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Sentenza 21 aprile 2026
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 14542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14542 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: RO MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. L'avv. Andrea Alessandro Bagatti, difensore dell'imputato, conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini del Tribunale di Lucca il 01/06/2022, con la quale MA RO è stato dichiarato responsabile del reato di detenzione di un’arma (un fucile marca “ManuArm” mod. Flobert cal. 9) – il cui possesso era stato denunciato il 18/04/1978 da tale EN ES -, rinvenuta, in data 14/12/2017, all’interno di uno stabile sito in via Sarzanese Sud di Massarosa, nella disponibilità dell’imputato, e condannato alla pena condizionalmente sospesa di quattro mesi di reclusione, ed € 1.000 Penale Sent. Sez. 1 Num. 14542 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 06/02/2026 di multa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato per il tramite del difensore, avv. Andrea Alessandro Bagatti, che deduce i motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge, in particolare degli artt. 10 e 14 legge 497 del 1974 in relazione all’art. 2, terzo comma, legge n. 110 del 1975, in ordine all'integrazione dell'elemento oggettivo della funzionalità dell'arma ed alla prova dell'integrarsi di detto elemento;
nonché contraddittoria e/o manifesta illogicità e/o carenza della motivazione nella parte in cui è stato ritenuto integrato l'elemento oggettivo del delitto in esame. La Corte d'appello ha ritenuto la funzionalità dell'arma sulla base di mere congetture, prive di precisazione e riscontri avendo, in modo apodittico, affermato che non vi sono elementi che lascino dedurre che l'arma fosse inidonea all'impiego. Tali congetture confliggono con gli unici dati certi emersi dall'indagine, ovvero che l'arma oggetto di imputazione è un vecchio fucile avente almeno cinquant'anni di età, e che in relazione al medesimo non sono mai state effettuate prove di efficienza dell'arma. Inoltre, dal verbale di sequestro operato dai carabinieri operanti, non emerge alcun elemento, neanche meramente ipotetico, che avvalori il giudizio in ordine alla funzionalità dell'arma, di cui manca in atti persino una rappresentazione fotografica;
nulla emerge in atti in merito alle effettive condizioni, allo stato di conservazione e all'integrità dell'oggetto. Con argomentazione contraddittoria ed illogica, la Corte sostiene una supposta funzionalità dell'arma in ragione del fatto che il fucile sarebbe stato utilizzato dal padre dell'imputato, cacciatore, deceduto nel 2012: oltre alla circostanza che un precedente utilizzo non esclude l'attuale inefficienza dell'arma, la Corte fa comunque riferimento ad un dato totalmente ipotetico ed incerto temporalmente. Inoltre, i giudici d'appello omettono di misurarsi con un'altra evidenza certa quale l'assenza delle munizioni.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge, in particolare degli artt. 10 e 14 legge 497 del 1974 in relazione all’art. 2, terzo comma, legge n. 110 del 1975, in ordine all'integrazione dell'elemento soggettivo della consapevolezza circa la funzionalità dell'arma e l’illegittima detenzione della stessa;
nonché carenza e/o contraddittorietà della motivazione nella parte in cui è stato ritenuto integrato l'elemento soggettivo del delitto in esame. La Corte avrebbe dovuto valutare tutti gli elementi circostanziali che deponevano per l’inconsapevolezza/ignoranza in capo all’imputato circa l’efficienza del fucile: in particolare l’arma era stata regolarmente denunciata dall’originario proprietario, e poi, da tempo immemore, trasferita al padre del ricorrente e quindi detenuta nella casa dell’anziana madre: l’insieme di tali elementi aveva ragionevolmente ingenerato nell’imputato la convinzione che l’arma fosse stata regolarmente denunciata. 2 2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e carenza e/o contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di reato di cui all'art 38 T.U.L.P.S. Ha errato la Corte d'appello nel respingere il corrispondente motivo di gravame sul presupposto che l'articolo 38 T.U.L.P.S. si riferisca al trasferimento dell'arma da un luogo ad un altro, e non da una persona ad un'altra, trattandosi di interpretazione restrittiva e non aderente al dato letterale della legge.
