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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/11/2025, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
n. 857/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa IEa LOCOCO Presidente dott. ON SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 26.04.2023 al n. 857 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3104/22 del 08/11/2022
promossa da
, elettivamente domiciliato in Firenze, viale G. Milton n. 53, Parte_1 presso e nello studio dell'Avv. Cristina Cassigoli che lo rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di appello
- appellante -
contro elettivamente domiciliata in Firenze, via E. Poggi n. 1 presso e Controparte_1 nello studio dell'Avv. Laura Golino, rappresentata e difesa all'Avv. Antonio RI di
Napoli, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- appellata /appellante incidentale -
in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: separazione giudiziale. La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante
[...]
“…“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita in riforma della Parte_1
sentenza della n. 3104/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 8/11/2022, non notificata, pronunciata nella causa iscritta al R.G.N.381/2020, respinta ogni domanda avversa e per tutti i motivi detti: - sospendere, in via pregiudiziale e cautelare, la provvisoria esecutorietà della sentenza;
- stabilire, all'esito del giudizio, in riforma del cap. 3 della sentenza impugnata, il contributo dovuto dal sig. alla sig.r , dalla data della domanda, nella somma di euro 800,00 al Parte_1 CP_1
mese da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici I.S.T.A.T, in accoglimento della conforme domanda avanzata dal ricorrente odierno dall'appellante fin dal ricorso introduttivo e della disponibilità da questo data;
- condannare la sig.r alla restituzione di tutti gli importi Controparte_1
percepiti in eccedenza, che risulteranno essere stati corrisposti dal sig per Parte_1
dare adempimento ai provvedimenti provvisori e alla impugnata sentenza di primo grado;
- riformare anche il capo n. 4 della sentenza con cui è stata posto a carico dello un importo pari alla metà dei compensi e delle spese di lite del Parte_1
primo grado, con condanna non dello ma della sig.ra non solo al Parte_1 CP_1
parziale, ma all'integrale pagamento dei compensi e delle spese di lite del primo grado e del secondo grado…”; per l'appellata : “…in via Controparte_1
preliminare, - rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza;
nel merito, - rigettare il proposto appello e tutte le domande formulate da controparte e confermare la sentenza di primo grado;
- accogliere il proposto appello incidentale, - per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza di primo grado nella parte in cui quantifica l'assegno di mantenimento in favore della sig.r Controparte_1
determinando tale assegno di mantenimento nell'importo di euro 7.000,00 mensili ovvero nel differente importo dovesse risultare all'esito del giudizio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, e condannare il sig. al Parte_1
pagamento in favore della moglie di un assegno mensile di mantenimento quantificato nel maggior importo di euro 7.000,00, ovvero della differente somma
2 ritenuta all'esito del giudizio;
- per l'effetto, addebitare la separazione al marito
In via istruttoria, - disporre accertamenti a mezzo polizia Parte_1
tributaria sulle entrate e sul patrimonio del sig. - solo qualora Parte_1
ritenuto indispensabile ai fini della decisione, in considerazione dell'ipotizzabile notevole costo, disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio per la determinazione del valore delle quote di partecipazione del sig. nella Parte_1 [...]
e nell di BE e IE - Con Parte_2 Parte_3 Parte_4
vittoria di spese e competenze con attribuzione al difensore che se ne dichiara anticipatario…”; per il Pubblico Ministero interveniente: “Visto per intervento”.
- FATTO E DIRITTO -
I. Il fatto e il giudizio di primo grado. Emerge dagli atti che Parte_1
(nato a [...] il [...]) si univa in matrimonio civile con (nata a Controparte_1
Napoli il 04.07.1957) nel Comune di Impruneta (FI) in data 22.05.1985 e che dalla loro unione è nata in [...], in data [...], la figlia la quale vive in Per_1
altra abitazione e svolge la professione forense. introduceva giudizio di Parte_1
separazione personale dalla coniuge dinanzi al Tribunale di Firenze. si Controparte_1
costituiva e non resisteva alla domanda di separazione, chiedendo addebito della stessa al marito e contributo al proprio mantenimento pari a € 7.000,00= mensili annualmente rivalutabile, riconvenzionale alle quali il ricorrente resisteva. Il
Tribunale, in esito ad istruttoria meramente documentale, con la sentenza in epigrafe indicata e in questa sede impugnata, così provvedeva: “…1) dichiara la separazione personale di e , matrimonio trascritto Parte_1 Controparte_1
nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Impruneta dell'anno 1985 al n. 5 parte 1 con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge;
2) rigetta la domanda di addebito formulata da
; 3) dispone che corrisponda a , con Controparte_1 Parte_1 Controparte_1
decorrenza dal mese di rilascio della casa familiare, l'importo di € 2.500,00=, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
4) condanna
[...]
a rifondere a la metà delle spese del giudizio – che Parte_1 Controparte_1
3 compensa per il residuo – liquidate in tale misura in € 4.500, oltre spese generali,
IVA e CPA di legge.…”. Osservava il Tribunale con riferimento all'addebito, che
“…in seno alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. la convenuta ha esposto di essere, rispetto alla separazione “vittima” avendo “subito un hackeraggio che ancora oggi non le permette, a distanza di oltre tre anni, di poter recuperare i suoi dati.
Conseguenze della denuncia sull'hackeraggio sono state, oltre alla repentina richiesta di separazione del marito (che invece di supportarla, dopo una vita vissuta insieme, ha deciso di abbandonarla), furti in casa e danneggiamenti di arredi, sostituzione di oggetti (si allega ricevuta di acquisto del materasso marca Boing risalente al 2011 – doc. 45, e foto attuali del materasso da cui si legge la marca diversa Teflon – docc. 46,
47), di opere e oggetti di valore autentici e certificati, con falsi (si allega ricevuta di acquisto del tavolo Knoll doc. 48, e foto attuali dello stesso tavolo sostituito - doc. 49; si allega foto dell'attuale tavolo Cassina, che non è quello acquistato oltre 40 anni fa: il marchio non riporta il timbro con la scritt - doc. 51). A proposito della Pt_5
negazione da parte del ricorrente degli impianti di domotica in casa, si produce foto della caldaia (doc. 50) sostituita dal sig nell'aprile 2020 e si rimanda alla Parte_1
documentazione già prodotta nella memoria n.
1. Di tutte tali difficoltà il marito si è completamente disinteressato, imputando tutto a fobie inesistenti – che se invece fossero state vere avrebbero richiesto ben altro riguardo e tutela – non solo economica ma anche e soprattutto morale, perché un abbandono così inatteso e crudele, sommato alle difficoltà già denunciate e del tutto ignorate dal ricorrente, avrebbe potuto annichilire chiunque. L'intento del ricorrente è stato quello di annientare la moglie, di neutralizzarla e di rendere la sua parola e la sua testimonianza non credibile davanti agli altri, persino dinanzi agli occhi della figlia”.
