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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/12/2025, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3318 del R.G. 2018, avente ad oggetto: Pagamento somma di denaro, etc., promossa da
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso l'avv. Antonella Civale, dalla quale è rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. –ATTORE–
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata CP_1 C.F._2
presso l'avv. Monica Manera, dalla quale è rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta. –CONVENUTA–
All'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 15.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. Su istanza di il Tribunale di Castrovillari, con decreto n. CP_1
1 695/2018 del 05.10.2018, ha ingiunto a il pagamento, in Parte_1
favore della ricorrente, dell'importo di € 6.000,00, oltre interessi e spese, quale credito riveniente dall'atto transattivo del 13.04.2010 e relativo al periodo maggio 2016 - ottobre 2018.
2. , con atto di citazione notificato a in data Parte_1 CP_1
23.11.2018, ha proposto tempestiva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, notificatogli in data 16.10.2018, chiedendone la revoca e deducendo, a sostegno di tale richiesta, che: a) nel procedimento per separazione personale dei coniugi n. 2023/08 R.G., il Presidente del Tribunale di Castrovillari, con provvedimento del 19.05.2009, aveva assegnato la casa coniugale a non riconoscendo a quest'ultima alcuna somma a CP_1
titolo di mantenimento;
b) a seguito delle difficoltà insorte CP_1
nell'esecuzione del predetto provvedimento, aveva avviato esecuzione ex art. 612 c.p.c.; c) al fine di evitare le lungaggini derivanti dalla procedura esecutiva, aveva sottoscritto atto transattivo in cui si era impegnato a corrispondere l'importo di € 250,00 al mese, di cui € 50,00 per il mantenimento del figlio in favore di la quale, a sua Per_1 CP_1
volta, si era impegnata a rinunciare alla predetta procedura esecutiva;
d) tale accordo non era stato trasfuso nel procedimento per separazione giudiziale, nell'ambito del quale sarebbero stati regolamentati i rapporti patrimoniali;
e) con sentenza n. 788/2017 del 07.08.2017, il Tribunale di Castrovillari aveva dichiarato la separazione dei coniugi, nulla disponendo circa l'assegnazione della casa coniugale;
f) la pattuizione contenuta nell'atto transattivo sarebbe da considerare nulla poiché in contrasto con quanto disposto nella predetta sentenza.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.03.2019, si è costituita in giudizio, deducendo l'infondatezza delle CP_1
avverse argomentazioni e chiedendo, pertanto, il rigetto dell'opposizione ovvero, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo
2 di € 3.200,00, dovuto per i ratei relativi al periodo maggio 2016 - agosto 2017.
4. All'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 15.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
5. Tanto premesso in fatto, passando ora alla trattazione del merito, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre
l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. É, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni, essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento” (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 20597 del 27.06.2022).
Si osserva, altresì, che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
3 controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell''obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)”
(Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 13533 del 30.10.2001).
Orbene, in applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali innanzi richiamati, deve ritenersi che l'opposta abbia senz'altro fornito prova della pretesa creditoria vantata nei confronti dell'opponente.
Ed invero, a tal fine, la creditrice ha prodotto l'atto di transazione e allegato l'altrui inadempimento, allegazione a fronte della quale l'opponente non ha invece provato di aver adempiuto le proprie prestazioni.
6. Occorre quindi ora esaminare i fatti estintivi dell'altrui pretesa, diversi dall'adempimento, dedotti dall'opponente.
4 Va verificato, segnatamente, se possa fondatamente sostenersi che la mancata trasfusione del contenuto dell'atto transattivo in una domanda di separazione consensuale possa aver determinato il superamento del predetto atto ovvero, ancora, se tale effetto possa conseguire all'emissione della sentenza di separazione giudiziale.
A tal proposito, si rileva che, come desumibile dalla documentazione in atti, la transazione del 13.04.2010 era stata conclusa con l'intento manifesto di impedire la prosecuzione dell'esecuzione avviata da nei CP_1
confronti di al fine di conseguire coattivamente il rilascio Parte_1
della casa coniugale assegnatale con provvedimento presidenziale del
19.05.2009.
In altri termini, con l'atto transattivo in oggetto, la aveva rinunciato a CP_1
porre in esecuzione il predetto provvedimento presidenziale dietro corresponsione dell'importo mensile di € 250,00 (di cui € 50,00 per il mantenimento del figlio da parte del , che, così facendo, Per_1 Parte_1
aveva conservato la disponibilità dell'immobile, ancorchè lo stesso fosse stato assegnato alla moglie.
Ciò posto, è quindi evidente che tale transazione ha prodotto effetti tra le parti sino a quando, con la sentenza di separazione giudiziale, è venuto meno il presupposto che ne aveva determinato la stipula, rappresentato dal provvedimento presidenziale di assegnazione della casa coniugale a
[...]
. CP_1
Una volta intervenuta la sentenza di cui trattasi, infatti, essa si è sostituita al predetto provvedimento presidenziale, così facendo venir meno il titolo sulla base del quale la avrebbe potuto pretendere dal il rilascio CP_1 Parte_1
dell'immobile.
Ne consegue, pertanto, che l'opposta ha diritto al pagamento, da parte dell'opponente, dell'importo mensile di € 200,00 previsto nell'accordo transattivo del 13.04.2010 solo con riferimento al periodo che va da maggio
5 2016 alla data (07.08.2017) di pubblicazione della sentenza di separazione giudiziale, non anche per il periodo successivo all'emissione di tale sentenza.
Il credito vantato dall'opposta in relazione a tale periodo di 15 mesi e 6 giorni ammonta, dunque, a € 3.038,70.
7. In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di € 3.038,70, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al soddisfo.
8. Quanto, infine, alle spese di lite, si rileva che “in tema di spese processuali, anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione” (Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 4860 del
23.02.2024).
Ciò posto, la circostanza che il credito dell'opposta - la quale, tra l'altro, risulta ammessa al gratuito patrocinio - sia stato riconosciuto in misura inferiore rispetto a quella da quest'ultima indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo rappresenta un giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, con condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'Erario, delle rimanesti spese di lite, che, tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche affrontate e dell'entità del predetto credito, si liquidano, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra €
1.1000 e € 5.201,00.
6 Peraltro, secondo la Suprema Corte, “in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese” (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 24482 del 09.08.2022).
Occorre, pertanto, provvedere, in tale sede, anche sulle spese relative alla fase monitoria, che, per le medesime ragioni innanzi esplicitate, vengono compensate nella misura del 50%, con condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'Erario, delle rimanesti spese di lite, che si liquidano, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi relativi ai procedimenti monitori di valore sino a € 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
695/2018, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 05.10.2018;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
dell'importo di € 3.038,70, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al soddisfo.
3) compensa nella misura della metà le spese di lite relative alla fase monitoria e al presente giudizio di opposizione e condanna al Parte_1
pagamento, in favore dell'Erario, della residua metà di tali spese, che, al netto di quelle già compensate, si liquidano in € 1.559,50 a titolo di compenso professionale (di cui € 283,50 per la fase monitoria e € 1.276,00 per il giudizio di opposizione), oltre r.s.g. 15%, c.p.a. e i.v.a., oltre € 72,75 per esborsi
7 prenotati a debito.
Così deciso in Castrovillari, il 16.12.2025.
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
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