TAR
Sentenza breve 23 marzo 2026
Sentenza breve 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 23/03/2026, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00522/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 23/03/2026
N. 00746 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00522/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 522 del 2026, proposto da
Società Cooperativa Sociale NUOVA LUNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria del RTI con la DOLCE VITA Società
Cooperativa Sociale, e da quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandante del RTI con la soc.coop. sociale NUOVA
LUNA, entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Giovanni Immordino,
Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Salvatrice Marussia Piscitello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. 00522/2026 REG.RIC.
Agenzia DE TE - Direzione Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Palermo;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 1202 del 26.1.2026, comunicata con pec del
27/1/2026, con la quale il Comune di Palermo -Area DE Politiche Socio-Sanitarie ha disposto l'esclusione della ricorrente ai sensi dell'art.95 comma 2 d.lgs. 36/2023 dalla gara per l'affidamento del servizio “Gestione del Servizio di Trasporto disabili.
CUP: D79G25000100001 – CIG: B8EFBD51B8” l'O.E. R.T.I. SOCIETÁ
COOPERATIVA NUOVA LUNA – C.F. 05504530824 – DOLCE VITA SOCIETÁ
COOPERATIVA SOCIALE – C.F. 04924550827”, per il superamento della soglia di rilevanza dell'art.3 dell'all.II.10 codice della violazione fiscale pendente in rapporto al valore dell'appalto di che trattasi;
- del medesimo provvedimento dirigenziale, laddove ha disposto la declaratoria di gara deserta e l'annullamento del verbale di consegna del servizio sottoscritto in data
29-30 dicembre 2025;
-della nota del 17/2/2026 inviata a mezzo pec con la quale il RUP ha rigettato l'“Istanza di riesame in autotutela e sospensione cautelare della Determinazione
Dirigenziale n. 1202 del 26/01/2026”, presentata dal rti ricorrente in data 16/2/2026; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
e per l'accertamento incidentale ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.Lgs. n. 104/2010 (c.p.a.), dell'illegittimità e/o erroneità DE attestazioni/certificazioni rilasciate dall'Agenzia DE TE –
Direzione Provinciale di Palermo in data 11 dicembre 2025 e 21 gennaio 2026, nella N. 00522/2026 REG.RIC.
parte in cui qualificano la pendenza derivante da un avviso bonario come violazione rilevante ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 la dott.ssa FF AR
US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
Le società ricorrenti hanno preso parte – nella forma di costituendo r.t.i. - alla gara indetta dal Comune di Palermo ai sensi dell'art. 71 d.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del servizio di “Gestione del Servizio di Trasporto disabili” - CUP:
D79G25000100001 – CIG: B8EFBD51B8 (d.d. n. 15279 del 23 ottobre 2025), con importo a base di gara di € 563.213,80, IVA esclusa, e durata di 36 mesi.
La Commissione di gara, nella seduta del 29 dicembre 2025, ha attribuito all'offerta del raggruppamento ricorrente il punteggio complessivo di 75,5 punti.
Con determinazione dirigenziale n. 19778 del 30 dicembre 2025, il Comune di
Palermo ha disposto l'affidamento del servizio in via d'urgenza al detto raggruppamento, ai sensi dell'art. 17, co. 8 d.lgs. n. 36/2023, subordinando l'efficacia dell'affidamento all'assunzione dell'impegno di spesa e alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente.
A seguito di contraddittorio procedimentale, con determinazione dirigenziale n. 1202 del 26 gennaio 2026, il Comune di Palermo ha disposto l'esclusione del raggruppamento dalla procedura, ai sensi dell'art. 95, co. 2 d.lgs. n. 36/2023, ha N. 00522/2026 REG.RIC.
dichiarato la gara deserta e, preso atto del verificarsi della condizione risolutiva dell'affidamento in via d'urgenza, ha annullato il consequenziale verbale.
Tale provvedimento è stato adottato in considerazione DE informazioni rese dall'Agenzia DE TE – Direzione Provinciale di Palermo con atto informativo dell'11 dicembre 2025 e con successiva nota del 21 gennaio 2026, che ha indicato, in capo a La dolce vita soc. coop. soc., quale violazione non definitivamente accertata ai sensi dell'art. 95, co. 2 d.lgs. 36/2023, il debito tributario dell'importo di € 276.122,89, risultante da una comunicazione ex art. 36-bis, d.P.R. 600/1973 (identificativo atto n.
2293423771), relativa al modello 770 per l'anno d'imposta 2022, notificata in data 18 settembre 2025.