2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge e carenza della motivazione in ordine al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.. La Corte d'appello ha respinto la richiesta di applicazione dell’esimente di cui all'art. 131 bis cod. pen. richiamando espressamente la natura dell'arma ed i precedenti penali dell'imputato. Da un lato, evidenzia il ricorrente come nulla si sappia della natura, e delle caratteristiche, dell'arma; dall'altro sottolinea come i riferimenti operati dai giudici d'appello siano radicalmente errati, dal momento che la presenza di precedenti penali non può rappresentare una motivazione del mancato accoglimento della richiesta di applicabilità della particolare tenuità del fatto, dal momento che i precedenti sono ostativi solo quando il soggetto imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole;
nel caso in esame non ricorre tale evenienza. La motivazione della Corte è quindi gravemente carente dal momento che l’unico riferimento assolutamente generico effettuato dai giudici d'appello è alla natura dell’arma, senza ulteriori specificazioni. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Antonietta Picardi, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, riportandosi alla memoria scritta depositata. 4. La Difesa dell’imputato, che ha anche depositato una memoria difensiva, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso o, in subordine, di valutare l’eventuale prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre, preliminarmente, ricordare che, sui limiti del giudizio di legittimità, la giurisprudenza di questa Corte è univoca, avendo ripetutamente affermato che: "Il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare 3 a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione" (così Sez. 6, n. 10951 del 15/3/2006, Casula, Rv. 233708 - 01). E' stato, più volte, ribadito, che non può integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, semmai prospettata in maniera più utile per il ricorrente (Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01; Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, dep. 6/2/2004, Elia ed altri, Rv. 229369 01; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01), dal momento che, come noto, è preclusa a questa Corte la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata o l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, invero, la Cassazione nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal Giudice per giungere alla decisione. 3. Esaminata in quest'ottica, la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse nei primi due motivi di ricorso, in quanto, scevra da evidenti incongruenze o interne contraddizioni, ha illustrato in modo adeguato le ragioni per le quali ha ritenuto di valorizzare gli elementi probatori atti a suffragare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza del contestato delitto ascritto al RO nelle sue componenti oggettiva e soggettiva. Va a tale proposito ricordato che, perché possa escludersi la rilevanza penale del possesso di un’arma, è necessario che la stessa risulti inidonea in modo assoluto all’impiego cui è destinata, nel senso che, a causa di imperfezioni o anomalie non agevolmente rimovibili, non possa in concreto essere utilizzata, non assumendo rilievo la mera inattualità dell’efficienza, poiché solo quando l’arma sia totalmente e irrimediabilmente inefficiente viene meno quella situazione di pericolo per l’ordine pubblico e per la pubblica incolumità che costituisce la ratio della disciplina dettata dal legislatore (Sez. 1, n. 4556 del 13/03/1981, Schettino, Rv. 148867 - 01). In tale prospettiva, l’arma non perde tale qualità qualora, pur 4 essendo guasta o priva di pezzi, anche essenziali, possa comunque essere ripristinata nella sua funzione originaria, mediante l’utilizzo di pezzi di ricambio o l’adozione di altri accorgimenti anche in mancanza dei pezzi originali (Sez. 1, n. 895 del 21/06/1985, Para, Rv. 171652 - 01; Sez. 1, n. 35648 del 04/07/2008, Saitta, Rv. 240677 - 01). In adesione a tali risalenti ma mai contrastati principi è stato, più di recente, affermato che la qualificazione di un oggetto quale arma comune da sparo non viene meno per il solo fatto che esso non sia funzionante al momento dell'accertamento giudiziale, atteso che il pericolo per l'ordine pubblico sussiste anche in presenza di un guasto riparabile, a meno che non risulti obiettivamente la difficoltà della riparazione, per l'impossibilità di reperire pezzi di ricambio o comunque per la non riparabilità, anche con sistemi artigianali, della cosa onde consentire il recupero della sua potenzialità di tiro (Sez. 1, n. 18218 del 6 marzo 2019, Romano, Rv. 275465; Sez. 1, n. 28796 del 4 giugno 2018, Contaldo, Rv. 273297; Sez. 1, n. 16638 del 27 marzo 2013, Farciglia, Rv. 255686). Alla