Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 15/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
n. R.G. 1045 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice DOTT.SSA ALESSIA PEROLIO ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1045 / 2021 promossa da: persona fisica (c.f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1 nata ad [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Messori (c.f.:
) del Foro di Mantova, presso il cui di Studio CodiceFiscale_2 di quest'ultimo in Suzzara (Mn), Via Guido da Suzzara, n. 5, è elettivamente domiciliata, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione 26.03.2021.
- ATTRICE - contro persona fisica (c.f.: ) nato CP_1 CodiceFiscale_3
a Mantova l'11.06.1974, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Aporti (c.f.:
[...]
) del Foro di Mantova, presso il cui di Studio di C.F._4 quest'ultimo in Mantova, Via Carlo Poma, n. 24, è elettivamente domiciliato, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione 10.09.2021
- CONVENUTO –
CONCLUSIONI
per , come da note scritte autorizzate 02.07.2024 CP_1 depositato telematicamente in pari data.
* * *
CONCISA ESPOSIZONE
DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE art. 132 cpv. n. 4 cpc e art. 118 disp. att. cpc
Osservato come la presente causa è stata assegnata a questo giudice onorario per la prima volta successivamente alla data del 01 febbraio
2024 con necessità di calendarizzare la prosecuzione della trattazione della causa ad altra data compatibile con i carichi dei ruoli penali.
Dato atto che la presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli art. 132, 4 comma, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli art. 45 e 53 della legge n. 69 del 18/6/09; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr.
Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e, da ultimo, Cass.
11199 del 4/7/12), anche segnalando che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cassazione n. 17145/06); richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992
- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte
(ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
- richiamato per relationem, e in estrema sintesi, il contenuto dell'atto introduttivo di parte attrice con cui la stessa afferma di essere proprietaria di un'unità immobiliare sita in Curtatone, Via Pastrengo, facente parte di un condominio orizzontale costituito da complessive quattro unità immobiliari;
nel corso dell'anno 2019 l'attrice, tramite un proprio tecnico, osserva come in un tratto della canala di gronda dell'impianto comune di scarico delle acque meteoriche, era presente una lamella installata dal convenuto e che “di fatto manometteva la funzionalità della canala di gronda”; in particolare, tale intervento determinava uno squilibrio di carico delle tubazioni di scarico verticali che terminano all'aperto nelle singole aree esterne pertinenziali alle singole proprietà dell'attrice e del convenuto: per effetto di detta
“lamella” e in occasione di intensi fenomeni temporaleschi, la proprietà attorea è gravata della scarico nella sua proprietà di una quantità di acqua piovana in misura tale che il terreno non riesce ad assorbire così provocando allagamenti e danni all'immobile, mentre la proprietà del convenuto, al contrario, ne risulta sgravato, così rimanendo salva dal rischio di allagamenti;
l'attrice afferma che tale intervento è opera del convenuto;
ogni tentativo stragiudiziale di addivenire ad una soluzione conciliativa del problema non ha sortito effetto alcuno;
proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c. avanti a questo Tribunale, il ctu nominato, geom. motivava come la collocazione della Persona_1
“lamella” non appariva coeva all'impunto di scarico originario, accertava come l'intero impianto di scarico delle acque meteoriche non era stato eseguito a regola d'arte, e proponeva due soluzioni tecniche per porre un rimedio definitivo al problema che aveva originato le successive controversie tra le parti;
l'attrice aderiva ad entrambe mentre il convenuto non accettava la prima soluzione e non riscontrava la seconda, così lasciando insoluto il problema dello scarico delle acque meteoriche;
per quanto sopra, l'attrice svolgeva le seguenti conclusioni:
“Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria deduzione ed eccezione, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il sig all'immediata rimozione della lamella CP_1 dallo stesso inserita nella canala di gronda e contestualmente ripristinare i pluviali come si trovavano in origine, considerato che l'intervento, così fatto, ha alterato un elemento “comune” e di conseguenza la funzionalità della canala di gronda.
Dichiarare, inoltre, tenuto e condannare il sig. ed CP_1 effettuare gli interventi ritenuti necessari dal C.T.U. al punto F) dell'elaborato peritale qui prodotto, ciò al fine di rendere autonomi lo scarico e l'allontanamento delle acque meteoriche delle due villette, con relativi costi a carico delle parti nella misura del 50% cadauna.
In subordine: qualora il sig non ottemperi all'obbligo imposto CP_1 dal Tribunale, autorizzare la sig.r far rimuovere la Parte_1 lamella e a far eseguire le altre opere ritenute necessarie per rendere autonomi gli scarichi da impresa specializzata, con eventuali maggiori costi a carico del sig . CP_1
In ogni caso: Dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il sig. al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra CP_1
che si quantificano in € 3.000,00, o nella diversa Parte_1 misura che verrà ritenuta equa dal Tribunale, per il disagio subito nel corso degli anni a causa degli eccessivi scarichi di acqua piovana sopportati nella sua area cortiva”.