Sennonché – prosegue il Tribunale – la signora – che in un primo momento aveva dedotto a motivo di addebito l'esistenza di una relazione extraconiugale, deduzione non riproposta in sede di memoria istruttoria e restata del tutto indimostrata - non attribuisce al marito i furti, sostituzioni di arredi e gli hackeraggi, ma un
“abbandono” in un momento per lei difficile, con negazione di quanto denunciato,
4 sostenendo egli che la stessa sarebbe affetta da fobie che avrebbero reso la prosecuzione della convivenza intollerabile. Quanto al ricorrente, egli ha esposto a sostegno della domanda di separazione che il rapporto di coniugio era venuto meno da anni, tanto che i coniugi non avevano più rapporti sessuali addirittura da decenni.
Al riguardo si osserva che la signora ha confermato in senso alla comparsa di costituzione di fronte al giudice istruttore, che “ci sono stati momenti di crisi, come è normale in tutte le coppie, ma ogni volta che la signor aveva ripensamenti, il CP_1
marito faceva il possibile per riconquistarla. Salvo poi “abbandonarla” da un giorno all'altro, in un momento di particolare fragilità in cui avrebbe avuto bisogno – stavolta lei! - di sostegno, per i fatti ed accadimenti già esposti e denunciati”, senza negare essere venuta meno da tempo l'intimità sessuale tra i coniugi, in quanto l'unica controdeduzione al riguardo è stata nel senso che “Non si comprende poi il collegamento tra la pretesa assenza di rapporti sessuali tra i coniugi e la mancanza di veridicità delle affermazioni della signor ”. A fronte del tenore predetto delle CP_1
posizioni delle parti, ritiene il Tribunale che non sia provata la riconducibilità del venire meno dell'affectio coniugalis ad una condotta specifica del marito, risultando piuttosto che vi sia stato un progressivo allontanamento tra i coniugi, con periodi di crisi coniugale, che infine hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza…”. Quanto, poi, al contributo al mantenimento, osservava ancora il
Tribunale in riferimento alla sussistenza del diritto, che “…Nel caso di specie si osserva che non è in contestazione l'an debeatur, considerato che pacificamente era il marito l'unico a svolgere attività lavorativa con cui faceva fronte alle necessità della famiglia, tra l'altro mettendo a disposizione la casa familiare di sua esclusiva proprietà, mentre la moglie dispone unicamente del reddito derivante dalla locazione di un immobile di cui è comproprietaria per € 660 mensili, e si è sempre dedicata all'attività artistica, in specie come fotografa, senza che le parti abbiano dedotto che da tale attività ella abbia ritratto o possa ritrarre proventi tali da poter provvedere al proprio mantenimento, tanto che risulta, incontestato, che fosse il marito a corrispondere il canone di € 5.000 annui per il locale utilizzato dalla moglie
5 come studio destinato all'attività artistica…”. Con riferimento, più specifico, alla sua quantificazione, osservava il giudice impugnato che “…il tenore di vita della famiglia, è agevolmente ricavabile, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, dagli estratti conto in atti, dai quali risulta, una spesa media del marito, nella fase immediatamente antecedente alla separazione, non inferiore ad € 3.000 per le sole spese relative: 1) alla figlia – che vive da sola ed esercita la professione di avvocato - (affitto, oltre ricarica di carta prepagata e spese varie: per circa € 1.500 mensili); 2) versamento di € 500 mensili alla moglie;
3) affitto annuale di € 5.000 per lo studio artistico della moglie;
4) affitto estivo di € 3.000 per una casa al mare. A tali spese devono aggiungersi le utenze della ampia casa familiare e spese condominiali;
le spese alimentari e di manutenzione domestica;
le spese per trasporti (benzina, assicurazione etc.) che non trovano specifica e puntuale, e, soprattutto, integrale riscontro, negli estratti di conto corrente prodotti dal marito, di talché risulta verosimile la deduzione della ricorrente per cui il tenore di vita della famiglia non rinveniva unicamente dal reddito del marito che emerge dalle dichiarazioni fiscali, essendovi ulteriori risorse, parte delle quali rinvenienti da proventi in contanti.
D'altronde a riprova di ciò sta la circostanza che il reddito dichiarato dal marito, dall'ultima dichiarazione prodotta pari a € 45.975 (gravato da imposta lorda di €
9.784) corrispondente ad un introito (su dodici mensilità) di € 3.015 (fino ad un minimo di € 2.150 secondo il prospetto prodotto dal ricorrente: evidenziandosi che le dichiarazioni dei redditi hanno valore ai soli fini fiscali), sarebbe stato appena sufficiente per far fronte alle spese per l'importo di € 3.000 sopra richiamato.
D'altronde il marito riferisce di un reddito da lavoro di circa € 2.000 al mese, e risulta che egli, assieme al fratello, è socio al 50% della società in nome collettivo che percepisce un canone di affitto dalla srl con cui viene esercitata dai medesimi l'attività dolciaria (in sede presidenziale egli ha riferito che la snc è proprietaria dell'immobile in cui viene esercitata l'attività, e che avrebbero stipulato nel 2018 un mutuo per 7 anni, onde riscattare un leasing, ma nessuna documentazione è stata prodotta). Ed invero dagli estratti conto prodotti di MPS emerge per il semestre
6 anteriore alla separazione una spesa media mensile di € 5.000,00=, che il marito deduce essere possibile utilizzando la liquidità pervenuta per successione, ma che non può affatto escludersi, per quanto sopra detto, che in precedenza spese analoghe fossero sostenute altrimenti, e che altrimenti possano ancora sostenersi. Purtuttavia non consta un tenore di vita tale da giustificare l'assegno richiesto in € 7000, ove si consideri che la casa era di proprietà; che l'ultimo viaggio di coppia risale al 2010, e successivamente consta unicamente la spesa estiva di € 3.000 per un affitto a
Castiglioncello; che le spese di arredo documentate denotano scelte di buon design, ma prezzi non particolarmente elevati (€ 500 il tavolo Knoll acquistato nel 2011; €
2000 il letto, sempre nel 2011) …”. Quanto alle spese di lite, il Tribunale osservava che “…in considerazione del rigetto della domanda di addebito, soccombenza della convenuta sul reclamo, e vittoriosità in punto di assegno, pur riconosciuto in misura inferiore al richiesto, le spese di lite – liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della lite, delle attività svolte e questioni affrontate – vengono compensate per un mezzo, e poste per il residuo a carico del ricorrente in favore della convenuta…”.
II. Il giudizio di appello. Appellava la sentenza si costituiva Parte_1
con comparsa di costituzione contenente appello incidentale. Controparte_1
II.
