CASS
Sentenza 11 gennaio 2023
Sentenza 11 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2023, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE DI APPELLO DI MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, in accoglimento del primo motivo di censura;
sentito l'Avvocato ETTORE IACOBONE che, in difesa di AR LO, ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. RI AN, per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 04/06/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 16/09/2020 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di truffa. Deduce: 1.1. "Violazione, falsa applicazione della legge penale, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'art. 606 lett. d) c.p.p. in relazione all'art. 178 lett. C c.p.p.". 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 644 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 08/11/2022 Il ricorrente premette che -in occasione dell'udienza del 4 giugno 2021- aveva inoltrato alla Corte di appello di Milano la richiesta di trattare il procedimento alle ore 11,30, al fine di consentire al difensore di raggiungere la sede di Milano da Roma con il primo treno utile. «Orbene -scrive la difesa- in data 04/06/2021, giunto in aula alle 11,20, il sottoscritto apprendeva (...) che il procedimento a carico del sig. RI AN era stato già trattato e discusso alle ore 10,20, senza tener in alcun conto la richiesta avanzata (...)». Sulla base di tale premessa in fatto, deduce la nullità dell'udienza e del procedimento ai sensi degli artt. 178 e 179 cod.proc.pen., per la irregolare costituzione delle parti e per la violazione del diritto di difesa, visto che il processo veniva celebrato in assenza del difensore di fiducia dell'imputato. Aggiunge che per il difensore non è stato possibile illustrare la memoria difensiva inoltrata a mezzo PEC in data 26.02.2021, che non veniva presa in considerazione dalla Corte di appello. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della continuazione. Il motivo si rivolge al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti di cui all'odierno giudizio e quelli giudicati con sentenza del Tribunale di Monza in data 18.12.2017. A tal proposito il ricorrente osserva che la Corte di appello ha disatteso l'istanza sul presupposto della distanza temporale -pari a due anni- intercorsa tra i fatti, senza prendere in considerazione gli elementi sviluppati con la memoria difensiva del 26/02/2021, cui era allegata l'ordinanza in data 21/09/2020, con cui il Tribunale di Roma aveva accolto analoga istanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. Non è in discussione il fatto che il decreto di citazione fosse conforme al modello legale, con particolare riferimento all'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza fissata per la comparizione delle parti, per come previsto dall'art. 429, comma 1, lett. f), cod.proc.pen.. Risulta parimenti pacifico che il decreto fosse stato regolarmente e ritualmente notificato al difensore. Va ulteriormente rilevato che le indicazioni contenute nel decreto non sono state in alcuna maniera modificate a seguito della richiesta inoltrata dalla difesa di posticipare l'ora di trattazione dell'udienza. Da ciò discende che l'udienza è stata regolarmente e legittimamente trattato.. nel rispetto dell'orario indicato nel decreto di citazione, che la difesa era tenuta a rispettare, mancando un provvedimento che potesse provocare un affidamento per 2 la difesa circa l'avvenuto spostamento dell'ora dell'udienza, in accoglimento della sua richiesta. A fronte di una regolare e non modificata citazione a giudizio, infatti, la richiesta di celebrare il dibattimento in un'ora diversa da quella stabilita deve considerarsi una mera istanza priva di tutela giuridica, il cui accoglimento è rimesso alla piena ed esclusiva discrezionalità del giudice e la cui negazione ovvero la sua mancata considerazione non ha alcuna ricaduta quanto alla validità della celebrazione del processo, nel giorno, nel luogo e nell'ora stabilita. La richiesta di rinviare l'udienza, invero, riceve tutela giuridica soltanto quando essa sia giustificata dall'esistenza di un legittimo impedimento a comparire, ossia di una causa determinante un ostacolo alla partecipazione al dibattimento, che sia effettiva e assoluta, in quanto riferibile ad una situazione non dominabile dal richiedente. Tale carattere di assolutezza non si rinviene nella causa dedotta dal difensore, che ha opposto che gli orari dei treni schedulati per il giorno dell'udienza non gli consentivano di spostarsi da Roma a Milano in tempo utile per partecipare puntualmente all'udienza. Il carattere dell'assolutezza va negato in tale caso, in quanto la causa dell'impedimento era certamente dominabile dal richiedente, che ben avrebbe potuto superare l'ostacolo scegliendo altre opzioni di viaggio ovvero anticipando lo spostamento presso la sede dell'Ufficio giudiziario al giorno precedente a quello fissato per l'udienza. Il motivo, dunque, è inammissibile perché manifestamente infondato, atteso che il mancato accoglimento ovvero la mancata considerazione della richiesta di rinvio dell'udienza non giustificata da un legittimo impedimento non riceve tutela giuridica, trattandosi di una mera istanza la cui valutazione è rimessa alla piena ed esclusiva discrezionalità del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità. Da ciò discende che la difesa non può dolersi del fatto di non avere potuto illustrare i contenuti della propria memoria difensiva, visto che tale evenienza è la conseguenza della sua mancata comparizione in udienza, pur in mancanza di un legittimo impedimento e non a una violazione di legge da parte dei giudici. