Sentenza 2 maggio 2001
Massime • 1
Non rientra nella competenza della sezione specializzata agraria l'opposizione all'esecuzione con la quale si fa valere l'invalidità del titolo esecutivo costituito dal decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione per violazione del vincolo trentennale d'indivisibilità del fondo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/05/2001, n. 6161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6161 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Presidente -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di BERGAMO, con ordinanza del 21/01/00, nella causa iscritta al n^. 2215/99, vertente tra
PA IL;
elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI ARRIVABENE n. 45 presso l'Avvocato VITTORIO MOLEA che lo difende giusta delega in atti;
- costituito in questa fase -
e
PE TO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/11/00 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ORAZIO FRAZZINI che ha chiesto si dichiari la competenza del Tribunale di Bergamo in composizione ordinaria.
PE TO;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Bergamo, PP LI proponeva opposizione all'esecuzione per il rilascio di un bene promossa in suo danno da RT EZ, lamentando la nullità del titolo esecutivo, costituito dal decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione immobiliare del Tribunale di Bergamo, per violazione del vincolo d'indivisibilità esistente sul fondo in questione ex art. 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Il convenuto, costituitosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione. Il Pretore di Bergamo, con ordinanza del 25 marzo 1999, rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione, rimetteva le parti dinanzi alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Bergamo.
Il giudizio veniva riassunto dinanzi alla Sezione specializzata agraria dal LI. Il EZ si costituiva ribadendo le sue difese.
Con ordinanza (del 21 gennaio 2000, La Sezione specializzata del suddetto Tribunale, non condividendo le conclusioni assunte dal pretore in ordine alla competenza, sollevava d'ufficio ai sensi degli artt. 45 e 47 c.p.c. conflitto di competenza, affermando che la controversia rientrava nella cognizione del tribunale ordinario. Il P.M. ha concluso per la declaratoria della competenza del Tribunale di Bergamo in composizione ordinaria. Sono state richieste informazioni al Tribunale di Bergamo circa l'avvenuta notifica alle parti dell'ordinanza con la quale era stato proposto il regolamento d'ufficio. L'ordinanza è stata notificata alle parti il 12 gennaio 2001.
Entro il termine di venti giorni dalla notifica, il LI ha presentato memoria. Non è stata presentata memoria dall'altra parte. La Corte si è riconvocata in camera di consiglio il 28 febbraio 2001.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sembra opportuno richiamare la vicenda processuale che ha dato occasione all'ordinanza di regolamento di competenza d'ufficio, così come descritta nel ricorso in opposizione all'esecuzione. Il fondo in questione, di proprietà di PP LI e di PI LI, è stato assoggettato ad esecuzione dalla Banca Provinciale di Lodi. Il giudice dell'esecuzione, a seguito di vendita all'incanto, ha trasferito il fondo a RT EZ, ingiungendo ai debitori esecutati di consegnare l'immobile. Il LI ha proposto opposizione all'esecuzione adducendo l'invalidità del titolo esecutivo per violazione del vincolo d'indivisibilità esistente sul fondo in questione a norma dell'art. 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Il giudice dell'esecuzione, rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione, ha rimesso le parti dinanzi alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Bergamo.
2. Ciò premesso, si osserva che, come più volte statuito da questa Corte, l'art. 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29 del 1990 ha ricondotto tutte le controversie in materia di contratti agrari, sia sotto il profilo della genesi che del funzionamento o della cessazione, alla competenza per materia della sezione specializzata agraria (v., per es. Cass. 8 agosto 1997, n. 7358; 2 febbraio 1996, n. 895; 16 febbraio 1995, n. 1697; 24 agosto 1995, n. 8972; 11 ottobre 1995, n. 10602). Sulla base di tale generale affermazione di competenza, si è ritenuto che è competente la sezione specializzata agraria in, tema di opposizione all'esecuzione avverso il provvedimento di rilascio di un fondo rustico emesso dal giudice specializzato. (Cass. 11 ottobre 1995, n. 10602; Cass. 2 febbraio 1996, n. 895).
3. Il caso di specie, come risulta chiaro, non riguarda controversia in materia di contratti agrari, mentre l'esecuzione è stata fatta sulla base di un decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione, cosicché è da escludere che possa considerarsi rientrante nella competenza della sezione specializzata agraria. Nè la prospettazione del LI in sede di opposizione all'esecuzione circa l'esistenza sul fondo del vincolo trentennale d'indivisibilità, a norma dell'art. 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, è idonea a radicare la competenza della sezione specializzata agraria, ove si consideri che tale vincolo ha natura eminentemente amministrativa ed è volto a limitare, in generale, l'autonomia dell'acquirente del fondo, beneficiario delle agevolazioni in funzione dello sviluppo dell'impresa coltivatrice. in ogni caso, con specifico riferimento al caso di specie, il rilievo o meno del vincolo in questione non dà luogo a una controversia, relativa a contratti agrari.
In conclusione, va dichiarata la competenza del Tribunale di Bergamo in composizione ordinaria. Non v'è luogo a pronunzia sulle spese (v. Cass. 14 febbraio 2000, n. 1625)..
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Bergamo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 28 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2001