1. L'appellante principale, in particolare, lamentava con specifici motivi: 1)
Violazione dell'art. 156 cc e vizi di errata e omessa motivazione e di omessa ed errata valutazione delle risultanze istruttorie, con violazione anche dell'art. 112 cpc,
dell'art. 2967 cc., dell'art. 2729 cc e degli artt. 132 e 156 e ss cpc con riferimento,
innanzitutto, alla dichiarazione di sentenza secondo cui non era contestato il diritto della controparte ad ottenere un contributo;
2) Ulteriori vizi di errata e omessa motivazione e di errata e omessa valutazione delle risultanze istruttorie con violazione degli artt. 2967 e 2729 cc. (errori di fatto e diritti commessi dal Tribunale di Firenze anche in punto di quantum, tra i quali, l'omessa valutazioni degli estratti del conto della aperto dalla dopo Controparte_2 Parte_1
la morte del padre;
l'affermazione di una sorta di “presunzione di evasione fiscale”
contraria a ogni principio di diritto;
violazione delle norme in materia di onere
7 probatorio anche dei ragionamenti svolti per ricostruire il “tenore di vita” etc); 3)
ingiusta condanna anche al pagamento della metà delle spese di lite, con violazione degli artt. 91 e ss. c.p.c.- Concludeva come in epigrafe.
II.
2. A sua volta, l'appellata sosteneva le proprie difese contestando i presupposti per l'accoglimento dell'appello principale e sostenendo, in particolare,
con specifici motivi il proprio appello incidentale: 1) sussistenza dei presupposti per l'assegno di mantenimento in favore della moglie;
2) ammontare dell'assegno di mantenimento (tenore di vita, situazione economica dei coniugi: attività lavorativa,
redditi e patrimoni); 3) addebito della separazione.
II.
3. La causa era istruita attraverso produzioni documentali ed espletamento di
CTU al fine di valutare il patrimonio delle Parti in riferimento a beni mobili e immobili, disponibilità di conti correnti, partecipazioni societarie e titoli, nonché di valutare il reddito di ciascuna delle Parti tenuto conto delle dichiarazioni dell'ultimo triennio disponibile. Depositata la CTU, la causa era riservata in decisione con udienza cartolarizzata, previo scambio di note scritte sostitutive dell'udienza nelle quali l'appellante principale, oltre a confermare i propri motivi di gravame, chiedeva la totale reiezione dell'appello incidentale di controparte, la quale ultima, a sua volta,
nelle note, insisteva nelle proprie difese e domande, come in epigrafe trascritte.
II. Il merito degli appelli. L'appello principale di come Parte_1
sotto specificato, è parzialmente fondato mentre è da respingere interamente l'appello incidentale di . I motivi saranno trattati per temi;
quelli Controparte_1
opposti relativi al contributo saranno trattati congiuntamente.
II.1 La domanda di addebito. Il motivo suddetto di appello incidentale è infondato e deve essere respinto. Ancora in questa sede, la appellata reitera la domanda di addebito deducendo da un lato, con riferimento alla relazione extraconiugale del marito, che ella non ha potuto dare il riscontro probatorio adeguato in quanto nel 2019 ha subito la compromissione di tutti i propri device informatici, un vero e proprio “hackeraggio”, che ancora oggi non le permette, a distanza di quai quattro anni, di poter recuperare i suoi dati;
dall'altro lato, che
8 incredibilmente, proprio tale circostanza ha determinato l'allontanamento del marito dalla moglie, non solo morale, ma anche fisico in quanto egli ha lasciato la moglie sola in casa e si è trasferito altrove, oltretutto imputando a della Pt_6
medesima le conseguenze dell'hackeraggio subito, vale a dire, furti in casa,
danneggiamenti di arredi, sostituzione di opere e oggetti di valore autentici e certificati, con falsi, tutte circostanza assolutamente sottovalutate dal marito che, in queste occasioni, non le restava a fianco ed anzi la dileggiava. Tuttavia, l'appellata non fondava tale domanda su fatti concreti specificamente o documentalmente riscontrabili, quanto piuttosto su atti unilaterali (ad esempio, denunce) o circostanze equivocamente interpretabili (presenza in casa di oggetti di valore falsi, furti e sostituzione di beni) che se da un lato non possono essere addebitati al marito –
neppure la , in verità, sembra insistere sulla circostanza – dall'altro lato tuttavia CP_1
non possono utilmente essere posti a fondamento della separazione, la quale, come osservato dal primo giudice, deve trovare le proprie cause – piuttosto – in un progressivo allontanamento tra i coniugi, con periodi ripetuti di crisi coniugale (del resto ammessi dalla stessa appellata), che infine hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
II.
2. Il contributo di separazione. Anche gli opposti motivi sul detto tema sono tutti infondati e vanno respinti, con conferma del contributo stabilito in primo grado. Scapigliati, come in primo grado, anche nel presente da un lato si dichiara disposto a versare alla coniuge un “contributo spontaneo” di € 800,00= mensili, ma dall'altro lato nega il diritto della stessa ad ottenere un contributo giudizialmente disposto;
a sua volta RI insiste nel contributo, almeno, pari a € 7.000,00= mensili.
La CTU, disposta in questo grado, in esito ad un'analisi specifica di tutti i beni,
mobili e immobili, delle Parti e dei loro redditi, risponde riassuntivamente ai quesiti posti con due tabelle (Tabelle n. 17 e n. 18). Da esse si desume che quanto a
[...]
