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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/05/2025, n. 2182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2182 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 2625/2022 promossa da:
, in proprio nonché in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1
, con l'avv. Pierpaolo Chiorazzo che li rappresenta e difende giusta Parte_2
delega in atti
ATTORI contro e per essa la mandataria con Controparte_1 Controparte_2
l'avv. Marco Rossi che la rappresenta e difende giusta delega in atti
CONVENUTA
e contro con l'avv. Maria Cristina Alemanno che la Controparte_3
rappresenta e difende giusta delega in atti
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: nel merito: accertare e dichiarare la nullità del ricorso per difetto di rappresentanza, violazione dell'art. 83 c.p.c., e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
revocare il decreto ingiuntivo opposto per indeterminatezza della domanda, per carenza di allegazioni e, in ogni caso, per mancanza dei presupposti ex art. 633 e ss del c.p.c.; ovvero pagina 1 di 7 revocare il decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti per la sua emissione: inesistenza, nullità, inefficacia dei contratti in sequenza e del saldoconto reso in violazione dell'art. 50 T.U.B., accertata e dichiarata in ogni caso la nullità, inefficacia di clausole limitative di responsabilità, applicative di penali e/o comunque di qualsivoglia clausola contraria all'interesse del consumatore, anche ai sensi degli artt. 1341, 1342 cod. civ. e art. 35 D.Lgs n. 206/2001;
In ogni caso dichiarare nullo, inefficace, annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo come sopra opposto, dichiarando per conseguenza come gli Opponenti nulla devono, a qualsivoglia titolo e con qualsivoglia motivazione in favore della ricorrente;
nel merito, ma in subordine salvo gravame, determinarsi l'eventuale somma dovuta dagli
Opponenti, dedotte rate versate e coperte dalla garanzia in occasione del sinistro n.
2023010402883000 del 27 aprile 2022; nei confronti della società chiamata in causa, in ogni caso dichiarare tenuta e condannare c.f. e p.iva , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede Legale in Torino, corso Inghilterra, 3, in conseguenza della stipulazione di Polizza di Assicurazione Adesione n. 60957352805, società chiamata in causa, a garantire gli Opponenti da ogni sfavorevole effetto e da qualsiasi pretesa, rimborsando alla ricorrente quanto contrattualmente previsto e così riducendo gli importi complessivamente dovuti dagli Opponenti in relazione al finanziamento n. 3175205”.
Per parte convenuta
“Nel merito: Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei suoi confronti della Controparte_1 somma di € 33.564,93 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre i successivi interessi come richiesti in DI, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di , della suddetta somma;
Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
Per la terza chiamata
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) Respingere la domanda di garanzia e manleva svolta dal IG. in proprio e Parte_1
quale Amministratore di Sostegno della IG.ra per tutti i motivi di cui in atti, Parte_2
essendo la domanda prescritta e comunque infondata in fatto ed in diritto, dalla stessa pagina 2 di 7 totalmente assolvendo la SP . Controparte_3
2) Spese e compensi del giudizio rifusi, oltre rimborso spese generali e accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La presente controversia ha per oggetto l'opposizione promossa dal IG. , Parte_1
in proprio e in qualità di amministratore di sostegno della IG.ra , al decreto Parte_2
ingiuntivo n. 9111/2021, emesso dal Tribunale di Torino in data 14-15.12.2021, con cui il IG.
e la IG.ra sono stati condannati a corrispondere a Pt_1 Pt_2 Controparte_1 la somma di € 33.564,94 a titolo di rate residue del contratto di finanziamento n. 3175205 stipulato dalla IG.ra con in data 7.10.2016. Pt_2 Controparte_3
2. L'opposizione è infondata e non può essere accolta.
2.1. Va preliminarmente dato atto dell'avvenuto espletamento del procedimento di mediazione, con conseguente assolvimento della condizione di procedibilità di cui al d.lgs. n.
28/2010 (cfr. verbale 23.3.2023).
Con l'atto di citazione gli attori hanno in primo luogo eccepito un vizio di rappresentanza in capo alla controparte.
In particolare, hanno evidenziato come avesse agito “in proprio, Controparte_1 nonché quale mandataria della già (cfr. pag. 5 Controparte_2 CP_4 citaz.), senza tuttavia fornire prova di tale modifica sociale, ed hanno sostenuto come l'avv.
