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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/12/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di SA in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 816/2022 R.G.
promossa da o c.f. , nato ad [...] il giorno Parte_1 CodiceFiscale_1
08.04.1951, in proprio e quale procuratore speciale, giusta procura speciale in Notaio
del 28.04.14, n. rep. 72301 di: Persona_1
o c.f. nato a [...] il [...], con la Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentanza e la difesa, anche in via disgiunta tra loro, dell'Avv. Dario Seminara
e dell'Avv. Marco Leo, entrambi del foro di Catania
- parte attrice - contro
o in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3, con la rappresentanza e la difesa, anche in via disgiunta tra loro, dell'Avv. Alberto Toffoletto, dell'Avv. Marco Pesenti, dell'Avv. Christian Romeo, dell'Avv. Luciana Cipolla, dell'Avv. Flora
EN e dell'Avv. Simona Daminelli, tutti del Foro di Milano.
- parte convenuta - avente ad oggetto: “risarcimento danni da responsabilità contrattuale”
***
Con provvedimento 16.08.25, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• Con ricorso ex art 702 bis c.p.c., depositato in data 15.02.22, veniva dedotto:
o Che i due ricorrenti ( e sono stati gli ultimi soci Parte_3 Parte_4 della Parte_5
o Che tale soc. Cooperativa E.A. era creditrice del Comune di UG, e che era creditrice della Coop. EA, sicchè pignorò in parte Pt_5 Pt_5 qua il maggior credito che EA vantava nei confronti del Comune di
UG; o Che il 15.02.05 a richiesta di dipendenza di Pt_5 Parte_6
UG, che voleva meglio garantirsi in caso di suoi crediti nei confronti della correntista cedeva con atto notarile 24.05.95 rep. 10436 pro Pt_5 solvendo a il credito nei confronti del Comune di UG Parte_6 già vantato da EA e quindi da giusta atto di assegnazione del Pt_5
OR di UG sino a lire 164.819.000 oltre IVA e CPA. Con decorrenza immediata subentrando in tutti i diritti Parte_6 spettanti alla cedente sul credito predetto. Detto atto veniva notificato in data 29.05.95 al Comune di UG ed alla Parte_6 dipendenza di UG.
o Che succeduto a il , era sorto Parte_6 Parte_7 contenzioso tra questa e in punto alla sussistenza di ragioni Pt_5 creditorie dell'una o dell'altra parte, con evidente ricaduta in punto al danno, in ipotesi derivante a per il ritardato esercizio del diritto di Pt_5 credito ceduto: onde Trib. SA, con sentenza n.d. 308/2010 scriveva:
“Fondata è la domanda di risarcimento dei danni avanzata dagli attori opponenti in relazione alla cessione pro solvendo del credito di euro 85.121,90 (lire 164.819.000) effettuata in data 24.05.1995 dalla in favore della Banca… Pt_5 l'Istituto di credito non ha provato di aver esperito ogni opportuna azione giudiziaria al fine di riscuotere il credito ceduto o, comunque, diretto a far determinare il Comune di UG in merito al riconoscimento del debito…conseguentemente l'istituto di credito convenuto va condannato al pagamento in favore di degli interessi legali che la somma di euro Pt_5 85.121,90, non recuperata, ha generato sul saldo dei rapporti contrattuali con decorrenza dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio sino al soddisfo”.
o Proseguito, pertanto, il detto giudizio per la determinazione dei detti interessi, con sentenza definitiva n. 499/12 il Tribunale di SA, ha chiarito che gli interessi in parola sono stati calcolati in euro 14.539,45 sino al 30.06.2010, e la è stata condannata a pagare, oltre al CP_2 predetto importo di euro 14.539,45, anche gli interessi maturati successivamente a detta data e sino al soddisfo, di poi avvenuto in data
11.10.12.
o Comprovato il giudicato su dette sentenze del Tribunale di SA, per il rigetto degli appelli del , a definizione del duplice Parte_7 grado di giudizio nel quale erano intervenuti gli attuali ricorrenti, quali ultimi soci della lite pendente cancellata, i ricorrenti concludevano Pt_5 nei seguenti termini: VOGLIA L'ON. GIUDICE ADITO respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
o risolvere il contratto di cessione di credito 24.05.1995 notaio di Per_2
Acicastello (CT) rep n. 10436 racc. n. 3216, e ciò sia perché, a monte, non sussiste il maggior credito della Banca cessionaria garantito dalla cessione di credito, sia perché a valle detto diritto di credito non è stato diligentemente esercitato
(elementi entrambi risultanti dal giudicato dato da sentenze Trib. SA 308/10
e 499/12)
pag. 2/14 o rilevare che il diritto di credito ceduto più non sussiste, avendo il Comune, nell'assenza del suo esercizio da parte della Banca cessionaria, pagato il terzo;
o condannare la resistente al risarcimento del danno pari al CP_1 credito non riscosso, e quindi al pagamento in favore della parte deducente di euro
85.121,90, oltre interessi al tasso legale dall'11.10.2012 al deposito del presente ricorso, ed al tasso c.d. “commerciale” ex art. 1284/4 c.c. dal deposito del presente ricorso al soddisfo.
o Con le spese e compensi di lite, con spese generali al 15 %, Cassa ed IVA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei deducenti procuratori che dichiarano aver anticipato spese e non riscosso compensi.
• A seguito della iscrizione a ruolo, questo Tribunale fissava udienza di prima comparizione per il giorno 26.09.22. Indi, a seguito della notifica del ricorso e del relativo decreto, si costituiva ritualmente la convenuta così CP_2 concludendo:
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previa occorrendo conversione del rito ai sensi dell'art. 702-ter, terzo comma, c.p.c. e previo, inoltre, ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Roma o Milano.
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie in quanto coperte da giudicato;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza di tutte le domande avversarie quale conseguenza dell'introduzione della lite ex art. 702-bis c.p.c.;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione.
Nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande di parte attrice, ridurre ulteriormente le pretese avversarie, tenuto conto di tutte le difese ed eccezioni della Banca convenuta, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1225 e 1227 c.c.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre a IVA e CPA come per legge.
• A seguito di differimenti d'ufficio, la prima udienza veniva trattata il 16.01.23. A detta udienza, questo Tribunale (Giudice Solarino) così statuiva
“… viste le note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
pag. 3/14 ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria;
p.q.m.
dispone il mutamento di rito e fissa l'udienza di cui all'art. 183 cpc il 29.5.2023 ore 09:45
• Alla udienza del 29.05.23 venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e fissata nuova udienza per il giorno 11.12.23. I procuratori delle parti depositavano memorie istruttorie.
• Con provvedimento 15.03.24, questo Tribunale (Giudice Leonardi), a scioglimento della riserva assunta alla udienza del giorno 11.12.23, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 13.03.25 per la precisazione delle conclusioni.
