18.06.2024 e tutti gli atti presupposti 2) Condannare la convenuta alla refusione delle spese e dei compensi di giudizio da attribuirsi”. 2. In data 23/08/2024, si costituiva l , impugnando e Controparte_2 contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo:
(i) in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario in favore della
Commissione Provinciale Tributaria per ciò che attiene i crediti tributari contenuti nella cartella 07120190017734485000, presupposta all'atto impugnato e specificamente contestata nonché la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio stante la palese indeterminatezza della domanda ex art. 163 n. 3 c.p.c. avendo l'opponente, dapprima rappresentato di voler impugnare la sola cartella n. 07120190017734485000, provvedendo a contestare specificamente, nel dettaglio, solo ed esclusivamente tale documento esattoriale e, poi, in sede di conclusioni, pur senza aver fatto espresso riferimento alle restanti n. 34 cartelle, chiesto l'annullamento di tutti gli atti presupposti;
(ii) la propria carenza di legittimazione passiva e il difetto di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., essendo legittimata passivamente, in qualità di ente impositore, unicamente l Controparte_2 Controparte_11
, che chiedeva di poter citare in giudizio ai sensi dell'art. 269 c.p.c.;
[...]
Concludeva chiedendo: “1) In via preliminare ed istruttoria rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'Avviso di Intimazione e delle cartelle oggetto di causa non sussistendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora e per tutte le motivazioni di cui al presente atto. 2) In limine litis, dichiarare il difetto di Giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado territorialmente competente, per ciò che attiene i crediti tributari, sottesi alla cartella n.
07120190017734485000 e a tutte quelle contenute nell'Avviso di Intimazione oggetto di causa. 3) Sempre preliminarmente, stante l'omessa evocazione in giudizio del titolare del diritto di credito oggetto di opposizione, individuato nell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale II di Napoli, nel rilevare la carenza di litisconsorzio necessario, ordinare all'opponente l'integrazione del contraddittorio anche ex artt. 102 e 103 c.p.c. con il predetto Ente. 4) Subordinatamente, Voglia autorizzare la chiamata in causa, dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, in persona del suo legale rappresentante
p.t., (c.f. ), con Sede legale in 80142 Napoli alla Piazza Duca degli Abruzzi n. P.IVA_3
31; pec: , quale titolare del diritto di credito oggetto di Email_4 opposizione, affinché manlevi la convenuta da ogni eventuale condanna a cui dovesse CP_9 sottostare in pendenza del presente giudizio e per l'effetto differire la data dell'udienza per la comparizione dell'Ente pubblico chiamato in causa. 5) In limine litis, dichiarare decaduto il Sig. , in proprio e quale legale rappresentante pro tempore Parte_1 della società dal diritto a proporre Controparte_1 opposizione alla cartella esattoriale sottesa all'intimazione oggetto di causa, stante la tardiva proposizione della stessa e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda proposta. 6) Sempre in limine litis, per tutte le motivazioni di cui al presente atto, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto Ente Pubblico Economico e, per l'effetto estromettere l' dal presente giudizio. 7) Nel Controparte_10 merito, in ogni caso, nel dichiarare legittima e conforme al dettato normativo l'attività svolta dall'Agente per la Riscossione, e rigettare ogni qualsivoglia domanda formulata nei confronti della dell' perché inammissibile, Controparte_2 improcedibile, improponibile, pretestuosa e, comunque, infondata nei suoi presupposti di fatto e di diritto oltre che non provata. 8) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
3. Dopo alcuni rinvii dovuti all'assenza per maternità del giudice scrivente, all'udienza del
23/12/2025, le parti riunciavano ai termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e il giudice riservava la decisione sulla preliminare questione di giurisdizione dellecata dall CP_9
⁎⁎⁎⁎⁎
4. Preliminarmente, stante la sua portata assorbente, va trattata l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dall' in considerazione del fatto che la cartella esattoriale n. CP_9
071-20190017734485000, sottesa all'intimazione di pagamento opposta n.
07120249032854065/000, ha ad oggetto crediti di natura tributaria (imposta sul valore aggiunto anno 2015 e anno 2017). 4.1 Sul punto, va rilevato che la tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è tuttora contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice tributario nell'atto che determina l'inizio dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione, alla giurisdizione del Giudice
Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere dei successivi atti esecutivi tout court. Tale ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente - la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n.
