Sentenza 9 novembre 2005
Massime • 1
In tema di paesaggio, la fattispecie delittuosa di cui all'art. 181, comma primo bis lett. a) del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, esecuzione di lavori senza la prescritta autorizzazione su immobili o aree dichiarati di notevole interesse pubblico, introdotta dall'art. 1, comma 36 lett. c), legge 15 dicembre 2004 n. 308, è configurabile anche se la dichiarazione è avvenuta con provvedimento emesso ai sensi delle disposizioni previgenti. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che trattandosi di dichiarazione di notevole interesse pubblico non era necessaria alcuna notificazione del vincolo ai proprietari o ad altri soggetti interessati).
Commentario • 1
- 1. Demolizione: solo se è spontanea estingue il reatoAccesso limitatoAldo Natalini · https://www.altalex.com/ · 16 maggio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/11/2005, n. 45609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45609 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 09/11/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 1219
Dott. IANNIELLO NT - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 32476/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO NT, n. ad Andria il 13/07/1958;
avverso l'ordinanza in data 27/06/2005 del Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, con la quale è stato confermato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Trani, che ha applicato al predetto TO la misura cautelare degli arresti domiciliari quale indagato del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Trani, che aveva applicato a TO NT la misura cautelare degli arresti domiciliari, limitatamente al reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis. Il tribunale ha ravvisato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato oggetto di indagini a carico del TO, per avere quest'ultimo eseguito lavori di trasformazione di un terreno di natura boschiva e saldo-pascoliva mediante un intervento di disboscamento di numerose querce spontanee e di sradicamento delle ceppaie in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, dichiarata di notevole interesse pubblico, e per avere proceduto nella medesima zona alla frantumazione meccanica delle rocce preesistenti, che costituivano muretti a secco.
Per quanto interessa ai fini del giudizio di legittimità, l'ordinanza ha affermato che integra la fattispecie delittuosa di cui alla disposizione citata l'esecuzione, senza la prescritta autorizzazione, di lavori nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico per effetto di un provvedimento, emanato in epoca antecedente all'esecuzione dei lavori ed in base alle procedure già previste prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 42 del 2004, provvedimento costituito nella specie dal D.M. del 18 novembre 1968, n. 10. Il tribunale ha altresì rilevato l'esistenza delle esigenze cautelari connesse al pericolo della commissione di ulteriori reati della stessa specie da parte del TO.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, che la denuncia per violazione di legge.
Con un unico motivo di gravame il ricorrente deduce che la condotta di cui alla contestazione non integra la fattispecie delittuosa prevista dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, dovendosi applicare la disposizione citata esclusivamente ai lavori eseguiti nelle aree, dichiarate di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato non solo in epoca antecedente alla esecuzione dei lavori, ma altresì in base al procedimento previsto dagli artt. 136 e seguenti del medesimo D.Lgs., di talché nell'ipotesi di aree vincolate in base alle disposizioni previste dalla normativa precedente può essere configurata esclusivamente la contravvenzione di cui all'art. 181, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, salva l'ipotesi in cui i lavori abbiano determinato gli aumenti volumetrici di cui alla lettera b) del predetto comma 1 bis. Si osserva in particolare che il D.Lgs. n. 42 del 2004, citato art. 136, prescrive la notificazione del provvedimento impositivo del vincolo al proprietario, possessore o detentore dell'immobile, nonché la trascrizione del medesimo nei registri immobiliari, sicché dalla interpretazione della norma nei sensi di cui al provvedimento impugnato potrebbe derivare la illegittimità costituzionale della stessa, per violazione dell'art. 3 Cost., con riferimento alla operatività di vincoli che non siano stati portati a conoscenza del soggetto accusato della loro violazione con le medesime modalità previste dalle disposizioni introdotte dal codice attualmente vigente.
Il ricorso non è fondato.
La L. 15 dicembre 2004 n. 308, art. 36, comma 1, lett. c), ha introdotto nell'art. 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio il comma 1 bis, ai sensi del cui disposto costituisce delitto, punito con la pena della reclusione dai uno a quattro anni, l'esecuzione di lavori, senza la prescritta autorizzazione, che:
"a) ricadano su immobili o aree che, ai sensi dell'art. 136 cit., per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'art. 142 cit., ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi". Ai sensi della novella richiamata, pertanto, si configura quale delitto l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere che alterino gli immobili o le aree espressamente dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi del D.Lgs. 42 del 2004, art. 136 e seguenti, ovvero l'esecuzione di volumetrie di particolare consistenza nelle aree sottoposte per legge a vincolo ai sensi dell'art. 142 del medesimo testo normativo.