• Alla udienza del 13.03.25 le parti precisavano le conclusioni. In particolare, parte attrice così precisava le conclusioni: VOGLIA L'ON. ADITO CP_3 respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
e segnatamente l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di SA per esser di SA il cessionario del credito nel contratto oggetto di richiesta di risoluzione…
e l'eccezione di prescrizione, stante che il giudicato (sull'inadempimento della cessionaria) si è formato in base a sentenze della C. App. di Catania 84 e CP_2
731 del 2019;
o risolvere il contratto di cessione di credito 24.05.1995 notaio Per_2 di Acicastello (CT) rep n. 10436 racc. n. 3216, e ciò sia perché, a monte, non sussiste il maggior credito della Banca cessionaria garantito dalla cessione di credito, sia perché a valle detto diritto di credito non è stato diligentemente esercitato (elementi entrambi risultanti dal giudicato dato da sentenze Trib. SA 308/10 e 499/12, giudicato formatosi a seguito del rigetto degli appelli con sentenze C.App. Catania 84/19 e 731/19);
o rilevare che il diritto di credito ceduto più non sussiste, avendo il Comune, nell'assenza del suo esercizio da parte della Banca cessionaria, pagato il terzo;
o condannare la resistente al risarcimento del danno CP_1 pari al credito non riscosso, e quindi al pagamento in favore della parte deducente di euro 85.121,90, oltre interessi al tasso legale dall'11.10.2012 al deposito del presente ricorso, ed al tasso c.d.
“commerciale” ex art. 1284/4 c.c. dal deposito del presente ricorso al soddisfo (sul punto v. Cass. 28409/18; a maiori ad minus, v. Cass,
61/23 e v. Cass. SS.UU. 12449/24).
o Con le spese e compensi di lite, con spese generali al 15 %, Cassa ed IVA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei deducenti procuratori che dichiarano aver anticipato spese e non riscosso compensi.
pag. 4/14 Si chiede porsi la causa in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile.
Parte convenuta così precisava le conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), e previo, inoltre, ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma o Milano;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie in quanto coperte da giudicato;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza di tutte le domande avversarie quale conseguenza dell'introduzione della lite ex art.702-bis c.p.c.;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione.
Nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande di parte attrice, ridurre ulteriormente le pretese avversarie, tenuto conto di tutte le difese ed eccezioni della Banca convenuta, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1225 e 1227 c.c.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre a IVA e CPA come per legge.
• A seguito di scioglimento della riserva assunta, con provvedimento in data 16.08.25, la causa veniva introitata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge. Entrambe le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica nei termini assegnati.
MOTIVAZIONI
1. Sull'eccezione di incompetenza per territorio. – Ex art. 20 cpc, foro competente è (anche) quello in cui deve eseguirsi l'obbligazione. Ora, cessionaria nel contratto di cessione di credito pro solvendo (oggetto di domanda risolutoria) era la dipendenza di UG (e quivi Parte_6 infatti venne notificata la cessione di credito), e il credito ceduto (nei confronti del Comune di UG) doveva esercitarsi presso il foro del pag. 5/14 tesoriere del Comune di UG, ovvero in UG: onde la competenza territoriale del Tribunale di SA. Del resto, già questo Tribunale di
SA (con sentenze ai numeri 308/10 e 499/12) si è detto competente per un inadempimento connesso al contratto in parola, donde può anche dirsi essersi costituito il giudicato in merito alla competenza territoriale di questo
Tribunale.
2. Sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori. – Gli attori risultano parte nei processi di appello promossi dalla avverso dette CP_2 sentenze del Tribunale di SA. Risulta in particolare dalla sentenza
C.App. Catania n. 731/19, prodotta da parte attrice:
“… Si costituiva tardivamente quale ex socio, già titolare Parte_1 della quota del 50 % del capitale sociale della SO.SI. s.r.l. in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese il 22.06.11, rilevando l'inammissibilità dell'appello…
Con ordinanza collegiale del 21.03.18, rilevato che SI SR in liquidazione … era stata cancellata dal registro delle imprese, per effetto della estinzione della società si era verificato un fenomeno successorio nei riguardi dei soci: ma considerato che il socio si era costituito, andava integrato il Pt_1 contraddittorio nei confronti degli altri soci titolari del restante 50 %...
…Con riferimento alla difesa della intervenuta che assume che il CP_4 credito vada considerato rinunziato a causa della estinzione della società che ne era titolare, sicchè l'effetto successorio nei confronti dei soci non si produrrebbe, l'assunto non appare nel caso che ci occupa condivisibile…
PQM
la Corte … condanna in solido alla rifusione delle spese … CP_1 che liquida in favore di … e per compensi in Parte_1 Parte_2 euro …”.
In sostanza, la questione della titolarità del diritto di credito risarcitorio de quo agitur, siccome acquisito dagli ultimi soci della , cancellata dal Pt_5 registro delle imprese, è stata già posta dalla Società dante causa di nel processo “presupposto”, ed è stata rigettata dalla Corte di CP_1
Appello di Catania con sentenza (n. 731/19) passata in giudicato. Può quindi dirsi che costituisce giudicato esterno inter-partes la titolarità degli attori dei diritti già incorporati nella “cessione di credito pro solvendo” del
24.05.95, per essere gli stessi subentrati a che già li aveva esercitati Pt_5 quando era in bonis.
3. Sull'eccezione di giudicato. – afferma che la domanda che ne CP_1 occupa doveva esser avanzata nel processo “presupposto”: l'eccezione non coglie nel segno. Ed infatti, allora non era chiaro a se Pt_5 CP_1 avrebbe avuto la possibilità di esercitare successivamente il diritto di credito pag. 6/14 ceduto (che, in verità, avrebbe anche potuto rivelarsi insussistente, in virtù di contestazioni del debitore ceduto;
oppure sarebbe potuto esser pagato in percentuale, nel caso, ad esempio, di dissesto del Comune): per cui Pt_5 scelse di domandare solo il danno da ritardato esercizio, anche per il fatto che allora era contestato chi -tra la Società correntista e la Banca- fosse la vera parte creditrice. Risulta quindi non corretto dire che questa azione sia eguale a quella esercitata nel giudizio deciso dal Tribunale di SA con sentenze
308/10 e 499/12; come pure non corretto è affermare che l'azione oggi esaminata, con cui si richiede la risoluzione della cessione di credito, e il risarcimento del danno pari all'intero credito azionato, doveva obbligatoriamente esser proposta nel corso del giudizio presupposto. Ed infatti, ben può il creditore domandare prima il danno da ritardo, e poi, nel caso di protrarsi dell'inadempimento, la risoluzione del contratto e il danno dalla stessa derivante.
4. Sull'eccezione di prescrizione estintiva. – La cessione di credito è del 24.05.95. E', pacifico che i diritti derivanti da contratti si prescrivano in 10 anni. Ma ancora al 2002, quando erano passati solo 7 anni dalla cessione, le parti sono in lite, e precisamente col n.rg. 370/2002 si apre il giudizio civile innanzi il Tribunale di SA che sarà poi parzialmente definito con sentenza n. 308/2010. Se quindi ancora pende lite tra le parti per verificare chi sia il vero creditore, è chiaro che non può richiedersi la risoluzione della cessione di credito, che, evidentemente, sarà una conseguenza possibile, nel solo caso in cui sia detta SI creditrice e non debitrice della Detto CP_2 giudizio civile, poi come detto proseguito e definito con sentenza n. 499/12, continua per effetto degli appelli della e solo si concluderà con CP_2 sentenze di rigetto degli appelli della Corte di Appello di Catania numerate
84/19 e 731/19. Per effetto del mancato ricorso per cassazione, dette sentenze della Corte catanese passano in giudicato: onde solo dal 2019 risulta il diritto della parte cedente di risolvere la cessione. E l'azione per cui è causa è stata esercitata nel 2022. Si rigetta quindi l'eccezione di prescrizione.