546/1992” la quale, come sottolineato dalla Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari, estendendosi “ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”. La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Il quadro normativo è poi completato dall'art. 19 del citato decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Tale orientamento è stato messo in discussione dalla giurisprudenza formatasi dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”).
Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs.
546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Sezioni Unite del 2019, ord. n. 34447/2019).
Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass. Civ., sent. n. 12642/2021; Cass. S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza a Sezioni
Unite n. 30666/2022, che operano un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sull'eccezione di prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”.
Il discrimen, in definitiva, è offerto dal momento in cui si ritiene maturata la prescrizione del credito: se ante notifica della cartella esattoriale la giurisdizione spetterebbe al giudice tributario, se dopo tale notifica al giudice ordinario (il vero “spartiacque” sarebbe quindi costituito dalla notifica della cartella esattoriale).
Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado compente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del summenzionato proliferare di orientamenti giurisprudenziali, ha inteso riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n.
546/1992. Nelle parole della Suprema Corte, nella sentenza da ultimo menzionata, si legge, da un lato, che non è “compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga
a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto” e, dall'altro lato, che “il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al
"quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti SS.UU. arrivano pertanto a concludere che “Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Con la sentenza n. 32539/2024 del 14/12/2024, la Suprema Corte ha, ancor più chiaramente, evidenziato che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito.
Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dall'orientamento favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale (fatto proprio, in passato, dal giudice scrivente), si ritiene tuttavia di aderire oggi (melius re perpensa) all'orientamento da ultimo menzionato
(e riportato in auge dalle pronunce del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione, a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato, all'atto pratico, sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
4.2 Applicando tali principi al caso oggetto del presente giudizio, si ritiene che l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dall' sia fondata. CP_9
Nella fattispecie in esame è stata opposta un'intimazioni di pagamento emessa ai sensi dell'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, di cui è obbligatoria la notifica nelle ipotesi in cui sia decorso più di un anno dall'invio della presupposta cartella di pagamento. L'art. 50, co. II, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, infatti, così recita: “
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Ne consegue che l'avviso di intimazione, così come la presupposta cartella esattoriale, sono atti equiparati ad un precetto, che viene rinnovato, non avendo l' Controparte_2
dato corso all'espropriazione forzata entro un anno dalla notifica della cartella
[...] esattoriale, che è evidentemente divenuta perenta. L'opposizione mossa avverso tali atti va quindi qualificata quale opposzione pre-esecutiva ai sensi dell'art. 615, co. I, c.p.c. (cfr., sul punto, Cass. Civ. n. 6833 del 11/03/2021, rv. 660718: “ove alla notifica della cartella non segua, entro un anno, l'avvio dell'azione esecutiva, il debitore può sempre opporsi all'intimazione di pagamento successivamente notificata ai sensi dell'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, trattandosi di opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c.”) con la conseguenza che la stessa andrà avanzata innanzi al giudice tributario, allorquando – come nel caso in esame – i relativi crediti hanno natura tributaria.
Non essendo, in definitiva, né l'intimazione di pagamento resa ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 né la cartella esattoriale atti propriamente esecutivi della pretesa, deve accogliersi l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione tributaria, sollevata da potendosi ritenere assorbito ogni altro motivo CP_9 del contendere.
5. Per ciò che attiene infine al regolamento delle spese, poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali (attinenti al riparto di giurisdizione), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
(letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa IT GH, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado territorialmente competente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 23/12/2025. Il Giudice
IT GH
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. IT GH, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 3469/2024 R.G.
promossa da
(C.F. ), residente in Poggiomarino (NA) alla Parte_1 C.F._1 via Nuova San Marzano n. 264, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società (C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in 80040 Terzigno (NA) alla via Diaz n. 72; rappresentato e difeso, come da procura alle liti conferita su foglio separato da intendersi come parte integrante dell'atto di citazione, dall'Avv. Vincenzo D'Avino (C.F.