Senes, procuratore generale della non fosse munito di procura Controparte_2
speciale per la riscossione del credito.
Tale eccezione è priva di pregio. ha agito in giudizio attraverso la mandataria Controparte_1 Controparte_2
dalla visura camerale prodotta sub doc. 4 da parte convenuta emerge come in data
[...]
12.1.2021 sia stata mutata la denominazione sociale da a CP_4 Controparte_2
(cfr. pag. 75).
[...]
Inoltre, la procura generale conferita all'avv. Antonello Senes in data 9.12.2020 a rogito
Notaio (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio) prevedeva espressamente in capo al Persona_1 procuratore il potere di compiere “tutti gli atti sostanziali e processuali, anche ai sensi dell'art.
77 c.p.c., adempimenti e formalità per lo svolgimento delle attività di gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti vantati dalle mandanti o da altri e diversi soggetti rappresentati dalla società “ nei confronti di terzi ed in particolare, a titolo esemplificativo e CP_4 non esaustivo…instaurare procedimenti dichiarativi, costitutivi, di condanna, monitori, cautelari…”.
pagina 3 di 7 2.2. Del tutto infondate sono anche le altre eccezioni sollevate dagli opponenti.
In particolare, la convenuta ha prodotto, sin dal ricorso monitorio, l'atto di cessione del credito intervenuto tra e in data 11.11.2020 (doc. 4), nonché Controparte_3 Controparte_2 la comunicazione alla IG.ra dell'avvenuta cessione (docc. 5,6 monitorio); le Pt_2
contestazioni mosse dagli attori appaiono pertanto generiche ed inconferenti.
Analogamente generiche e prive di rilievo sono poi le censure relative all'asserita violazione dell'art. 50 TUB, posto che non solo il decreto ingiuntivo è stato correttamente richiesto, e concesso, sulla base dell'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili e contenente la dichiarazione “che il credito relativo è vero e liquido”, così come previsto dall'art CP_ 50 TUB, (doc.7) ma ha prodotto, sin dal ricorso monitorio, anche il contratto di finanziamento stipulato dalla IG.ra con (doc. 3). Pt_2 Controparte_3
Gli attori hanno inoltre lamentato la violazione dell'art. 35 Codice del Consumo, affermando la violazione dell'obbligo di chiarezza delle condizioni contrattuali;
le doglianze sul punto sono del tutto generiche, non avendo gli opponenti neppure specificato quali clausole risultassero di difficile comprensione e la loro incidenza sul rapporto contrattuale.
2.3. Con la prima memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. gli attori hanno poi sollevato un nuovo profilo di opposizione, sostenendo la nullità, per assenza di causa, del finanziamento n. 3173205, affermando come lo fosse stato concesso da al solo fine Controparte_3
di estinguere altro finanziamento n. 01377/2014/00249, erogato dallo stesso istituto in favore dei IGnori e , genitori della IG.ra . Parte_3 CP_5 Parte_2
Le affermazioni attoree sono prive di rilievo.
Non solo la parte convenuta ha fornito la prova dell'avvenuta erogazione, in favore della CP_ IG.ra , della somma oggetto del finanziamento n. 3173205 (il doc. 7 prodotto da Pt_2
non è stato contestato dagli attori), ma la circostanza che tale finanziamento sia stato concesso da nel proprio esclusivo interesse (cfr. memoria 19.9.2023) ed al Controparte_3
solo fine di ripianare la posizione debitoria maturata dai IGnori e con Pt_2 Pt_3
riferimento al finanziamento n. 801377/2014/00249 non ha trovato riscontro probatorio.
Ed invero, nonostante dai documenti J,K e L prodotti dagli opponenti emerga come gli attori, una volta ottenuto il finanziamento, abbiano eseguito alcuni bonifici per estinguere dei debiti dei propri congiunti, tale circostanza non è certamente sufficiente a fondare la tesi dell'assenza di causa del finanziamento n. 3173205, trattandosi di prestito personale concesso senza alcun vincolo di utilizzo delle somme erogate e non rilevando le motivazioni che hanno spinto gli odierni attori alla sottoscrizione.
pagina 4 di 7 A ciò si aggiunga come le somme utilizzate dagli attori per estinguere i debiti altrui costituiscano un importo assai inferiore a quello dagli stessi ricevuto con il finanziamento oggetto di causa.
