Sentenza 13 dicembre 2019
Massime • 1
L'aggravante del nesso teleologico è compatibile con il dolo d'impeto, in quanto l'ideazione e l'esecuzione del reato-mezzo e del reato-fine possono coincidere, mantenendo il collegamento strumentale e funzionale tra i due fatti di reato.
Commentario • 1
- 1. Dolo d'impeto: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2019, n. 15639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15639 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2019 |
Testo completo
1 5639-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3686/2019 GRAZIA MICCOLI Presidente - UP 13/12/2019- MICHELE ROMANO R.G.N. 11257/2019 Relatore RENATA SESSA ANGELO CAPUTO PAOLA BORRELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/09/2018 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI, che ha concluso chiedendo per il rigetto del ricorso udito il difensore, avvocato FRANCESCO SAVERIO FORTUNA, quale sostituto processuale dell'avvocato ANTONIO NOCERA, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 11 settembre 2018 la Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della pronuncia del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Locri, appellata sia dall'imputato IN IN che dalla parte civile, ha rideterminato la pena condizionalmente sospesa in anni due di reclusione. - - Il IN era stato condannato in ordine al reato di lesione aggravata dall'uso dell'arma, così qualificata l'originaria imputazione per tentato omicidio, e al porto di coltello senza giustificato motivo.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi.
2.1. Col primo motivo si deduce violazione di legge processuale e sostanziale nonché vizio argomentativo lamentando che la Corte territoriale si sia limitata ad una riproposizione della valutazione delle fonti di prova così come apprezzati dal giudice di primo grado e ad operare una motivazione di mero rinvio a quella della prima sentenza, incappando in lacune e contraddizioni, e ciò, peraltro, nonostante in appello si fossero svolte censure con cui si evidenziavano le carenze valutative del primo giudice che aveva omesso del tutto di considerare le tesi difensive imperniate sulla prova a discarico (a tratti ritenute in maniera apodittica non attendibile). Si lamenta, in buona sostanza, che nonostante si sia riconosciuta la scarsa attendibilità della persona offesa, si sia esclusa la possibilità di ricondursi l'azione dell'imputato, un anziano e minuto vecchietto, che come attestato dal consulente tecnico di ufficio si risolse nel distendere il braccio e la mano che impugnava il coltellino davanti a sé, ad un movimento tipico difensivo tendente a tenere a distanza chi si avvicinava ovvero il NG, persona più giovane e robusta (ovvero a circoscritta azione istintiva). Ci si duole altresì della ritenuta compatibilità tra il dolo d'impeto e l'aggravante del nesso teleologico e al contempo della negazione della provocazione (rispetto alla quale peraltro la Corte territoriale si è espressa in termini dubitativi asserendo che non è stato possibile accertare con la necessaria certezza quale sia stata la genesi prossima dell'accoltellamento nonostante l'imputato abbia fatto espresso riferimento alle frasi volgari ed offensive pronunciate nei suoi confronti dal NG accompagnate da calci e spinte).
2.2. Col secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio argomentativo anche in relazione al capo B dell'imputazione in punto di affermata illegittimità del porto del coltellino. La motivazione impugnata ha in realtà dichiarato che il porto fosse ingiustificato desumendolo dall'azione successiva del ferimento del NG laddove è il motivo della 2 fuoriuscita del coltello dall'abitazione a qualificare la condotta criminosa di cui all'art. 4 della 1. 110/75; e ciò peraltro pur avendo concordato con la prospettazione difensiva secondo cui l'azione era frutto di "circoscritta reazione istintiva". La indiscussa mancanza di premeditazione comporta che non si possa in alcun modo ritenere ingiustificato il porto del coltello rispetto al quale l'imputato ha ampiamente spiegato e documentato l'esigenza di averlo con sé per uso agricolo.
2.3. Col terzo motivo si duole ulteriormente del mancato riconoscimento della provocazione da ritenersi peraltro atteggiamento del tutto compatibile con l'intento vendicativo che la stessa persona offesa ha palesato di nutrire dopo il fatto dicendo Questa volta me la paga guarda cosa mi ha fatto>>.
2.4. Col quarto motivo si lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 582-583 cod. pen. Trattandosi di ferita con prognosi di sette giorni la lesione non poteva e non può essere qualificata come grave integrando essa piuttosto l'ipotesi della lesione lievissima. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso ha ad oggetto, prevalentemente, doglianze aspecifiche, meramente ripetitive rispetto alle deduzioni d'appello, a cui, come si dirà, la Corte aveva già dato risposte concrete ed esaurienti o, comunque, motivi diversi da quelli consentiti, laddove versati sostanzialmente in fatto.
1.1. Deve rilevarsi in primo luogo che, diversamente da quanto eccepito nell'interesse del IN, la Corte di Appello, dopo aver descritto il fatto ricostruito nella pronuncia di primo grado che vedeva il IN passato immediatamente all'azione dopo aver chiesto con tono alterato alla persona offesa cosa avesse deciso in merito alle infiltrazioni d'acqua che interessavano il tabacchino della sua famiglia - ha puntualmente spiegato le ragioni per le quali è giunta alla conferma della pronuncia impugnata, partendo proprio dalla valutazione di attendibilità della persona offesa. Lungi dall'operare la cd. valutazione frazionata, ha piuttosto evidenziato - essendo stato peraltro proposto appello anche dalla parte civile - che correttamente era stata riqualificata nel reato di lesione l'originaria imputazione per tentato omicidio, sussistendo al riguardo unicamente l'affermazione della vittima secondo cui l'imputato nell'infliggere il colpo, l'unico colpo inferto, aveva detto " ti ammazzo". In ogni caso rimanevano certe le lesioni riscontrate presso il Pronto Soccorso e il rinvenimento del coltello a supporto della versione del NG che veniva positivamente valutata, sottolineandosi al contempo come alle dichiarazioni della persona offesa non si applichino le regole dettate dall'art. 192 co. 2 codice di rito, potendo esse essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, 3 previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. U. n. 41461 del 19.7.2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214). A ciò va aggiunto che, laddove le dichiarazioni della persona offesa siano oggetto di valutazione motivata, sono difficilmente sindacabili, rimanendo l'attendibilità di colui che le ha rese una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota e altro, Rv. 262575), con l'aggravio, quindi, che una siffatta censura, finendo con l'attingere il fatto e quindi il merito, non è deducibile in Cassazione. La sentenza impugnata ha anche dato conto della inattendibilità della versione ricostruttiva difensiva, secondo cui il colpo sarebbe da ricondursi ad una sorta di reazione istintiva, peraltro tardivamente resa dall'imputato (che in sede di udienza di convalida dell'arresto non solo non faceva cenno di una tale spiegazione, ma ammetteva di aver sferrato il colpo). Quanto alla provocazione, evidenzia come in ogni caso, al di là della mancanza di elementi che deponessero per una effettiva sussistenza di una causa scatenante, l'episodio fosse da inquadrarsi, piuttosto, nel contesto sottostante che affonda le sue radici in epoca risalente. A fronte di una siffatta motivazione le ripetute deduzioni difensive, già di per sé aspecifiche, si risolvono nella sollecitazione di una rivalutazione in fatto non consentita a questa Corte di legittimità, il cui esame non può dunque che arrestarsi alle considerazioni svolte.
1.2. Nè il ricorrente si è realmente confrontato con le argomentazioni rese nella sentenza impugnata nel confermare la ravvisata compatibilità dell'aggravante del nesso teleologico col dolo d'impeto; ed invero, la sentenza al riguardo sembra piuttosto negare la stessa ricorrenza di tale particolare modo di atteggiarsi del dolo, ritenuto piuttosto di natura intenzionale alla luce delle pregresse considerazioni svolte;
d'altronde nel confermare anche la sussistenza del reato di porto ingiustificato del coltello ha anche escluso che potesse ritenersi credibile la giustificazione addotta dall'imputato che ha sostenuto di detenere il coltello perché si stava recando nel fondo agricolo di sua proprietà. E' solo il caso di ricordare che l'aggravante del nesso teleologico (art. 61 n. 2 cod. pen.) è comunque compatibile con dolo d'impeto in quanto l'ideazione e l'esecuzione del reato-mezzo e del reato-fine possono coincidere, mantenendo il collegamento strumentale e funzionale tra i due fatti di reato (cfr. Sez. 6, n. 34285 del 27/06/2012, Cutrera, Rv. 253158). Quanto poi al "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, va altresì osservato che esso, tra l'altro, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (cfr. Sez. 1, n. 4 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 25600701, laddove nel caso di specie ci si limita ad una generica prospettazione di una affermazione che il IN avrebbe reso al riguardo in sede di interrogatorio). Ritiene utile il Collegio rammentare che anche in relazione alle dichiarazioni dell'imputato, laddove si lamenti la mancanza di rispondenza delle valutazioni compiute dal giudice di merito alle acquisizioni processuali, essa può essere dedotta sub specie del vizio di travisamento della prova a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 23416701, Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 23409901); con il risultato di porre a carico del ricorrente un peculiare onere di inequivoca "individuazione" e di specifica "rappresentazione" degli atti processuali che intende far valere, onere da assolvere nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi (integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice), laddove nel caso di specie la censura è, come detto, solo genericamente prospettata.
1.3. Quanto, infine, alla gravità delle lesioni è solo il caso di osservare che esse sono state ritenute gravi per le aggravanti contestate e non per la durata della malattia che ne è derivata.
2. Dalle argomentazioni svolte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Renata Sessa Grazia Miccoli addi 21 MAG 2029 armela Lanzuse он Un