Decreto cautelare 8 ottobre 2018
Decreto cautelare 15 ottobre 2018
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01657/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00748/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 748 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Global Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariarosaria Cicatiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Regionale per la Prevenzione, L'Ambiente e L'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Fantini, Maria Elena Boschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Elena Boschi in Bologna, via Po 5;
Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente P.T, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-3337 del 29/06/2018, ricevuta in data 3.7.2018, ad oggetto: Art.208 Dlgs.152/2006, Impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi, in via Bosco n.48, località Staggia, Comune di San Prospero (MO) Global Costruzioni Srl – che dichiara decaduta l'Autorizzazione Unica, nonché di ogni altro atto precedente e preordinato e/o comunque connesso e successivo all’atto sopra descritto, pregiudizievole per la ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, L'Ambiente e L'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa JE ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Global Costruzioni s.r.l. ha agito in giudizio per l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, articolando una pluralità di censure.
L’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) si è costituita in giudizio eccependo l’infondatezza di tutte le censure ex adverso articolate e chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Prima della discussione della causa, con memoria depositata il 27 novembre 2025, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, avendo nelle more del giudizio ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di gestione rifiuti con la Determinazione n.5351/2025.
All’udienza del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio, preso atto della dichiarazione di parte ricorrente, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto dell’esito del giudizio e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UG Di TT, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
JE ET, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| JE ET | UG Di TT |
IL SEGRETARIO