Sul punto va ancora rilevato come, sebbene con l'ordinanza del 13.11.2023 il giudice avesse ordinato alla terza chiamata ex art. 210 c.p.c., l'esibizione “della Controparte_3
documentazione contrattuale, anche in sede di estinzione, del finanziamento n.
01377/2014/00249, da depositarsi telematicamente entro il 30 gennaio 2024”, tale documentazione non è stata acquisita al processo.
Come correttamente evidenziato da , la terza chiamata nel presente Controparte_3
giudizio è e non Controparte_3 Controparte_3
Non solo, dunque, è del tutto verosimile che la terza chiamata non fosse in possesso della documentazione relativa al finanziamento n. 01377/2014/00249 contratto dai genitori della IG.ra , ma sarebbe stato onere degli attori chiedere una eventuale correzione o Pt_2 integrazione dell'ordinanza istruttoria ex art. 95 disp. att. c.p.c. e notificare al terzo
[...]
l'ordine stesso;
benchè, inoltre, con la propria comparsa conclusionale gli attori CP_3
abbiano affermato di aver notificato tale ordinanza ad e di aver allegato la Controparte_3
relativa ricevuta PEC di consegna, nessun documento hanno invero prodotto. CP_ In conclusione, ha provato la fonte costitutiva del proprio diritto, producendo il contratto di finanziamento e dimostrando di aver erogato le relative somme di denaro;
gli opponenti, per contro, non hanno provato il proprio adempimento (e, invero, nemmeno lo hanno allegato), né fornito la prova di altri fatti impeditivi od estintivi della pretesa avversaria.
L'opposizione deve dunque essere respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
non può provvedersi sulla richiesta attorea di “determinarsi l'eventuale somma dovuta dagli
Opponenti, dedotte rate versate e coperte dalla garanzia in occasione del sinistro n.
2023010402883000 del 27 aprile 2022” dal momento che gli attori non hanno fornito alcun conteggio circa il debito residuo e che il pagamento di eventuali somme in corso di causa non fa comunque venir meno la conferma del decreto ingiuntivo.
3. Gli attori hanno chiamato in causa invocando le polizze Controparte_3 assicurative collettive “Proteggiprestito” - modulo di adesione n. 60957352906, sottoscritto dal IGnor , e modulo di adesione n. 60957352805, sottoscritto dalla IGnora – con Pt_1 Pt_2
le quali veniva prevista la copertura assicurativa del prestito per la quota del 50% per ogni contraente per il caso di decesso da infortunio o malattia, invalidità totale permanente da infortunio o malattia non inferiore al 60% o perdita di impiego.
pagina 5 di 7 Hanno dunque rappresentato come, nel mese di maggio 2018, la IG.ra avesse subito Pt_2
una trombosi venosa cerebrale che le causava un grave deficit neurologico, rendendola invalida al 100% (doc. 5) ed hanno chiesto, per l'ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo, di essere manlevati dalla compagnia assicurativa per la quota del 50%, riferendo inoltre di aver denunciato il sinistro in data 9.11.2018.
si è costituita, eccependo la prescrizione ex art. 2952 c.c. ed Controparte_3
evidenziando altresì come, con missiva del 21.12.2018, avesse già respinto la richiesta di pagamento avanzata dagli attori essendo la IG.ra “persona non assicurabile”, dal Pt_2
momento che sin dal 2012 le era stata diagnosticata la rettocolite ulcerosa, patologia rientrante tra quelle indicate nel Questionario Sanitario allegato al modulo di adesione alla polizza, ma non segnalata dall'attrice.
Le argomentazioni di devono essere condivise. Controparte_3
Prima ancora che per l'eccezione di prescrizione sollevata ex art. 2952 c.c., la domanda formulata dagli attori deve essere respinta non potendo la IG.ra invocare alcuna Pt_2
copertura assicurativa.
Ed invero, con la comunicazione del 21.12.2018 (doc. 2) la compagnia assicurativa avvisava espressamente l'attrice dell'avvenuto annullamento della polizza;
con successiva missiva del
18.1.2019 invitava altresì l'attrice a comunicare il proprio codice IBAN per l'accredito della quota di premio non goduto (doc. 2).