È opportuno, quindi, ricordare a proposito della predetta fattispecie delittuosa che la previsione di aree sottoposte a vincolo paesaggistico per legge, di cui all'art. 142, è stata introdotta per la prima volta dal D.L. n. 312 del 1985, artt. 1 e 1 quater, convertito con modificazioni dalla L. n. 431 del 1985, che ha inserito i commi 5, 6 e 7 nel D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 82, e tali disposizioni sono state successivamente recepite dal D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 136 e nel citato art. 142 del Codice.
Il procedimento per la dichiarazione degli immobili o delle aree espressamente sottoposti a tutela in ragione del loro notevole interesse pubblico previsto dagli art. 136 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio risulta, invece, sostanzialmente analogo a quello già previsto dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 139 e seguenti, che a loro volta richiamavano le disposizioni di cui alla L. 29 giugno 1939 n. 1497, art. 1 e seguenti.
Con riferimento agli immobili di notevole interesse pubblico, inoltre, il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 157, dispone che:
"1) Fatta salva l'applicazione dell'art. 143, comma 6, dell'art. 144, comma 2, e dell'art. 156, comma 4, conservano efficacia a tutti gli effetti:
a) le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla L. 11 giugno 1922 n. 778;
b) gli elenchi compilati ai sensi della L. 29 giugno 1939 n. 1497;
c) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi della L. 29 giugno 1939 n. 1497;
d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 82, comma 5, aggiunto dal D.L. 27 giugno 1985 n. 312, art. 1,
convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1985 n. 431;
e) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490;
f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490;
2) Le disposizioni della presente parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico".
Orbene, alla luce delle disposizioni richiamate la ordinanza impugnata ha esattamente affermato che la fattispecie criminosa di cui all'art. 181, comma 1 bis, lett. a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio è configurabile anche nell'ipotesi di esecuzione di lavori, senza la prescritta autorizzazione, nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico in base a provvedimenti emessi ai sensi delle disposizioni previgenti alla emanazione del codice stesso.
Deve essere inoltre osservato, in relazione agli ulteriori rilievi del ricorrente, che il provvedimento contende la dichiarazione di notevole interesse pubblico deve essere notificato, ai sensi delle disposizioni precedentemente citate, al proprietario, possessore o detentore dell'immobile solo nelle ipotesi di cui all'art. 136 del Codice e art. 139 del D.Lgs. 490 del 1999, alle lettere a) e b), cioè, con riferimento a:
"a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza", mentre con riferimento alle aree di cui alle lettere c) e d) degli stessi articoli:
"c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze";
costituisce pubblicità sufficiente la pubblicazione del provvedimento impositivo del vincolo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le disposizioni citate, peraltro, come già rilevato in precedenza, riproducono sostanzialmente quelle di cui alla L. n. 1497 del 1939, artt. 5 e 6. Per le aree di notevole interesse estetico e paesaggistico, quindi, non è prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio alcuna notificazione del provvedimento dell'Amministrazione che ha imposto il vincolo ai proprietari, possessori o detentori dell'immobile, così come non era prevista tale notificazione in base alla normativa precedente.
Nel caso in esame, pertanto, trattandosi di lavori eseguiti in un'area dichiarata di notevole interesse pubblico, secondo le risultanze dell'accertamento di merito, non doveva essere effettuata alcuna notificazione del vincolo ai proprietari o ad altri soggetti interessati.
Nè è configurabile alcun profilo di illegittimità costituzionale della norma esaminata, risultando evidente che la diversa disciplina prevista per le forme di pubblicità del vincolo è conseguenza della diversa natura e caratteristiche degli immobili e aree cui la stessa si riferisce, mentre la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della Regione dei provvedimenti impositivi del vincolo su complessi immobiliari o aree soddisfa in ogni caso l'esigenza di un'adeguata pubblicizzazione dei provvedimenti stessi.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico della ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2005