5. Nel merito. Sul fatto colpevole. – Per effetto della cessione di credito, avrebbe subito dovuto attivarsi nei confronti del Comune di Parte_6
UG, ma non lo fece. Fu sanzionata, per questo ritardo, dal Parte_6
Tribunale di SA, con sentenza 308/2010: ma continuò a non esercitare detto diritto, che ovviamente poteva esser esercitato solo dalla stessa, siccome cessionaria (salvo il suo onere di rendiconto a seguito della definizione dei rapporti con . Ora, come risulta da nota del Comune di UG datata Pt_5
05.12.13, prodotta come doc. 5 da parte ricorrente, è accaduto che, insediatosi pag. 7/14 il Commissario ad acta per il pagamento dovuto (ad EA e quindi a , con Pt_5 deliberazione del 31.12.12 fu disposto il pagamento dell'intero in favore di EA, senza che si fosse “tenuto conto dell'atto di pignoramento presso terzi del 13.11.94 a favore di e della successiva assegnazione delle somme Pt_5 disposte dal OR di UG …”. Cosicché, quando gli attori hanno domandato al Comune detto pagamento, il Comune rispose che oramai il danaro in parola era stato acquisito da terzi (EA) e che comunque gli attori quali aventi causa di non erano titolari del diritto di credito de quo, Pt_5 siccome ceduto a . – In sostanza, e poi i suoi Parte_6 Parte_6 aventi causa, e quindi oggi è responsabile di non aver esercitato CP_1 detto diritto di credito: se lo avesse fatto, avrebbe sùbito -stante l'esito del giudizio inter partes, che ha visto creditrice dovuto accreditare l'utile Pt_5 risultato ai deducenti, ma, come detto, la Banca è risultata colpevolmente inerte, anche dopo la sentenza resa da Tribunale di SA n. 308/2010 che aveva sanzionato il suo ritardo (e, in verità, allora il Comune non aveva adempiuto: lo avrebbe fatto solo con deliberazione 31.12.12). In questa colpevole inerzia sta l'inadempimento della cessionaria: inadempimento protrattosi per tanto tempo da integrare il grave fatto colpevole, donde la risoluzione del contratto di cessione di credito 24.05.1995.
6. Sul danno. – Come già più volte detto, il Tribunale di SA già con sentenza 308/2010 aveva sanzionato il ritardo della che pagò gli CP_2 interessi legali sulla somma de qua -85.121,90- quale danno da ritardo, sino all' 11.10.12. Ora, per dire responsabile il cessionario del credito nei confronti del cedente va provato che il credito sussisteva e che c'erano concrete chance di recupero: del che è prova, data appunto con la nota del
Comune 05.12.13, sopra citata. – Va quindi condannata la convenuta al CP_2 pagamento dell'importo di euro 85.121,90 oltre gli interessi al tasso legale dall' 11.10.2012.
7. Sulla domanda di interessi ex art. 1284/4 c.c.. – Gli attori hanno chiesto il pagamento degli interessi c.d. commerciali, ex art. 1284/4 c.c.. Sul punto, seguendo il filo logico di Cass., I, 22.10.25 n. 28036, va osservato quanto appresso.
L'art. 1284, quarto comma, c.c. stabilisce che "se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", individuando, pertanto, quale tasso di interesse applicabile dal momento della proposizione della domanda giudiziale, quello determinato dalle previsioni di cui al D.Lgs. n.
pag. 8/14 231/2002. Appare evidente che la ratio di tale disciplina speciale è costituita dall'intenzione del legislatore di evitare che la resistenza - poi rivelatasi infondata
- ad una domanda di condanna al pagamento di una somma pecuniaria consenta al debitore di lucrare sui tempi della durata del giudizio. Scopo del dettato normativo è quindi quello di introdurre un meccanismo di accelerazione - o deflazione - dei giudizi, come del resto ben evidenziato dalla stessa intitolazione del D.L. n. 132/2014 ("Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile") e come percepito dalla Suprema Corte sin dalle sue prime pronunce in materia (Cfr.
Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 28409 del 07/11/2018, che osserva come "la voluntas legis sia diretta a colpire l'inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e pattiziamente assunto, anche mediante l'abuso del processo come mezzo per prolungare ai danni del creditore la soddisfazione del suo diritto.").
Se la ratio della norma non sembra porre particolari problemi interpretativi, diversamente è a dirsi per quanto riguarda la individuazione dell'ambito di applicazione della speciale categoria di interessi, profilo in relazione al quale, invece, si è registrata nel tempo una evoluzione della giurisprudenza della
Suprema Corte.
Secondo la posizione originariamente assunta dalle prime pronunce in materia
(tra le massimate: Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 28409 del 07/11/2018; Cass. Sez. 3
- Ordinanza n. 13145 del 14/05/2021; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 14512 del
09/05/2022), l'ambito di applicazione dell'art. 1284, quarto comma, c.c. era da ritenersi limitato alle sole obbligazioni di fonte contrattuale (ma già Cass. Sez. 2
- Sentenza n. 28409 del 07/11/2018 e Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 13145 del
14/05/2021 estendono, sia pure obiter dictum, l'applicazione della previsione anche alle obbligazioni pecuniarie che trovano fonte in un contratto stipulato tra le parti "anche se afferenti ad obbligo restitutorio"). Tale esito interpretativo si è venuto a fondare in via primaria sulla valorizzazione dell'inciso preliminare della previsione ("se le parti non ne hanno determinato la misura"), essendosi argomentato che una simile condizione negativa non avrebbe avuto possibilità di concretizzarsi nel caso di obbligazioni di fonte non negoziale, non essendo possibile in tali casi procedere alla previa negoziazione del tasso di interessi applicabile.
Anche - verosimilmente - all'esito delle obiezioni sollevate da una parte della dottrina, pronunce successive della Suprema Corte (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n.
61 del 03/01/2023 nonché Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 7677 del 22/03/2025,
pag. 9/14 quest'ultima peraltro successiva a Cass. Sez. U - , Sentenza n. 12449 del
07/05/2024), sono invece giunte ad un diverso approdo che è stato poi condensato dall'Ufficio del Massimario nei principi per cui "Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione." (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023) e "Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non
è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura -
a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione." (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 7677 del
22/03/2025). Si deve, in realtà, osservare che le decisioni in questione risultano riferite entrambe nello specifico a crediti azionati a titolo di ripetizione di indebito, di talché viene ad evidenziarsi che proprio tale ultima fattispecie sembra costituire l'area in relazione alla quale con maggior frequenza si è posto il tema dell'applicabilità dell'art. 1284, quarto comma, c.c.
Sulla tematica in questione sono recentemente intervenute le Sezioni Unite, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. (Cass. Sez. U - Sentenza n.