Avverso tale provvedimento, le società ricorrenti hanno proposto il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato.
Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo.
Alla camera di consiglio del 19 marzo 2026, si è costituita oralmente in giudizio l'Agenzia DE TE; previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il collegio, ritenuta la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, considera il ricorso fondato ed il provvedimento gravato meritevole di annullamento, alla luce DE seguenti ragioni.
Il Comune di Palermo e, prima ancora, l'Agenzia DE TE, hanno erroneamente ritenuto che il (presunto) debito tributario risultante da un avviso ex art. 36-bis, d.P.R.
600/1973 costituisca violazione rilevante ai sensi dell'art. 95 co. 2 d.lgs 36/2023.
Quest'ultima disposizione, invero, stabilisce:
“La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte
e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente N. 00522/2026 REG.RIC.
accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento
o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione”.
Il richiamato Allegato II.10, all'art. 2, co. 1 prevede:
“Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice si considera violazione
l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:
a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Il c.d. avviso bonario – ritenuto, nella fattispecie, prova di una “grave violazione” - è disciplinato dall'art. 36-bis d.P.R. 600/73, che al comma 3 così dispone:
“Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la N. 00522/2026 REG.RIC.
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione”.
Dalla stessa disciplina appena riportata risulta evidente l'impossibilità di ricondurre l'avviso bonario all'ambito applicativo dell'art. 95 co. 2 cit.
Tale atto, invero, costituisce una mera comunicazione di irregolarità, ben diversa, per sua stessa natura, dall'atto impositivo o dalla cartella di pagamento.
Si tratta, dunque, di un atto che precede l'adozione di eventuali atti impositivi impugnabili ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e con cui l'amministrazione finanziaria, più che contestare una pretesa tributaria definitiva, si limita a rettificare la quantificazione dell'imposta già dichiarata, aprendo un'eventuale fase in contraddittorio.
A tale proposito giova rilevare che, benché la Corte di Cassazione abbia recentemente ritenuto impugnabile anche l'avviso ex art. 36-bis cit. (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., sez. trib., 23 aprile 2025, n. 10667), da tale circostanza non può ricavarsi la natura impositiva di tale atto; la stessa Suprema Corte ha infatti precisato che l'impugnazione, “…trattandosi di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del
D.Lgs. n. 546 del 1992, è una facoltà volta ad estendere gli strumenti di tutela e non un onere, con la conseguenza che, in mancanza di essa, la pretesa tributaria non si cristallizza e, pertanto, non è preclusa la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dalla predetta disposizione normativa. (Vds. Sez. 5, sent. n. 11471 del
11/05/2018; vds. altresì Sez. 6 - 5, ord. n. 26129 del 02/11/2017, in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria)” (cfr. Cass. civ. cit.).
Ancora, va rilevato che la sopra riportata previsione contenuta alla lett. c) dell'Allegato II.10, art. 2, co. 1 espressamente contempla, tra gli atti da cui può N. 00522/2026 REG.RIC.
desumersi la violazione tributaria, la notifica di cartelle di pagamento consequenziali a comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi del citato art. 36-bis, con l'evidente conseguenza che il mero avviso prodromico alla (eventuale) emissione della cartella non costituisce atto a tal fine idoneo.
In conclusione, il ricorso merita accoglimento, stante la fondatezza del primo motivo, con assorbimento DE ulteriori censure.
A tale proposito non è inopportuno precisare che, secondo quanto statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la sentenza in forma semplificata costituisce uno dei casi di assorbimento previsto dalla legge, secondo quanto previsto dall'art. 74 c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 5/2015, par. 9.3.4.1).
Deve disporsi l'estromissione dal presente giudizio dell'Agenzia DE TE, trattandosi di amministrazione diversa da quella che ha emesso l'atto impugnato.
Quanto alle spese di lite, il collegio ritiene di doverne disporre la compensazione nei rapporti tra parte ricorrente ed Agenzia DE TE (la quale si è limitata ad una difesa orale); nei rapporti tra raggruppamento ricorrente ed amministrazione comunale, deve, invece, disporsi – per il principio della soccombenza – che quest'ultima rifonda le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, in favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati; dispone l'estromissione dal giudizio dell'Agenzia DE
TE.
Condanna il Comune di Palermo alla rifusione DE spese di lite in favore DE società ricorrenti, liquidandole in € 3.000,00, oltre accessori e oltre all'importo del contributo unificato, se ed in quanto versato. N. 00522/2026 REG.RIC.
