Sentenza 12 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2002, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2002 |
Testo completo
0 0327 02 Aula A REPUBBLICA ITALIANA, ema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Lavoro R.G.n. 9778/1999 dr. Giuseppe Ianniruberto Presidente Cron.623 Consigliere dr. Alberto Spand Consigliere rel. Rep. dr. Donato Figurelli Ud.07.11.2001 dr. Giovanni Mazzarella Consigliere Consigliere dr. Guido Vidiri ha pronunziato la seguente SENTENZA филь sul ricorso proposto da: RI VI, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Candiano per procura speciale a margine del ricorso, e domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, ricorrente;
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CONTRO
Ferrovie dello Stato S.p.A., intimata;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari in data 15 dicembre 1998 - 5 gennaio 1999, 4739, n. 2172/1996 R.G.A.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere - 1 - Donato Figurelli nella pubblica udienza del 7 novembre 2001; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale dr. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - 2 Svolgimento del processo. Con ricorso al Pretore di Bari depositato il 10.2.1994 il signor VI RI, premesso che era stato dipen- dente delle Ferrovie dello Stato S.p.a. e che era stato collocato a riposo a seguito di domanda di prepensiona- mento ex legge 141/90%;B che ai sensi dell'art. 4 della ci- tata legge è previsto un aumento di servizio fino ad un massimo di sette anni, valevole come servizio effettivo ai fini della misura dell'indennità di buonuscita e della funds relativa liquidazione%;B che gli era stata liquidata l'in- dennità di buonuscita, assumendo a base di calcolo l'ulti- mo stipendio percepito, senza considerare che la finzione giuridica di ritenere il beneficio dell'aumento di servi- zio come servizio effettivo porta alla conseguenza che per ultimo stipendio non deve intendersi quello per ultimo per- cepito, ma quello contrattualmente già pattuito al momento della cessazione del rapporto e maturabile ratealmente nel- l'ambito temporale dell'aumento di servizio attribuito;
che tale interpretazione si ricava dal fatto che l'aumento di servizio è dalla norma considerato nom solo come utile ma anche come effettivo e che è valido non solo ai fini della misura, ma anche della liquidazione della buonuscita e della pensione;
tanto premesso, conveniva in giudizio la S.p.A. F.S., subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi al- 1'0.P.A.F.S., e ne chiedeva la condanna al pagamento delle differenze economiche spettanti per le ragioni innanzi indicate. Instauratosi il contraddittorio, la convenuta contestava il fondamento della pretesa e, sostenendo in particolare che il computo dell'indennità di buonuscita è analitica- mente previsto dalla legge e che la base di calcolo assun- ta coincide con l'ultima retribuzione imponibile, conclu- deva per il rigetto della domanda. L'adito Pretore rigettava la domanda e compensava le spese del giudizio. ell Avverso tale pronuncia proponeva appello il RI, il quale la censurava per la violazione e la falsa applicazione del- l'art. 1, comma 4° della legge n. 141/90; per violazione dei principi di diritto in ordine alla priorità di morme e falsa interpretazione delle stesse. In particolare precisava che non era stato fatto buon go- verno del punto 4 dell'articolo unico della legge 141/90, che dovrebbe prevalere sia sul C.C.N.L., sia sulla legge 839/1973, che riguarda il pensionamento ordinario. Resisteva al gravame la società appellata. Con sentenza in data 15 dicembre 1998 - 5 gennaio 1999 il Tribunale di Bari rigettava l'appello e condannava l'ap- pellante alle spese del grado di giudizio. Il Tribunale riteneva valida la procura all'avv. Cataldo Balducci, rilasciata dal dr. Raffaele Ruggiero Rubino, re- - 4 - sponsabile del servizio centrale legale, contenzioso e negoziale, rivenienti i suoi poteri dalla delibera n. * 22/92 del 17.12.1992 dell'Amministratore Straordinario, Antonio Lorenzo Necci, che a sua volta venne nominato Amministratore Straordinario dell'Ente Ferrovie dello Stato con decreto del Presidente della Repubblica 15.6. 