12449 del 07/05/2024): ove le Sezioni Unite - che erano chiamate a pronunciarsi sullo specifico quesito concernente la possibilità per il giudice dell'esecuzione di riconoscere gli interessi di cui all'art. 1284, quarto comma,
c.c., in assenza del loro esplicito riconoscimento nel titolo esecutivo - si sono soffermate - quale necessario passaggio argomentativo - sul tema dell'ambito di applicazione della previsione in rilievo, chiarendo "che il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale", con la pag. 10/14 conseguenza "che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale,
a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, è anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4", dovendo quindi il giudice della cognizione procedere anche allo specifico accertamento dell'applicabilità o meno dello speciale saggio di interessi contemplato dalla norma in esame. Accertamento - hanno proseguito le Sezioni Unite - che deve investire la varietà dei presupposti applicativi del dettato normativo, individuati, in primo luogo, nella "(...) natura della fonte dell'obbligazione, la quale, in base all'art. 1173 cod. civ., può essere la più varia", venendo "in rilievo la generale distinzione fra obbligazioni contrattuali ed obbligazioni derivanti da responsabilità extracontrattuale e l'area dei crediti di lavoro (con la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, cod. civ.), ma anche, a titolo soltanto esemplificativo, una congerie di crediti, quali quelli in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge n. 89 del 2001, i crediti per gli alimenti (dovuti, in base all'art. 445 cod. civ., proprio dal giorno della domanda giudiziale) ed in generale i crediti derivanti da obblighi familiari, nonché, in questo quadro, i crediti non preesistenti al processo, tutti crediti, questi ultimi, per i quali può indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione". Già tale eterogenea serie di ipotesi ha quindi indotto le Sezioni Unite
a chiarire che lo stabilire se "(...) l'obbligazione dedotta in giudizio, e destinata ad entrare nel titolo esecutivo giudiziale, sia suscettibile di produrre i super- interessi, in relazione a ciascuna delle tipologie di obbligazioni sommariamente indicate, deve essere oggetto di specifico accertamento da parte del giudice della cognizione, il che implica anche la compiuta qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio.", tenendo altresì conto di ulteriori fattori, quali la presenza o meno di una pattuizione sulla misura degli interessi, nonché
l'individuazione delle specifiche tipologie di atto processuale (lato sensu) concretamente riconducibili all'ampia nozione di "domanda" utilizzata nella previsione.
Operata tale sintetica ricostruzione, si deve a questo punto osservare che se la previsione in rilievo risulta pacificamente applicabile alle obbligazioni di fonte negoziale - ma non, come visto, solo ad esse - non appare tuttavia corretto concludere che tale applicazione si estenda a tutte le obbligazioni che scaturiscono dalla vicenda contrattuale e che, in particolare, non possa essere pag. 11/14 predicata l'applicazione dei c.d. "super interessi" all'obbligazione risarcitoria da inadempimento.
Una prima ragione idonea a giustificare tale conclusione può essere rinvenuta nella stessa natura dell'obbligazione risarcitoria che scaturisca dall'inadempimento di un'obbligazione contrattuale diversa da quelle pecuniaria,
e cioè di un'obbligazione quale è quella dedotta nel caso di specie, ove la Società convenuta è ritenuta inadempiente non all'obbligo di corrispondere direttamente una somma di denaro ma all'obbligo di esercitare il diritto di credito ceduto e quindi di rendicontare il suo operato. Ebbene, la S.C. ha già chiarito che nel caso di obbligazione risarcitoria che scaturisce dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale diversa da quelle pecuniaria, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 26202 del
06/09/2022). Tale dato vale ad evidenziare, quindi, che l'obbligazione, come sopra individuata, si viene a collocare al di fuori di quello che potrebbe essere l'ambito di una previsione - l'art. 1284 c.c. - comunque dettata in relazione alle obbligazioni ab origine pecuniarie, godendo, peraltro di un regime di produzione di interessi (e rivalutazione) pienamente autonomo e derivante dal suo essere non obbligazione di valuta bensì di valore.
Una seconda ragione può essere ulteriormente rinvenuta nella ratio della previsione che ha introdotto i c.d. super-interessi. Si è visto infatti che, senza necessità di scomodare visioni sanzionatorie, lo scopo del dettato normativo è essenzialmente deflattivo e di accelerazione del contenzioso, incentivando il soggetto convenuto come debitore ad operare un'adeguata valutazione preliminare dei rischi di causa in considerazione di un meccanismo - è cioè
l'applicazione dei "super interessi" - che viene a costituire un vero e proprio costo transattivo straordinario e viene quindi indirettamente ad incrementare nel soggetto medesimo l'elemento di avversione al rischio, inducendolo a resistere e pag. 12/14 proseguire nel giudizio solo dopo aver operato un'attenta valutazione dell'alea della causa ed essere pervenuto ad una prognosi marcatamente favorevole sull'esito della stessa.
Se tale è la ratio dell'art. 1284, quarto comma, c.c. - e cioè disincentivare condotte, peraltro diffuse, di azzardo morale - è giocoforza, allora, concludere che l'applicazione della previsione risulta condizionata dalla presenza o meno
(non di un rapporto contrattuale, bensì) di uno specifico profilo, costituito dal carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio, in quanto è in presenza di tale elemento che il debitore - rectius il soggetto convenuto in giudizio come tale - non solo può operare la necessaria valutazione economica sui rischi di causa ma anche può determinarsi ad adempiere spontaneamente, versando una somma che, appunto, risulta ab initio determinata o determinabile e non necessita quindi di quella quantificazione che può scaturire solo all'esito di un giudizio.
Laddove, invece, ci si misuri con un obbligo risarcitorio privo del carattere di liquidità -come appunto nel caso dell'obbligazione risarcitoria che scaturisce dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale diversa da quella pecuniaria- e necessitante di liquidazione giudiziale, appare evidente che viene meno la stessa ratio posta alla base dell'art. 1284, quarto comma, c.c. ed anzi la sua applicazione finirebbe per costituire un eccessivo ed ingiustificato deterrente rispetto alla decisione del convenuto di resistere alle pretese risarcitorie illiquide e, di riflesso, un incentivo alla formulazione di domande risarcitorie sproporzionate - confidando l'attore nell'indiretta pressione costituita dall'applicazione della norma in esame - per di più disincentivando soluzioni transattive.
Si deve quindi concludere che il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per l'operatività dell'art. 1284, quarto comma, c.c. e che, conseguentemente, la previsione non trova applicazione nell'ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un'obbligazione risarcitoria derivante dall'inadempimento di una obbligazione diversa da quella pecuniaria.
Ne deriva che va rigettata la domanda del pagamento dei super-interessi, ex art. 1284/4 c.c..
pag. 13/14 Mentre va detto dovuto l'importo di euro 85.121,90 dalla data dell' 11.10.12
(stante che sino a tale data, per effetto delle sentenze di questo Tribunale n.ri
308/2010 e 499/2012, erano stati già gli interessi pagati agli attori, a titolo di danno per ritardato esercizio del diritto di credito).
Oltre ai soli interessi al tasso legale, appunto dall' 11.10.2012.
8. Quanto alle spese legali, va preliminarmente detto che, premessa la domanda attorea di euro 85.121, nello scaglione compreso tra euro 52.000 ed euro 260.000, queste sono le voci e i valori giusta il D.M. 55/14 e ss.mm.:
STUDIO DELLA CONTROVERSIA 2.552 FASE INTRODUTTIVA 1.628 FASE TRATTAZIONE 5.670
FASE DECISIONALE 4.253 TOTALE 14.103 in disparte ovviamente le spese generali al 15 %, Cassa Previdenza ed IVA se dovuta.
Per detti importi va emessa condanna.
