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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 1290/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Sergio Massimo Mancusi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale Giulio Cesare n. 95;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Sassari, Via Rockefeller n. 68;
CONVENUTO
OGGETTO: liquidazione prestazione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
23.7.2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , rappresentando che con CP_1
sentenza del 21 marzo 2024, resa nell'ambito del giudizio R.G. 205/2023, si dichiarava che “parte convenuta è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge n. 222/84 con decorrenza dal 29 settembre 2020”.
2. Il ricorrente ha quindi lamentato che nonostante la notifica all' della modulistica CP_1
finalizzata ad ottenere il pagamento dell'assegno ordinario in data 22 marzo 2024, l' non ha provveduto alla liquidazione della prestazione richiesta nel Controparte_2
termine di centoventi giorni.
3. Sicché ha introdotto il presente giudizio per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ACCERTARE documentalmente il suo diritto all'assegno ordinario di invalidità (Art.1 L. 222/84) a decorrere dalla data della domanda amministrativa del
29/9/2020, così come riconosciuto dalla sentenza rg n. 205/2023, e dunque dall'
1/10/2020, quale primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, o con decorrenza di Giustizia;
-CONDANNARE l' in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, al CP_1
pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei maturati e maturandi dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla data della domanda amministrativa del
29/9/2020, così come riconosciuto dalla sentenza rg n. 205/2023, e dunque dall'
1/10/2020, quale primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, o con decorrenza di Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge 222/84 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata dalle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt.24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n.
388/99 ed alle recenti sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto.
CP_
Si chiede la condanna del convenuto al pagamento dei compensi spettanti al sottoscritto procuratore per l'attività prestata nella presente fase di giudizio oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (DM 55/14) o in subordine alle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali, il tutto oltre iva e cap con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
4. L' , resistendo in giudizio, ha rappresentato di aver proceduto alla liquidazione della CP_1
prestazione richiesta come da comunicazione del 25 agosto 2024, chiedendo dunque che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate.
5. All'udienza del 4 febbraio 2025 parte ricorrente si è associata alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia nella domanda di rifusione delle spese di lite.
2 6. Sicché, alla luce delle deduzioni delle parti e della documentazione prodotta, essendo stata liquidata la prestazione richiesta dall'assicurato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
7. Con riferimento alle spese di lite, contrariamente a quanto ritenuto dall' , risulta CP_1
documentalmente che la sentenza conclusiva del giudizio R.G. n. 205/2023 sia stata notificata all' , unitamente alla modulistica (ivi incluso l'indirizzo IBAN) per CP_2
ottenere la liquidazione della prestazione (doc. fasc. ricorrente).
8. In ogni caso, si reputa equo compensare le spese in misura della metà, stante la pronta acquiescenza tenuta dall' e l'avvenuta liquidazione della prestazione in data CP_2
antecedente allo svolgimento della prima udienza. Le spese processuali sono quindi liquidate come da dispositivo, in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− dichiara la cessazione della materia del contendere;
− dispone la compensazione delle spese processuali per la metà e, per l'effetto, condanna l' alla rifusione a vantaggio della parte ricorrente della restante metà, che liquida in CP_1 complessivi € 1.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sassari, 04/02/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
3
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Sergio Massimo Mancusi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale Giulio Cesare n. 95;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Sassari, Via Rockefeller n. 68;
CONVENUTO
OGGETTO: liquidazione prestazione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
23.7.2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , rappresentando che con CP_1
sentenza del 21 marzo 2024, resa nell'ambito del giudizio R.G. 205/2023, si dichiarava che “parte convenuta è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge n. 222/84 con decorrenza dal 29 settembre 2020”.
2. Il ricorrente ha quindi lamentato che nonostante la notifica all' della modulistica CP_1
finalizzata ad ottenere il pagamento dell'assegno ordinario in data 22 marzo 2024, l' non ha provveduto alla liquidazione della prestazione richiesta nel Controparte_2
termine di centoventi giorni.
3. Sicché ha introdotto il presente giudizio per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ACCERTARE documentalmente il suo diritto all'assegno ordinario di invalidità (Art.1 L. 222/84) a decorrere dalla data della domanda amministrativa del
29/9/2020, così come riconosciuto dalla sentenza rg n. 205/2023, e dunque dall'
1/10/2020, quale primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, o con decorrenza di Giustizia;
-CONDANNARE l' in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, al CP_1
pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei maturati e maturandi dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla data della domanda amministrativa del
29/9/2020, così come riconosciuto dalla sentenza rg n. 205/2023, e dunque dall'
1/10/2020, quale primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, o con decorrenza di Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge 222/84 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata dalle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt.24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n.
388/99 ed alle recenti sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto.
CP_
Si chiede la condanna del convenuto al pagamento dei compensi spettanti al sottoscritto procuratore per l'attività prestata nella presente fase di giudizio oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (DM 55/14) o in subordine alle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali, il tutto oltre iva e cap con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
4. L' , resistendo in giudizio, ha rappresentato di aver proceduto alla liquidazione della CP_1
prestazione richiesta come da comunicazione del 25 agosto 2024, chiedendo dunque che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate.
5. All'udienza del 4 febbraio 2025 parte ricorrente si è associata alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia nella domanda di rifusione delle spese di lite.
2 6. Sicché, alla luce delle deduzioni delle parti e della documentazione prodotta, essendo stata liquidata la prestazione richiesta dall'assicurato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
7. Con riferimento alle spese di lite, contrariamente a quanto ritenuto dall' , risulta CP_1
documentalmente che la sentenza conclusiva del giudizio R.G. n. 205/2023 sia stata notificata all' , unitamente alla modulistica (ivi incluso l'indirizzo IBAN) per CP_2
ottenere la liquidazione della prestazione (doc. fasc. ricorrente).
8. In ogni caso, si reputa equo compensare le spese in misura della metà, stante la pronta acquiescenza tenuta dall' e l'avvenuta liquidazione della prestazione in data CP_2
antecedente allo svolgimento della prima udienza. Le spese processuali sono quindi liquidate come da dispositivo, in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− dichiara la cessazione della materia del contendere;
− dispone la compensazione delle spese processuali per la metà e, per l'effetto, condanna l' alla rifusione a vantaggio della parte ricorrente della restante metà, che liquida in CP_1 complessivi € 1.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sassari, 04/02/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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