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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/02/2025, n. 7012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7012 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EM PP NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/07/2024 del GIP TRIBUNALE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto Proc. gen. Simone LI, che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata e trasmettersi gli atti al Tribunale di Verona per l'ulteriore corso. A Penale Sent. Sez. 4 Num. 7012 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 28/11/2024 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Verona, con il provve- dimento in epigrafe, in data 28 luglio 2024, ha nuovamente rigettato, dopo averlo già fatto con provvedimento del 23 luglio 2024, che ha richiamato, la richiesta di sostituzione della pena di euro 1300 di ammenda, inflitta con decreto penale del 26 giugno 2024 di condanna a FI GE EL in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. B), cod. strada, commesso in Torri del Benaco (VR) il 29/9/2023., con la motivazione che la pena irrogata con il decreto penale era stata condizionalmente sospesa e che la sospensione condizionale riconosciuta ostava all'accoglimento della richiesta di sostituzione. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difen- sore, formulando tre motivi. Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente, richiamando ampia giurispru- denza di questa Corte (in particolare, i dicta di Sez. 3 n. 20726/2013, Sez. 4 n. 36783/2020 e Sez. 4 n. 31239/2023), ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione rilevando che la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in concreto è più favorevole della pena sospesa e che la richiesta del condannato, cui sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, di fruire della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 186, comma 9 bis, d.lgs n.285/1992 implica una rinuncia tacita al beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., stante la pacifica incompatibilità fra i due istituti, così come ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità. Tale conclusione- osserva il difensore- si impone in ragione dei principi costituzionali della finalità rieducativa della pena e del diritto di difesa. Il G.I.P., dunque, avrebbe dovuto prendere atto che la richiesta del condan- nato, formulata nei quindici giorni dalla notifica del decreto penale, di applicazione della sanzione sostitutiva, implicava una rinuncia implicita al beneficio della so- spensione condizionale. Con il terzo motivo ha dedotto l'abnormità del provvedimento impugnato in quanto idoneo a determinare un'irrimediabile stasi del procedimento, poiché privo della conseguente emissione del decreto di giudizio immediato ex art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi le ordinanze impugnate. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 2 4. Il ricorso è fondato quanto ai primi due motivi, di carattere assorbenti ri- spetto al terzo. 5. In linea generale — come già fatto nella richiamata Sez. 4, n. 31239 del 22/06/2023, Taticchi, non mass. — deve ribadirsi che gli istituti della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e della sospensione condizionale di essa sono tra loro incompatibili (Sez. 4 n. 10939 del 20/2/2014, Caneo, Rv. 259130; n. 30365 del 2/7/2015, Zuncheddu, Rv. 264324). Stante tale incompatibilità, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo pre- cisato che la richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza (Sez. 4, 36783 del 091:12/2020, Caltis Rv. 280086; Sez. 3 n. 20726 del 7/11/2012, Cinciripini, Rv. 254996). Con specifico riferimento alla necessità da parte del condannato di rinunciare espressamente al beneficio della sospensione condizionale eventualmente con- cessa in sede di richiesta della applicazione della pena sostitutiva sopra indicata, è proprio l'incompatibilità tra i due istituti a far ritenere che nella ipotesi in cui una simile rinuncia non venga effettuata in modo espresso, deve intendersi come ta- citamente avvenuta: in caso contrario, si perverrebbe alla insostenibile conclu- sione di una sanzione sostitutiva a sua volta condizionalmente sospesa e si deter- minerebbe una inammissibile lesione dei diritti del condannato che vedrebbe pre- giudicata la possibilità di usufruire di una modalità di esecuzione della pena diversa e più favorevole, con aperta violazione della regola generale di cui all'art. 2 cod. pen. La disposizione introdotta nell'art. 186 cod. strada contiene effetti più favore- voli rispetto alla sospensione condizionale della pena, sia in termini di durata della pena sostitutiva, sia in termini di criteri di ragguaglio, sia in termini di conseguenze finali (sotto il profilo di un dimezzamento "secco" della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e di una durata inferiore della pena sosti- tuiva da "scontare"), fermo restando, poi, l'effetto estintivo del reato sostanzial- mente analogo a quello previsto dagli artt. 166 e 167 cod. pen. ma anticipato al momento dell'udienza di verifica del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9 bis, cod. strada. 6. Ne consegue che il EL, nel formulare !a richiesta di sostituzione della pena irrogatagli con il decreto penale di condanna con la sanzione del lavoro di pubblica utilità, ha implicitamente rinunciato al beneficio già concesso, da consi- derarsi deteriore rispetto al primo, sicché non sussiste la incompatibilità che il giudice ha ravvisato, quale ostacolo all'accoglimento della richiesta di sostituzione. 7. Ne deriva che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Verona Ufficio GIP.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Verona Ufficio GIP. Così deciso il 28/11/2024