1990, con essendo ancora ricostituito il disciolto C. di A. Non poteva condividersi la richiesta di riunione della presente causa ad altre aventi lo stesso oggetto. филь Osservava poi il Tribunale che l'appello nel merito era infondato. Invero, in mancanza di una norma, che estenda il regime pensionistico a quello previdenziale di buonu- scita, quest'ultima non può che essere liquidata sulla base degli scaglioni economici effettivamente maturati al momento della cessazione del servizio, in base all'art. 14, 1° comma della legge 14.12.1973 n. 829, espressamente richiamata dal punto 3 dell'art. 96 C.C.N.L. 1990 Se 1992. Il prepensionamento contemplato dalla legge n. 141/90 mon si pone in rapporto di specialità rispetto ai criteri fissa- ti dalla legge n. 829/73, richiamata dalla contrattazione collettiva. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 28 aprile 1999, il RI ha proposto ricorso per cassazione, affi- dato ad undici motivi, ed illustrato da memoria. - 5 - L'intimata società non si è costituita in giudizio. Motivi della decisione. Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1363 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente deduce che il Tribunale non ha proceduto al coordinamento di tutte le clausole previste dall'art. 96 C.C.N.L., ma soltanto di alcune di esse. Dal coordinamento delle clausole 1, 3 e 4 del- founde l'art. 96 non è dato trarre quella differenziazione con- trattuale tra pensione e buonuscita che il Tribunale ha ritenuto di ravvisare, esaminando il solo p. 3 e soste- nendo che per la buonuscita vale la disciplina della legge 829/73, alla quale l'art. 96 si richiama. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione del criterio letterale, il ricorrente deduce che nell'interpretazione del p. 4 del- l'art. 96 C.C.N.L. il Tribunale ha violato il criterio letterale sancito dall'art. 1362 c.c., im quanto all'e- spressione " al personale tutto comunque cessato dal servizio con diritto a pensione" ha dato un significato di- verso da quello risultante dal senso letterale delle parole;
infatti tale espressione individua chiaramente i destinatari dei benefici e non il tipo di trattamento indiretto sul qua-- - 6 - le essi debbono incidere. Con il terzo motivo, denunziando violazione dell'art. 1362 c.c. in ordine al criterio logico in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., insufficiente motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), il ricorrente deduce che il Tribunale, nel ricercare la comu- ne intenzione delle parti, non solo ha disatteso il criterio prioritario letterale e quello sussidiario d'interpretazione complessiva delle clausole, ma ha anche violato l'art. 1362 c.c. sotto il profilo della ricerca e della valutazione del- l'elemento logico%3B infatti il Tribunale, per interpretare il punto 4 dell'art. 96 nel senso che i benefici economici sono riconosciuti solo sulla pensione, ha dovuto ignorare il punto 1 dello stesso articolo, in cui le parti confermano che il trattamento di quiescenza è regolato dal T.U. 1092/73, il cui art. 40 prevede l'aggancio della pensione allo stipen- dio. Con il quarto motivo, denunziando violazione e falsa applica- zione dell'art. 1362 c.c. per mancata considerazione del cri- terio storico-sistematico, in relazione all'art. 360 n. 3 c. p.c., nonchè insufficiente motivazione su punto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.), il ricorrente deduce che il Tribunale, per pervenire all'interpretazione data all'art. 96 C.C.N.L., non ha solo violato i criteri letterale e logico, ma anche quello sistematico, non avendo ad esso dato alcun rilievo%;B infatti era stata prodotta la nota ministeriale del 25.5.1990 com la quale il Ministero del Tesoro aveva espresso parere favorev ole 7 B a che l'Ente F.S. introducesse nel C.C.N.L. 90/92 dei ferrovieri normative identiche a quelle del d.P.R. 399/ 88 del comparto scuola, prevedenti aumenti salariali a regime nel corso del triennio di validità del contratto, computabili sui trattamenti indiretti. Com il quinto motivo, denunziando violazione dell'art. 1366 c.c. in relazione all'art. 96 p.4 del C.C.N.L., il ricorren-- te deduce che il Tribunale è incorso anche nella violazione dell'art. 1366 c.c., che impone l'interpretazione del con- tratto secondo buona fede;
