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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/12/2025, n. 2445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2445 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. FLORA SCELZA, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato in data 18 dicembre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1709/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana Pt_1
Cavalcanti, e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
(C.F. ) nata a [...] il CP_1 C.F._1
17.05.1979, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Giuseppina Amodio e con la stessa elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.03.2022 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., l' Pt_1
dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU in data 04.03.2022, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto da al fine di ottenere il riconoscimento CP_1
dell'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la insussistenza, in capo alla richiedente, di una condizione di invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa.
Si costituiva la resistente indicata, la quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
1 In corso di causa con decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante ed assegnata alla scrivente.
All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice decideva la causa pronunciando la presente sentenza.
La domanda è inammissibile.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in 2 fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui
Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito. La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere il dissenso, rispetto alle conclusioni del CTU relative alla fase di ATP, senza formulare alcuna particolare motivazione, la quale diviene invece necessaria, a pena di inammissibilità, nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del CTU.
Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'ATP ex art. 445bis C.P.C., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva anzitutto ad individuare le statuizioni impugnate
(tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico-legale il cui richiamo, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e
2 sempreché il giudice non si discosti dalla stessa CTU, esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di ATP.
Nel presente giudizio, l' ha contestato genericamente le conclusioni del CTU nominato Pt_2
nel procedimento di ATP senza fornire valide argomentazioni scientifiche di segno contrario, mentre la norma poc'anzi evidenziata impone che siano specificati “a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”. In particolare, l' si è limitato ad assegnare alla patologia Pt_1 già riconosciuta dal perito una percentuale di invalidità minore rispetto a quella del 100% accertata dal consulente;
percentuale di invalidità, quest'ultima, in ogni caso, non sufficiente a suffragare la domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, oggetto del giudizio per ATPO.
Mancano nel ricorso introduttivo riferimenti a certificazioni mediche o specifiche patologie non esaminate dal perito, né vi sono specifiche critiche all'operato del CTU. Si tratta, in sintesi, di mero dissenso diagnostico.
In conclusione, l'opposizione promossa dall' va dichiarata inammissibile;
nel contempo, Pt_1 va dichiarata l'insussistenza, in capo alla sig.ra del requisito sanitario per il CP_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa del 22.10.2018.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p. resa dalla si dichiara parte CP_1 ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite relative alla fase del giudizio per ATPO.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, poste a carico dell' . Pt_1
Liquida le spese della CTU redatta in sede di ATP con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara inammissibile il ricorso in opposizione;
b) Dichiara l'insussistenza, in capo alla sig.ra del requisito medico legale CP_1
per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
c) Dichiara la sig.ra non tenuta al pagamento delle spese processuali relative CP_1 alla fase per ATP;
3 e) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro Pt_1
2.500,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore di parte resistente, dichiaratosi anticipatario;
f) Liquida le spese relative alla CTU espletata in fase di ATP come da separato decreto.
Così deciso in Nola il 18 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. FLORA SCELZA, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato in data 18 dicembre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1709/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana Pt_1
Cavalcanti, e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
(C.F. ) nata a [...] il CP_1 C.F._1
17.05.1979, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Giuseppina Amodio e con la stessa elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.03.2022 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., l' Pt_1
dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU in data 04.03.2022, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto da al fine di ottenere il riconoscimento CP_1
dell'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la insussistenza, in capo alla richiedente, di una condizione di invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa.
Si costituiva la resistente indicata, la quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
1 In corso di causa con decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante ed assegnata alla scrivente.
All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice decideva la causa pronunciando la presente sentenza.
La domanda è inammissibile.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in 2 fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui
Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito. La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere il dissenso, rispetto alle conclusioni del CTU relative alla fase di ATP, senza formulare alcuna particolare motivazione, la quale diviene invece necessaria, a pena di inammissibilità, nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del CTU.
Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'ATP ex art. 445bis C.P.C., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva anzitutto ad individuare le statuizioni impugnate
(tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico-legale il cui richiamo, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e
2 sempreché il giudice non si discosti dalla stessa CTU, esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di ATP.
Nel presente giudizio, l' ha contestato genericamente le conclusioni del CTU nominato Pt_2
nel procedimento di ATP senza fornire valide argomentazioni scientifiche di segno contrario, mentre la norma poc'anzi evidenziata impone che siano specificati “a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”. In particolare, l' si è limitato ad assegnare alla patologia Pt_1 già riconosciuta dal perito una percentuale di invalidità minore rispetto a quella del 100% accertata dal consulente;
percentuale di invalidità, quest'ultima, in ogni caso, non sufficiente a suffragare la domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, oggetto del giudizio per ATPO.
Mancano nel ricorso introduttivo riferimenti a certificazioni mediche o specifiche patologie non esaminate dal perito, né vi sono specifiche critiche all'operato del CTU. Si tratta, in sintesi, di mero dissenso diagnostico.
In conclusione, l'opposizione promossa dall' va dichiarata inammissibile;
nel contempo, Pt_1 va dichiarata l'insussistenza, in capo alla sig.ra del requisito sanitario per il CP_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa del 22.10.2018.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p. resa dalla si dichiara parte CP_1 ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite relative alla fase del giudizio per ATPO.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, poste a carico dell' . Pt_1
Liquida le spese della CTU redatta in sede di ATP con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara inammissibile il ricorso in opposizione;
b) Dichiara l'insussistenza, in capo alla sig.ra del requisito medico legale CP_1
per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
c) Dichiara la sig.ra non tenuta al pagamento delle spese processuali relative CP_1 alla fase per ATP;
3 e) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro Pt_1
2.500,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore di parte resistente, dichiaratosi anticipatario;
f) Liquida le spese relative alla CTU espletata in fase di ATP come da separato decreto.
Così deciso in Nola il 18 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
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