il valore del patrimonio nel 2021 era pari a € 1.670.638,78=; nel 2022 era Parte_1
pari a € 1.616.744,99=; nel 2023 era pari a € 1.609.301,60 e il suo reddito annuo spendibile era pari, in ciascuno dei detti anni, a € 33.415,13=; a € 31.513,73=; a €
9 52.795,00. Quanto a , sempre nei corrispondenti anni, il valore del Controparte_1
patrimonio era pari a € 300.252,02=; a € 279.576,79=; a € 279.433,59= e il suo reddito annuo spendibile era pari a € 7.324,14=; a € 7.094,00=; a € 7.864,00=. La CTU, al di là degli scostamenti, pretesi rispettivamente dalle Parti, su alcuni valori raggiunti dal
CTU, ha certamente confermato – nella sostanza – la rilevante sperequazione sia tra i patrimoni che tra i redditi dei due coniugi. D'altro lato, la circostanza che Parte_1
abbia venduto beni immobili e dismesso partecipazioni societarie successivamente alla conclusione della consulenza, come dallo stesso evidenziato nelle note scritte in sostituzione dell'udienza (“…Nell'anno 2024 il sig. infatti è riuscito Parte_1
finalmente a vendere la casa familiare e con il corrispettivo ricevuto dalla vendita di euro 950.000,00 ha già restituito il prestito che aveva ricevuto dalla madre e comprato una casa per la figlia anche per risparmiare il canone di locazione di euro
700,00 circa che aveva sempre pagato per la casa di abitazione della figlia, come risulta dagli atti del primo grado, essendo un giovane avvocato con redditi Per_1
minimi. L'appellante nell'anno 2024 ha inoltre ceduto alla figlia il 30% delle quote di entrambe le Società e questo sia per riuscire ad alleggerire il suo carico Parte_1
lavorativo essendo nato nell'anno 1955 ed essendo quindi prossimo ai 70 anni sia per consentire alla ragazza di entrare nell'Azienda di famiglia e rendersi economicamente autonoma…”), non implica un corrispondente minor valore del suo patrimonio che – con tutta evidenza – va riferito al corrispettivo delle dismissioni. Quanto poi al fatto che egli abbia voluto utilizzare parte del corrispettivo (al netto del debito restituito alla madre) per incrementare il patrimonio della figlia, la circostanza non pare possa essere costituita a pretesa di correlata e corrispondente percentuale di diminuzione del contributo al mantenimento della coniuge, tenuto conto che la figlia della coppia, è nata Per_1
nel 1985 – ha dunque quaranta anni – sta svolgendo, per affermazione dello stesso,
attività professionale libera e dunque ha certamente una sua specifica capacità professionale attuale e concreta, sì che tali elargizioni non possono che costituire donazioni spontanee e non certamente obbligazioni alimentari, men che meno
10 contributi al suo mantenimento. Così confermato il buon diritto della ad un CP_1
contributo, invece, per il proprio mantenimento, con reiezione del motivo principale di revoca di detto assegno, tuttavia, a ben vedere, non pare che esso possa discostarsi, né in misura superiore né in misura inferiore, rispetto a quello già disposto dal tribunale con motivazione logicamente sostenibile e giuridicamente congrua. È con tutta evidenza, sotto il primo aspetto (misura superiore) che il contributo separatile non va ragguagliato, tout court, alle rispettive capacità reddituali e patrimoniali quale mera quota aritmetica di esse, risultando dette rispettive capacità, piuttosto,
base di confronto valutativa di un calcolo riferito al tenore di vita della coppia durante la convivenza matrimoniale. Sul punto, le osservazioni del tribunale come sopra riportate ancora una volta paiono eque e – soprattutto – non risultano scalfite dalle motivazioni di gravame che fanno piuttosto riferimento a deduzioni non provate oppure alla mera capacità della controparte, il tutto – si badi – sul presupposto che comunque la coppia aveva un tenore certamente non basso, solo che si tenga conto che la casa familiare era ampia e con giardino e che la famiglia svolgeva vacanze estive con affitto di casa in località turistica tirrena di rilievo
(Castiglioncello). D'altro lato, sotto il secondo aspetto (misura inferiore), è
altrettanto vero che non paiono accoglibili neppure le
contro
-osservazioni di in riferimento al suo mero reddito da pensione e alle residue Parte_1
partecipazioni. Emergono dalla CTU – al di là dello stretto reddito spendibile e, per quanto sopra già detto, non considerando la successiva liquidazione parziale né il suo utilizzo in favore della figlia – una patrimonialità in immobili e partecipazioni societarie (€ 1.459.485,92=), conti correnti esclusivamente intestati oppure cointestati pro quota e titoli (€ 149.815,68=) che ben possono contenere il contributo disposto dal primo giudice che, pertanto e conclusivamente, va confermato.
II.
3. Le spese di lite del primo grado. Quanto all'ultimo motivo di appello principale, lamentava che la sentenza di primo grado lo aveva condannato Parte_1
al pagamento di una quota delle spese di lite, pur essendo la controparte rimasta soccombente sia nella fase del reclamo sia rispetto alla domanda di addebito sia
11 rispetto alla domanda relativa all'assegno di mantenimento, visto che la stessa aveva richiesto un assegno di ben 7.000,00 euro al mese ossia, superiore di ben 4.500,00
rispetto a quello che Le era stato riconosciuto, con una differenza, in ogni caso, ben superiore rispetto alla somma di euro 800,00 che era stata offerta dallo Parte_1
avrebbe dovuto, il Tribunale, piuttosto dichiarare la soccombenza reciproca, ma con condanna della controparte alla metà delle spese oppure ai 2/3 delle spese di lite, vista la soccombenza della stessa, in ogni caso, rispetto alla domanda di addebito e nella fase del reclamo. Il motivo è parzialmente fondato. A ben vedere, come già
sopra richiamato, in primo grado il ricorrente pur avendo indicato in Parte_1
ricorso la propria generica disponibilità al versamento “spontaneo” della somma di €
800,00= mensili in favore della moglie a titolo di contributo, nella sostanza precisava nel corso della lite la natura di tale disponibilità, tanto che nella memoria istruttoria n. 3, a chiarimento, così deduceva: “…Solo per scrupolo, si ritiene di sottolineare anche che il fatto che il sig si sia reso disponibile, con il ricorso, a versare Parte_1
alla moglie un assegno di mantenimento – disponibilità che ha dato solo per facilitare una definizione bonaria, pensando di aiutare così anche la moglie – non rende superflua l'indagine relativa all'an della pretesa avversa e anche quella relativa alla conseguente valutazione di ammissibilità o meno delle indagini istruttorie volte alla quantificazione di un ipotetico assegno…”. Nonostante ciò, il primo grado si concludeva con una soccombenza reciproca nel merito della lite su domande fondanti e principali (quella di sull'an dell'addebito e quella di CP_1 Parte_1
sull'an del contributo); peraltro la somma era giudizialmente fissata in misura, circa, tre volte superiore alla disponibilità spontanea del marito e tre volte inferiore alla domanda della moglie Da tanto doveva seguire la compensazione totale delle spese suddette ed in tal senso la sentenza merita riforma.
III. Le spese di lite del presente grado. Tenuto conto della maggiore sostanziale soccombenza dell'appellata (addebito, aumento del contributo e spese di lite CP_1
del primo grado) rispetto all'appellante (revoca del contributo), esse possono essere compensate per la metà, liquidate come da dispositivo, nella residua metà, in favore
12 dell'appellante principale e calcolate sulla base del DM 10.03.2014 n. 55 e Parte_1
s.m., secondo lo scaglione di valore corrispondente alle cause di valore indeterminabile di complessità media con parametro ancorato fra minimo e medio, tenuto conto anche dell'attività istruttoria svolta nel presente grado. Le spese di
CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico solidale di entrambe le
Parti, internamente in misura paritaria, essendo essa stata necessaria in riferimento allo scrutinio di entrambi gli opposti appelli.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nella causa di appello introdotta da nei confronti Parte_1
di , avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3104/22 del Controparte_1
08/11/2022, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale e conseguente riforma della sentenza appellata, compensa totalmente tra le Parti le spese di lite di primo grado;
2) respinge l'appello incidentale;
3) compensa per la metà le spese di lite del presente grado, condannando l'appellata al pagamento della residua metà di dette spese in favore di Controparte_1 [...]
spese che liquida, nell'intero, in complessivi € 8.000,00=, oltre accessori Parte_1
dovuti per legge, come in parte motiva;
spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico solidale delle Parti, in misura internamente paritaria;
4) dà atto che sussistono, nei confronti della sola appellata , quale Controparte_1
appellante incidentale, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n.