- richiamato per relationem, e in estrema sintesi, i contenuti della comparsa di costituzione del convenuto con cui lo stesso afferma di essere proprietaria di altra unità immobiliare sita in Curtatone, Via
Pastrengo, e aderente a quella di proprietà dell'attrice nel contesto condominiale di quattro unità orizzontali;
il convenuto nega di avere installato la “lamella” e nega che vi sia una squilibro nei carichi delle singole grondaie verticali di scarico delle acque meteoriche che terminano nelle singole proprietà dei condomini;
per l'effetto, così conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per quanto esposto in atti e per quanto provato all'esito del giudizio, respingere ogni domanda ex adverso in quanto infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguente provvedimento e con vittoria di spese e competenze di giudizio anche di CTU e CTP”.
Il precedente giudice, all'esito del deposito delle memorie istruttorie ex art. 186 co. VI, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava apposita udienza;
a seguito di alcuni rinvii de plano, nell'anno in corso il fascicolo giungeva al giudice scrivente che, quindi, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVAZIONE
Le domande principali (condanna al risarcimento dei danni condanna e alla rimozione della “lamella”) svolte dall'attrice sono fondate e devono essere accolte, circostanza assorbente rispetto alle domande subordinate;
letto l'elaborato peritale 16.07.2020 formato in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (r.g. 3314/2019 - Tribunale di
Mantova) e dimesso in atti;
osservato come il ctu descrive lo stato dei luoghi come un complesso immobiliare costituito da quattro villette a schiera di cui le due centrali appartengono, ognuna, alle parti in causa;
ritenuto come, dall'esame del predetto elaborato peritale non è dato comprendere con certezza se le grondaie ed i tre pluviali di scarico siano “a servizio” di tutti i quattro proprietari (sul punto il ctu, in via incidentale, così scrive: “a livello puramente intuitivo è facile comprendere come tre soli pluviali non possono servire adeguatamente la copertura di quattro abitazioni […]” – pag. 6 dell'elaborato, rendendo così necessaria la partecipazione di tutti i proprietari delle quattro villette ad un'eventuale giudizio avente ad oggetto la domanda subordinata svolta dall'attrice), oppure, “a servizio” delle sole due villette di proprietà della parti oggi in causa
(il ctu, nel proporre una soluzione al problema, così scrive: “[…] per rendere più performante il sistema di allontanamento delle acque meteoriche è necessario predisporre un ulteriore pluviale – che colleghi la copertura alta e la copertura più bassa […] al fine di rendere ogni abitazione indipendente, sia per le manutenzioni ordinarie e sia per una perequazione delle precipitazioni piovose”; la lettura della relazione 08.02.2021 a firma dell'arch. Persona_2 porta a ritenere corretta la prima superiore lettura dell'elaborato peritale (sul punto l'arch. osì scrive: “sistema di case disposte Per_2
a schiera che condividono il sistema di lattonerie per l'allontanamento delle acque meteoriche” – pag. 2 della relazione); rilevato tuttavia, ed in via preliminare e assorbente, come le domande principali sottoposte all'esame di questo Tribunale devono essere sussunte nell'alveo della responsabilità extra contrattuale (art. 2043
c.c.) e vedono la corretta e sufficiente instaurazione del contraddittorio tra le sole due parti oggi in causa.
