TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 23/03/2026, n. 746
TAR
Sentenza breve 23 marzo 2026

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  • Accolto
    Erronea qualificazione dell'avviso bonario come violazione rilevante

    Il Collegio ha ritenuto che l'avviso bonario, quale mera comunicazione di irregolarità che precede l'adozione di eventuali atti impositivi impugnabili, non possa essere ricondotto all'ambito applicativo dell'art. 95 co. 2 cit. e dell'Allegato II.10, lett. c) del Codice dei Contratti Pubblici, il quale fa riferimento a cartelle di pagamento conseguenti a comunicazioni di irregolarità, ma non al mero avviso prodromico.

  • Accolto
    Conseguenza dell'illegittimità dell'esclusione

    Poiché l'esclusione del raggruppamento è stata ritenuta illegittima, anche gli atti consequenziali di declaratoria di gara deserta e annullamento del verbale di consegna del servizio sono stati annullati.

  • Accolto
    Conseguenza dell'illegittimità dell'esclusione

    Dato che il provvedimento di esclusione è stato annullato, anche il rigetto dell'istanza di riesame in autotutela, che si basava sulla medesima motivazione, è stato annullato.

  • Accolto
    Erronea qualificazione della pendenza come violazione rilevante

    L'accertamento incidentale è stato accolto in quanto la qualificazione della pendenza come violazione rilevante è stata ritenuta erronea dal Collegio, come esplicitato nella motivazione relativa all'annullamento del provvedimento di esclusione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 23/03/2026, n. 746
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 746
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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