) unitamente al quale elegge domicilio in Poggiomarino (NA) alla C.F._2 via Nocelleto n. 52. Pec: Emai_1 Email_2 Pt_2
ATTORE
contro
(C.F. e Partita Iva n. con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, subentrante a titolo Controparte_3 universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, a far data dall'01.07.2017, di e in forza del Controparte_4 Controparte_5 decreto legge del 22 ottobre 2016, n. 193, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 e in vigore dal 24 ottobre 2016 - in persona del Responsabile p.t. della
Funzione Contenzioso della Direzione nonché Procuratore della Controparte_6 suddetta Dr. (C.F. Controparte_2 Controparte_7
) munito dei relativi poteri conferiti a mezzo atto notarile, repertorio C.F._3 nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023; rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Ortensio Stanzione (C.F. ), presso il cui studio, in Salerno C.F._4 al Lungomare C. Colombo, 171, è elettivamente domiciliata;
pec:
.salerno.it; Email_3 CP_8
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER: in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società Parte_1
Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa sospensione dell'atto impugnato, ed ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) Accogliere la domanda per tutte le ragioni esposte
e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n. 07120249032854065/000 notificata in data 18.06.2024 e tutti gli atti presupposti 2) Condannare la convenuta alla refusione delle spese e dei compensi di giudizio da attribuirsi”;
PER: : Controparte_2
“1) In via preliminare ed istruttoria rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'Avviso di Intimazione e delle cartelle oggetto di causa non sussistendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora e per tutte le motivazioni di cui al presente atto. 2)
In limine litis, dichiarare il difetto di Giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado territorialmente competente, per ciò che attiene i crediti tributari, sottesi alla cartella n. 07120190017734485000 e a tutte quelle contenute nell'Avviso di Intimazione oggetto di causa. 3) Sempre preliminarmente, stante
l'omessa evocazione in giudizio del titolare del diritto di credito oggetto di opposizione, individuato nell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, nel rilevare la carenza di litisconsorzio necessario, ordinare all'opponente l'integrazione del contraddittorio anche ex artt. 102 e 103 c.p.c. con il predetto Ente. 4) Subordinatamente,
Voglia autorizzare la chiamata in causa, dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale
II di Napoli, in persona del suo legale rappresentante p.t., (c.f. , con Sede P.IVA_3 legale in 80142 Napoli alla Piazza Duca degli Abruzzi n. 31; pec:
, quale titolare del diritto di credito oggetto di Email_4 opposizione, affinché manlevi la convenuta da ogni eventuale condanna a cui dovesse CP_9 sottostare in pendenza del presente giudizio e per l'effetto differire la data dell'udienza per la comparizione dell'Ente pubblico chiamato in causa. 5) In limine litis, dichiarare decaduto il Sig. , in proprio e quale legale rappresentante pro tempore Parte_1 della società dal diritto a proporre Controparte_1 opposizione alla cartella esattoriale sottesa all'intimazione oggetto di causa, stante la tardiva proposizione della stessa e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda proposta. 6) Sempre in limine litis, per tutte le motivazioni di cui al presente atto, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto Ente Pubblico Economico e, per l'effetto estromettere l' dal presente giudizio. 7) Nel Controparte_10 merito, in ogni caso, nel dichiarare legittima e conforme al dettato normativo l'attività svolta dall'Agente per la Riscossione, e rigettare ogni qualsivoglia domanda formulata nei confronti della dell' perché inammissibile, Controparte_2 improcedibile, improponibile, pretestuosa e, comunque, infondata nei suoi presupposti di fatto e di diritto oltre che non provata. 8) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 18/07/2024, , in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante pro tempore della società Controparte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, l'
[...] Controparte_2
impugnando l'intimazione di pagamento n. 07120249032854065/000
[...]
(dell'importo totale di € 283.388,06) notificata in data 18.06.2024, limitatamente alla cartella n. 071-20190017734485000 dell'importo di € 67.736,84 (presuntivamente notificata in data 22.01.2019) emessa per il mancato pagamento dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 2015 ed all'anno 2017, oltre sanzioni, interessi e oneri di riscossione.