luce di tali principi, il primo motivo di ricorso risulta infondato, poichè, in assenza di elementi idonei a dimostrare che l’arma fosse inefficiente per cause non rimovibili e dunque inidonea in modo assoluto all’impiego, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto integrata la fattispecie di detenzione illegale. In tale quadro, non è censurabile la decisione della Corte territoriale di non disporre la rinnovazione istruttoria mediante perizia, avendo essa valorizzato – in coerenza con le risultanze disponibili – l’assenza di elementi idonei a dimostrare che il fucile, pur vetusto, fosse inidoneo all’impiego, risultando per contro completo dei componenti essenziali. Del resto, l’omesso esercizio del potere di integrazione probatoria non si pone in contrasto con l’art. 603 cod. proc. pen., poiché la rinnovazione dell’istruttoria in appello, in ragione della presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado, ha natura eccezionale e può essere disposta solo quando il giudice, nell’esercizio della propria discrezionalità, ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud., dep. 25/03/2016, rv. 266820),. Coerentemente, le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non integra motivo di ricorso per cassazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., poiché la perizia non rientra nel concetto di prova decisiva, trattandosi di mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice;
e che il richiamo all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. riguarda esclusivamente le prove a discarico aventi carattere di decisività (Sez. U, Sentenza n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 – 01). 4. Né può ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, relativo alla dedotta carenza dell’elemento soggettivo e all’asserito errore inevitabile, atteso che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, l’errore di fatto sull’inefficienza dell’arma ha efficacia scriminante ai sensi dell’art. 47 cod. pen. solo quando attenga alla completezza e interessi 5 l’arma in ogni sua parte essenziale, non quando riguardi un mero difetto di funzionamento (Sez. 1, n. 16221 del 04/02/2020, Falsone, Rv. 279132 - 01; Sez. 1, n. 5188 del 20/02/1985, Rv. 169434). Parimenti, non esclude il dolo del delitto di detenzione illegale di arma l’erroneo convincimento dell’agente circa l’obbligo di denunciare il possesso dell’arma all’autorità competente, trattandosi di errore su norme che integrano il precetto penale e che non possono essere ricondotte alla disciplina di cui all’art. 47, terzo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 10805 del 10/06/1986, Rv. 173937; Sez. 4, n. 33875 del 26/03/2014, Rv. 262073; Sez. 7, ord. n. 24231 del 06/02/2019, Rv. 276481). 5. Deve altresì essere disatteso il terzo motivo di ricorso, con il quale si invoca la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 38 T.U.L.P.S., posto che correttamente i giudici di merito hanno escluso l’applicabilità di tale disposizione, la quale attiene a ipotesi di trasferimento dell’arma e non è suscettibile di estensione analogica a fattispecie di detenzione penalmente rilevante, in presenza degli elementi costitutivi del reato contestato. Come correttamente rilevato dai giudici di merito, l’art. 38 T.U.L.P.S. disciplina l’obbligo di (ri)denuncia in funzione del controllo dell’Autorità sul luogo di detenzione dell’arma, sicché opera nella diversa ipotesi in cui l’arma, già regolarmente denunciata, venga trasferita in un luogo differente da quello indicato nella precedente denuncia: in tali termini si è espressa questa Sezione, affermando che la norma è «applicabile alla diversa ipotesi in cui l’arma, già regolarmente denunciata, non sia oggetto di rinnovata denuncia in caso di trasferimento in altro luogo» (Sez. 1, n. 4504 del 14 gennaio 2022, n.m. sul punto). Ne consegue che la disposizione invocata dalla difesa non può essere utilizzata per riqualificare, in via analogica, condotte che integrano la detenzione penalmente rilevante per omessa denuncia iniziale, essendo ontologicamente e teleologicamente distinta dall’ipotesi di mera omissione della denuncia ripetuta a seguito di trasferimento dell’arma già denunciata. 6. Infine, è infondato anche il motivo relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., giacché, come chiarito dalle Sezioni Unite, il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., mediante una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non della sola entità dell’offesa al bene giuridico protetto (Sez. Un., n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Ne consegue che tale valutazione non è riesaminabile in sede di legittimità sotto il profilo della “diversa” ponderazione degli indici normativi, ma soltanto nei ristretti limiti del vizio di motivazione, ove questa manchi, sia meramente apparente o presenti manifeste illogicità. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha dato conto – sia pure sinteticamente – delle ragioni del diniego, richiamando la natura del fatto e 6 gli elementi negativi desumibili dalla personalità dell’imputato; si tratta di argomentazione non apparente e coerente con i criteri legali, che non consente a questa Corte di sostituire una propria valutazione a quella effettuata in concreto dal giudice di merito. 7. Da ultimo, non può essere dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione. I fatti oggetto di imputazione risalgono al 14/12/2017 e, pertanto, ricadono nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, per il quale – secondo l’orientamento ormai consolidato e avallato dalle Sezioni Unite – trova applicazione la disciplina introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. riforma Orlando), e non quella successiva di cui alla legge 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. riforma Cartabia) (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 566 del 13/12/2024, Gerace, n.m.; Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, Artusio, Rv. 286811 - 02; Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024, Rosso, Rv. 286653 - 01; Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024, Campanella, Rv. 286436 - 01; Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, Falco, Rv. 285724 - 01). Per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la disciplina dettata dall'art. 1, comma 11 lett. b), legge n. 103/2017 aveva modificato il previgente art. 159, comma 2, cod. pen. introducendo la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi;
b) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. Il reato contestato è stato commesso il 14/12/2017, e quindi al termine massimo di sette anni e sei mesi (sei anni ex art. 157 cod. pen. aumentata di ¼ ex art. 161 cod. pen.), previsto per i delitti, vanno aggiunti i periodi di sospensione, nella misura massima di un anno e sei mesi ciascuno, a decorrere dalla sentenza di primo grado e da quella di appello, contemplati dall'art. 159 cod. pen. nella formulazione vigente all'epoca dei fatti. Dunque, dalla sentenza di condanna di primo grado, emessa il 01/06/2022, si è avuta la sospensione del termine di prescrizione nei limiti di un anno e sei mesi;
ed un’ulteriore sospensione sino ad un massimo di un anno e sei mesi ha cominciato a decorrere dopo l’emissione della sentenza d’appello, del 06/03/2025, con la conseguenza che ad oggi il termine massimo prescrizionale non risulta ancora maturato. 8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 7 Così è deciso, 06/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 8
udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. L'avv. Andrea Alessandro Bagatti, difensore dell'imputato, conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini del Tribunale di Lucca il 01/06/2022, con la quale MA RO è stato dichiarato responsabile del reato di detenzione di un’arma (un fucile marca “ManuArm” mod. Flobert cal. 9) – il cui possesso era stato denunciato il 18/04/1978 da tale EN ES -, rinvenuta, in data 14/12/2017, all’interno di uno stabile sito in via Sarzanese Sud di Massarosa, nella disponibilità dell’imputato, e condannato alla pena condizionalmente sospesa di quattro mesi di reclusione, ed € 1.000 Penale Sent. Sez. 1 Num. 14542 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 06/02/2026 di multa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato per il tramite del difensore, avv. Andrea Alessandro Bagatti, che deduce i motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge, in particolare degli artt. 10 e 14 legge 497 del 1974 in relazione all’art. 2, terzo comma, legge n. 110 del 1975, in ordine all'integrazione dell'elemento oggettivo della funzionalità dell'arma ed alla prova dell'integrarsi di detto elemento;
nonché contraddittoria e/o manifesta illogicità e/o carenza della motivazione nella parte in cui è stato ritenuto integrato l'elemento oggettivo del delitto in esame. La Corte d'appello ha ritenuto la funzionalità dell'arma sulla base di mere congetture, prive di precisazione e riscontri avendo, in modo apodittico, affermato che non vi sono elementi che lascino dedurre che l'arma fosse inidonea all'impiego. Tali congetture confliggono con gli unici dati certi emersi dall'indagine, ovvero che l'arma oggetto di imputazione è un vecchio fucile avente almeno cinquant'anni di età, e che in relazione al medesimo non sono mai state effettuate prove di efficienza dell'arma. Inoltre, dal verbale di sequestro operato dai carabinieri operanti, non emerge alcun elemento, neanche meramente ipotetico, che avvalori il giudizio in ordine alla funzionalità dell'arma, di cui manca in atti persino una rappresentazione fotografica;