P. Q. M.
Il Tribunale di SA, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 816/2022 R.G. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
• Dichiara risolta per inadempimento della parte cessionaria la cessione di credito stipulata il 24.05.95 in UG, che ha visto cedente e Pt_5 cessionaria;
Parte_6
• Condanna la convenuta l pagamento in favore della Controparte_1 parte attrice di euro 85.121,90, oltre interessi legali dall' 11.10.2012;
• Rigetta ogni ulteriore diversa domanda;
• Condanna al pagamento delle spese legali liquidate in euro CP_1
14.103 oltre il 15 % per spese generali, CPA e IVA se dovuta, oltre euro
786 per spese vive, in favore dei difensori di parte attrice dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in SA, in data 6 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Gianfranco Todaro
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di SA in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 816/2022 R.G.
promossa da o c.f. , nato ad [...] il giorno Parte_1 CodiceFiscale_1
08.04.1951, in proprio e quale procuratore speciale, giusta procura speciale in Notaio
del 28.04.14, n. rep. 72301 di: Persona_1
o c.f. nato a [...] il [...], con la Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentanza e la difesa, anche in via disgiunta tra loro, dell'Avv. Dario Seminara
e dell'Avv. Marco Leo, entrambi del foro di Catania
- parte attrice - contro
o in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3, con la rappresentanza e la difesa, anche in via disgiunta tra loro, dell'Avv. Alberto Toffoletto, dell'Avv. Marco Pesenti, dell'Avv. Christian Romeo, dell'Avv. Luciana Cipolla, dell'Avv. Flora
EN e dell'Avv. Simona Daminelli, tutti del Foro di Milano.
- parte convenuta - avente ad oggetto: “risarcimento danni da responsabilità contrattuale”
***
Con provvedimento 16.08.25, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• Con ricorso ex art 702 bis c.p.c., depositato in data 15.02.22, veniva dedotto:
o Che i due ricorrenti ( e sono stati gli ultimi soci Parte_3 Parte_4 della Parte_5
o Che tale soc. Cooperativa E.A. era creditrice del Comune di UG, e che era creditrice della Coop. EA, sicchè pignorò in parte Pt_5 Pt_5 qua il maggior credito che EA vantava nei confronti del Comune di
UG; o Che il 15.02.05 a richiesta di dipendenza di Pt_5 Parte_6
UG, che voleva meglio garantirsi in caso di suoi crediti nei confronti della correntista cedeva con atto notarile 24.05.95 rep. 10436 pro Pt_5 solvendo a il credito nei confronti del Comune di UG Parte_6 già vantato da EA e quindi da giusta atto di assegnazione del Pt_5
OR di UG sino a lire 164.819.000 oltre IVA e CPA. Con decorrenza immediata subentrando in tutti i diritti Parte_6 spettanti alla cedente sul credito predetto. Detto atto veniva notificato in data 29.05.95 al Comune di UG ed alla Parte_6 dipendenza di UG.
o Che succeduto a il , era sorto Parte_6 Parte_7 contenzioso tra questa e in punto alla sussistenza di ragioni Pt_5 creditorie dell'una o dell'altra parte, con evidente ricaduta in punto al danno, in ipotesi derivante a per il ritardato esercizio del diritto di Pt_5 credito ceduto: onde Trib. SA, con sentenza n.d. 308/2010 scriveva:
“Fondata è la domanda di risarcimento dei danni avanzata dagli attori opponenti in relazione alla cessione pro solvendo del credito di euro 85.121,90 (lire 164.819.000) effettuata in data 24.05.1995 dalla in favore della Banca… Pt_5 l'Istituto di credito non ha provato di aver esperito ogni opportuna azione giudiziaria al fine di riscuotere il credito ceduto o, comunque, diretto a far determinare il Comune di UG in merito al riconoscimento del debito…conseguentemente l'istituto di credito convenuto va condannato al pagamento in favore di degli interessi legali che la somma di euro Pt_5 85.121,90, non recuperata, ha generato sul saldo dei rapporti contrattuali con decorrenza dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio sino al soddisfo”.
o Proseguito, pertanto, il detto giudizio per la determinazione dei detti interessi, con sentenza definitiva n. 499/12 il Tribunale di SA, ha chiarito che gli interessi in parola sono stati calcolati in euro 14.539,45 sino al 30.06.2010, e la è stata condannata a pagare, oltre al CP_2 predetto importo di euro 14.539,45, anche gli interessi maturati successivamente a detta data e sino al soddisfo, di poi avvenuto in data
11.10.12.
o Comprovato il giudicato su dette sentenze del Tribunale di SA, per il rigetto degli appelli del , a definizione del duplice Parte_7 grado di giudizio nel quale erano intervenuti gli attuali ricorrenti, quali ultimi soci della lite pendente cancellata, i ricorrenti concludevano Pt_5 nei seguenti termini: VOGLIA L'ON. GIUDICE ADITO respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
o risolvere il contratto di cessione di credito 24.05.1995 notaio di Per_2
Acicastello (CT) rep n. 10436 racc. n. 3216, e ciò sia perché, a monte, non sussiste il maggior credito della Banca cessionaria garantito dalla cessione di credito, sia perché a valle detto diritto di credito non è stato diligentemente esercitato
(elementi entrambi risultanti dal giudicato dato da sentenze Trib. SA 308/10
e 499/12)
pag. 2/14 o rilevare che il diritto di credito ceduto più non sussiste, avendo il Comune, nell'assenza del suo esercizio da parte della Banca cessionaria, pagato il terzo;
o condannare la resistente al risarcimento del danno pari al CP_1 credito non riscosso, e quindi al pagamento in favore della parte deducente di euro
85.121,90, oltre interessi al tasso legale dall'11.10.2012 al deposito del presente ricorso, ed al tasso c.d. “commerciale” ex art. 1284/4 c.c. dal deposito del presente ricorso al soddisfo.
o Con le spese e compensi di lite, con spese generali al 15 %, Cassa ed IVA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei deducenti procuratori che dichiarano aver anticipato spese e non riscosso compensi.
• A seguito della iscrizione a ruolo, questo Tribunale fissava udienza di prima comparizione per il giorno 26.09.22. Indi, a seguito della notifica del ricorso e del relativo decreto, si costituiva ritualmente la convenuta così CP_2 concludendo:
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previa occorrendo conversione del rito ai sensi dell'art. 702-ter, terzo comma, c.p.c. e previo, inoltre, ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Roma o Milano.
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie in quanto coperte da giudicato;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza di tutte le domande avversarie quale conseguenza dell'introduzione della lite ex art. 702-bis c.p.c.;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione.
Nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande di parte attrice, ridurre ulteriormente le pretese avversarie, tenuto conto di tutte le difese ed eccezioni della Banca convenuta, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1225 e 1227 c.c.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre a IVA e CPA come per legge.
• A seguito di differimenti d'ufficio, la prima udienza veniva trattata il 16.01.23. A detta udienza, questo Tribunale (Giudice Solarino) così statuiva
“… viste le note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
pag. 3/14 ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria;
p.q.m.
dispone il mutamento di rito e fissa l'udienza di cui all'art. 183 cpc il 29.5.2023 ore 09:45
• Alla udienza del 29.05.23 venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e fissata nuova udienza per il giorno 11.12.23. I procuratori delle parti depositavano memorie istruttorie.
• Con provvedimento 15.03.24, questo Tribunale (Giudice Leonardi), a scioglimento della riserva assunta alla udienza del giorno 11.12.23, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 13.03.25 per la precisazione delle conclusioni.