Compensa le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e Agenzia DE TE.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO NT, Presidente
FF AR US, Consigliere, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
FF AR US RO NT
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 23/03/2026
N. 00746 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00522/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 522 del 2026, proposto da
Società Cooperativa Sociale NUOVA LUNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria del RTI con la DOLCE VITA Società
Cooperativa Sociale, e da quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandante del RTI con la soc.coop. sociale NUOVA
LUNA, entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Giovanni Immordino,
Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Salvatrice Marussia Piscitello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. 00522/2026 REG.RIC.
Agenzia DE TE - Direzione Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Palermo;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 1202 del 26.1.2026, comunicata con pec del
27/1/2026, con la quale il Comune di Palermo -Area DE Politiche Socio-Sanitarie ha disposto l'esclusione della ricorrente ai sensi dell'art.95 comma 2 d.lgs. 36/2023 dalla gara per l'affidamento del servizio “Gestione del Servizio di Trasporto disabili.
CUP: D79G25000100001 – CIG: B8EFBD51B8” l'O.E. R.T.I. SOCIETÁ
COOPERATIVA NUOVA LUNA – C.F. 05504530824 – DOLCE VITA SOCIETÁ
COOPERATIVA SOCIALE – C.F. 04924550827”, per il superamento della soglia di rilevanza dell'art.3 dell'all.II.10 codice della violazione fiscale pendente in rapporto al valore dell'appalto di che trattasi;
- del medesimo provvedimento dirigenziale, laddove ha disposto la declaratoria di gara deserta e l'annullamento del verbale di consegna del servizio sottoscritto in data
29-30 dicembre 2025;
-della nota del 17/2/2026 inviata a mezzo pec con la quale il RUP ha rigettato l'“Istanza di riesame in autotutela e sospensione cautelare della Determinazione
Dirigenziale n. 1202 del 26/01/2026”, presentata dal rti ricorrente in data 16/2/2026; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
e per l'accertamento incidentale ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.Lgs. n. 104/2010 (c.p.a.), dell'illegittimità e/o erroneità DE attestazioni/certificazioni rilasciate dall'Agenzia DE TE –
Direzione Provinciale di Palermo in data 11 dicembre 2025 e 21 gennaio 2026, nella N. 00522/2026 REG.RIC.
parte in cui qualificano la pendenza derivante da un avviso bonario come violazione rilevante ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 la dott.ssa FF AR
US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
Le società ricorrenti hanno preso parte – nella forma di costituendo r.t.i. - alla gara indetta dal Comune di Palermo ai sensi dell'art. 71 d.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del servizio di “Gestione del Servizio di Trasporto disabili” - CUP:
D79G25000100001 – CIG: B8EFBD51B8 (d.d. n. 15279 del 23 ottobre 2025), con importo a base di gara di € 563.213,80, IVA esclusa, e durata di 36 mesi.
La Commissione di gara, nella seduta del 29 dicembre 2025, ha attribuito all'offerta del raggruppamento ricorrente il punteggio complessivo di 75,5 punti.
Con determinazione dirigenziale n. 19778 del 30 dicembre 2025, il Comune di
Palermo ha disposto l'affidamento del servizio in via d'urgenza al detto raggruppamento, ai sensi dell'art. 17, co. 8 d.lgs. n. 36/2023, subordinando l'efficacia dell'affidamento all'assunzione dell'impegno di spesa e alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente.
A seguito di contraddittorio procedimentale, con determinazione dirigenziale n. 1202 del 26 gennaio 2026, il Comune di Palermo ha disposto l'esclusione del raggruppamento dalla procedura, ai sensi dell'art. 95, co. 2 d.lgs. n. 36/2023, ha N. 00522/2026 REG.RIC.
dichiarato la gara deserta e, preso atto del verificarsi della condizione risolutiva dell'affidamento in via d'urgenza, ha annullato il consequenziale verbale.
Tale provvedimento è stato adottato in considerazione DE informazioni rese dall'Agenzia DE TE – Direzione Provinciale di Palermo con atto informativo dell'11 dicembre 2025 e con successiva nota del 21 gennaio 2026, che ha indicato, in capo a La dolce vita soc. coop. soc., quale violazione non definitivamente accertata ai sensi dell'art. 95, co. 2 d.lgs. 36/2023, il debito tributario dell'importo di € 276.122,89, risultante da una comunicazione ex art. 36-bis, d.P.R. 600/1973 (identificativo atto n.
2293423771), relativa al modello 770 per l'anno d'imposta 2022, notificata in data 18 settembre 2025.
Avverso tale provvedimento, le società ricorrenti hanno proposto il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato.
Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo.