nulla emerge in atti in merito alle effettive condizioni, allo stato di conservazione e all'integrità dell'oggetto. Con argomentazione contraddittoria ed illogica, la Corte sostiene una supposta funzionalità dell'arma in ragione del fatto che il fucile sarebbe stato utilizzato dal padre dell'imputato, cacciatore, deceduto nel 2012: oltre alla circostanza che un precedente utilizzo non esclude l'attuale inefficienza dell'arma, la Corte fa comunque riferimento ad un dato totalmente ipotetico ed incerto temporalmente. Inoltre, i giudici d'appello omettono di misurarsi con un'altra evidenza certa quale l'assenza delle munizioni.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge, in particolare degli artt. 10 e 14 legge 497 del 1974 in relazione all’art. 2, terzo comma, legge n. 110 del 1975, in ordine all'integrazione dell'elemento soggettivo della consapevolezza circa la funzionalità dell'arma e l’illegittima detenzione della stessa;
nonché carenza e/o contraddittorietà della motivazione nella parte in cui è stato ritenuto integrato l'elemento soggettivo del delitto in esame. La Corte avrebbe dovuto valutare tutti gli elementi circostanziali che deponevano per l’inconsapevolezza/ignoranza in capo all’imputato circa l’efficienza del fucile: in particolare l’arma era stata regolarmente denunciata dall’originario proprietario, e poi, da tempo immemore, trasferita al padre del ricorrente e quindi detenuta nella casa dell’anziana madre: l’insieme di tali elementi aveva ragionevolmente ingenerato nell’imputato la convinzione che l’arma fosse stata regolarmente denunciata. 2 2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e carenza e/o contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di reato di cui all'art 38 T.U.L.P.S. Ha errato la Corte d'appello nel respingere il corrispondente motivo di gravame sul presupposto che l'articolo 38 T.U.L.P.S. si riferisca al trasferimento dell'arma da un luogo ad un altro, e non da una persona ad un'altra, trattandosi di interpretazione restrittiva e non aderente al dato letterale della legge.
2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge e carenza della motivazione in ordine al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.. La Corte d'appello ha respinto la richiesta di applicazione dell’esimente di cui all'art. 131 bis cod. pen. richiamando espressamente la natura dell'arma ed i precedenti penali dell'imputato. Da un lato, evidenzia il ricorrente come nulla si sappia della natura, e delle caratteristiche, dell'arma; dall'altro sottolinea come i riferimenti operati dai giudici d'appello siano radicalmente errati, dal momento che la presenza di precedenti penali non può rappresentare una motivazione del mancato accoglimento della richiesta di applicabilità della particolare tenuità del fatto, dal momento che i precedenti sono ostativi solo quando il soggetto imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole;
nel caso in esame non ricorre tale evenienza. La motivazione della Corte è quindi gravemente carente dal momento che l’unico riferimento assolutamente generico effettuato dai giudici d'appello è alla natura dell’arma, senza ulteriori specificazioni. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Antonietta Picardi, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, riportandosi alla memoria scritta depositata. 4. La Difesa dell’imputato, che ha anche depositato una memoria difensiva, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso o, in subordine, di valutare l’eventuale prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre, preliminarmente, ricordare che, sui limiti del giudizio di legittimità, la giurisprudenza di questa Corte è univoca, avendo ripetutamente affermato che: "Il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare 3 a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione" (così Sez. 6, n. 10951 del 15/3/2006, Casula, Rv. 233708 - 01). E' stato, più volte, ribadito, che non può integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, semmai prospettata in maniera più utile per il ricorrente (Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01; Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, dep. 6/2/2004, Elia ed altri, Rv. 229369 01; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01), dal momento che, come noto, è preclusa a questa Corte la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata o l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, invero, la Cassazione nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal Giudice per giungere alla decisione. 