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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 8666/2017, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
LATTANZIO ANTONIO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. CP_1 C.F._2
PUGLIESE FABRIZIO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
Alla scadenza del termine per il deposito di note scritte ex articolo
1 127 ter c.p.c. le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 1144/2020 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio per decidere le restanti richieste.
In particolare, parte ricorrente, chiede addebitarsi al Parte_1 resistente la separazione, confermare l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso di lei, l'assegnazione della casa coniugale e porre a carico del resistente un assegno mensile non inferiore ad € 1.500,00
a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, con adeguamento ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il resistente , invece, chiede addebitarsi alla ricorrente CP_1 la separazione, porre a suo carico un assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento per ciascuno dei tre figli e rigettare la richiesta di mantenimento della ricorrente.
I tre figli della coppia sono , oggi venticinquenne, oggi Per_1 Per_2 ventiquattrenne, e oggi diciasettenne, nessuno dei quali ha raggiunto Per_3
l'indipendenza economica e tutti attualmente vivono con la madre nella ex casa coniugale.
“SULLE RICHIESTE DI ADDEBITO” – Sul punto deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità. Ciò in quanto la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale. Ai fini dell'addebito non rilevano, quindi, quelle condotte sopravvenute in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale, ovvero una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis.
2 “L'ADDEBITO RICHIESTO DALLA RICORRENTE” – Tenuto conto di quanto innanzi, deve ritenersi che gli elementi acquisiti nel corso del giudizio non sono sufficienti a ritenere fondata la richiesta formulata dalla ricorrente di addebito della separazione al resistente.
In particolare, la ricorrente assume che l'affectio coniugalis era venuta meno da molti anni a causa del comportamento del marito e produce, tra le altre, una nota del luglio 2014 inviata dal suo legale all'altro coniuge, ove si rappresentano “note questioni familiari che da tempo determinano tensioni sempre più crescenti”, nonché il contenuto delle chat whatsapp a partire da fine giugno 2016, nelle quali tali tensioni sono ben manifestate. Inoltre, lo stesso resistente nel corso dell'udienza presidenziale dichiarava che dal 2002 dormiva con i figli nel letto matrimoniale senza la moglie, attribuendo tale situazione alla scelta del coniuge, che non voleva essere svegliata di notte dai figli.
Ritiene il collegio che tali elementi se, da un lato, dimostrano il clima di forte tensione e disaffezione esistente tra i coniugi e, quindi, il venir meno dell'affectio coniugalis quantomeno a partire dall'anno 2014, dall'altro non spiegano a quale di essi tale clima sia addebitabile, per cui la domanda di addebito della separazione al marito va rigettata.
“L'ADDEBITO RICHIESTO DAL RESISTENTE” – Anche tale domanda è infondata.
A sostegno della stessa il resistente allega una relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie con un altro uomo, ma una tale circostanza, ove provata, non permetterebbe di accogliere la domanda di addebito, perché già dal 2014 era evidente la crisi del rapporto di coniugio per essere venuta meno l'affectio coniugalis (si richiama sul punto Tribunale Savona, 07/07/2022, secondo cui “La reiterata violazione, in assenza di una consolidata separazione di fatto, dell'obbligo della fedeltà coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave dell'obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola causa della separazione personale dei coniugi e quindi circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto”).