• Alla udienza del 13.03.25 le parti precisavano le conclusioni. In particolare, parte attrice così precisava le conclusioni: VOGLIA L'ON. ADITO CP_3 respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
e segnatamente l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di SA per esser di SA il cessionario del credito nel contratto oggetto di richiesta di risoluzione…
e l'eccezione di prescrizione, stante che il giudicato (sull'inadempimento della cessionaria) si è formato in base a sentenze della C. App. di Catania 84 e CP_2
731 del 2019;
o risolvere il contratto di cessione di credito 24.05.1995 notaio Per_2 di Acicastello (CT) rep n. 10436 racc. n. 3216, e ciò sia perché, a monte, non sussiste il maggior credito della Banca cessionaria garantito dalla cessione di credito, sia perché a valle detto diritto di credito non è stato diligentemente esercitato (elementi entrambi risultanti dal giudicato dato da sentenze Trib. SA 308/10 e 499/12, giudicato formatosi a seguito del rigetto degli appelli con sentenze C.App. Catania 84/19 e 731/19);
o rilevare che il diritto di credito ceduto più non sussiste, avendo il Comune, nell'assenza del suo esercizio da parte della Banca cessionaria, pagato il terzo;
o condannare la resistente al risarcimento del danno CP_1 pari al credito non riscosso, e quindi al pagamento in favore della parte deducente di euro 85.121,90, oltre interessi al tasso legale dall'11.10.2012 al deposito del presente ricorso, ed al tasso c.d.
“commerciale” ex art. 1284/4 c.c. dal deposito del presente ricorso al soddisfo (sul punto v. Cass. 28409/18; a maiori ad minus, v. Cass,
61/23 e v. Cass. SS.UU. 12449/24).
o Con le spese e compensi di lite, con spese generali al 15 %, Cassa ed IVA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei deducenti procuratori che dichiarano aver anticipato spese e non riscosso compensi.
pag. 4/14 Si chiede porsi la causa in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile.
Parte convenuta così precisava le conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), e previo, inoltre, ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma o Milano;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie in quanto coperte da giudicato;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza di tutte le domande avversarie quale conseguenza dell'introduzione della lite ex art.702-bis c.p.c.;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione.
Nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande di parte attrice, ridurre ulteriormente le pretese avversarie, tenuto conto di tutte le difese ed eccezioni della Banca convenuta, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1225 e 1227 c.c.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre a IVA e CPA come per legge.
• A seguito di scioglimento della riserva assunta, con provvedimento in data 16.08.25, la causa veniva introitata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge. Entrambe le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica nei termini assegnati.
MOTIVAZIONI
1. Sull'eccezione di incompetenza per territorio. – Ex art. 20 cpc, foro competente è (anche) quello in cui deve eseguirsi l'obbligazione. Ora, cessionaria nel contratto di cessione di credito pro solvendo (oggetto di domanda risolutoria) era la dipendenza di UG (e quivi Parte_6 infatti venne notificata la cessione di credito), e il credito ceduto (nei confronti del Comune di UG) doveva esercitarsi presso il foro del pag. 5/14 tesoriere del Comune di UG, ovvero in UG: onde la competenza territoriale del Tribunale di SA. Del resto, già questo Tribunale di
SA (con sentenze ai numeri 308/10 e 499/12) si è detto competente per un inadempimento connesso al contratto in parola, donde può anche dirsi essersi costituito il giudicato in merito alla competenza territoriale di questo
Tribunale.
2. Sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori. – Gli attori risultano parte nei processi di appello promossi dalla avverso dette CP_2 sentenze del Tribunale di SA. Risulta in particolare dalla sentenza
C.App. Catania n. 731/19, prodotta da parte attrice:
“… Si costituiva tardivamente quale ex socio, già titolare Parte_1 della quota del 50 % del capitale sociale della SO.SI. s.r.l. in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese il 22.06.11, rilevando l'inammissibilità dell'appello…
Con ordinanza collegiale del 21.03.18, rilevato che SI SR in liquidazione … era stata cancellata dal registro delle imprese, per effetto della estinzione della società si era verificato un fenomeno successorio nei riguardi dei soci: ma considerato che il socio si era costituito, andava integrato il Pt_1 contraddittorio nei confronti degli altri soci titolari del restante 50 %...
…Con riferimento alla difesa della intervenuta che assume che il CP_4 credito vada considerato rinunziato a causa della estinzione della società che ne era titolare, sicchè l'effetto successorio nei confronti dei soci non si produrrebbe, l'assunto non appare nel caso che ci occupa condivisibile…
PQM
la Corte … condanna in solido alla rifusione delle spese … CP_1 che liquida in favore di … e per compensi in Parte_1 Parte_2 euro …”.
In sostanza, la questione della titolarità del diritto di credito risarcitorio de quo agitur, siccome acquisito dagli ultimi soci della , cancellata dal Pt_5 registro delle imprese, è stata già posta dalla Società dante causa di nel processo “presupposto”, ed è stata rigettata dalla Corte di CP_1
Appello di Catania con sentenza (n. 731/19) passata in giudicato. Può quindi dirsi che costituisce giudicato esterno inter-partes la titolarità degli attori dei diritti già incorporati nella “cessione di credito pro solvendo” del
24.05.95, per essere gli stessi subentrati a che già li aveva esercitati Pt_5 quando era in bonis.
3. Sull'eccezione di giudicato. – afferma che la domanda che ne CP_1 occupa doveva esser avanzata nel processo “presupposto”: l'eccezione non coglie nel segno. Ed infatti, allora non era chiaro a se Pt_5 CP_1 avrebbe avuto la possibilità di esercitare successivamente il diritto di credito pag. 6/14 ceduto (che, in verità, avrebbe anche potuto rivelarsi insussistente, in virtù di contestazioni del debitore ceduto;
oppure sarebbe potuto esser pagato in percentuale, nel caso, ad esempio, di dissesto del Comune): per cui Pt_5 scelse di domandare solo il danno da ritardato esercizio, anche per il fatto che allora era contestato chi -tra la Società correntista e la Banca- fosse la vera parte creditrice. Risulta quindi non corretto dire che questa azione sia eguale a quella esercitata nel giudizio deciso dal Tribunale di SA con sentenze
308/10 e 499/12; come pure non corretto è affermare che l'azione oggi esaminata, con cui si richiede la risoluzione della cessione di credito, e il risarcimento del danno pari all'intero credito azionato, doveva obbligatoriamente esser proposta nel corso del giudizio presupposto. Ed infatti, ben può il creditore domandare prima il danno da ritardo, e poi, nel caso di protrarsi dell'inadempimento, la risoluzione del contratto e il danno dalla stessa derivante.
4. Sull'eccezione di prescrizione estintiva. – La cessione di credito è del 24.05.95. E', pacifico che i diritti derivanti da contratti si prescrivano in 10 anni. Ma ancora al 2002, quando erano passati solo 7 anni dalla cessione, le parti sono in lite, e precisamente col n.rg. 370/2002 si apre il giudizio civile innanzi il Tribunale di SA che sarà poi parzialmente definito con sentenza n. 308/2010. Se quindi ancora pende lite tra le parti per verificare chi sia il vero creditore, è chiaro che non può richiedersi la risoluzione della cessione di credito, che, evidentemente, sarà una conseguenza possibile, nel solo caso in cui sia detta SI creditrice e non debitrice della Detto CP_2 giudizio civile, poi come detto proseguito e definito con sentenza n. 499/12, continua per effetto degli appelli della e solo si concluderà con CP_2 sentenze di rigetto degli appelli della Corte di Appello di Catania numerate
84/19 e 731/19. Per effetto del mancato ricorso per cassazione, dette sentenze della Corte catanese passano in giudicato: onde solo dal 2019 risulta il diritto della parte cedente di risolvere la cessione. E l'azione per cui è causa è stata esercitata nel 2022. Si rigetta quindi l'eccezione di prescrizione.