im particolare, se invece di in- trodurre un aumento retributivo a regime, così come richiesto al Ministero del Tesoro, fosse stato introdotto nel C.C.N.L. 90/92 dei ferrovieri um umico aumento salariale decorrente dal rinnovo contrattuale, nessun problema interpretativo sarebbe sorto, perchè tale aumento sarebbe stato computabile sia sulla pensione che sulla buonuscita sin dalla data di en- trata in vigore del C.C.N.L. Com il sesto motivo, denunziando violazione degli artt. 1363 e 1367 c.c. in relazione al complesso normativo costituito dagli artt. 38 n. 5 e 96 m. 4 del C.C.N.L., violazione dei cri- teri letterale, logico e sistematico im ordine all'interpreta- zione dell'art. 18 n. 5 C.C.N.L., il ricorrente deduce che l'art. 38 m. 5 del C.C.N.L. 90/92 prevedeva che le misure degli sti- pendi avessero effetto anche sulla buonuscita;
il Tribunale, interpretando atomisticamente tale clausola contrattuale, so- - 8 - stieme che com essa le parti contraenti vollero solo sta- bilire che detti aumenti fossero computati sulla Buonuscita, ma solo se maturati in servizio;
orbene l'uso del criterio letterale non permette un'interpretazione siffatta, perchè la condizione della maturazione dell'aumento durante il ser- vizio non è prevista. Con il settimo motivo, denunziando violazione e falsa appli- cazione dello stesso art. 14 della legge 829/73, in rela- zione all'art. 360 m. 3 c.p.C., violazione dell'art. 12, 2° c. delle preleggi nell'interpretazione della predetta norma, Прим il ricorrente deduce che la stessa espressione "ultimo sti- pendio usata dalla norma predetta, im presenza di aumenti stipendiali a regime, va interpretata come ultimo stipendio acquisito e nom come ultimo stipendio corrisposto, perchè il trattamento economico pattuito in sede di rinnovo contrattua- le ha avuto lo scaglionamento nell'ambito della durata del contratto solo per esigenze di bilancio connesse all'applica- ziome dell'art. 13 della legge quadro sul pubblico impiego m. 93/83; la giurisprudenza formatasi in materia pensioni- stica per i casi di aumenti salariali a regime, stante l'i- dentità dell'art. 40 T.U. 1092/73 e dell'art. 14 legge 829/ 73, che rispettivamente e concordemente prevedono l'aggancio di pensione e buonuscita "all'ultimo stipendio", deve essere estesa alla buonuscita in virtù del 2 c. dell'art. 12 delle preleggi. Con l'ottavo motivo, denunziando violazione dell'art. 1366 c. - 9 - C. e dell'art. 1367 c.c. im relazione il primo all'art. 96 del C.C.N.L. ed il secondo all'art. 38 C.C.N.L., insufficien- te e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) in ordine all'interpretazione dell'art. 38 C.C.N.L. per viola- zione dei criteri logico letterale e sistematico e dell'art. 1363 c.c., il ricorrente deduce che il Tribunale è incorso anche nella violazione dell'art. 1366 c.c., che impone l'in- terpretazione del contratto secondo buona fede in ordine all'art. 96 C.C.N.L. Con il mono motivo, denunziando violazione dell'art. 151 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360 m. 3 c.p.C., difetto di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), il ricorrente deduce che il Tribunale non ha riunito cause identiche contro la S.D.A. F.S., chiamate e decise nella stessa udienza, sebbene a tanto sollecitato dal difensore dei lavoratori;
è giurisprudenza co- stante quella che vuole l'obbligatoria riunione, ai sensi del- l'art. 151 disp. att. c.p.c., di quelle cause in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, la cui de- cisione dipenda unicamente dalla risoluzione di identiche que- stioni giuridiche, a condizione che la riunione non renda troppo gravoso il giudizio o ne ritardi la decisione;
peraltro si de- munzia anche il difetto di motivazione. Con il decimo motivo, denunziando violazione e falsa applica- zione dell'art. 15 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360 3 c.p.c., illogica motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), - 10 - il ricorrente deduce che il Tribunale perviene alla condanna alle spese di soccombenza, perchè esclude la natura previ- denziale della controversia, in quanto la stessa verterebbe su questioni di inadempimento contrattuale, com meri riflessi sul trattamento di fine rapporto;