prove della relazione extraconiugale:
• GLI SMS E LE CHAT ESTRATTE DAL MARITO DAL TELEFONO DELLA MOGLIE E
CONTRO
IL VOLERE DELLA STESSA (Cass. civ., Sez. V, 01/04/2003, n. 4987
3 – Il principio, presente nel codice di procedura penale, secondo cui è inutilizzabile la prova acquisita irritualmente, non è applicabile in tema di accertamenti tributali. Ne segue, pertanto, che in presenza di notizie relative a movimenti su conti correnti bancari intrattenuti dal contribuente, la circostanza che le stesse siano state acquisite dall'ufficio Iva senza la previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale o del comandante della Guardia di finanza non ne preclude la loro utilizzabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 51, comma 2, nn. 2 e 7, del D.P.R. 633 del 1972 Tribunale Torino, 08/05/2013 – È ammissibile la produzione in giudizio di messaggi telefonici e di posta elettronica, anche ove assunti in violazione alle norme di legge. Il codice di procedura civile non contiene alcuna norma che sancisca un principio di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite in violazione di legge. L'art. 160, n. 6, D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy) stabilisce che la validità e l'utilizzabilità di documenti nel procedimento giudiziario, basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge, restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali della materia penale e civile. Il contemperamento tra il diritto alla riservatezza e il diritto di difesa è rimesso, in assenza di una precisa norma processuale civile, alla valutazione del singolo giudice nel caso concreto Cons. Stato, Sez. VII, 27/03/2024, n. 2905 – Il principio dell'inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite opera nel solo processo penale e non anche nell'ambito del procedimento disciplinare attivato nei confronti dei magistrati e, più in generale, dei pubblici dipendenti ass. civ., Sez. III, 05/05/2020, n. 8459 – Nel giudizio civile CP_2
è precluso l'accesso alle prove la cui acquisizione concretizzi una diretta lesione di interessi costituzionalmente tutelati riferibili alla parte contro cui la prova viene utilizzata, ritenendosi errata l'affermazione secondo la quale, in assenza di norme nel codice di rito civile espressamente limitative dell'utilizzo di prove acquisite illecitamente, e considerata l'inapplicabilità dell'art. 191 c.p.p. in tema di inutilizzabilità di prove illegittimamente acquisite anche al giudizio civile, si ricaverebbe il principio di una generale ammissibilità di tali fonti di prova
4 SONO TRASCRITTI SU DOCUMENTO CARTACEO, contestato dalla CP_3 difesa della moglie, e non c'è prova del supporto elettronico
• TESTIMONIANZE CHE RIFERISCONO CIRCOSTANZE APPRESE DAL MARITO
[distinzione tra testimoni in de relato actoris e de relato: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio e la loro deposizione non ha alcuna rilevanza;
i secondi depongono su circostanze apprese da soggetti estranei al giudizio e le loro dichiarazioni possono essere poste alla base del convincimento del Giudice, unitamente ad altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (Corte di Cassazione, sez. 6 civile, con Ordinanza del 22 novembre 2022 n. 34345)] nonché di
[...]
[...]
ha riferito dell'infedeltà Parte_2 coniugale della moglie e precisato di averla vista in macchina con l'amante sig. , ma non precisa che i due fossero in atteggiamento Pt_1 intimo L' conferma d'aver scambiato messaggi Parte_3 telefonici con la ricorrente ma negava il contenuto amoroso e precisa che tra i due vi era stata solo una “affettuosa amicizia”
“LA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE” – Tale domanda è fondata, essendo pacifico che i figli della coppia, ancora non economicamente indipendenti, vivono con la madre.
“LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI” – La ricorrente, a tal titolo, chiede la somma di € 1.500,00/mese, un terzo per ogni figlio, con adeguamento ISTAT, ed il 50% delle spese straordinarie, mentre il resistente chiede che la misura di detto assegno sia contenuto in € 200,00/mese per ogni figlio. Nell'ordinanza presidenziale, emessa nel novembre del 2017, tale misura è stata stabilita in € 400,00/mese per ogni figlio, importo oggi rivalutato ad € 481,60, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Ritiene il Collegio che, sul punto, può essere confermata la misura indicata nell'ordinanza presidenziale, atteso che non sono state prospettate circostanze nuove da giustificare un adeguamento di detto assegno, che parte ricorrente in atti indica nella misura di € 400,00 che, però, non tiene conto dell'adeguamento ISTAT.
Quanto alle spese del giudizio, deve considerarsi che entrambe le parti sono soccombenti sulle domande di addebito e di determinazione della misura degli assegni per il mantenimento della prole, il che giustifica una compensazione per intero di dette spese per la fase di merito.
5 Per la fase cautelare, introdotta dal resistente e definita con provvedimento di rigetto del 13.8.2019, deve farsi applicazione del principio della soccombenza, non ricorrendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, alle quali va condannato parte resistente, soccombente, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per la fase cautelare innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo 282
c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 18/05/2017 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. RIGETTA le domande di addebito;
2. CONFERMA il contenuto dei provvedimenti dati con ordinanza in data 10.11.2017, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti per la fase di merito;
4. CONDANNA parte resistente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite per la fase cautelare, che liquida in € 3.200,00 per compensi professionali, oltre 15% di spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
6 civile del Tribunale in data 20 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 8666/2017, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
LATTANZIO ANTONIO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. CP_1 C.F._2
PUGLIESE FABRIZIO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
Alla scadenza del termine per il deposito di note scritte ex articolo
1 127 ter c.p.c. le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 1144/2020 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio per decidere le restanti richieste.