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite. 2.1. La Corte di appello, invero, ha negato la continuazione rimarcando come la omogeneità dei fatti non fosse sufficiente a far ritenere l'unicità del disegno criminoso e come tale unicità dovesse escludersi in ragione del tempo -pari a due anni- che separava la commissione dei reati, oltretutto con l'utilizzo di un conto corrente diverso da quelli già utilizzati. 3 A j v....1' •...r. Tale motivazione è affatto conforme all'orientamento di questa Corte, secondo cui «in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali», (Sez. 1, Sentenza n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01). Da ciò discende la manifesta infondatezza della deduzione difensiva che, al contrario di quanto ora enunciato, deduce che l'omogeneità della tipologia di reati sarebbe di per sé sufficiente a far ritenere la continuazione. A ciò deve aggiungersi che la commissione dello stesso reato a distanza di anni risulta ontologicamente incompatibile con l'unica determinazione volitiva richiesta per la configurazione della continuazione, risultando -invece- coerente con la scelta dell'agente di improntare la propria condotta di vita alla commissione di reati. 2.2. Quanto alla mancata valutazione della memoria difensiva e dell'ordinanza quivi allegata, va rimarcato come il giudice del merito non sia vincolato ai precedenti giudiziali analoghi a quelli sottoposti al suo esame e come l'obbligo motivazionale sia interamente assolto quando enunci le ragioni del suo convincimento, a fronte delle quali le argomentazioni spese dalla difesa devono considerarsi implicitamente disattese, in ragione della loro incompatibilità con la decisione presa. 2.3. Tutte le ulteriori argomentazioni sviluppate in relazione alla configurabilità della continuazione si risolvono in una valutazione delle emergenze processuali antagonista a quella dei giudici di merito. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando non propongano censure che riguardino una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum, come nel caso di specie. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, 4 ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, in accoglimento del primo motivo di censura;
sentito l'Avvocato ETTORE IACOBONE che, in difesa di AR LO, ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. RI AN, per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 04/06/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 16/09/2020 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di truffa. Deduce: 1.1. "Violazione, falsa applicazione della legge penale, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'art. 606 lett. d) c.p.p. in relazione all'art. 178 lett. C c.p.p.". 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 644 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 08/11/2022 Il ricorrente premette che -in occasione dell'udienza del 4 giugno 2021- aveva inoltrato alla Corte di appello di Milano la richiesta di trattare il procedimento alle ore 11,30, al fine di consentire al difensore di raggiungere la sede di Milano da Roma con il primo treno utile. «Orbene -scrive la difesa- in data 04/06/2021, giunto in aula alle 11,20, il sottoscritto apprendeva (...) che il procedimento a carico del sig. RI AN era stato già trattato e discusso alle ore 10,20, senza tener in alcun conto la richiesta avanzata (...)». Sulla base di tale premessa in fatto, deduce la nullità dell'udienza e del procedimento ai sensi degli artt. 178 e 179 cod.proc.pen., per la irregolare costituzione delle parti e per la violazione del diritto di difesa, visto che il processo veniva celebrato in assenza del difensore di fiducia dell'imputato. Aggiunge che per il difensore non è stato possibile illustrare la memoria difensiva inoltrata a mezzo PEC in data 26.02.2021, che non veniva presa in considerazione dalla Corte di appello. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della continuazione. Il motivo si rivolge al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti di cui all'odierno giudizio e quelli giudicati con sentenza del Tribunale di Monza in data 18.12.2017. A tal proposito il ricorrente osserva che la Corte di appello ha disatteso l'istanza sul presupposto della distanza temporale -pari a due anni- intercorsa tra i fatti, senza prendere in considerazione gli elementi sviluppati con la memoria difensiva del 26/02/2021, cui era allegata l'ordinanza in data 21/09/2020, con cui il Tribunale di Roma aveva accolto analoga istanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. Non è in discussione il fatto che il decreto di citazione fosse conforme al modello legale, con particolare