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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 14/2/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13076/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a Frattamaggiore (NA) il 28.01.1959 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Rongone, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come CP_1 in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 17 ottobre 2023, parte ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, della pensione di inabilità, dell'indennità di accompagnamento nonché della condizione di disabilità ex art. 3 co. 3 l.
104/1992, non riconosciute a seguito di domanda.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione la sussistenza del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile con percentuale pari a 79% dalla
1 domanda amministrativa e la non sussistenza dei requisiti sanitari delle altre pretese fatte valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis
c.p.c., con ricorso depositato il 23 ottobre 2024, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, con condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta dalla data della domanda o CP_1 da altra data accertata in corso di giudizio.
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato, ammessi ed espletati chiarimenti, la causa appare matura per la decisione.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle sue conclusioni.
A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli
2 accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha anche ritenuto che il periziando è affetto da alcune patologie ed ha concluso qualificando la parte ricorrente nel modo seguente “UNA RIDUZIONE DELLA INVALIDITA' CHE VA
QUANTIFICATA, UTILIZZANDO LA FORMULA A SCALARE PREVISTA AI SENSI
DELL'ART.LO 4 D.L.VO 509/88 PER LE INFERMITA' PLURIME COESISTENTI,
OVVERO INTERESSANTI ORGANI E APPARATI FUNZIONALMENTE DISTINTI TRA
, NON TENENTO CONTO DELLE INFERMITA' TRA LO 0 ED IL 10%,CON UN Pt_2
TASSO DEL 79%. TANTO A DECORRERE DAL LA DOMANDA AMMINISTRATIVA,
CON PROPOSTA DI REVISONE A LUGLIO DEL 2026”. A ciò aggiungasi
“…STATUS CLINICO, IDENTIFICA UNA PATOLOGIA PSICOTICA IN DISCRETO
COMPENSO E PERTANTO QUANTIFICATA NELLA GIUSTA MISURA DEL
40%...TENUTO CONTO DI QUANTO AFFERMA IL LEGISLATORE E VISTO LA
DOCUMENTAZIONE IN ATTI IN UNO CON L'ESAME OBIETTIVO,SI RITIENE
L'ISTANTE PERSONA PORTATORE DI HANDICAP AI SENSI DEL COMMA 1 ART.3
LEGGE 104/92”.
Le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico.
Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004;
11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli
3 accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa
l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n.
7341 del 17/04/2004).
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Non si riscontrano, infine, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Alla luce della considerazione che precedono, va ritenuta l'infondatezza della domanda formulata da parte ricorrente nel giudizio di opposizione.
Compensa le spese di lite in ragione del riconoscimento solo di una delle prestazioni richieste nella fase di ATP.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) accerta che l'opponente è invalido nella misura del 79% dalla domanda amministrativa ed ha diritto all'assegno di invalidità civile dalla domanda amministrativa b) rigetta il ricorso in opposizione ATP;
c) conferma le conclusioni rese dal CTU;
d) compensa le spese di lite;
4 e) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 12723 del 2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione delle spese della C.T.U. come da separato decreto, poste definitivamente a carico dell' . CP_1
Aversa, 17/2/2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Marco Bottino
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