3. Esaminata in quest'ottica, la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse nei primi due motivi di ricorso, in quanto, scevra da evidenti incongruenze o interne contraddizioni, ha illustrato in modo adeguato le ragioni per le quali ha ritenuto di valorizzare gli elementi probatori atti a suffragare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza del contestato delitto ascritto al RO nelle sue componenti oggettiva e soggettiva. Va a tale proposito ricordato che, perché possa escludersi la rilevanza penale del possesso di un’arma, è necessario che la stessa risulti inidonea in modo assoluto all’impiego cui è destinata, nel senso che, a causa di imperfezioni o anomalie non agevolmente rimovibili, non possa in concreto essere utilizzata, non assumendo rilievo la mera inattualità dell’efficienza, poiché solo quando l’arma sia totalmente e irrimediabilmente inefficiente viene meno quella situazione di pericolo per l’ordine pubblico e per la pubblica incolumità che costituisce la ratio della disciplina dettata dal legislatore (Sez. 1, n. 4556 del 13/03/1981, Schettino, Rv. 148867 - 01). In tale prospettiva, l’arma non perde tale qualità qualora, pur 4 essendo guasta o priva di pezzi, anche essenziali, possa comunque essere ripristinata nella sua funzione originaria, mediante l’utilizzo di pezzi di ricambio o l’adozione di altri accorgimenti anche in mancanza dei pezzi originali (Sez. 1, n. 895 del 21/06/1985, Para, Rv. 171652 - 01; Sez. 1, n. 35648 del 04/07/2008, Saitta, Rv. 240677 - 01). In adesione a tali risalenti ma mai contrastati principi è stato, più di recente, affermato che la qualificazione di un oggetto quale arma comune da sparo non viene meno per il solo fatto che esso non sia funzionante al momento dell'accertamento giudiziale, atteso che il pericolo per l'ordine pubblico sussiste anche in presenza di un guasto riparabile, a meno che non risulti obiettivamente la difficoltà della riparazione, per l'impossibilità di reperire pezzi di ricambio o comunque per la non riparabilità, anche con sistemi artigianali, della cosa onde consentire il recupero della sua potenzialità di tiro (Sez. 1, n. 18218 del 6 marzo 2019, Romano, Rv. 275465; Sez. 1, n. 28796 del 4 giugno 2018, Contaldo, Rv. 273297; Sez. 1, n. 16638 del 27 marzo 2013, Farciglia, Rv. 255686). Alla luce di tali principi, il primo motivo di ricorso risulta infondato, poichè, in assenza di elementi idonei a dimostrare che l’arma fosse inefficiente per cause non rimovibili e dunque inidonea in modo assoluto all’impiego, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto integrata la fattispecie di detenzione illegale. In tale quadro, non è censurabile la decisione della Corte territoriale di non disporre la rinnovazione istruttoria mediante perizia, avendo essa valorizzato – in coerenza con le risultanze disponibili – l’assenza di elementi idonei a dimostrare che il fucile, pur vetusto, fosse inidoneo all’impiego, risultando per contro completo dei componenti essenziali. Del resto, l’omesso esercizio del potere di integrazione probatoria non si pone in contrasto con l’art. 603 cod. proc. pen., poiché la rinnovazione dell’istruttoria in appello, in ragione della presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado, ha natura eccezionale e può essere disposta solo quando il giudice, nell’esercizio della propria discrezionalità, ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud., dep. 25/03/2016, rv. 266820),. Coerentemente, le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non integra motivo di ricorso per cassazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., poiché la perizia non rientra nel concetto di prova decisiva, trattandosi di mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice;
e che il richiamo all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. riguarda esclusivamente le prove a discarico aventi carattere di decisività (Sez. U, Sentenza n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 – 01). 4. Né può ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, relativo alla dedotta carenza dell’elemento soggettivo e all’asserito errore inevitabile, atteso che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, l’errore di fatto sull’inefficienza dell’arma ha efficacia scriminante ai sensi dell’art. 47 cod. pen. solo quando attenga alla completezza e interessi 5 l’arma in ogni sua parte essenziale, non quando riguardi un mero difetto di funzionamento (Sez. 1, n. 16221 del 04/02/2020, Falsone, Rv. 279132 - 01; Sez. 1, n. 5188 del 20/02/1985, Rv. 169434). Parimenti, non esclude il dolo del delitto di detenzione illegale di arma l’erroneo convincimento dell’agente circa l’obbligo di denunciare il possesso dell’arma all’autorità competente, trattandosi di errore su norme che integrano il precetto penale e che non possono essere ricondotte alla disciplina di cui all’art. 47, terzo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 10805 del 10/06/1986, Rv. 173937; Sez. 4, n. 33875 del 26/03/2014, Rv. 262073; Sez. 7, ord. n. 24231 del 06/02/2019, Rv. 276481). 