115/2002 in materia di spese di giustizia;
5) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 03.10.2025
IL CONSIGLIERE Est LA PRESIDENTE
ON IO IEa CO
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa IEa LOCOCO Presidente dott. ON SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 26.04.2023 al n. 857 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3104/22 del 08/11/2022
promossa da
, elettivamente domiciliato in Firenze, viale G. Milton n. 53, Parte_1 presso e nello studio dell'Avv. Cristina Cassigoli che lo rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di appello
- appellante -
contro elettivamente domiciliata in Firenze, via E. Poggi n. 1 presso e Controparte_1 nello studio dell'Avv. Laura Golino, rappresentata e difesa all'Avv. Antonio RI di
Napoli, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- appellata /appellante incidentale -
in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: separazione giudiziale. La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante
[...]
“…“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita in riforma della Parte_1
sentenza della n. 3104/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 8/11/2022, non notificata, pronunciata nella causa iscritta al R.G.N.381/2020, respinta ogni domanda avversa e per tutti i motivi detti: - sospendere, in via pregiudiziale e cautelare, la provvisoria esecutorietà della sentenza;
- stabilire, all'esito del giudizio, in riforma del cap. 3 della sentenza impugnata, il contributo dovuto dal sig. alla sig.r , dalla data della domanda, nella somma di euro 800,00 al Parte_1 CP_1
mese da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici I.S.T.A.T, in accoglimento della conforme domanda avanzata dal ricorrente odierno dall'appellante fin dal ricorso introduttivo e della disponibilità da questo data;
- condannare la sig.r alla restituzione di tutti gli importi Controparte_1
percepiti in eccedenza, che risulteranno essere stati corrisposti dal sig per Parte_1
dare adempimento ai provvedimenti provvisori e alla impugnata sentenza di primo grado;
- riformare anche il capo n. 4 della sentenza con cui è stata posto a carico dello un importo pari alla metà dei compensi e delle spese di lite del Parte_1
primo grado, con condanna non dello ma della sig.ra non solo al Parte_1 CP_1
parziale, ma all'integrale pagamento dei compensi e delle spese di lite del primo grado e del secondo grado…”; per l'appellata : “…in via Controparte_1
preliminare, - rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza;
nel merito, - rigettare il proposto appello e tutte le domande formulate da controparte e confermare la sentenza di primo grado;
- accogliere il proposto appello incidentale, - per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza di primo grado nella parte in cui quantifica l'assegno di mantenimento in favore della sig.r Controparte_1
determinando tale assegno di mantenimento nell'importo di euro 7.000,00 mensili ovvero nel differente importo dovesse risultare all'esito del giudizio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, e condannare il sig. al Parte_1
pagamento in favore della moglie di un assegno mensile di mantenimento quantificato nel maggior importo di euro 7.000,00, ovvero della differente somma
2 ritenuta all'esito del giudizio;
- per l'effetto, addebitare la separazione al marito
In via istruttoria, - disporre accertamenti a mezzo polizia Parte_1
tributaria sulle entrate e sul patrimonio del sig. - solo qualora Parte_1
ritenuto indispensabile ai fini della decisione, in considerazione dell'ipotizzabile notevole costo, disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio per la determinazione del valore delle quote di partecipazione del sig. nella Parte_1 [...]
e nell di BE e IE - Con Parte_2 Parte_3 Parte_4
vittoria di spese e competenze con attribuzione al difensore che se ne dichiara anticipatario…”; per il Pubblico Ministero interveniente: “Visto per intervento”.
- FATTO E DIRITTO -
I. Il fatto e il giudizio di primo grado. Emerge dagli atti che Parte_1
(nato a [...] il [...]) si univa in matrimonio civile con (nata a Controparte_1
Napoli il 04.07.1957) nel Comune di Impruneta (FI) in data 22.05.1985 e che dalla loro unione è nata in [...], in data [...], la figlia la quale vive in Per_1
altra abitazione e svolge la professione forense. introduceva giudizio di Parte_1
separazione personale dalla coniuge dinanzi al Tribunale di Firenze. si Controparte_1
costituiva e non resisteva alla domanda di separazione, chiedendo addebito della stessa al marito e contributo al proprio mantenimento pari a € 7.000,00= mensili annualmente rivalutabile, riconvenzionale alle quali il ricorrente resisteva. Il
Tribunale, in esito ad istruttoria meramente documentale, con la sentenza in epigrafe indicata e in questa sede impugnata, così provvedeva: “…1) dichiara la separazione personale di e , matrimonio trascritto Parte_1 Controparte_1
nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Impruneta dell'anno 1985 al n. 5 parte 1 con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge;
2) rigetta la domanda di addebito formulata da
; 3) dispone che corrisponda a , con Controparte_1 Parte_1 Controparte_1
decorrenza dal mese di rilascio della casa familiare, l'importo di € 2.500,00=, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
4) condanna
[...]
a rifondere a la metà delle spese del giudizio – che Parte_1 Controparte_1
3 compensa per il residuo – liquidate in tale misura in € 4.500, oltre spese generali,
IVA e CPA di legge.…”. Osservava il Tribunale con riferimento all'addebito, che
“…in seno alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. la convenuta ha esposto di essere, rispetto alla separazione “vittima” avendo “subito un hackeraggio che ancora oggi non le permette, a distanza di oltre tre anni, di poter recuperare i suoi dati.
Conseguenze della denuncia sull'hackeraggio sono state, oltre alla repentina richiesta di separazione del marito (che invece di supportarla, dopo una vita vissuta insieme, ha deciso di abbandonarla), furti in casa e danneggiamenti di arredi, sostituzione di oggetti (si allega ricevuta di acquisto del materasso marca Boing risalente al 2011 – doc. 45, e foto attuali del materasso da cui si legge la marca diversa Teflon – docc. 46,
47), di opere e oggetti di valore autentici e certificati, con falsi (si allega ricevuta di acquisto del tavolo Knoll doc. 48, e foto attuali dello stesso tavolo sostituito - doc. 49; si allega foto dell'attuale tavolo Cassina, che non è quello acquistato oltre 40 anni fa: il marchio non riporta il timbro con la scritt - doc. 51). A proposito della Pt_5
negazione da parte del ricorrente degli impianti di domotica in casa, si produce foto della caldaia (doc. 50) sostituita dal sig nell'aprile 2020 e si rimanda alla Parte_1
documentazione già prodotta nella memoria n.
1. Di tutte tali difficoltà il marito si è completamente disinteressato, imputando tutto a fobie inesistenti – che se invece fossero state vere avrebbero richiesto ben altro riguardo e tutela – non solo economica ma anche e soprattutto morale, perché un abbandono così inatteso e crudele, sommato alle difficoltà già denunciate e del tutto ignorate dal ricorrente, avrebbe potuto annichilire chiunque. L'intento del ricorrente è stato quello di annientare la moglie, di neutralizzarla e di rendere la sua parola e la sua testimonianza non credibile davanti agli altri, persino dinanzi agli occhi della figlia”.