Nello specifico, l'attore eccepiva:
(i) la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici, ed in particolare della sottesa cartella esattoriale n. 07120190017734485000;
(ii) la nullità dell'atto opposto per omessa notifica dell'avviso bonario di cui all'art. 6, co.
V, Legge n. 212/2000;
(iii) la nullità dell'atto per difetto di motivazione in violazione degli artt. 1 e 7 Legge n.
212/2000;
(iv) la nullità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione del credito.
Concludeva chiedendo: “previa sospensione dell'atto impugnato, ed ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) Accogliere la domanda per tutte le ragioni esposte
e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n. 07120249032854065/000 notificata in data 18.06.2024 e tutti gli atti presupposti 2) Condannare la convenuta alla refusione delle spese e dei compensi di giudizio da attribuirsi”. 2. In data 23/08/2024, si costituiva l , impugnando e Controparte_2 contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo:
(i) in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario in favore della
Commissione Provinciale Tributaria per ciò che attiene i crediti tributari contenuti nella cartella 07120190017734485000, presupposta all'atto impugnato e specificamente contestata nonché la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio stante la palese indeterminatezza della domanda ex art. 163 n. 3 c.p.c. avendo l'opponente, dapprima rappresentato di voler impugnare la sola cartella n. 07120190017734485000, provvedendo a contestare specificamente, nel dettaglio, solo ed esclusivamente tale documento esattoriale e, poi, in sede di conclusioni, pur senza aver fatto espresso riferimento alle restanti n. 34 cartelle, chiesto l'annullamento di tutti gli atti presupposti;
(ii) la propria carenza di legittimazione passiva e il difetto di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., essendo legittimata passivamente, in qualità di ente impositore, unicamente l Controparte_2 Controparte_11
, che chiedeva di poter citare in giudizio ai sensi dell'art. 269 c.p.c.;
[...]
Concludeva chiedendo: “1) In via preliminare ed istruttoria rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'Avviso di Intimazione e delle cartelle oggetto di causa non sussistendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora e per tutte le motivazioni di cui al presente atto. 2) In limine litis, dichiarare il difetto di Giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado territorialmente competente, per ciò che attiene i crediti tributari, sottesi alla cartella n.
07120190017734485000 e a tutte quelle contenute nell'Avviso di Intimazione oggetto di causa. 3) Sempre preliminarmente, stante l'omessa evocazione in giudizio del titolare del diritto di credito oggetto di opposizione, individuato nell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale II di Napoli, nel rilevare la carenza di litisconsorzio necessario, ordinare all'opponente l'integrazione del contraddittorio anche ex artt. 102 e 103 c.p.c. con il predetto Ente. 4) Subordinatamente, Voglia autorizzare la chiamata in causa, dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, in persona del suo legale rappresentante
p.t., (c.f. ), con Sede legale in 80142 Napoli alla Piazza Duca degli Abruzzi n. P.IVA_3
31; pec: , quale titolare del diritto di credito oggetto di Email_4 opposizione, affinché manlevi la convenuta da ogni eventuale condanna a cui dovesse CP_9 sottostare in pendenza del presente giudizio e per l'effetto differire la data dell'udienza per la comparizione dell'Ente pubblico chiamato in causa. 5) In limine litis, dichiarare decaduto il Sig. , in proprio e quale legale rappresentante pro tempore Parte_1 della società dal diritto a proporre Controparte_1 opposizione alla cartella esattoriale sottesa all'intimazione oggetto di causa, stante la tardiva proposizione della stessa e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda proposta. 6) Sempre in limine litis, per tutte le motivazioni di cui al presente atto, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto Ente Pubblico Economico e, per l'effetto estromettere l' dal presente giudizio. 7) Nel Controparte_10 merito, in ogni caso, nel dichiarare legittima e conforme al dettato normativo l'attività svolta dall'Agente per la Riscossione, e rigettare ogni qualsivoglia domanda formulata nei confronti della dell' perché inammissibile, Controparte_2 improcedibile, improponibile, pretestuosa e, comunque, infondata nei suoi presupposti di fatto e di diritto oltre che non provata. 8) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
3. Dopo alcuni rinvii dovuti all'assenza per maternità del giudice scrivente, all'udienza del
23/12/2025, le parti riunciavano ai termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e il giudice riservava la decisione sulla preliminare questione di giurisdizione dellecata dall CP_9
⁎⁎⁎⁎⁎
4. Preliminarmente, stante la sua portata assorbente, va trattata l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dall' in considerazione del fatto che la cartella esattoriale n. CP_9
071-20190017734485000, sottesa all'intimazione di pagamento opposta n.