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto Proc. gen. Simone LI, che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata e trasmettersi gli atti al Tribunale di Verona per l'ulteriore corso. A Penale Sent. Sez. 4 Num. 7012 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 28/11/2024 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Verona, con il provve- dimento in epigrafe, in data 28 luglio 2024, ha nuovamente rigettato, dopo averlo già fatto con provvedimento del 23 luglio 2024, che ha richiamato, la richiesta di sostituzione della pena di euro 1300 di ammenda, inflitta con decreto penale del 26 giugno 2024 di condanna a FI GE EL in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. B), cod. strada, commesso in Torri del Benaco (VR) il 29/9/2023., con la motivazione che la pena irrogata con il decreto penale era stata condizionalmente sospesa e che la sospensione condizionale riconosciuta ostava all'accoglimento della richiesta di sostituzione. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difen- sore, formulando tre motivi. Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente, richiamando ampia giurispru- denza di questa Corte (in particolare, i dicta di Sez. 3 n. 20726/2013, Sez. 4 n. 36783/2020 e Sez. 4 n. 31239/2023), ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione rilevando che la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in concreto è più favorevole della pena sospesa e che la richiesta del condannato, cui sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, di fruire della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 186, comma 9 bis, d.lgs n.285/1992 implica una rinuncia tacita al beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., stante la pacifica incompatibilità fra i due istituti, così come ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità. Tale conclusione- osserva il difensore- si impone in ragione dei principi costituzionali della finalità rieducativa della pena e del diritto di difesa. Il G.I.P., dunque, avrebbe dovuto prendere atto che la richiesta del condan- nato, formulata nei quindici giorni dalla notifica del decreto penale, di applicazione della sanzione sostitutiva, implicava una rinuncia implicita al beneficio della so- spensione condizionale. Con il terzo motivo ha dedotto l'abnormità del provvedimento impugnato in quanto idoneo a determinare un'irrimediabile stasi del procedimento, poiché privo della conseguente emissione del decreto di giudizio immediato ex art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi le ordinanze impugnate. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 2 4. Il ricorso è fondato quanto ai primi due motivi, di carattere assorbenti ri- spetto al terzo. 5. In linea generale — come già fatto nella richiamata Sez. 4, n. 31239 del 22/06/2023, Taticchi, non mass. — deve ribadirsi che gli istituti della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e della sospensione condizionale di essa sono tra loro incompatibili (Sez. 4 n. 10939 del 20/2/2014, Caneo, Rv. 259130; n. 30365 del 2/7/2015, Zuncheddu, Rv. 264324). Stante tale incompatibilità, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo pre- cisato che la richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza (Sez. 4, 36783 del 091:12/2020, Caltis Rv. 280086; Sez. 3 n. 20726 del 7/11/2012, Cinciripini, Rv. 254996). Con specifico riferimento alla necessità da parte del condannato di rinunciare espressamente al beneficio della sospensione condizionale eventualmente con- cessa in sede di richiesta della applicazione della pena sostitutiva sopra indicata, è proprio l'incompatibilità tra i due istituti a far ritenere che nella ipotesi in cui una simile rinuncia non venga effettuata in modo espresso, deve intendersi come ta- citamente avvenuta: in caso contrario, si perverrebbe alla insostenibile conclu- sione di una sanzione sostitutiva a sua volta condizionalmente sospesa e si deter- minerebbe una inammissibile lesione dei diritti del condannato che vedrebbe pre- giudicata la possibilità di usufruire di una modalità di esecuzione della pena diversa e più favorevole, con aperta violazione della regola generale di cui all'art. 2 cod. pen. La disposizione introdotta nell'art. 186 cod. strada contiene effetti più favore- voli rispetto alla sospensione condizionale della pena, sia in termini di durata della pena sostitutiva, sia in termini di criteri di ragguaglio, sia in termini di conseguenze finali (sotto il profilo di un dimezzamento "secco" della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e di una durata inferiore della pena sosti- tuiva da "scontare"), fermo restando, poi, l'effetto estintivo del reato sostanzial- mente analogo a quello previsto dagli artt. 166 e 167 cod. pen. ma anticipato al momento dell'udienza di verifica del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9 bis, cod. strada. 6. Ne consegue che il EL, nel formulare !a richiesta di sostituzione della pena irrogatagli con il decreto penale di condanna con la sanzione del lavoro di pubblica utilità, ha implicitamente rinunciato al beneficio già concesso, da consi- derarsi deteriore rispetto al primo, sicché non sussiste la incompatibilità che il giudice ha ravvisato, quale ostacolo all'accoglimento della richiesta di sostituzione. 7. Ne deriva che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Verona Ufficio GIP.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Verona Ufficio GIP. Così deciso il 28/11/2024