In particolare, parte ricorrente, chiede addebitarsi al Parte_1 resistente la separazione, confermare l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso di lei, l'assegnazione della casa coniugale e porre a carico del resistente un assegno mensile non inferiore ad € 1.500,00
a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, con adeguamento ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il resistente , invece, chiede addebitarsi alla ricorrente CP_1 la separazione, porre a suo carico un assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento per ciascuno dei tre figli e rigettare la richiesta di mantenimento della ricorrente.
I tre figli della coppia sono , oggi venticinquenne, oggi Per_1 Per_2 ventiquattrenne, e oggi diciasettenne, nessuno dei quali ha raggiunto Per_3
l'indipendenza economica e tutti attualmente vivono con la madre nella ex casa coniugale.
“SULLE RICHIESTE DI ADDEBITO” – Sul punto deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità. Ciò in quanto la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale. Ai fini dell'addebito non rilevano, quindi, quelle condotte sopravvenute in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale, ovvero una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis.
2 “L'ADDEBITO RICHIESTO DALLA RICORRENTE” – Tenuto conto di quanto innanzi, deve ritenersi che gli elementi acquisiti nel corso del giudizio non sono sufficienti a ritenere fondata la richiesta formulata dalla ricorrente di addebito della separazione al resistente.
In particolare, la ricorrente assume che l'affectio coniugalis era venuta meno da molti anni a causa del comportamento del marito e produce, tra le altre, una nota del luglio 2014 inviata dal suo legale all'altro coniuge, ove si rappresentano “note questioni familiari che da tempo determinano tensioni sempre più crescenti”, nonché il contenuto delle chat whatsapp a partire da fine giugno 2016, nelle quali tali tensioni sono ben manifestate. Inoltre, lo stesso resistente nel corso dell'udienza presidenziale dichiarava che dal 2002 dormiva con i figli nel letto matrimoniale senza la moglie, attribuendo tale situazione alla scelta del coniuge, che non voleva essere svegliata di notte dai figli.
Ritiene il collegio che tali elementi se, da un lato, dimostrano il clima di forte tensione e disaffezione esistente tra i coniugi e, quindi, il venir meno dell'affectio coniugalis quantomeno a partire dall'anno 2014, dall'altro non spiegano a quale di essi tale clima sia addebitabile, per cui la domanda di addebito della separazione al marito va rigettata.
“L'ADDEBITO RICHIESTO DAL RESISTENTE” – Anche tale domanda è infondata.
A sostegno della stessa il resistente allega una relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie con un altro uomo, ma una tale circostanza, ove provata, non permetterebbe di accogliere la domanda di addebito, perché già dal 2014 era evidente la crisi del rapporto di coniugio per essere venuta meno l'affectio coniugalis (si richiama sul punto Tribunale Savona, 07/07/2022, secondo cui “La reiterata violazione, in assenza di una consolidata separazione di fatto, dell'obbligo della fedeltà coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave dell'obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola causa della separazione personale dei coniugi e quindi circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto”).