SUL SOGGETTO RESPONSABILE DELL'INSTALLAZIONE DELLA
“ CP_2
Lette le considerazioni tecniche svolte dal ctu geom. Persona_1 in relazione all'impianto di scarico delle acque meteoriche;
rilevato e accertato come la “lamella” per cui è causa è stata collocata successivamente al completamento del complesso immobiliare;
considerato come l'elevato ed eccessivo carico della portata d'acqua verso il pluviale di scarico dell'attrice per effetto della “lamella” si è manifestato dal 2019 e mai prima di allora;
osservato come sul punto il convenuto non ha svolto alcuna specifica contestazione;
ritenuto come l'autore dell'installazione della “lamella” sia il convenuto, convincimento che deriva da quanto segue: 1) è provato come la “lamella” è stata installata solo in anni recenti;
il ctu ha affermato come la “lamella” è stata installata successivamente alla realizzazione del complesso immobiliare di cui fanno parte le due villette delle parti in causa;
osservato infatti come il ctu ritiene, motivando, come la “lamella” sia stata posizionata posteriormente alla data di realizzazione del corpo di fabbrica e precisamente “in tempi non troppo remoti” (pag. 6 dell'elaborato peritale); va detto sul punto che il convenuto, a sua volta, ha dimesso in atti due distinte dichiarazione a firma di tale (docc. 8 del 24.10.2019 e 7 Testimone_1 del 21.06.2021) in cui rispettivamente, afferma che detta “lamella” è stata inserita dallo stesso “in sede di installazione delle gronde” ma senza specificare quali (doc. 8 del 24.10.2019), e nell'altra confuta le argomentazioni del ctu inidonee al fine di determinare l'epoca di installazione della “lamella”, affermando questa volta come “non è assolutamente possibile determinare il periodo esatto di installazione del predetto separatore di flusso” e riconducendo tuttavia la stessa, all'esito “al periodo di installazione della grondaia e quindi della realizzazione dell'abitazione” (doc. 7 del 21.06.2021); ritenuto per l'effetto la, quanto meno, poca attendibilità sul punto di tali dichiarazioni, che quindi non scalfiscono gli accertamenti sul punto operati dal ctu;
2) è provato come (circostanza altresì non contestata) l'elevato ed eccessivo carico della portata d'acqua verso il pluviale di scarico dell'attrice per effetto della “lamella” si è manifestato dal 2019 e mai prima di allora;
3) è provato come (circostanza altresì non contestata) il convenuto beneficia di un oggettivo ridotto scarico delle acque piovane lungo il pluviale che termina all'interno della sua proprietà;
4) è provato che l'accesso al tratto di grondaia in cui è stata installata la “lamella” è possibile solo entrando nella proprietà esclusiva, cosicché appare difficile ritenere che un soggetto diverso dal proprietario abbia installato a sua insaputa una “lamella” all'interno di una grondaia;
5) provato come l'installazione della “lamella” è avvenuta “in tempi non troppo remoti” alla data di accesso sui luoghi di causa da parte del ctu, non vi è alcun fondato apparente motivo per cui il convenuto non ha rimosso spontaneamente la “lamella”.
Per quanto sopra esposto, a prudente avviso di questo giudice, il responsabile (non necessariamente autore materiale) dell'installazione della “lamella” è il convenuto CP_1
SUI DANNI LAMENTATI DALL'ATTRICE E SULLA LORO QUANTIFICAZIONE
Sul nesso di causalità
Dalle letture degli atti di parte attrice e dell'elaborato peritale del ctu geom. emerge la circostanza per cui l'eccessivo carico del Per_1 deflusso delle acque meteoriche lungo il pluviale dell'attrice (per effetto dell'installazione della “lamella” ad opera del convenuto –
n.d.e.) ha causato l'impossibilità di un normale e regolare smaltimento delle stesse la superficie di terra (come è sempre avvenuto fino al 2019 – circostanza non contestata); va ribadito come se da un lato lo stesso ctu reputa non sufficiente (seppure “operazione comunque quanto mai necessaria” – pag. 10 dell'elaborato) la rimozione della “lamella” per ritenere a regola d'arte l'impianto di scarico delle acque meteoriche, dall'altro lato va considerato come il fenomeno di allagamento dei locali dell'attrice posti al piano terra e adiacenti al pluviale di scarico, è posteriore al 2019 e mai avvenuto prima.
Sulla quantificazione dei danni
Parte attrice quantifica i danni sofferti nella misura di euro 3.000,00
o in quella ritenuta equa dal Tribunale in ragione del “disagio subito nel corso degli anni a causa degli eccessivi scarichi di acqua piovana sopportati nella sua area cortiva”; sul punto va osservato come “la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass. 19/12/2011,
n. 27447), cioè che «la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata» (Cass.
04/04/2017, n. 8662). Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (Cass.
04/08/2017, n. 19447). Non solo: al danneggiato si chiede di provare i parametri per una liquidazione equitativa e le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all'illecito, rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione” - Cass. Civ. sez. VI, n. 8941/2022; rilevato come parte attrice non ha fornito alcuna prova, tantomeno concreta, in relazione ai lamentati danni “da disagio” (e neppure ha richiesto prove costituende sul punto); per tale ragione assorbente la domanda deve essere respinta.
Sulle spese di lite - Le spese di lite della presente causa e le spese di lite sostenute dalle parti in sede di accertamento tecnico preventivo sono integralmente compensate tra le parti alla luce della reciproca soccombenza;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti, ognuna nella misura del 50% nei rapporti interni, ed in via solidale verso il ctu, le spese di consulenza tecnica d'ufficio così come liquidate con decreto del Tribunale di Mantova 29.09.2020.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, per i motivi sopra esposti così provvede:
1) accerta e dichiara responsabile dell'installazione CP_1 della “lamella” all'interno della grondaia;
2) condanna alla rimozione della “lamella” di cui in CP_1 motivazione;
3) rigetta la domanda di risarcimento danni svolta da Pt_1
;
[...]
4) spese di lite come in motivazione.
Mantova, 15 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Perolio