5. Nel merito. Sul fatto colpevole. – Per effetto della cessione di credito, avrebbe subito dovuto attivarsi nei confronti del Comune di Parte_6
UG, ma non lo fece. Fu sanzionata, per questo ritardo, dal Parte_6
Tribunale di SA, con sentenza 308/2010: ma continuò a non esercitare detto diritto, che ovviamente poteva esser esercitato solo dalla stessa, siccome cessionaria (salvo il suo onere di rendiconto a seguito della definizione dei rapporti con . Ora, come risulta da nota del Comune di UG datata Pt_5
05.12.13, prodotta come doc. 5 da parte ricorrente, è accaduto che, insediatosi pag. 7/14 il Commissario ad acta per il pagamento dovuto (ad EA e quindi a , con Pt_5 deliberazione del 31.12.12 fu disposto il pagamento dell'intero in favore di EA, senza che si fosse “tenuto conto dell'atto di pignoramento presso terzi del 13.11.94 a favore di e della successiva assegnazione delle somme Pt_5 disposte dal OR di UG …”. Cosicché, quando gli attori hanno domandato al Comune detto pagamento, il Comune rispose che oramai il danaro in parola era stato acquisito da terzi (EA) e che comunque gli attori quali aventi causa di non erano titolari del diritto di credito de quo, Pt_5 siccome ceduto a . – In sostanza, e poi i suoi Parte_6 Parte_6 aventi causa, e quindi oggi è responsabile di non aver esercitato CP_1 detto diritto di credito: se lo avesse fatto, avrebbe sùbito -stante l'esito del giudizio inter partes, che ha visto creditrice dovuto accreditare l'utile Pt_5 risultato ai deducenti, ma, come detto, la Banca è risultata colpevolmente inerte, anche dopo la sentenza resa da Tribunale di SA n. 308/2010 che aveva sanzionato il suo ritardo (e, in verità, allora il Comune non aveva adempiuto: lo avrebbe fatto solo con deliberazione 31.12.12). In questa colpevole inerzia sta l'inadempimento della cessionaria: inadempimento protrattosi per tanto tempo da integrare il grave fatto colpevole, donde la risoluzione del contratto di cessione di credito 24.05.1995.
6. Sul danno. – Come già più volte detto, il Tribunale di SA già con sentenza 308/2010 aveva sanzionato il ritardo della che pagò gli CP_2 interessi legali sulla somma de qua -85.121,90- quale danno da ritardo, sino all' 11.10.12. Ora, per dire responsabile il cessionario del credito nei confronti del cedente va provato che il credito sussisteva e che c'erano concrete chance di recupero: del che è prova, data appunto con la nota del
Comune 05.12.13, sopra citata. – Va quindi condannata la convenuta al CP_2 pagamento dell'importo di euro 85.121,90 oltre gli interessi al tasso legale dall' 11.10.2012.
7. Sulla domanda di interessi ex art. 1284/4 c.c.. – Gli attori hanno chiesto il pagamento degli interessi c.d. commerciali, ex art. 1284/4 c.c.. Sul punto, seguendo il filo logico di Cass., I, 22.10.25 n. 28036, va osservato quanto appresso.
L'art. 1284, quarto comma, c.c. stabilisce che "se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", individuando, pertanto, quale tasso di interesse applicabile dal momento della proposizione della domanda giudiziale, quello determinato dalle previsioni di cui al D.Lgs. n.
pag. 8/14 231/2002. Appare evidente che la ratio di tale disciplina speciale è costituita dall'intenzione del legislatore di evitare che la resistenza - poi rivelatasi infondata
- ad una domanda di condanna al pagamento di una somma pecuniaria consenta al debitore di lucrare sui tempi della durata del giudizio. Scopo del dettato normativo è quindi quello di introdurre un meccanismo di accelerazione - o deflazione - dei giudizi, come del resto ben evidenziato dalla stessa intitolazione del D.L. n. 132/2014 ("Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile") e come percepito dalla Suprema Corte sin dalle sue prime pronunce in materia (Cfr.
Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 28409 del 07/11/2018, che osserva come "la voluntas legis sia diretta a colpire l'inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e pattiziamente assunto, anche mediante l'abuso del processo come mezzo per prolungare ai danni del creditore la soddisfazione del suo diritto.").
Se la ratio della norma non sembra porre particolari problemi interpretativi, diversamente è a dirsi per quanto riguarda la individuazione dell'ambito di applicazione della speciale categoria di interessi, profilo in relazione al quale, invece, si è registrata nel tempo una evoluzione della giurisprudenza della
Suprema Corte.
Secondo la posizione originariamente assunta dalle prime pronunce in materia
(tra le massimate: Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 28409 del 07/11/2018; Cass. Sez. 3
- Ordinanza n. 13145 del 14/05/2021; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 14512 del
09/05/2022), l'ambito di applicazione dell'art. 1284, quarto comma, c.c. era da ritenersi limitato alle sole obbligazioni di fonte contrattuale (ma già Cass. Sez. 2
- Sentenza n. 28409 del 07/11/2018 e Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 13145 del
14/05/2021 estendono, sia pure obiter dictum, l'applicazione della previsione anche alle obbligazioni pecuniarie che trovano fonte in un contratto stipulato tra le parti "anche se afferenti ad obbligo restitutorio"). Tale esito interpretativo si è venuto a fondare in via primaria sulla valorizzazione dell'inciso preliminare della previsione ("se le parti non ne hanno determinato la misura"), essendosi argomentato che una simile condizione negativa non avrebbe avuto possibilità di concretizzarsi nel caso di obbligazioni di fonte non negoziale, non essendo possibile in tali casi procedere alla previa negoziazione del tasso di interessi applicabile.
Anche - verosimilmente - all'esito delle obiezioni sollevate da una parte della dottrina, pronunce successive della Suprema Corte (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n.
61 del 03/01/2023 nonché Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 7677 del 22/03/2025,
pag. 9/14 quest'ultima peraltro successiva a Cass. Sez. U - , Sentenza n. 12449 del
07/05/2024), sono invece giunte ad un diverso approdo che è stato poi condensato dall'Ufficio del Massimario nei principi per cui "Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione." (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023) e "Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non
è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura -
a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione." (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 7677 del
22/03/2025). Si deve, in realtà, osservare che le decisioni in questione risultano riferite entrambe nello specifico a crediti azionati a titolo di ripetizione di indebito, di talché viene ad evidenziarsi che proprio tale ultima fattispecie sembra costituire l'area in relazione alla quale con maggior frequenza si è posto il tema dell'applicabilità dell'art. 1284, quarto comma, c.c.
Sulla tematica in questione sono recentemente intervenute le Sezioni Unite, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. (Cass. Sez. U - Sentenza n.
