Articolo 1266 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1262Articolo 1275
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9 ottobre 2010
Art. 1266. Ufficiali del ruolo delle armi dell'Aeronautica militare 1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del ruolo delle armi, in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un reparto servizi dell'Aeronautica militare; b) capitano: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un reparto servizi di aeroporto; c) tenente: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un reparto di impiego o in servizi di aeroporto. 2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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