A fronte delle difese assunte dalla compagnia assicuratrice nella propria comparsa di costituzione, sarebbe stato onere degli attori chiedere l'accertamento della validità della polizza, allegando e provando l'eventuale sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 1893 c.c.
Gli attori, tuttavia, si sono limitati a censurare la condotta avversaria, asseritamente connotata da mala fede, senza concretamente fornire alcun elemento atto a fondare la propria domanda e sollevando delle censure ininfluenti nella presente sede;
benchè, inoltre, gli odierni opponenti non abbiano contestato come la IG.ra , al momento della sottoscrizione Pt_2
della polizza, fosse già affetta da rettocolite ulcerosa, emerge dallo stesso modulo di adesione della polizza n. 60957352805 come l'attrice abbia risposto “NO” alla relativa domanda n. 9 del questionario (doc. 3).
Del tutto ininfluenti e tardive sono infine le doglianze relative al limite indennizzabile per la perdita di impiego del IG. , trattandosi di circostanza nuova e sopravvenuta in corso di Pt_1
causa.
In conclusione, le domande svolte dagli attori verso la terza chiamata devono essere respinte.
pagina 6 di 7 4. Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra
€ 26.000,01 ed € 52.000,00, ridotta ai minimi la fase istruttoria, in considerazione dell'attività CP_ svolta;
si liquida altresì in € 536,00 in favore della convenuta il compenso per l'attivazione del procedimento obbligatorio di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, respinge l'opposizione e le domande formulate dagli attori e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 9111/2021, emesso dal Tribunale di Torino in data 14-15/12/2021; condanna , in proprio nonché in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1
, a rimborsare a e per essa la mandataria Parte_2 Controparte_1 [...] le spese di lite, che si liquidano, compresa la mediazione, in € Controparte_2
7.249,00 per compenso, oltre 15,00% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
condanna , in proprio nonché in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1
, a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_2 Controparte_3 liquidano in € 6.713,00 per compenso, oltre 15,00% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 5.5.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 2625/2022 promossa da:
, in proprio nonché in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1
, con l'avv. Pierpaolo Chiorazzo che li rappresenta e difende giusta Parte_2
delega in atti
ATTORI contro e per essa la mandataria con Controparte_1 Controparte_2
l'avv. Marco Rossi che la rappresenta e difende giusta delega in atti
CONVENUTA
e contro con l'avv. Maria Cristina Alemanno che la Controparte_3
rappresenta e difende giusta delega in atti
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: nel merito: accertare e dichiarare la nullità del ricorso per difetto di rappresentanza, violazione dell'art. 83 c.p.c., e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
revocare il decreto ingiuntivo opposto per indeterminatezza della domanda, per carenza di allegazioni e, in ogni caso, per mancanza dei presupposti ex art. 633 e ss del c.p.c.; ovvero pagina 1 di 7 revocare il decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti per la sua emissione: inesistenza, nullità, inefficacia dei contratti in sequenza e del saldoconto reso in violazione dell'art. 50 T.U.B., accertata e dichiarata in ogni caso la nullità, inefficacia di clausole limitative di responsabilità, applicative di penali e/o comunque di qualsivoglia clausola contraria all'interesse del consumatore, anche ai sensi degli artt. 1341, 1342 cod. civ. e art. 35 D.Lgs n. 206/2001;
In ogni caso dichiarare nullo, inefficace, annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo come sopra opposto, dichiarando per conseguenza come gli Opponenti nulla devono, a qualsivoglia titolo e con qualsivoglia motivazione in favore della ricorrente;
nel merito, ma in subordine salvo gravame, determinarsi l'eventuale somma dovuta dagli
Opponenti, dedotte rate versate e coperte dalla garanzia in occasione del sinistro n.
2023010402883000 del 27 aprile 2022; nei confronti della società chiamata in causa, in ogni caso dichiarare tenuta e condannare c.f. e p.iva , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede Legale in Torino, corso Inghilterra, 3, in conseguenza della stipulazione di Polizza di Assicurazione Adesione n. 60957352805, società chiamata in causa, a garantire gli Opponenti da ogni sfavorevole effetto e da qualsiasi pretesa, rimborsando alla ricorrente quanto contrattualmente previsto e così riducendo gli importi complessivamente dovuti dagli Opponenti in relazione al finanziamento n. 3175205”.