Sennonché – prosegue il Tribunale – la signora – che in un primo momento aveva dedotto a motivo di addebito l'esistenza di una relazione extraconiugale, deduzione non riproposta in sede di memoria istruttoria e restata del tutto indimostrata - non attribuisce al marito i furti, sostituzioni di arredi e gli hackeraggi, ma un
“abbandono” in un momento per lei difficile, con negazione di quanto denunciato,
4 sostenendo egli che la stessa sarebbe affetta da fobie che avrebbero reso la prosecuzione della convivenza intollerabile. Quanto al ricorrente, egli ha esposto a sostegno della domanda di separazione che il rapporto di coniugio era venuto meno da anni, tanto che i coniugi non avevano più rapporti sessuali addirittura da decenni.
Al riguardo si osserva che la signora ha confermato in senso alla comparsa di costituzione di fronte al giudice istruttore, che “ci sono stati momenti di crisi, come è normale in tutte le coppie, ma ogni volta che la signor aveva ripensamenti, il CP_1
marito faceva il possibile per riconquistarla. Salvo poi “abbandonarla” da un giorno all'altro, in un momento di particolare fragilità in cui avrebbe avuto bisogno – stavolta lei! - di sostegno, per i fatti ed accadimenti già esposti e denunciati”, senza negare essere venuta meno da tempo l'intimità sessuale tra i coniugi, in quanto l'unica controdeduzione al riguardo è stata nel senso che “Non si comprende poi il collegamento tra la pretesa assenza di rapporti sessuali tra i coniugi e la mancanza di veridicità delle affermazioni della signor ”. A fronte del tenore predetto delle CP_1
posizioni delle parti, ritiene il Tribunale che non sia provata la riconducibilità del venire meno dell'affectio coniugalis ad una condotta specifica del marito, risultando piuttosto che vi sia stato un progressivo allontanamento tra i coniugi, con periodi di crisi coniugale, che infine hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza…”. Quanto, poi, al contributo al mantenimento, osservava ancora il
Tribunale in riferimento alla sussistenza del diritto, che “…Nel caso di specie si osserva che non è in contestazione l'an debeatur, considerato che pacificamente era il marito l'unico a svolgere attività lavorativa con cui faceva fronte alle necessità della famiglia, tra l'altro mettendo a disposizione la casa familiare di sua esclusiva proprietà, mentre la moglie dispone unicamente del reddito derivante dalla locazione di un immobile di cui è comproprietaria per € 660 mensili, e si è sempre dedicata all'attività artistica, in specie come fotografa, senza che le parti abbiano dedotto che da tale attività ella abbia ritratto o possa ritrarre proventi tali da poter provvedere al proprio mantenimento, tanto che risulta, incontestato, che fosse il marito a corrispondere il canone di € 5.000 annui per il locale utilizzato dalla moglie
5 come studio destinato all'attività artistica…”. Con riferimento, più specifico, alla sua quantificazione, osservava il giudice impugnato che “…il tenore di vita della famiglia, è agevolmente ricavabile, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, dagli estratti conto in atti, dai quali risulta, una spesa media del marito, nella fase immediatamente antecedente alla separazione, non inferiore ad € 3.000 per le sole spese relative: 1) alla figlia – che vive da sola ed esercita la professione di avvocato - (affitto, oltre ricarica di carta prepagata e spese varie: per circa € 1.500 mensili); 2) versamento di € 500 mensili alla moglie;
3) affitto annuale di € 5.000 per lo studio artistico della moglie;
4) affitto estivo di € 3.000 per una casa al mare. A tali spese devono aggiungersi le utenze della ampia casa familiare e spese condominiali;
le spese alimentari e di manutenzione domestica;
le spese per trasporti (benzina, assicurazione etc.) che non trovano specifica e puntuale, e, soprattutto, integrale riscontro, negli estratti di conto corrente prodotti dal marito, di talché risulta verosimile la deduzione della ricorrente per cui il tenore di vita della famiglia non rinveniva unicamente dal reddito del marito che emerge dalle dichiarazioni fiscali, essendovi ulteriori risorse, parte delle quali rinvenienti da proventi in contanti.
D'altronde a riprova di ciò sta la circostanza che il reddito dichiarato dal marito, dall'ultima dichiarazione prodotta pari a € 45.975 (gravato da imposta lorda di €
9.784) corrispondente ad un introito (su dodici mensilità) di € 3.015 (fino ad un minimo di € 2.150 secondo il prospetto prodotto dal ricorrente: evidenziandosi che le dichiarazioni dei redditi hanno valore ai soli fini fiscali), sarebbe stato appena sufficiente per far fronte alle spese per l'importo di € 3.000 sopra richiamato.
D'altronde il marito riferisce di un reddito da lavoro di circa € 2.000 al mese, e risulta che egli, assieme al fratello, è socio al 50% della società in nome collettivo che percepisce un canone di affitto dalla srl con cui viene esercitata dai medesimi l'attività dolciaria (in sede presidenziale egli ha riferito che la snc è proprietaria dell'immobile in cui viene esercitata l'attività, e che avrebbero stipulato nel 2018 un mutuo per 7 anni, onde riscattare un leasing, ma nessuna documentazione è stata prodotta). Ed invero dagli estratti conto prodotti di MPS emerge per il semestre
6 anteriore alla separazione una spesa media mensile di € 5.000,00=, che il marito deduce essere possibile utilizzando la liquidità pervenuta per successione, ma che non può affatto escludersi, per quanto sopra detto, che in precedenza spese analoghe fossero sostenute altrimenti, e che altrimenti possano ancora sostenersi. Purtuttavia non consta un tenore di vita tale da giustificare l'assegno richiesto in € 7000, ove si consideri che la casa era di proprietà; che l'ultimo viaggio di coppia risale al 2010, e successivamente consta unicamente la spesa estiva di € 3.000 per un affitto a
Castiglioncello; che le spese di arredo documentate denotano scelte di buon design, ma prezzi non particolarmente elevati (€ 500 il tavolo Knoll acquistato nel 2011; €
2000 il letto, sempre nel 2011) …”. Quanto alle spese di lite, il Tribunale osservava che “…in considerazione del rigetto della domanda di addebito, soccombenza della convenuta sul reclamo, e vittoriosità in punto di assegno, pur riconosciuto in misura inferiore al richiesto, le spese di lite – liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della lite, delle attività svolte e questioni affrontate – vengono compensate per un mezzo, e poste per il residuo a carico del ricorrente in favore della convenuta…”.
II. Il giudizio di appello. Appellava la sentenza si costituiva Parte_1
con comparsa di costituzione contenente appello incidentale. Controparte_1
II.