07120249032854065/000, ha ad oggetto crediti di natura tributaria (imposta sul valore aggiunto anno 2015 e anno 2017). 4.1 Sul punto, va rilevato che la tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è tuttora contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice tributario nell'atto che determina l'inizio dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione, alla giurisdizione del Giudice
Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere dei successivi atti esecutivi tout court. Tale ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente - la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n.
546/1992” la quale, come sottolineato dalla Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari, estendendosi “ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”. La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Il quadro normativo è poi completato dall'art. 19 del citato decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Tale orientamento è stato messo in discussione dalla giurisprudenza formatasi dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”).
Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs.
546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Sezioni Unite del 2019, ord. n. 34447/2019).
Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass. Civ., sent. n. 12642/2021; Cass. S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza a Sezioni
Unite n. 30666/2022, che operano un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sull'eccezione di prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”.
Il discrimen, in definitiva, è offerto dal momento in cui si ritiene maturata la prescrizione del credito: se ante notifica della cartella esattoriale la giurisdizione spetterebbe al giudice tributario, se dopo tale notifica al giudice ordinario (il vero “spartiacque” sarebbe quindi costituito dalla notifica della cartella esattoriale).
Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado compente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del summenzionato proliferare di orientamenti giurisprudenziali, ha inteso riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n.
546/1992. Nelle parole della Suprema Corte, nella sentenza da ultimo menzionata, si legge, da un lato, che non è “compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga
a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto” e, dall'altro lato, che “il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al
"quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti SS.UU. arrivano pertanto a concludere che “Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Con la sentenza n. 32539/2024 del 14/12/2024, la Suprema Corte ha, ancor più chiaramente, evidenziato che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito.
Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dall'orientamento favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale (fatto proprio, in passato, dal giudice scrivente), si ritiene tuttavia di aderire oggi (melius re perpensa) all'orientamento da ultimo menzionato
(e riportato in auge dalle pronunce del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione, a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato, all'atto pratico, sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
4.2 Applicando tali principi al caso oggetto del presente giudizio, si ritiene che l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dall' sia fondata. CP_9
Nella fattispecie in esame è stata opposta un'intimazioni di pagamento emessa ai sensi dell'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, di cui è obbligatoria la notifica nelle ipotesi in cui sia decorso più di un anno dall'invio della presupposta cartella di pagamento. L'art. 50, co. II, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, infatti, così recita: “
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Ne consegue che l'avviso di intimazione, così come la presupposta cartella esattoriale, sono atti equiparati ad un precetto, che viene rinnovato, non avendo l' Controparte_2
dato corso all'espropriazione forzata entro un anno dalla notifica della cartella
[...] esattoriale, che è evidentemente divenuta perenta. L'opposizione mossa avverso tali atti va quindi qualificata quale opposzione pre-esecutiva ai sensi dell'art. 615, co. I, c.p.c. (cfr., sul punto, Cass. Civ. n. 6833 del 11/03/2021, rv. 660718: “ove alla notifica della cartella non segua, entro un anno, l'avvio dell'azione esecutiva, il debitore può sempre opporsi all'intimazione di pagamento successivamente notificata ai sensi dell'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, trattandosi di opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c.”) con la conseguenza che la stessa andrà avanzata innanzi al giudice tributario, allorquando – come nel caso in esame – i relativi crediti hanno natura tributaria.
Non essendo, in definitiva, né l'intimazione di pagamento resa ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 né la cartella esattoriale atti propriamente esecutivi della pretesa, deve accogliersi l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione tributaria, sollevata da potendosi ritenere assorbito ogni altro motivo CP_9 del contendere.
5. Per ciò che attiene infine al regolamento delle spese, poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali (attinenti al riparto di giurisdizione), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
(letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa IT GH, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado territorialmente competente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 23/12/2025. Il Giudice
IT GH