Per parte convenuta
“Nel merito: Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei suoi confronti della Controparte_1 somma di € 33.564,93 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre i successivi interessi come richiesti in DI, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di , della suddetta somma;
Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
Per la terza chiamata
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) Respingere la domanda di garanzia e manleva svolta dal IG. in proprio e Parte_1
quale Amministratore di Sostegno della IG.ra per tutti i motivi di cui in atti, Parte_2
essendo la domanda prescritta e comunque infondata in fatto ed in diritto, dalla stessa pagina 2 di 7 totalmente assolvendo la SP . Controparte_3
2) Spese e compensi del giudizio rifusi, oltre rimborso spese generali e accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La presente controversia ha per oggetto l'opposizione promossa dal IG. , Parte_1
in proprio e in qualità di amministratore di sostegno della IG.ra , al decreto Parte_2
ingiuntivo n. 9111/2021, emesso dal Tribunale di Torino in data 14-15.12.2021, con cui il IG.
e la IG.ra sono stati condannati a corrispondere a Pt_1 Pt_2 Controparte_1 la somma di € 33.564,94 a titolo di rate residue del contratto di finanziamento n. 3175205 stipulato dalla IG.ra con in data 7.10.2016. Pt_2 Controparte_3
2. L'opposizione è infondata e non può essere accolta.
2.1. Va preliminarmente dato atto dell'avvenuto espletamento del procedimento di mediazione, con conseguente assolvimento della condizione di procedibilità di cui al d.lgs. n.
28/2010 (cfr. verbale 23.3.2023).
Con l'atto di citazione gli attori hanno in primo luogo eccepito un vizio di rappresentanza in capo alla controparte.
In particolare, hanno evidenziato come avesse agito “in proprio, Controparte_1 nonché quale mandataria della già (cfr. pag. 5 Controparte_2 CP_4 citaz.), senza tuttavia fornire prova di tale modifica sociale, ed hanno sostenuto come l'avv.
Senes, procuratore generale della non fosse munito di procura Controparte_2
speciale per la riscossione del credito.
Tale eccezione è priva di pregio. ha agito in giudizio attraverso la mandataria Controparte_1 Controparte_2
dalla visura camerale prodotta sub doc. 4 da parte convenuta emerge come in data
[...]
12.1.2021 sia stata mutata la denominazione sociale da a CP_4 Controparte_2
(cfr. pag. 75).
[...]
Inoltre, la procura generale conferita all'avv. Antonello Senes in data 9.12.2020 a rogito
Notaio (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio) prevedeva espressamente in capo al Persona_1 procuratore il potere di compiere “tutti gli atti sostanziali e processuali, anche ai sensi dell'art.
77 c.p.c., adempimenti e formalità per lo svolgimento delle attività di gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti vantati dalle mandanti o da altri e diversi soggetti rappresentati dalla società “ nei confronti di terzi ed in particolare, a titolo esemplificativo e CP_4 non esaustivo…instaurare procedimenti dichiarativi, costitutivi, di condanna, monitori, cautelari…”.
pagina 3 di 7 2.2. Del tutto infondate sono anche le altre eccezioni sollevate dagli opponenti.
In particolare, la convenuta ha prodotto, sin dal ricorso monitorio, l'atto di cessione del credito intervenuto tra e in data 11.11.2020 (doc. 4), nonché Controparte_3 Controparte_2 la comunicazione alla IG.ra dell'avvenuta cessione (docc. 5,6 monitorio); le Pt_2
contestazioni mosse dagli attori appaiono pertanto generiche ed inconferenti.