1. L'appellante principale, in particolare, lamentava con specifici motivi: 1)
Violazione dell'art. 156 cc e vizi di errata e omessa motivazione e di omessa ed errata valutazione delle risultanze istruttorie, con violazione anche dell'art. 112 cpc,
dell'art. 2967 cc., dell'art. 2729 cc e degli artt. 132 e 156 e ss cpc con riferimento,
innanzitutto, alla dichiarazione di sentenza secondo cui non era contestato il diritto della controparte ad ottenere un contributo;
2) Ulteriori vizi di errata e omessa motivazione e di errata e omessa valutazione delle risultanze istruttorie con violazione degli artt. 2967 e 2729 cc. (errori di fatto e diritti commessi dal Tribunale di Firenze anche in punto di quantum, tra i quali, l'omessa valutazioni degli estratti del conto della aperto dalla dopo Controparte_2 Parte_1
la morte del padre;
l'affermazione di una sorta di “presunzione di evasione fiscale”
contraria a ogni principio di diritto;
violazione delle norme in materia di onere
7 probatorio anche dei ragionamenti svolti per ricostruire il “tenore di vita” etc); 3)
ingiusta condanna anche al pagamento della metà delle spese di lite, con violazione degli artt. 91 e ss. c.p.c.- Concludeva come in epigrafe.
II.
2. A sua volta, l'appellata sosteneva le proprie difese contestando i presupposti per l'accoglimento dell'appello principale e sostenendo, in particolare,
con specifici motivi il proprio appello incidentale: 1) sussistenza dei presupposti per l'assegno di mantenimento in favore della moglie;
2) ammontare dell'assegno di mantenimento (tenore di vita, situazione economica dei coniugi: attività lavorativa,
redditi e patrimoni); 3) addebito della separazione.
II.
3. La causa era istruita attraverso produzioni documentali ed espletamento di
CTU al fine di valutare il patrimonio delle Parti in riferimento a beni mobili e immobili, disponibilità di conti correnti, partecipazioni societarie e titoli, nonché di valutare il reddito di ciascuna delle Parti tenuto conto delle dichiarazioni dell'ultimo triennio disponibile. Depositata la CTU, la causa era riservata in decisione con udienza cartolarizzata, previo scambio di note scritte sostitutive dell'udienza nelle quali l'appellante principale, oltre a confermare i propri motivi di gravame, chiedeva la totale reiezione dell'appello incidentale di controparte, la quale ultima, a sua volta,
nelle note, insisteva nelle proprie difese e domande, come in epigrafe trascritte.
II. Il merito degli appelli. L'appello principale di come Parte_1
sotto specificato, è parzialmente fondato mentre è da respingere interamente l'appello incidentale di . I motivi saranno trattati per temi;
quelli Controparte_1
opposti relativi al contributo saranno trattati congiuntamente.
II.1 La domanda di addebito. Il motivo suddetto di appello incidentale è infondato e deve essere respinto. Ancora in questa sede, la appellata reitera la domanda di addebito deducendo da un lato, con riferimento alla relazione extraconiugale del marito, che ella non ha potuto dare il riscontro probatorio adeguato in quanto nel 2019 ha subito la compromissione di tutti i propri device informatici, un vero e proprio “hackeraggio”, che ancora oggi non le permette, a distanza di quai quattro anni, di poter recuperare i suoi dati;
dall'altro lato, che
8 incredibilmente, proprio tale circostanza ha determinato l'allontanamento del marito dalla moglie, non solo morale, ma anche fisico in quanto egli ha lasciato la moglie sola in casa e si è trasferito altrove, oltretutto imputando a della Pt_6
medesima le conseguenze dell'hackeraggio subito, vale a dire, furti in casa,
danneggiamenti di arredi, sostituzione di opere e oggetti di valore autentici e certificati, con falsi, tutte circostanza assolutamente sottovalutate dal marito che, in queste occasioni, non le restava a fianco ed anzi la dileggiava. Tuttavia, l'appellata non fondava tale domanda su fatti concreti specificamente o documentalmente riscontrabili, quanto piuttosto su atti unilaterali (ad esempio, denunce) o circostanze equivocamente interpretabili (presenza in casa di oggetti di valore falsi, furti e sostituzione di beni) che se da un lato non possono essere addebitati al marito –
neppure la , in verità, sembra insistere sulla circostanza – dall'altro lato tuttavia CP_1
non possono utilmente essere posti a fondamento della separazione, la quale, come osservato dal primo giudice, deve trovare le proprie cause – piuttosto – in un progressivo allontanamento tra i coniugi, con periodi ripetuti di crisi coniugale (del resto ammessi dalla stessa appellata), che infine hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
II.
2. Il contributo di separazione. Anche gli opposti motivi sul detto tema sono tutti infondati e vanno respinti, con conferma del contributo stabilito in primo grado. Scapigliati, come in primo grado, anche nel presente da un lato si dichiara disposto a versare alla coniuge un “contributo spontaneo” di € 800,00= mensili, ma dall'altro lato nega il diritto della stessa ad ottenere un contributo giudizialmente disposto;
a sua volta RI insiste nel contributo, almeno, pari a € 7.000,00= mensili.
La CTU, disposta in questo grado, in esito ad un'analisi specifica di tutti i beni,
mobili e immobili, delle Parti e dei loro redditi, risponde riassuntivamente ai quesiti posti con due tabelle (Tabelle n. 17 e n. 18). Da esse si desume che quanto a
[...]