Alla camera di consiglio del 19 marzo 2026, si è costituita oralmente in giudizio l'Agenzia DE TE; previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il collegio, ritenuta la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, considera il ricorso fondato ed il provvedimento gravato meritevole di annullamento, alla luce DE seguenti ragioni.
Il Comune di Palermo e, prima ancora, l'Agenzia DE TE, hanno erroneamente ritenuto che il (presunto) debito tributario risultante da un avviso ex art. 36-bis, d.P.R.
600/1973 costituisca violazione rilevante ai sensi dell'art. 95 co. 2 d.lgs 36/2023.
Quest'ultima disposizione, invero, stabilisce:
“La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte
e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente N. 00522/2026 REG.RIC.
accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento
o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione”.
Il richiamato Allegato II.10, all'art. 2, co. 1 prevede:
“Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice si considera violazione
l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:
a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Il c.d. avviso bonario – ritenuto, nella fattispecie, prova di una “grave violazione” - è disciplinato dall'art. 36-bis d.P.R. 600/73, che al comma 3 così dispone:
“Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la N. 00522/2026 REG.RIC.
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione”.
Dalla stessa disciplina appena riportata risulta evidente l'impossibilità di ricondurre l'avviso bonario all'ambito applicativo dell'art. 95 co. 2 cit.
Tale atto, invero, costituisce una mera comunicazione di irregolarità, ben diversa, per sua stessa natura, dall'atto impositivo o dalla cartella di pagamento.
Si tratta, dunque, di un atto che precede l'adozione di eventuali atti impositivi impugnabili ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e con cui l'amministrazione finanziaria, più che contestare una pretesa tributaria definitiva, si limita a rettificare la quantificazione dell'imposta già dichiarata, aprendo un'eventuale fase in contraddittorio.
A tale proposito giova rilevare che, benché la Corte di Cassazione abbia recentemente ritenuto impugnabile anche l'avviso ex art. 36-bis cit. (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., sez. trib., 23 aprile 2025, n. 10667), da tale circostanza non può ricavarsi la natura impositiva di tale atto; la stessa Suprema Corte ha infatti precisato che l'impugnazione, “…trattandosi di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del
D.Lgs. n. 546 del 1992, è una facoltà volta ad estendere gli strumenti di tutela e non un onere, con la conseguenza che, in mancanza di essa, la pretesa tributaria non si cristallizza e, pertanto, non è preclusa la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dalla predetta disposizione normativa. (Vds. Sez. 5, sent. n. 11471 del
11/05/2018; vds. altresì Sez. 6 - 5, ord. n. 26129 del 02/11/2017, in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria)” (cfr. Cass. civ. cit.).
Ancora, va rilevato che la sopra riportata previsione contenuta alla lett. c) dell'Allegato II.10, art. 2, co. 1 espressamente contempla, tra gli atti da cui può N. 00522/2026 REG.RIC.
desumersi la violazione tributaria, la notifica di cartelle di pagamento consequenziali a comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi del citato art. 36-bis, con l'evidente conseguenza che il mero avviso prodromico alla (eventuale) emissione della cartella non costituisce atto a tal fine idoneo.
In conclusione, il ricorso merita accoglimento, stante la fondatezza del primo motivo, con assorbimento DE ulteriori censure.
A tale proposito non è inopportuno precisare che, secondo quanto statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la sentenza in forma semplificata costituisce uno dei casi di assorbimento previsto dalla legge, secondo quanto previsto dall'art. 74 c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 5/2015, par. 9.3.4.1).
Deve disporsi l'estromissione dal presente giudizio dell'Agenzia DE TE, trattandosi di amministrazione diversa da quella che ha emesso l'atto impugnato.
Quanto alle spese di lite, il collegio ritiene di doverne disporre la compensazione nei rapporti tra parte ricorrente ed Agenzia DE TE (la quale si è limitata ad una difesa orale); nei rapporti tra raggruppamento ricorrente ed amministrazione comunale, deve, invece, disporsi – per il principio della soccombenza – che quest'ultima rifonda le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, in favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati; dispone l'estromissione dal giudizio dell'Agenzia DE
TE.
Condanna il Comune di Palermo alla rifusione DE spese di lite in favore DE società ricorrenti, liquidandole in € 3.000,00, oltre accessori e oltre all'importo del contributo unificato, se ed in quanto versato. N. 00522/2026 REG.RIC.
Compensa le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e Agenzia DE TE.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO NT, Presidente
FF AR US, Consigliere, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
FF AR US RO NT
IL SEGRETARIO