Sentenza 29 gennaio 2003
Commentario • 1
- 1. Riorganizzazione aziendale e licenziamento per giustificato motivo oggettivo (Cass. n. 25615/2013)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 28 novembre 2013
1. Questione La lavoratrice, premesso di avere lavorato alle dipendenze della Società, trasformatasi in un'altra società e di avere il diritto a fruire dei permessi di cui all'art. 33 legge 1992 n. 104 per l'assistenza al padre portatore di handicap, chiese l'annullamento del trasferimento e del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in quanto la lavoratrice ha dedotto che si trattava di provvedimenti discriminatori – come era desumibile da analoghe iniziative adottate nei confronti di altre lavoratrici – posti in essere in violazione dei diritti riconosciuti dalla legge n. 104/92. Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso. Con sentenza della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2003, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE OPOJO ITA NO01 3 64 / 03 LA CORTE SUPRE MA DIS S SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 16400/01 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere 19162/01 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Cron.2836 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Giovanni GIACALONE Consigliere Ud. 18/11/02 ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: BO IN, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLUCCI DE CALBOLI 1; presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARCHESE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la DELLA CORTE SUPREMA DI CANCELLERIA CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
ROCCA SABECO S.P.A.; - intimata 2002 e sul 2° ricorso n° 19162/01 proposto da: 4609 ROCCA SABECO S.P.A., in persona del legale -1- rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato SERGIO RUSSO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO LO VERDE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
BO IN;
intimato avversO la sentenza n. 97/01 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 05/04/01 R.G.N. 997/2000; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato MARCHESE;
udito l'Avvocato LO VERDE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del primo, del secondo e del terzo motivo del ---- - --- - ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale. -2- 1 16400/01 Svolgimento del processo Con ricorso del 19.10.1997 EN TA conveniva in RO IO avanti al Pretore di Cefalù la SOC. s.p.a. chiedendo a quel giudice di dichiarare la illegittimità del licenziamento intimatogli con lettera del 20.6.1997, e giustificato da asserita necessità di riduzione di personale a seguito di crisi aziendale, con reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della convenuta al risarcimento del danno. Assumeva il ricorrente che il licenziamento era illegittimo perché non erano state osservate le procedure previste dalla legge n. 223 del 1991 per licenziamenti collettivi. La società convenuta si costituiva e si opponeva alla domanda. Даудой Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 366 del 2000, rigettava la domanda. L'appello proposto dal lavoratore veniva a sua volta respinto dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza depositata il 5.4.2001. la Corte di merito, per quanto qui ancora In motivazione interessa, osservava che nella specie non ricorrevano le condizioni per l'applicabilità della particolare disciplina prevista per i licenziamento collettivi dall'art. 24 della legge n.223 del 1991 (cinque licenziamenti nell'arco di 120 giorni), per cui il licenziamento in questione, che le prove raccolte avevano dimostrato essere stato determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, restava regolato dall'art. 3 mentre priva di riscontro eradella legge n. 604 del 1966, rimasta l'allegazione del carattere discriminatorio del 2 recesso, che il lavoratore aveva infondatamente attribuito alle sue precarie condizioni di salute. Avverso detta sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. La SOC. RO SA, che resiste con controricorso, ha proposto a sua volta ricorso incidentale con un motivo. Motivi della decisione Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale, il ricorrente denuncia violazione degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, nonché contraddittorietà della motivazione, e sostiene che nel calcolo dei lavoratori licenziati nell'arco temporale di 120 giorni andavano conteggiati non solo i quattro DOTT dipendenti colpiti da provvedimento di recesso ma anche i lavoratori dimessisi volontariamente, in quanto il termine "licenziamento" usato dal legislatore doveva intendersi come recesso nelle sue più varie accezioni, comprensivo quindi anche delle dimissioni volontarie. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966 nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione, il ricorrente sostiene che il licenziamento individuale determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva non può essere determinato da finalità di mero risparmio e presuppone, invece, una ristrutturazione aziendale che comporti la soppressione di determinati posti di lavoro e la dimostrazione, da parte del datore di lavoro, che il lavoratore licenziato non poteva essere utilizzato in altri pertanto da escludere la legittimità delsettori;
છે 3 licenziamento allorchè risulti che il dipendente licenziato sia stato in seguito sostituito nel medesimo settore di attività da altro lavoratore. Con il terzo motivo di ricorso, denunciando ancora violazione degli articoli 3 e 5 della legge n. 604 del 1966 nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione, il riscontrare ilricorrente deduce che, perché sia possibile giustificato motivo oggettivo, è necessario che il datore di lavoro provi che vi è stata soppressione del settore lavorativo e del reparto al quale era addetto il dipendete licenziato, che quest'ultimo non poteva essere utilizzato presso altri reparti, e che, dopo il licenziamento, non si è proceduto all'assunzione di altro personale. Secondo il ricorrente nella specie sarebbe mancata la prova di tali circostanze, per cui è D esi lecito dedurre che il provvedimento espulsivo abbia trovato esclusiva nelle precarie condizioni di salute del causa lavoratore e che le ragioni produttive siano state soltanto un pretesto per liberarsi di un dipendente altrimenti non licenziabile. Con l'unico motivo