è indubbio che ogni volta che si chiede la corresponsione di una misura previdenziale, si pongono questioni interpretative della norma legale o con- trattuale, dalla quale la predetta misura origina;
nella fattispecie si è chiesta una riliquidazione della buonuscita in base ad una normativa legale e contrattuale da interpretare, per cui l'oggetto della controversia resta pur sempre la buonu- scita e non l'inadempimento della norma da cui deriva;
sussi- ste anche il difetto di motivazione, laddove il Tribunale dice che l'oggetto della causa è un inadempimento contrat- tuale con riflessi previdenziali.. Con l'undicesimo motivo, demunziando violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 75, 3° c. c.p.c. e dell'art. 2298 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., omessa motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), il ricorrente deduce che nel corso del giu- dizio di secondo grado esso ricorrente ha eccepito la nullità della costituzione della S.p.A. Ferrovie dello Stato, perchè il mandato al difensore è stato conferito non dal legale rap- presentante, ma da Capo Ufficio legale dell'Area territoriale, al quale il legale rappresentante aveva conferito procura per la rappresentanza processuale in tutte le cause di detta Area. -- 11 I primi sei motivi e l'ottavo che possono congiuntamente esaminarsi, stante la loro connessione derivante dalla co- mune destinazione alla denuncia di vizi logico-giuridici mel procedimento ermeneutico delle clausole contrattuali - non sono fondati. rilevanti Sulla questione che essi propongono la Corte si è già ripe- tutamente promunciata. Im particolare, con la sentenza 20 ottobre 1998, n. 10400, ha enunciato il principio per cui, con riguardo al contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato rela- helt tivo al periodo 1990/1992 ed ai fini dell'applicazione della clausola che attribuisce gli aumenti retributivi scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio, è conforme ai canoni legali di ermeneutica e adeguatamente motivata la soluzione della questione interpretativa che limiti l'opera tività di tale attribuzione alla sola determinazione del trat- tamento pensionistico e ne rifiuti l'estensione alla qualifica- zione della base di computo dell'indennità di buonuscita. Questa soluzione, infatti, di fronte all'ambiguità del mero dato letterale, correttamente valorizza un elemento di tipo sistematico, fondato sulla tendenziale coerenza dell'autonomia privata, anche collettiva, con la legge, negando, di conseguen- za, che dal generico riferimento al suddetto personale possa desumersi una specifica volontà di derogare alle connotazioni giuridiche proprie del particolare istituto legale su cui la volontà stessa sarebbe destinata ad incidere e quindi, speci- -- 12 - ficamente, ai principi dell'ordinamento giuslavoristico, che escludono la computabilità nelle indennità di fine rapporto di emolumenti non percepiti al momento dell'e- stinzione dello stesso. Per quanto concerne, poi, il settimo motivo, si rileva che la Corte, con la sentenza 5 dicembre 1988, n. 12363, ha enunciato l'ulteriore principio per cui gli aumenti di anzianità di servizio previsti per i dipendenti delle Fer- rovie dello Stato dalla legge n. 141 del 1990 allo scopo di favorirne l'esodo esplicano bensì la medesima efficacia di quelli effettivi e vengono ad essi omologati ai fini del corrispondente incremento dei coefficienti necessari per calcolare gli emolumenti previsti dagli istituti lega- li e contrattuali, ma non ne alterano la struttura giuridi- ca: donde la conseguenza che l'indennità di buonuscita ri- mane pur sempre connotata dal riferimento all'ultima retri- buzione effettivamente percepita nell'ambito del rapporto di lavoro reale, secondo quanto disposto dall'art. 2120 c.c., senza che sia consentito inglobare in essa emolumenti che si sarebbero percepiti solo se la durata effettiva fosse stata pari a quella meramente figurativa