Analogamente generiche e prive di rilievo sono poi le censure relative all'asserita violazione dell'art. 50 TUB, posto che non solo il decreto ingiuntivo è stato correttamente richiesto, e concesso, sulla base dell'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili e contenente la dichiarazione “che il credito relativo è vero e liquido”, così come previsto dall'art CP_ 50 TUB, (doc.7) ma ha prodotto, sin dal ricorso monitorio, anche il contratto di finanziamento stipulato dalla IG.ra con (doc. 3). Pt_2 Controparte_3
Gli attori hanno inoltre lamentato la violazione dell'art. 35 Codice del Consumo, affermando la violazione dell'obbligo di chiarezza delle condizioni contrattuali;
le doglianze sul punto sono del tutto generiche, non avendo gli opponenti neppure specificato quali clausole risultassero di difficile comprensione e la loro incidenza sul rapporto contrattuale.
2.3. Con la prima memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. gli attori hanno poi sollevato un nuovo profilo di opposizione, sostenendo la nullità, per assenza di causa, del finanziamento n. 3173205, affermando come lo fosse stato concesso da al solo fine Controparte_3
di estinguere altro finanziamento n. 01377/2014/00249, erogato dallo stesso istituto in favore dei IGnori e , genitori della IG.ra . Parte_3 CP_5 Parte_2
Le affermazioni attoree sono prive di rilievo.
Non solo la parte convenuta ha fornito la prova dell'avvenuta erogazione, in favore della CP_ IG.ra , della somma oggetto del finanziamento n. 3173205 (il doc. 7 prodotto da Pt_2
non è stato contestato dagli attori), ma la circostanza che tale finanziamento sia stato concesso da nel proprio esclusivo interesse (cfr. memoria 19.9.2023) ed al Controparte_3
solo fine di ripianare la posizione debitoria maturata dai IGnori e con Pt_2 Pt_3
riferimento al finanziamento n. 801377/2014/00249 non ha trovato riscontro probatorio.
Ed invero, nonostante dai documenti J,K e L prodotti dagli opponenti emerga come gli attori, una volta ottenuto il finanziamento, abbiano eseguito alcuni bonifici per estinguere dei debiti dei propri congiunti, tale circostanza non è certamente sufficiente a fondare la tesi dell'assenza di causa del finanziamento n. 3173205, trattandosi di prestito personale concesso senza alcun vincolo di utilizzo delle somme erogate e non rilevando le motivazioni che hanno spinto gli odierni attori alla sottoscrizione.
pagina 4 di 7 A ciò si aggiunga come le somme utilizzate dagli attori per estinguere i debiti altrui costituiscano un importo assai inferiore a quello dagli stessi ricevuto con il finanziamento oggetto di causa.
Sul punto va ancora rilevato come, sebbene con l'ordinanza del 13.11.2023 il giudice avesse ordinato alla terza chiamata ex art. 210 c.p.c., l'esibizione “della Controparte_3
documentazione contrattuale, anche in sede di estinzione, del finanziamento n.
01377/2014/00249, da depositarsi telematicamente entro il 30 gennaio 2024”, tale documentazione non è stata acquisita al processo.
Come correttamente evidenziato da , la terza chiamata nel presente Controparte_3
giudizio è e non Controparte_3 Controparte_3
Non solo, dunque, è del tutto verosimile che la terza chiamata non fosse in possesso della documentazione relativa al finanziamento n. 01377/2014/00249 contratto dai genitori della IG.ra , ma sarebbe stato onere degli attori chiedere una eventuale correzione o Pt_2 integrazione dell'ordinanza istruttoria ex art. 95 disp. att. c.p.c. e notificare al terzo
[...]
l'ordine stesso;
benchè, inoltre, con la propria comparsa conclusionale gli attori CP_3
abbiano affermato di aver notificato tale ordinanza ad e di aver allegato la Controparte_3
relativa ricevuta PEC di consegna, nessun documento hanno invero prodotto. CP_ In conclusione, ha provato la fonte costitutiva del proprio diritto, producendo il contratto di finanziamento e dimostrando di aver erogato le relative somme di denaro;
gli opponenti, per contro, non hanno provato il proprio adempimento (e, invero, nemmeno lo hanno allegato), né fornito la prova di altri fatti impeditivi od estintivi della pretesa avversaria.
L'opposizione deve dunque essere respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
non può provvedersi sulla richiesta attorea di “determinarsi l'eventuale somma dovuta dagli
Opponenti, dedotte rate versate e coperte dalla garanzia in occasione del sinistro n.