del ricorso incidentale la SOC. RO SA, denunciando violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver compensato integralmente le spese del grado, pur avendo respinto l'appello del lavoratore. Il primo motivo del ricorso principale infondato. La Corte di merito ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel nuovo assetto normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991 (emanata in attuazione della direttiva CEE n. 75/129) i licenziamenti collettivi si differenziano dai licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo non più qualitativodal punto di vista ontologico о in quanto entrambi tali tipi di licenziamento sono caratterizzati dal necessario collegamento a motivi "non inerenti la persona del lavoratore" (come esplicitamente precisa il principio normativo comunitario posto dall'art. 1 lett. A) della direttiva citata) ma esclusivamente per la necessaria sussistenza dei presupposti numerico-temporali richiesti dall'art. 24 della menzionata legge n. 223/1991, con la conseguenza che, una volta accertato che ricorrono tali presupposti e verificato che la risoluzione del rapporto non è collegata a motivi inerenti alla persona del lavoratore, diventa ultronea ogni ulteriore indagine per determinare la ragione della riduzione di lavoro e senz'altro applicarsi la disciplina di cui alla leggedeve citata (cfr. da ultimo Cass. n. 2463 del 2000). Questa Corte ha altresì precisato che l'art. 24 della legge 223/1991 deve essere interpretato nel senso che nel numero n. minimo di cinque licenziamenti, ivi considerato come già sufficiente ad integrare la fattispecie del licenziamento collettivo, non possono includersi altre differenti ipotesi risolutorie del rapporto di lavoro, ancorché riferibili all'iniziativa del datore di lavoro (Cass. n. 13714 del 2001). A maggior ragione, dunque, deve escludersi che nel novero dei licenziamenti conteggiabili ai fini dell'applicazione della normativa in esame possano essere calcolate anche le risoluzioni dei rapporti di lavoro per dimissioni volontarie dei lavoratori, come erroneamente pretende il ricorrente. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, che per la loro connessione è opportuno esaminare congiuntamente, sono parimenti infondati 5 La Corte di merito, dopo aver valutato i bilanci della società @ gli altri documenti contabili prodotti, con accertamento di fatto congruamente motivato, ha stabilito che il licenziamento del ricorrente, unitamente a quello di altri lavoratori, era stato determinato dalla crisi del settore edilizio e dal calo delle vendite del materiale di cava verificatosi a partire dagli anni 1993/1994; ha osservato in particolare che il licenziamento del TA, addetto esclusivamente alla redazione delle bolle di accompagnamento e degli scontrini fiscali emessi in occasione delle vendite dei materiali estratti dalla cava RO Lupa, era giustificato dal giornaliere di considerevole decremento delle operazioni vendita di quella cava (da 60-80 operazioni giornaliere a 15- 20); ha rilevato che l'impossibilità di utilizzare il TA in mansioni equivalenti all'interno dell'azienda era dimostrata Phon dalla pluralità di licenziamenti cui la società era stata costretta in quel periodo;
ha evidenziato che dopo il licenziamento del TA la società aveva provveduto ad assumere tale Di AN EN con mansioni di manovratore di escavatore (mansioni differenti e di qualifica inferiore rispetto a quelle svolte dall'appellante) per sostituire il dipendente Lo RC EN, infortunato;
ha ritenuto di conseguenza insussistente l'allegazione da parte del lavoratore della natura discriminatoria del licenziamento, a suo dire dovuta alle precarie condizioni di salute dell'appellante. Queste valutazioni del giudice di appello, in ordine alla effettiva sussistenza di obbiettive ragioni produttive giustificanti la soppressione del posto di lavoro ed alla impossibilità di diversa utilizzazione del lavoratore licenziato in mansioni compatibili con quelle in precedenza esercitate, costituiscono accertamenti di fatto che, per essere congruamente motivati, non sono censurabili in sede di legittimità. Tutte le censure mosse dal lavoratore alla sentenza impugnata si rivelano dunque infondate, anche alla luce dei principi stabili dalla giurisprudenza di questa Corte, dai quali non risulta essersi allontanata la Corte palerminata, e che così si riassumono: Il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta del criterio di gestione dell'impresa, DO libertà diatteso che tale scelta છે espressione della iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., spettando al giudice il solo controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore; di conseguenza non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto di lavoro cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del rassetto organizzativo operato, né essendo necessario ai fini della configurabilità giustificato motivo, che vengano soppresse tutte le del mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite (cfr. da ultimo Cass. n. 13021 del 2001). Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso principale, dunque, deve essere respinto. Deve essere parimenti respinto il ricorso incidentale, atteso giurisprudenzache, per costante di questa Corte, la compensazione totale о parziale delle spese del giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice del merito, le cui valutazioni sono rimesse al suo prudente apprezzamento e sono sottratte all'obbligo di una specifica motivazione, soggiacendo la relativa pronuncia al sindacato di legittimità solo quando il giudice, а giustificazione della disposta compensazione, enunci motivi illogici o erronei (Cass. n. 1898 del 2002, Cass. n. 5988 del 2001, Cass. n. 3272 del 2001). Nella specie nella motivazione addotta dalla Corte di merito (che ha tenuto conto dell'incidenza che le complesse vicissitudini aziendali possono aver avuto nel determinare il giudiziale) non è dato TA ad intraprendere l'azione rinvenire né errori né incongruenze logiche, restando per il resto le ragioni della compensazione sottratte al riesame di questa Corte. In definitiva, entrambi i ricorsi devono essere respinti. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 18 novembre 2002 Il Presidente Il Cons. estensore filim. Invi Gumi Grande Deporting CANCELLIERE Deposit to Vancelleria *AMPOSTA DI BOLLO, T 79 GEN. 2003 DE DA OGNI SPESA, TAS TO AI SENSI DELL'ART CANCELLIERE -73 N. 52