del rapporto stesso. A quest'orientamento, che conduce inequivocabilmente all'af-- fermazione di infondatezza dei primi otto motivi di ricorso e che è stato confermato dalla giurisprudenza successiva (v., fra le altre conformi, Cass. 5 ottobre 1999, n. 11080; Id. - 13 - 18 aprile 2000, n. 5042; Id. 23 giugno 2000, n. 8558), il Collegio reputa di doversi conformare, perchè le difese di parte ricorrente non sono sorrette da argomenti che non sia- no già stati disattesi dalla Corte nelle ricordate occasio- ni o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte medesima dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione (assegnatale dall'art. 65 dell'ordinamento giudi- ziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e succ. modifica- zioni, ma di rilevanza costituzionale, atteso il principio, fund sancito dall'art. 111 Cost, dell'indeclinabilità del con- , trollo di legittimità delle sentenze) di assicurare l'esatta osservanza, l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale. Considerazioni non dissimili si impongono nell'esame dei successivi motivi di ricorso, ugualmente affidati a ragioni che la Corte ha già ripetutamente disatteso. Im merito alle doglianze svolte con il nono motivo di ricorso, la Corte osserva che la mancata riunione di cause in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, conmesse an- che per identità di questioni, a norma dell'art. 151 disp. att. c.p.c., non è deducibile, di per sè, in cassazione, sia perchè l'inosservanza della disposizione non è prevista dalla legge come causa di nullità processuale estesa agli atti successivi, sia perchè la decisione relativa alla riunione implica valu- tazioni discrezionali relativamente alla prevista esclusione -- 14 - dell'obbligo di riunione nell'ipotesi in cui questa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo (Cass. 1° settembre 1995, n. 9243; Id. 277 maggio 1995, n. 5754; Id. 18 giugno 1991, n. 6901; Id. 15 giugno 1985, n. 3602; Id. 25 maggio 1982, n. 3207%; Id. 16 dicembre 1982, n. 6951). In applicazione di questo principio al caso di specie, è age- vole, poi, rilevare che: a) una volta ricondotta ad oggetto di un potere discrezionale del giudice la riunione di più cause ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., ne consegue, conformemente a costante giurisprudenza della Corte, che il difetto di espressa e specifica motivazione in ordine al man- cato esercizio del potere medesimo non è autonomamente cen- surabile in sede di legittimità (v., fra le tante, Cass. 11 agosto 2000, n. 10640; Id. 18 marzo 2000, n. 3241; Id. 19 gennaio 2000, n. 536; Id. 10 novembre 1998, n. 11334); b) non può fondatamente affermarsi che lo scopo (dell'economia processuale e dell'uniformità della giurisprudenza su casi identici), cui è funzionale la citata norma, non possa util- mente perseguirsi attraverso la trattazione nella medesima udienza, davanti allo stesso giudice, di più cause riunibili, in questi termini verificandosi una situazione sostanzial- mente assimilabile a quella del simultaneus processus in senso tecnico, come ha riconosciuto la Corte con la recente sentenza 13 giugno 2000, n. 8069. - 15 - Circa la pretesa violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., demunciata con il decimo motivo, si rileva che la tesi della natura previdenziale dell'indennità di buonuscita erogata dall'OPAFS ai ferrovieri, pur originariamente condivisa dalla giurisprudenza, è stata, nella successiva evoluzione di questa, sostanzialmente abbandonata. Invero si è preso atto (v. in particolare, per la specifica indicazione delle ragioni di siffatta evoluzione Cass. 18 aprile 1998, n. 3977) che nell'attuale quadro normativo, e in partico- приль lare a seguito della sentenza della Corte costituzionale 19 maggio 1993 n. 243, che ha dichiarato l'illegittimità costitu- zionale delle norme dalle quali consegue l'esclusione del compu- to della indennità integrativa speciale nel calcolo dell'inden- nità di buonuscita e dell'indennità premio di servizio, sulla base della natura retributiva di queste ultime e della unitarietà della categoria delle indennità di fine rapporto, deve attri- buirsi all'indennità