il valore del patrimonio nel 2021 era pari a € 1.670.638,78=; nel 2022 era Parte_1
pari a € 1.616.744,99=; nel 2023 era pari a € 1.609.301,60 e il suo reddito annuo spendibile era pari, in ciascuno dei detti anni, a € 33.415,13=; a € 31.513,73=; a €
9 52.795,00. Quanto a , sempre nei corrispondenti anni, il valore del Controparte_1
patrimonio era pari a € 300.252,02=; a € 279.576,79=; a € 279.433,59= e il suo reddito annuo spendibile era pari a € 7.324,14=; a € 7.094,00=; a € 7.864,00=. La CTU, al di là degli scostamenti, pretesi rispettivamente dalle Parti, su alcuni valori raggiunti dal
CTU, ha certamente confermato – nella sostanza – la rilevante sperequazione sia tra i patrimoni che tra i redditi dei due coniugi. D'altro lato, la circostanza che Parte_1
abbia venduto beni immobili e dismesso partecipazioni societarie successivamente alla conclusione della consulenza, come dallo stesso evidenziato nelle note scritte in sostituzione dell'udienza (“…Nell'anno 2024 il sig. infatti è riuscito Parte_1
finalmente a vendere la casa familiare e con il corrispettivo ricevuto dalla vendita di euro 950.000,00 ha già restituito il prestito che aveva ricevuto dalla madre e comprato una casa per la figlia anche per risparmiare il canone di locazione di euro
700,00 circa che aveva sempre pagato per la casa di abitazione della figlia, come risulta dagli atti del primo grado, essendo un giovane avvocato con redditi Per_1
minimi. L'appellante nell'anno 2024 ha inoltre ceduto alla figlia il 30% delle quote di entrambe le Società e questo sia per riuscire ad alleggerire il suo carico Parte_1
lavorativo essendo nato nell'anno 1955 ed essendo quindi prossimo ai 70 anni sia per consentire alla ragazza di entrare nell'Azienda di famiglia e rendersi economicamente autonoma…”), non implica un corrispondente minor valore del suo patrimonio che – con tutta evidenza – va riferito al corrispettivo delle dismissioni. Quanto poi al fatto che egli abbia voluto utilizzare parte del corrispettivo (al netto del debito restituito alla madre) per incrementare il patrimonio della figlia, la circostanza non pare possa essere costituita a pretesa di correlata e corrispondente percentuale di diminuzione del contributo al mantenimento della coniuge, tenuto conto che la figlia della coppia, è nata Per_1
nel 1985 – ha dunque quaranta anni – sta svolgendo, per affermazione dello stesso,
attività professionale libera e dunque ha certamente una sua specifica capacità professionale attuale e concreta, sì che tali elargizioni non possono che costituire donazioni spontanee e non certamente obbligazioni alimentari, men che meno
10 contributi al suo mantenimento. Così confermato il buon diritto della ad un CP_1
contributo, invece, per il proprio mantenimento, con reiezione del motivo principale di revoca di detto assegno, tuttavia, a ben vedere, non pare che esso possa discostarsi, né in misura superiore né in misura inferiore, rispetto a quello già disposto dal tribunale con motivazione logicamente sostenibile e giuridicamente congrua. È con tutta evidenza, sotto il primo aspetto (misura superiore) che il contributo separatile non va ragguagliato, tout court, alle rispettive capacità reddituali e patrimoniali quale mera quota aritmetica di esse, risultando dette rispettive capacità, piuttosto,
base di confronto valutativa di un calcolo riferito al tenore di vita della coppia durante la convivenza matrimoniale. Sul punto, le osservazioni del tribunale come sopra riportate ancora una volta paiono eque e – soprattutto – non risultano scalfite dalle motivazioni di gravame che fanno piuttosto riferimento a deduzioni non provate oppure alla mera capacità della controparte, il tutto – si badi – sul presupposto che comunque la coppia aveva un tenore certamente non basso, solo che si tenga conto che la casa familiare era ampia e con giardino e che la famiglia svolgeva vacanze estive con affitto di casa in località turistica tirrena di rilievo
(Castiglioncello). D'altro lato, sotto il secondo aspetto (misura inferiore), è
altrettanto vero che non paiono accoglibili neppure le
contro
-osservazioni di in riferimento al suo mero reddito da pensione e alle residue Parte_1
partecipazioni. Emergono dalla CTU – al di là dello stretto reddito spendibile e, per quanto sopra già detto, non considerando la successiva liquidazione parziale né il suo utilizzo in favore della figlia – una patrimonialità in immobili e partecipazioni societarie (€ 1.459.485,92=), conti correnti esclusivamente intestati oppure cointestati pro quota e titoli (€ 149.815,68=) che ben possono contenere il contributo disposto dal primo giudice che, pertanto e conclusivamente, va confermato.
II.
3. Le spese di lite del primo grado. Quanto all'ultimo motivo di appello principale, lamentava che la sentenza di primo grado lo aveva condannato Parte_1
al pagamento di una quota delle spese di lite, pur essendo la controparte rimasta soccombente sia nella fase del reclamo sia rispetto alla domanda di addebito sia
11 rispetto alla domanda relativa all'assegno di mantenimento, visto che la stessa aveva richiesto un assegno di ben 7.000,00 euro al mese ossia, superiore di ben 4.500,00
rispetto a quello che Le era stato riconosciuto, con una differenza, in ogni caso, ben superiore rispetto alla somma di euro 800,00 che era stata offerta dallo Parte_1
avrebbe dovuto, il Tribunale, piuttosto dichiarare la soccombenza reciproca, ma con condanna della controparte alla metà delle spese oppure ai 2/3 delle spese di lite, vista la soccombenza della stessa, in ogni caso, rispetto alla domanda di addebito e nella fase del reclamo. Il motivo è parzialmente fondato. A ben vedere, come già
sopra richiamato, in primo grado il ricorrente pur avendo indicato in Parte_1
ricorso la propria generica disponibilità al versamento “spontaneo” della somma di €
800,00= mensili in favore della moglie a titolo di contributo, nella sostanza precisava nel corso della lite la natura di tale disponibilità, tanto che nella memoria istruttoria n. 3, a chiarimento, così deduceva: “…Solo per scrupolo, si ritiene di sottolineare anche che il fatto che il sig si sia reso disponibile, con il ricorso, a versare Parte_1
alla moglie un assegno di mantenimento – disponibilità che ha dato solo per facilitare una definizione bonaria, pensando di aiutare così anche la moglie – non rende superflua l'indagine relativa all'an della pretesa avversa e anche quella relativa alla conseguente valutazione di ammissibilità o meno delle indagini istruttorie volte alla quantificazione di un ipotetico assegno…”. Nonostante ciò, il primo grado si concludeva con una soccombenza reciproca nel merito della lite su domande fondanti e principali (quella di sull'an dell'addebito e quella di CP_1 Parte_1
sull'an del contributo); peraltro la somma era giudizialmente fissata in misura, circa, tre volte superiore alla disponibilità spontanea del marito e tre volte inferiore alla domanda della moglie Da tanto doveva seguire la compensazione totale delle spese suddette ed in tal senso la sentenza merita riforma.
III. Le spese di lite del presente grado. Tenuto conto della maggiore sostanziale soccombenza dell'appellata (addebito, aumento del contributo e spese di lite CP_1
del primo grado) rispetto all'appellante (revoca del contributo), esse possono essere compensate per la metà, liquidate come da dispositivo, nella residua metà, in favore
12 dell'appellante principale e calcolate sulla base del DM 10.03.2014 n. 55 e Parte_1
s.m., secondo lo scaglione di valore corrispondente alle cause di valore indeterminabile di complessità media con parametro ancorato fra minimo e medio, tenuto conto anche dell'attività istruttoria svolta nel presente grado. Le spese di
CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico solidale di entrambe le
Parti, internamente in misura paritaria, essendo essa stata necessaria in riferimento allo scrutinio di entrambi gli opposti appelli.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nella causa di appello introdotta da nei confronti Parte_1
di , avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3104/22 del Controparte_1
08/11/2022, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale e conseguente riforma della sentenza appellata, compensa totalmente tra le Parti le spese di lite di primo grado;
2) respinge l'appello incidentale;
3) compensa per la metà le spese di lite del presente grado, condannando l'appellata al pagamento della residua metà di dette spese in favore di Controparte_1 [...]
spese che liquida, nell'intero, in complessivi € 8.000,00=, oltre accessori Parte_1
dovuti per legge, come in parte motiva;
spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico solidale delle Parti, in misura internamente paritaria;
4) dà atto che sussistono, nei confronti della sola appellata , quale Controparte_1
appellante incidentale, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n.
115/2002 in materia di spese di giustizia;
5) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 03.10.2025
IL CONSIGLIERE Est LA PRESIDENTE
ON IO IEa CO
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