prove della relazione extraconiugale:
• GLI SMS E LE CHAT ESTRATTE DAL MARITO DAL TELEFONO DELLA MOGLIE E
CONTRO
IL VOLERE DELLA STESSA (Cass. civ., Sez. V, 01/04/2003, n. 4987
3 – Il principio, presente nel codice di procedura penale, secondo cui è inutilizzabile la prova acquisita irritualmente, non è applicabile in tema di accertamenti tributali. Ne segue, pertanto, che in presenza di notizie relative a movimenti su conti correnti bancari intrattenuti dal contribuente, la circostanza che le stesse siano state acquisite dall'ufficio Iva senza la previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale o del comandante della Guardia di finanza non ne preclude la loro utilizzabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 51, comma 2, nn. 2 e 7, del D.P.R. 633 del 1972 Tribunale Torino, 08/05/2013 – È ammissibile la produzione in giudizio di messaggi telefonici e di posta elettronica, anche ove assunti in violazione alle norme di legge. Il codice di procedura civile non contiene alcuna norma che sancisca un principio di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite in violazione di legge. L'art. 160, n. 6, D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy) stabilisce che la validità e l'utilizzabilità di documenti nel procedimento giudiziario, basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge, restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali della materia penale e civile. Il contemperamento tra il diritto alla riservatezza e il diritto di difesa è rimesso, in assenza di una precisa norma processuale civile, alla valutazione del singolo giudice nel caso concreto Cons. Stato, Sez. VII, 27/03/2024, n. 2905 – Il principio dell'inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite opera nel solo processo penale e non anche nell'ambito del procedimento disciplinare attivato nei confronti dei magistrati e, più in generale, dei pubblici dipendenti ass. civ., Sez. III, 05/05/2020, n. 8459 – Nel giudizio civile CP_2
è precluso l'accesso alle prove la cui acquisizione concretizzi una diretta lesione di interessi costituzionalmente tutelati riferibili alla parte contro cui la prova viene utilizzata, ritenendosi errata l'affermazione secondo la quale, in assenza di norme nel codice di rito civile espressamente limitative dell'utilizzo di prove acquisite illecitamente, e considerata l'inapplicabilità dell'art. 191 c.p.p. in tema di inutilizzabilità di prove illegittimamente acquisite anche al giudizio civile, si ricaverebbe il principio di una generale ammissibilità di tali fonti di prova
4 SONO TRASCRITTI SU DOCUMENTO CARTACEO, contestato dalla CP_3 difesa della moglie, e non c'è prova del supporto elettronico
• TESTIMONIANZE CHE RIFERISCONO CIRCOSTANZE APPRESE DAL MARITO
[distinzione tra testimoni in de relato actoris e de relato: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio e la loro deposizione non ha alcuna rilevanza;
i secondi depongono su circostanze apprese da soggetti estranei al giudizio e le loro dichiarazioni possono essere poste alla base del convincimento del Giudice, unitamente ad altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (Corte di Cassazione, sez. 6 civile, con Ordinanza del 22 novembre 2022 n. 34345)] nonché di
[...]
[...]
ha riferito dell'infedeltà Parte_2 coniugale della moglie e precisato di averla vista in macchina con l'amante sig. , ma non precisa che i due fossero in atteggiamento Pt_1 intimo L' conferma d'aver scambiato messaggi Parte_3 telefonici con la ricorrente ma negava il contenuto amoroso e precisa che tra i due vi era stata solo una “affettuosa amicizia”
“LA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE” – Tale domanda è fondata, essendo pacifico che i figli della coppia, ancora non economicamente indipendenti, vivono con la madre.
“LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI” – La ricorrente, a tal titolo, chiede la somma di € 1.500,00/mese, un terzo per ogni figlio, con adeguamento ISTAT, ed il 50% delle spese straordinarie, mentre il resistente chiede che la misura di detto assegno sia contenuto in € 200,00/mese per ogni figlio. Nell'ordinanza presidenziale, emessa nel novembre del 2017, tale misura è stata stabilita in € 400,00/mese per ogni figlio, importo oggi rivalutato ad € 481,60, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Ritiene il Collegio che, sul punto, può essere confermata la misura indicata nell'ordinanza presidenziale, atteso che non sono state prospettate circostanze nuove da giustificare un adeguamento di detto assegno, che parte ricorrente in atti indica nella misura di € 400,00 che, però, non tiene conto dell'adeguamento ISTAT.
Quanto alle spese del giudizio, deve considerarsi che entrambe le parti sono soccombenti sulle domande di addebito e di determinazione della misura degli assegni per il mantenimento della prole, il che giustifica una compensazione per intero di dette spese per la fase di merito.
5 Per la fase cautelare, introdotta dal resistente e definita con provvedimento di rigetto del 13.8.2019, deve farsi applicazione del principio della soccombenza, non ricorrendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, alle quali va condannato parte resistente, soccombente, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per la fase cautelare innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo 282
c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 18/05/2017 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. RIGETTA le domande di addebito;
2. CONFERMA il contenuto dei provvedimenti dati con ordinanza in data 10.11.2017, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti per la fase di merito;
4. CONDANNA parte resistente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite per la fase cautelare, che liquida in € 3.200,00 per compensi professionali, oltre 15% di spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
6 civile del Tribunale in data 20 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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