di buonuscita spettante ai ferrovieri, sia quando erogata dall'OPAFS, sia quando erogata, dopo la soppres- sione di quest'ente, direttamente dal datore di lavoro, un ca- rattere preminentemente retributivo e non previdenziale, a pre- scindere dai soggetti tenuti alla sua corresponsione e dei di- versi meccanismi di alimentazione della provvista finanziaria. Quest'orientamento, confermato ancora dalla Corte costituzionale (v. sent. n. 106 del 1996) e costantemente recepito dalla giuri- sprudenza ordinaria (cfr., ex multis, Cass.. 10 aprile 2000, n. 4535; Id. 19 novembre 1998, n. 11693; Id. 16 maggio 1998, n. - 16 - 4947; Id. 18 aprile 1998, n. 3977; Id. 27 agosto 1997, n. 8097), è stato anche ribadito dalle Sezioni Unite della Corte (cfr., fra le ultime, le sentenze 20 aprile 1998, n. 4018 e 12 aprile 2000, n. 130), di da potersi ritenere jus receptum, che il Collegio, a sua volta, condivide e fa pro- prio, desumendone l'erroneità dell'assunto di parte ricorren- te circa la soggezione della presente controversia al regime delle spese processuali dettato dal citato art. 152 disp. att. c.p.c. per le controversie previdenziali. Infine, a confutazione delle doglianze esposte con l'undicesi- mo motivo, si richiama, per tutte, la sentenza n. 4666 del 1998, con la quale le Sezioni unite della Corte hanno posto in luce che la procura conferita, anche a fini di rappresen- tanza processuale, dal legale rappresentante delle Ferrovie dello Stato a dirigenti preposti ad un settore aziendale, come quello degli affari legali, "presuppone e conferma un assetto organizzativo interno della società ricorrente, tale da doverne desumere la sussistenza di una preposizione insti- toria dei nominati procuratori speciali ad un coacervo di rap- porti costituenti un settore dell'azienda ed aventi il comune denominatore dell'essere oggetto di controversia. In buona so- stanza, in presenza di rapporti così caratterizzati, i relativi poteri di gestione negoziale e processuale vengono affidati ai responsabili della struttura organizzativa specificamente attrezzata per siffatte evenienze". - 17 - Com la medesima sentenza è stato inoltre sottolineato che "l'ausiliare dipendente dell'imprenditore, il quale vanti poteri dirigenziali e di gestione di un determinato settore aziendale, sì da venire in relazione con terzi per la conclusione di affari pertinenti al medesimo settore, implicitamente agisce nel presupposto di una "contemplatio domini", ed impegna la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrano nell'esercizio delle sue funzioni, indi- pendentemente dallo specifico conferimento di procure, in quanto il potere di rappresentanza costituisce effetto na- turale della sua collocazione nell'organizzazione dell'im- presa". • Orbene, il Collegio condivide e fa proprie queste osserva- zioni, dalle quali si desume non solo che la procura in con- testazione conferisce al procuratore poteri sostanziali e processuali ad un tempo, ma anche che tale conferimento non è indiscriminato e riguarda, per contro, un numero determinato di affari, individualmente ben identificabili in relazione alla riferibilità al settore aziendale di competenza del procuratore, sicchè non ne risulta alcun vulnus nè al principio statutario della legittimazione esclusiva del Consiglio di Amministrazione al conferimento del potere rappresentativo della società (del quale non v'è, nella specie, trasmigrazione a terzi nella sua integralità, ma solo relativamente al compimento di un numero definito di affari), nè alla regola posta dallo stesso Consiglio 18 - della possibilità di delega della rappresentanza processuale limitatamente a singoli giudizi. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Attesa la mancata costituzione dell'intimata, non v'è luogo a condanna del ricorrente al rimborso di spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 7 novembre 2001. Il Presidente (dr. Giu Ianniruberto) Il Consigliere estensore llfonats fifunde (dr. Donato Figurelli) CANCELLIE IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 12 GEN. 2002 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE C1 Dott. Cinzia Scarseil Fastille Muginizia - 19 -