12449 del 07/05/2024): ove le Sezioni Unite - che erano chiamate a pronunciarsi sullo specifico quesito concernente la possibilità per il giudice dell'esecuzione di riconoscere gli interessi di cui all'art. 1284, quarto comma,
c.c., in assenza del loro esplicito riconoscimento nel titolo esecutivo - si sono soffermate - quale necessario passaggio argomentativo - sul tema dell'ambito di applicazione della previsione in rilievo, chiarendo "che il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale", con la pag. 10/14 conseguenza "che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale,
a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, è anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4", dovendo quindi il giudice della cognizione procedere anche allo specifico accertamento dell'applicabilità o meno dello speciale saggio di interessi contemplato dalla norma in esame. Accertamento - hanno proseguito le Sezioni Unite - che deve investire la varietà dei presupposti applicativi del dettato normativo, individuati, in primo luogo, nella "(...) natura della fonte dell'obbligazione, la quale, in base all'art. 1173 cod. civ., può essere la più varia", venendo "in rilievo la generale distinzione fra obbligazioni contrattuali ed obbligazioni derivanti da responsabilità extracontrattuale e l'area dei crediti di lavoro (con la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, cod. civ.), ma anche, a titolo soltanto esemplificativo, una congerie di crediti, quali quelli in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge n. 89 del 2001, i crediti per gli alimenti (dovuti, in base all'art. 445 cod. civ., proprio dal giorno della domanda giudiziale) ed in generale i crediti derivanti da obblighi familiari, nonché, in questo quadro, i crediti non preesistenti al processo, tutti crediti, questi ultimi, per i quali può indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione". Già tale eterogenea serie di ipotesi ha quindi indotto le Sezioni Unite
a chiarire che lo stabilire se "(...) l'obbligazione dedotta in giudizio, e destinata ad entrare nel titolo esecutivo giudiziale, sia suscettibile di produrre i super- interessi, in relazione a ciascuna delle tipologie di obbligazioni sommariamente indicate, deve essere oggetto di specifico accertamento da parte del giudice della cognizione, il che implica anche la compiuta qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio.", tenendo altresì conto di ulteriori fattori, quali la presenza o meno di una pattuizione sulla misura degli interessi, nonché
l'individuazione delle specifiche tipologie di atto processuale (lato sensu) concretamente riconducibili all'ampia nozione di "domanda" utilizzata nella previsione.
Operata tale sintetica ricostruzione, si deve a questo punto osservare che se la previsione in rilievo risulta pacificamente applicabile alle obbligazioni di fonte negoziale - ma non, come visto, solo ad esse - non appare tuttavia corretto concludere che tale applicazione si estenda a tutte le obbligazioni che scaturiscono dalla vicenda contrattuale e che, in particolare, non possa essere pag. 11/14 predicata l'applicazione dei c.d. "super interessi" all'obbligazione risarcitoria da inadempimento.
Una prima ragione idonea a giustificare tale conclusione può essere rinvenuta nella stessa natura dell'obbligazione risarcitoria che scaturisca dall'inadempimento di un'obbligazione contrattuale diversa da quelle pecuniaria,
e cioè di un'obbligazione quale è quella dedotta nel caso di specie, ove la Società convenuta è ritenuta inadempiente non all'obbligo di corrispondere direttamente una somma di denaro ma all'obbligo di esercitare il diritto di credito ceduto e quindi di rendicontare il suo operato. Ebbene, la S.C. ha già chiarito che nel caso di obbligazione risarcitoria che scaturisce dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale diversa da quelle pecuniaria, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 26202 del
06/09/2022). Tale dato vale ad evidenziare, quindi, che l'obbligazione, come sopra individuata, si viene a collocare al di fuori di quello che potrebbe essere l'ambito di una previsione - l'art. 1284 c.c. - comunque dettata in relazione alle obbligazioni ab origine pecuniarie, godendo, peraltro di un regime di produzione di interessi (e rivalutazione) pienamente autonomo e derivante dal suo essere non obbligazione di valuta bensì di valore.
Una seconda ragione può essere ulteriormente rinvenuta nella ratio della previsione che ha introdotto i c.d. super-interessi. Si è visto infatti che, senza necessità di scomodare visioni sanzionatorie, lo scopo del dettato normativo è essenzialmente deflattivo e di accelerazione del contenzioso, incentivando il soggetto convenuto come debitore ad operare un'adeguata valutazione preliminare dei rischi di causa in considerazione di un meccanismo - è cioè
l'applicazione dei "super interessi" - che viene a costituire un vero e proprio costo transattivo straordinario e viene quindi indirettamente ad incrementare nel soggetto medesimo l'elemento di avversione al rischio, inducendolo a resistere e pag. 12/14 proseguire nel giudizio solo dopo aver operato un'attenta valutazione dell'alea della causa ed essere pervenuto ad una prognosi marcatamente favorevole sull'esito della stessa.
Se tale è la ratio dell'art. 1284, quarto comma, c.c. - e cioè disincentivare condotte, peraltro diffuse, di azzardo morale - è giocoforza, allora, concludere che l'applicazione della previsione risulta condizionata dalla presenza o meno
(non di un rapporto contrattuale, bensì) di uno specifico profilo, costituito dal carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio, in quanto è in presenza di tale elemento che il debitore - rectius il soggetto convenuto in giudizio come tale - non solo può operare la necessaria valutazione economica sui rischi di causa ma anche può determinarsi ad adempiere spontaneamente, versando una somma che, appunto, risulta ab initio determinata o determinabile e non necessita quindi di quella quantificazione che può scaturire solo all'esito di un giudizio.
Laddove, invece, ci si misuri con un obbligo risarcitorio privo del carattere di liquidità -come appunto nel caso dell'obbligazione risarcitoria che scaturisce dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale diversa da quella pecuniaria- e necessitante di liquidazione giudiziale, appare evidente che viene meno la stessa ratio posta alla base dell'art. 1284, quarto comma, c.c. ed anzi la sua applicazione finirebbe per costituire un eccessivo ed ingiustificato deterrente rispetto alla decisione del convenuto di resistere alle pretese risarcitorie illiquide e, di riflesso, un incentivo alla formulazione di domande risarcitorie sproporzionate - confidando l'attore nell'indiretta pressione costituita dall'applicazione della norma in esame - per di più disincentivando soluzioni transattive.
Si deve quindi concludere che il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per l'operatività dell'art. 1284, quarto comma, c.c. e che, conseguentemente, la previsione non trova applicazione nell'ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un'obbligazione risarcitoria derivante dall'inadempimento di una obbligazione diversa da quella pecuniaria.
Ne deriva che va rigettata la domanda del pagamento dei super-interessi, ex art. 1284/4 c.c..
pag. 13/14 Mentre va detto dovuto l'importo di euro 85.121,90 dalla data dell' 11.10.12
(stante che sino a tale data, per effetto delle sentenze di questo Tribunale n.ri
308/2010 e 499/2012, erano stati già gli interessi pagati agli attori, a titolo di danno per ritardato esercizio del diritto di credito).
Oltre ai soli interessi al tasso legale, appunto dall' 11.10.2012.
8. Quanto alle spese legali, va preliminarmente detto che, premessa la domanda attorea di euro 85.121, nello scaglione compreso tra euro 52.000 ed euro 260.000, queste sono le voci e i valori giusta il D.M. 55/14 e ss.mm.:
STUDIO DELLA CONTROVERSIA 2.552 FASE INTRODUTTIVA 1.628 FASE TRATTAZIONE 5.670
FASE DECISIONALE 4.253 TOTALE 14.103 in disparte ovviamente le spese generali al 15 %, Cassa Previdenza ed IVA se dovuta.
Per detti importi va emessa condanna.
P. Q. M.
Il Tribunale di SA, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 816/2022 R.G. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
• Dichiara risolta per inadempimento della parte cessionaria la cessione di credito stipulata il 24.05.95 in UG, che ha visto cedente e Pt_5 cessionaria;
Parte_6
• Condanna la convenuta l pagamento in favore della Controparte_1 parte attrice di euro 85.121,90, oltre interessi legali dall' 11.10.2012;
• Rigetta ogni ulteriore diversa domanda;
• Condanna al pagamento delle spese legali liquidate in euro CP_1
14.103 oltre il 15 % per spese generali, CPA e IVA se dovuta, oltre euro
786 per spese vive, in favore dei difensori di parte attrice dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in SA, in data 6 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Gianfranco Todaro
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