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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1124/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STASSANO MAURA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7259/2024 depositato il 23/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione AB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400005355000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400005355000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400005355000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 231/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 23 novembre 2024, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, notificatagli in data 21 ottobre 2024 a cura di DE
e nell'interesse della Regione AB, ed avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica e spese di giustizia,e deduceva
che l'atto si fondava su tre cartelle di pagamento di cui le prime due - aventi ad ogegtto il mancato pagamento della tassa automobilistica - notificate in data 23 dicembre 2014 ed in data 17 aprile 2025 e la terza -avente ad ogegtto il mancato pagamento di spese di giustizia - notificata in data 31 luglio 2023,
che, quanto alle prime due, mai notificate, il credito ivi indicato era per prescrizione speciale triennale, mentre formulava riserva di azione avverso la terza cartella;
e concludeva
per la declaratoria di nullità dell'atto con ogni conseguenza.
Si costituivano sia l'agente per la riscossione che l'ente territoriale impositore per resistere all'avverso dedotto concludendo per quanto di ragione.
All'esito della pubblica udienz il g.t. formulava riserva di deposito di motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Circoscritti i motivi di opposizione alla sola eccezione di prescrizione quanto alle due cartelle aventi ad oggetto il credito per cd bollo auto, ne va rilevata l'infondatezza alla luce del deposito della prova della notifica dell'intimazione di pagamento nr. 034 2019 9010423816 000 in data 20 febbraio 2020, valido atto interruttivo - rispetto alla data del 21 ottobre 2024 - ex art. 2943 cod. civ e art. 68 d.l. nr.18/2020.
Ed invero il termine del 20 febbraio 2023 resta " prorogato " di anni uno mesi cinque e giorni ventisette, in forza delal legislazioend ell'emergenza. Il ricorso va quindi respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1 nei confronti di DE e della regione AB , così provvede: Respinge la domanda Condanna Ricorrente_1 al pagamento in favore di DE delle spese di lite del grado che liqida in compelssivi €1.523,00 oltre IVA, CP, RF e spese vive come per legge ed in favore delal regioen AB in complessivi €1\.218,40 oltre spese vive.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STASSANO MAURA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7259/2024 depositato il 23/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione AB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400005355000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400005355000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400005355000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 231/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 23 novembre 2024, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, notificatagli in data 21 ottobre 2024 a cura di DE
e nell'interesse della Regione AB, ed avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica e spese di giustizia,e deduceva
che l'atto si fondava su tre cartelle di pagamento di cui le prime due - aventi ad ogegtto il mancato pagamento della tassa automobilistica - notificate in data 23 dicembre 2014 ed in data 17 aprile 2025 e la terza -avente ad ogegtto il mancato pagamento di spese di giustizia - notificata in data 31 luglio 2023,
che, quanto alle prime due, mai notificate, il credito ivi indicato era per prescrizione speciale triennale, mentre formulava riserva di azione avverso la terza cartella;
e concludeva
per la declaratoria di nullità dell'atto con ogni conseguenza.
Si costituivano sia l'agente per la riscossione che l'ente territoriale impositore per resistere all'avverso dedotto concludendo per quanto di ragione.
All'esito della pubblica udienz il g.t. formulava riserva di deposito di motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Circoscritti i motivi di opposizione alla sola eccezione di prescrizione quanto alle due cartelle aventi ad oggetto il credito per cd bollo auto, ne va rilevata l'infondatezza alla luce del deposito della prova della notifica dell'intimazione di pagamento nr. 034 2019 9010423816 000 in data 20 febbraio 2020, valido atto interruttivo - rispetto alla data del 21 ottobre 2024 - ex art. 2943 cod. civ e art. 68 d.l. nr.18/2020.
Ed invero il termine del 20 febbraio 2023 resta " prorogato " di anni uno mesi cinque e giorni ventisette, in forza delal legislazioend ell'emergenza. Il ricorso va quindi respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1 nei confronti di DE e della regione AB , così provvede: Respinge la domanda Condanna Ricorrente_1 al pagamento in favore di DE delle spese di lite del grado che liqida in compelssivi €1.523,00 oltre IVA, CP, RF e spese vive come per legge ed in favore delal regioen AB in complessivi €1\.218,40 oltre spese vive.