2023010402883000 del 27 aprile 2022” dal momento che gli attori non hanno fornito alcun conteggio circa il debito residuo e che il pagamento di eventuali somme in corso di causa non fa comunque venir meno la conferma del decreto ingiuntivo.
3. Gli attori hanno chiamato in causa invocando le polizze Controparte_3 assicurative collettive “Proteggiprestito” - modulo di adesione n. 60957352906, sottoscritto dal IGnor , e modulo di adesione n. 60957352805, sottoscritto dalla IGnora – con Pt_1 Pt_2
le quali veniva prevista la copertura assicurativa del prestito per la quota del 50% per ogni contraente per il caso di decesso da infortunio o malattia, invalidità totale permanente da infortunio o malattia non inferiore al 60% o perdita di impiego.
pagina 5 di 7 Hanno dunque rappresentato come, nel mese di maggio 2018, la IG.ra avesse subito Pt_2
una trombosi venosa cerebrale che le causava un grave deficit neurologico, rendendola invalida al 100% (doc. 5) ed hanno chiesto, per l'ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo, di essere manlevati dalla compagnia assicurativa per la quota del 50%, riferendo inoltre di aver denunciato il sinistro in data 9.11.2018.
si è costituita, eccependo la prescrizione ex art. 2952 c.c. ed Controparte_3
evidenziando altresì come, con missiva del 21.12.2018, avesse già respinto la richiesta di pagamento avanzata dagli attori essendo la IG.ra “persona non assicurabile”, dal Pt_2
momento che sin dal 2012 le era stata diagnosticata la rettocolite ulcerosa, patologia rientrante tra quelle indicate nel Questionario Sanitario allegato al modulo di adesione alla polizza, ma non segnalata dall'attrice.
Le argomentazioni di devono essere condivise. Controparte_3
Prima ancora che per l'eccezione di prescrizione sollevata ex art. 2952 c.c., la domanda formulata dagli attori deve essere respinta non potendo la IG.ra invocare alcuna Pt_2
copertura assicurativa.
Ed invero, con la comunicazione del 21.12.2018 (doc. 2) la compagnia assicurativa avvisava espressamente l'attrice dell'avvenuto annullamento della polizza;
con successiva missiva del
18.1.2019 invitava altresì l'attrice a comunicare il proprio codice IBAN per l'accredito della quota di premio non goduto (doc. 2).
A fronte delle difese assunte dalla compagnia assicuratrice nella propria comparsa di costituzione, sarebbe stato onere degli attori chiedere l'accertamento della validità della polizza, allegando e provando l'eventuale sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 1893 c.c.
Gli attori, tuttavia, si sono limitati a censurare la condotta avversaria, asseritamente connotata da mala fede, senza concretamente fornire alcun elemento atto a fondare la propria domanda e sollevando delle censure ininfluenti nella presente sede;
benchè, inoltre, gli odierni opponenti non abbiano contestato come la IG.ra , al momento della sottoscrizione Pt_2
della polizza, fosse già affetta da rettocolite ulcerosa, emerge dallo stesso modulo di adesione della polizza n. 60957352805 come l'attrice abbia risposto “NO” alla relativa domanda n. 9 del questionario (doc. 3).
Del tutto ininfluenti e tardive sono infine le doglianze relative al limite indennizzabile per la perdita di impiego del IG. , trattandosi di circostanza nuova e sopravvenuta in corso di Pt_1
causa.
In conclusione, le domande svolte dagli attori verso la terza chiamata devono essere respinte.
pagina 6 di 7 4. Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra
€ 26.000,01 ed € 52.000,00, ridotta ai minimi la fase istruttoria, in considerazione dell'attività CP_ svolta;
si liquida altresì in € 536,00 in favore della convenuta il compenso per l'attivazione del procedimento obbligatorio di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, respinge l'opposizione e le domande formulate dagli attori e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 9111/2021, emesso dal Tribunale di Torino in data 14-15/12/2021; condanna , in proprio nonché in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1
, a rimborsare a e per essa la mandataria Parte_2 Controparte_1 [...] le spese di lite, che si liquidano, compresa la mediazione, in € Controparte_2
7.249,00 per compenso, oltre 15,00% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
condanna , in proprio nonché in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1
, a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_2 Controparte_3 liquidano in € 6.713,00 per compenso, oltre 15,00% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 5.5.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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