riferimento all'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza fissata per la comparizione delle parti, per come previsto dall'art. 429, comma 1, lett. f), cod.proc.pen.. Risulta parimenti pacifico che il decreto fosse stato regolarmente e ritualmente notificato al difensore. Va ulteriormente rilevato che le indicazioni contenute nel decreto non sono state in alcuna maniera modificate a seguito della richiesta inoltrata dalla difesa di posticipare l'ora di trattazione dell'udienza. Da ciò discende che l'udienza è stata regolarmente e legittimamente trattato.. nel rispetto dell'orario indicato nel decreto di citazione, che la difesa era tenuta a rispettare, mancando un provvedimento che potesse provocare un affidamento per 2 la difesa circa l'avvenuto spostamento dell'ora dell'udienza, in accoglimento della sua richiesta. A fronte di una regolare e non modificata citazione a giudizio, infatti, la richiesta di celebrare il dibattimento in un'ora diversa da quella stabilita deve considerarsi una mera istanza priva di tutela giuridica, il cui accoglimento è rimesso alla piena ed esclusiva discrezionalità del giudice e la cui negazione ovvero la sua mancata considerazione non ha alcuna ricaduta quanto alla validità della celebrazione del processo, nel giorno, nel luogo e nell'ora stabilita. La richiesta di rinviare l'udienza, invero, riceve tutela giuridica soltanto quando essa sia giustificata dall'esistenza di un legittimo impedimento a comparire, ossia di una causa determinante un ostacolo alla partecipazione al dibattimento, che sia effettiva e assoluta, in quanto riferibile ad una situazione non dominabile dal richiedente. Tale carattere di assolutezza non si rinviene nella causa dedotta dal difensore, che ha opposto che gli orari dei treni schedulati per il giorno dell'udienza non gli consentivano di spostarsi da Roma a Milano in tempo utile per partecipare puntualmente all'udienza. Il carattere dell'assolutezza va negato in tale caso, in quanto la causa dell'impedimento era certamente dominabile dal richiedente, che ben avrebbe potuto superare l'ostacolo scegliendo altre opzioni di viaggio ovvero anticipando lo spostamento presso la sede dell'Ufficio giudiziario al giorno precedente a quello fissato per l'udienza. Il motivo, dunque, è inammissibile perché manifestamente infondato, atteso che il mancato accoglimento ovvero la mancata considerazione della richiesta di rinvio dell'udienza non giustificata da un legittimo impedimento non riceve tutela giuridica, trattandosi di una mera istanza la cui valutazione è rimessa alla piena ed esclusiva discrezionalità del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità. Da ciò discende che la difesa non può dolersi del fatto di non avere potuto illustrare i contenuti della propria memoria difensiva, visto che tale evenienza è la conseguenza della sua mancata comparizione in udienza, pur in mancanza di un legittimo impedimento e non a una violazione di legge da parte dei giudici. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite. 2.1. La Corte di appello, invero, ha negato la continuazione rimarcando come la omogeneità dei fatti non fosse sufficiente a far ritenere l'unicità del disegno criminoso e come tale unicità dovesse escludersi in ragione del tempo -pari a due anni- che separava la commissione dei reati, oltretutto con l'utilizzo di un conto corrente diverso da quelli già utilizzati. 3 A j v....1' •...r. Tale motivazione è affatto conforme all'orientamento di questa Corte, secondo cui «in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali», (Sez. 1, Sentenza n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01). Da ciò discende la manifesta infondatezza della deduzione difensiva che, al contrario di quanto ora enunciato, deduce che l'omogeneità della tipologia di reati sarebbe di per sé sufficiente a far ritenere la continuazione. A ciò deve aggiungersi che la commissione dello stesso reato a distanza di anni risulta ontologicamente incompatibile con l'unica determinazione volitiva richiesta per la configurazione della continuazione, risultando -invece- coerente con la scelta dell'agente di improntare la propria condotta di vita alla commissione di reati. 2.2. Quanto alla mancata valutazione della memoria difensiva e dell'ordinanza quivi allegata, va rimarcato come il giudice del merito non sia vincolato ai precedenti giudiziali analoghi a quelli sottoposti al suo esame e come l'obbligo motivazionale sia interamente assolto quando enunci le ragioni del suo convincimento, a fronte delle quali le argomentazioni spese dalla difesa devono considerarsi implicitamente disattese, in ragione della loro incompatibilità con la decisione presa. 2.3. Tutte le ulteriori argomentazioni sviluppate in relazione alla configurabilità della continuazione si risolvono in una valutazione delle emergenze processuali antagonista a quella dei giudici di merito. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando non propongano censure che riguardino una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum, come nel caso di specie. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, 4 ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente