Sentenza 7 marzo 2008
Massime • 1
Nel caso in cui l'imputato abbia rilasciato procura speciale al difensore per procedere all'applicazione della pena su richiesta delle parti nella fase preliminare al dibattimento, non può farsi luogo alla declaratoria di contumacia, sicchè la lettura della sentenza equivale a notificazione e da essa decorre il termine per proporre impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2008, n. 14015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14015 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 07/03/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 712
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 027236/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZO LO, N. IL 21/11/1953;
avverso ORDINANZA del 23/04/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di IVREA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con provvedimento reso de plano il GUP del Tribunale di Ivrea, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta avanzata da RL ZO, tesa ad ottenere la revoca dell'esecutività della sentenza di applicazione di pena emessa in data 26/5/2005. Il GUP ha rilevato che, avendo l'imputato rilasciato procura speciale al difensore per chiedere l'applicazione di pena, la sua assenza in dibattimento non poteva dar luogo a declaratoria di contumacia, sicché correttamente non si era in tali condizioni proceduto alla notifica di estratto contumaciale della sentenza che, pertanto, era divenuta esecutiva dopo l'inutile decorso del termine per proporre impugnazione decorrente dalla lettura della sentenza. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore del ZO deducendo violazione di legge e carenza di motivazione. Il ricorrente difensore ha rilevato la carenza nella specie dei presupposti per procedere ad una declaratoria de plano di inammissibilità; ha altresì contestato la correttezza del decisum rilevando la non pertinenza dei richiami giurisprudenziali contenuti nel provvedimento.
Il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alla prima censura avanzata in ricorso, per la quale non vi sarebbero stati i presupposti per l'adozione di una procedura de plano, deve al riguardo sottolinearsi come l'art. 666 c.p.p., comma 2 consenta tale procedura non solo quando la richiesta è "mera riproposizione di una richiesta già rigettata" (condizione nella specie certamente non ricorrente) ma anche quando essa sia "manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge"; ed a tal proposito deve ulteriormente sottolinearsi come ricorra una ipotesi siffatta non solo quando manchi la legittimazione attiva del proponente, o quando avverso il provvedimento non sia esperibile incidente di esecuzione, ovvero quando la richiesta sia priva della necessaria specificità (come sostiene il ricorrente), ma altresì quando l'assunto del richiedente sia manifestamente infondato. E ciò (come, di contro, condivisibilmente sostiene nel suo parere il P.G. presso questa Corte) perché il principio di razionalità del processo e della sua ragionevole durata impone di non accedere alla fase camerale garantita quando non debba procedersi a valutazioni inerenti al fatto sostanziale o processuale, in relazione alle quali si appalesa utile il contraddittorio camerale, ma trattasi di interpretazione della norma e quella proposta dal richiedente sia manifestamente infondata, sì da rendere del tutto inutile la trattazione della quaestio iuris in camera di consiglio. E poiché nella specie (così pervenendosi all'esame della seconda censura mossa, strettamente collegata con la prima) la questione di diritto proposta, attinente alla asserita non valida formazione del titolo esecutivo, è manifestamente infondata, deve convenirsi sulla correttezza della procedura de plano adottata. Invero, allorquando l'imputato rilascia procura speciale al difensore per procedere al "patteggiamento" nella fase preliminare al dibattimento, acconsente - implicitamente ma chiaramente - allo svolgimento di esso in sua assenza, sicché egli è rappresentato dal suo difensore e non può farsi luogo alla declaratoria di contumacia;
con la conseguenza che la lettura della sentenza equivale a notificazione e che da essa decorre il termine per proporre impugnazione (cfr. ex multis a conferma di tale consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia;
Cass. sent. n. 26042/2003 e sent. n. 6326/2000). Alla stregua di quanto sopra non può dunque nutrirsi dubbio alcuno sulla palese validità del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 86/2005 e deve convenirsi sulla correttezza della procedura de plano con la quale il Tribunale di Ivrea è pervenuto alla declaratoria di inammissibilità della richiesta avanzata nell'interesse di ZO RL.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ZO RL al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2008