5. Deve altresì essere disatteso il terzo motivo di ricorso, con il quale si invoca la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 38 T.U.L.P.S., posto che correttamente i giudici di merito hanno escluso l’applicabilità di tale disposizione, la quale attiene a ipotesi di trasferimento dell’arma e non è suscettibile di estensione analogica a fattispecie di detenzione penalmente rilevante, in presenza degli elementi costitutivi del reato contestato. Come correttamente rilevato dai giudici di merito, l’art. 38 T.U.L.P.S. disciplina l’obbligo di (ri)denuncia in funzione del controllo dell’Autorità sul luogo di detenzione dell’arma, sicché opera nella diversa ipotesi in cui l’arma, già regolarmente denunciata, venga trasferita in un luogo differente da quello indicato nella precedente denuncia: in tali termini si è espressa questa Sezione, affermando che la norma è «applicabile alla diversa ipotesi in cui l’arma, già regolarmente denunciata, non sia oggetto di rinnovata denuncia in caso di trasferimento in altro luogo» (Sez. 1, n. 4504 del 14 gennaio 2022, n.m. sul punto). Ne consegue che la disposizione invocata dalla difesa non può essere utilizzata per riqualificare, in via analogica, condotte che integrano la detenzione penalmente rilevante per omessa denuncia iniziale, essendo ontologicamente e teleologicamente distinta dall’ipotesi di mera omissione della denuncia ripetuta a seguito di trasferimento dell’arma già denunciata. 6. Infine, è infondato anche il motivo relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., giacché, come chiarito dalle Sezioni Unite, il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., mediante una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non della sola entità dell’offesa al bene giuridico protetto (Sez. Un., n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Ne consegue che tale valutazione non è riesaminabile in sede di legittimità sotto il profilo della “diversa” ponderazione degli indici normativi, ma soltanto nei ristretti limiti del vizio di motivazione, ove questa manchi, sia meramente apparente o presenti manifeste illogicità. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha dato conto – sia pure sinteticamente – delle ragioni del diniego, richiamando la natura del fatto e 6 gli elementi negativi desumibili dalla personalità dell’imputato; si tratta di argomentazione non apparente e coerente con i criteri legali, che non consente a questa Corte di sostituire una propria valutazione a quella effettuata in concreto dal giudice di merito. 7. Da ultimo, non può essere dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione. I fatti oggetto di imputazione risalgono al 14/12/2017 e, pertanto, ricadono nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, per il quale – secondo l’orientamento ormai consolidato e avallato dalle Sezioni Unite – trova applicazione la disciplina introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. riforma Orlando), e non quella successiva di cui alla legge 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. riforma Cartabia) (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 566 del 13/12/2024, Gerace, n.m.; Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, Artusio, Rv. 286811 - 02; Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024, Rosso, Rv. 286653 - 01; Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024, Campanella, Rv. 286436 - 01; Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, Falco, Rv. 285724 - 01). Per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la disciplina dettata dall'art. 1, comma 11 lett. b), legge n. 103/2017 aveva modificato il previgente art. 159, comma 2, cod. pen. introducendo la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi;
b) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. Il reato contestato è stato commesso il 14/12/2017, e quindi al termine massimo di sette anni e sei mesi (sei anni ex art. 157 cod. pen. aumentata di ¼ ex art. 161 cod. pen.), previsto per i delitti, vanno aggiunti i periodi di sospensione, nella misura massima di un anno e sei mesi ciascuno, a decorrere dalla sentenza di primo grado e da quella di appello, contemplati dall'art. 159 cod. pen. nella formulazione vigente all'epoca dei fatti. Dunque, dalla sentenza di condanna di primo grado, emessa il 01/06/2022, si è avuta la sospensione del termine di prescrizione nei limiti di un anno e sei mesi;
ed un’ulteriore sospensione sino ad un massimo di un anno e sei mesi ha cominciato a decorrere dopo l’emissione della sentenza d’appello, del 06/03/2025, con la conseguenza che ad oggi il termine massimo prescrizionale non risulta ancora maturato. 8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 7 Così è deciso, 06/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 8