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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 2376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2376 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.12.2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3274/2024 R.G. TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore De Vivo, con Parte_1 il quale elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. CP_1
RA PE, elett.te domiciliato in Nola, Strada Statale 7/bis
Resistente FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 15.5.2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all' assegno ordinario d'invalidità ai sensi della l. 222/84 a far data dalla domanda amministrativa del 30.11.2022. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto. Disposto il rinnovo della consulenza tecnica, all'udienza odierna, trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
Il ricorso è infondato e va rigettato. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione nella sua versione anteriore al d.l. 117/2025: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
1 Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Nel merito l'opponente censura la consulenza tecnica del precedente giudizio sommario lamentando, in particolare, che il complesso patologico non è stato correttamente valutato, avendo il ctu sottostimato le infermità accertate, oltre a non averne valutato delle altre. Quindi, proposta opposizione e valutata l'opportunità, è stata disposta la rinnovazione delle attività peritali, per le quali è stato conferito incarico al ctu dott. . Per_1
L'esperto ha così sottoposto a visita il ricorrente in data 14.10.2025 e all'esito del nuovo esame peritale ha riferito di un soggetto calmo e tranquillo, collaborante e orientato nel tempo, nello spazio e verso le persone. Sulla scorta del dato clinico e documentale, poi, il ctu ha formulato la seguente diagnosi: «Artrosi diffusa e in specie del rachide lombare con discopatie;
esiti di frattura-lussazione dell'anca destra (infortunio sul lavoro liquidato in capitale) con deficit dei vari movimenti;
esiti di intervento per poliposi nasale», precisando che: «altre patologie di interesse valutativo, allo stato, non sono obiettivabili né, per patologie diverse da quelle in diagnosi, si sono mai rese necessarie indagini strumentali o è stata riferita l'assunzione di terapie» e ha concluso ritenendo che le infermità accertate non integrano i presupposti necessari per il riconoscimento del beneficio richiesto, di fatto non discostandosi dal giudizio espresso dalla precedente ctu in sede di atp. A sostegno delle proprie determinazioni, alla luce della riferita attività di carpentiere, nonché quella indicata in ricorso di operaio specializzato addetto alla manutenzione di impianti elettrici, l'esperto ha precisato: «non ritengo che la compromissione funzionale artrosica possa essere di gravità tale da comportare una riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato a meno di 1/3», Peraltro, con specifico riferimento alle contestazioni mosse dalla parte istante agli esiti del precedente giudizio sommario, il consulente d'ufficio ha osservato che: «un reflusso gastro-esofageo non risulta documentato nè è stata riferita assunzioni di terapie per disturbi di tale natura e che comunque, stante l'assenza di ripercussioni sulle condizioni generali, avrebbe scarsissima incidenza valutativa», oltre a precisare che: «l'ipoacusia, almeno di entità tale da avere ripercussioni lavorative, non trova riscontro posto che il ricorrente percepiva normalmente la voce di conversazione alla comune distanza
2 interlocutoria». Neppure i postumi dell'infortunio sul lavoro subito dalla parte opponente sono stati ritenuti di particolare gravità e, a conferma delle conseguenze non particolarmente devastanti dell'incidente, il ctu ha osservato che l li ha liquidati a distanza di dieci anni dall'accaduto, circostanza che CP_2
«porta a concludere che doveva essere stato riconosciuto una percentuale d'inabilità compresa tra l'11 ed il 15%». Dunque, anche all'esito del secondo esame peritale, il sig. è Parte_1 risultato carente dei requisiti medico-legali necessari per l'ottenimento dell'assegno ordinario d'invalidità ex l. 222/84. Tutto ciò posto, quindi, si ritiene di dover rigettare la domanda di parte opponente. Spese di lite irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc. Spese di ctu di entrambe le fasi processuali vanno poste definitivamente a CP_ carico dell' .
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e dichiara l'insussistenza dei requisiti sanitari richiesti;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- pone a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi processuali, liquidate con separato decreto.
Nola, 05.12.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Francesco Fucci
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