Articolo 25 della Legge 29 ottobre 1974, n. 594
Articolo 24Articolo 26
Versione
15 dicembre 1974
Art. 25.
L'articolo 16 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Gli interessi prodotti da un credito garantito con privilegio o ipoteca e le spese previste dagli articoli 2749 e 2855 del codice civile hanno lo stesso grado del capitale entro i limiti previsti dagli articoli medesimi".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1974