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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/12/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3239/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
e , rappresentati e difesi dall'Avv. CIMAROSTO Parte_1 Parte_2
MASSIMO, presso lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento volontario di
, rappresentata e difesa dall'Avv. CIMAROSTO MASSIMO, presso lo Controparte_1
stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
Terzo intervenuto
con l'intervento del P.M.;
In punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
sulle seguenti conclusioni
Per i ricorrenti:
“- dato atto che le parti hanno già definito tra loro ogni rapporto di natura economica e nulla hanno
pertanto reciprocamente a pretendere, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
celebrato in data 26.09.1993, in Venezia, tra i signori , nato a [...] il Parte_1
31.05.1968 e nata a [...] il [...]; Parte_2 - revocare l'assegno posto a carico del signor quale concorso nel mantenimento Parte_1
della figlia , risultando la stessa ad oggi economicamente autosufficiente;
Controparte_1
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.”
Per il terzo intervenuto:
“- Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa e stante la raggiunta indipendenza
economica dell'odierna istante, la cessazione dell'obbligo gravante sul signor di Parte_1
corresponsione dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia . Controparte_1
- Spese di lite interamente compensate tra le parti.”
Per il Pubblico Ministero:
“Esprime parere favorevole”.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 21.07.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, in data 26.09.1993 a Venezia, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 25 parte II - Serie A - anno 1993; che dalla loro unione erano nate due figlie:
(già ) in data 03.02.1994, economicamente autosufficiente, e Per_1 Per_2 Parte_1 [...]
in data 05.11.1998; che con decreto di omologa n. cron. 3290/2016, depositato in data CP_1
27.06.2016, il Tribunale di Venezia omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni da essi rassegnate.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge -
domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
In seguito, in data 10.09.2025, si costiuiva in giudizio volontariamente Controparte_1
aderendo inegralmente alla domanda come formulata dai ricorrenti relativamente alla revoca del contributo al suo mantenimento. All'udienza del 25.11.2025 comparivano personalmente entrambi i ricorrenti, confermando il contenuto del ricorso e chiedendone l'accoglimento e all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigarfe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale con decreto di omologa n. cron. 3290/2016 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, emerge chiaramente come la figlia sia divenuta ormai Controparte_1
economicamente indipendente, risultando assunta con contratto a tempo indeterminato e avendo domicilio all'estero (Irlanda).
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 26.09.1993 con rito concordatario da e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio (alla parte II, serie A, n. A, dell'anno 1993) del Comune di Venezia.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto. - Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate: revoca l'assegno posto a carico del signor quale concorso nel mantenimento della figlia Parte_1
, risultando la stessa ad oggi economicamente autosufficiente. Controparte_1
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
e , rappresentati e difesi dall'Avv. CIMAROSTO Parte_1 Parte_2
MASSIMO, presso lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento volontario di
, rappresentata e difesa dall'Avv. CIMAROSTO MASSIMO, presso lo Controparte_1
stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
Terzo intervenuto
con l'intervento del P.M.;
In punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
sulle seguenti conclusioni
Per i ricorrenti:
“- dato atto che le parti hanno già definito tra loro ogni rapporto di natura economica e nulla hanno
pertanto reciprocamente a pretendere, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
celebrato in data 26.09.1993, in Venezia, tra i signori , nato a [...] il Parte_1
31.05.1968 e nata a [...] il [...]; Parte_2 - revocare l'assegno posto a carico del signor quale concorso nel mantenimento Parte_1
della figlia , risultando la stessa ad oggi economicamente autosufficiente;
Controparte_1
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.”
Per il terzo intervenuto:
“- Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa e stante la raggiunta indipendenza
economica dell'odierna istante, la cessazione dell'obbligo gravante sul signor di Parte_1
corresponsione dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia . Controparte_1
- Spese di lite interamente compensate tra le parti.”
Per il Pubblico Ministero:
“Esprime parere favorevole”.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 21.07.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, in data 26.09.1993 a Venezia, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 25 parte II - Serie A - anno 1993; che dalla loro unione erano nate due figlie:
(già ) in data 03.02.1994, economicamente autosufficiente, e Per_1 Per_2 Parte_1 [...]
in data 05.11.1998; che con decreto di omologa n. cron. 3290/2016, depositato in data CP_1
27.06.2016, il Tribunale di Venezia omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni da essi rassegnate.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge -
domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
In seguito, in data 10.09.2025, si costiuiva in giudizio volontariamente Controparte_1
aderendo inegralmente alla domanda come formulata dai ricorrenti relativamente alla revoca del contributo al suo mantenimento. All'udienza del 25.11.2025 comparivano personalmente entrambi i ricorrenti, confermando il contenuto del ricorso e chiedendone l'accoglimento e all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigarfe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale con decreto di omologa n. cron. 3290/2016 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, emerge chiaramente come la figlia sia divenuta ormai Controparte_1
economicamente indipendente, risultando assunta con contratto a tempo indeterminato e avendo domicilio all'estero (Irlanda).
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 26.09.1993 con rito concordatario da e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio (alla parte II, serie A, n. A, dell'anno 1993) del Comune di Venezia.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto. - Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate: revoca l'assegno posto a carico del signor quale concorso nel mantenimento della figlia Parte_1
, risultando la stessa ad oggi economicamente autosufficiente. Controparte_1
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero