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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4583 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
III^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa TI NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi del Tribunale
Ordinario di Bari, per l'anno 2017 sotto il numero d'ordine 13766, avente ad oggetto “ responsabilità professionale”, vertente
TRA
in proprio ed in qualità di capogruppo dell'ATP (Associazione Parte_1
Temporanea Professionisti) , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e in qualità di eredi di , tutti Parte_5 Parte_6 Persona_1 rappresentati e difesi dagli avv.ti Ignazio Lagrotta e Edgardo Francesco Leo, in virtù di mandato in atti;
-ricorrenti/attori-
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Osvaldo Prosperi e Carlo Controparte_1
Montanino - resistente/convenuto –
NONCHE' CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Patella Controparte_2
- terzo chiamato –
e
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Dalfino e Giuseppe Delle Foglie CP_3
-altro terzo chiamato/chiamante in manleva –
e
in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa Controparte_4 dall'avvocato Pasquale Libero Palmieri
- terzo chiamato in manleva–
///
Conclusioni: come rassegnate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'
11.09.2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 cpc
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 702-bis depositato in data 29.08.2017 e regolarmente notificato,
, in proprio e nella qualità di capogruppo dell'Associazione Temporanea di Parte_1
Professionisti “Ruggiero – Strada – Cisternino”( di seguito per brevità ATP), Parte_3 nonché , e , quali eredi di Parte_4 Parte_5 Parte_6
, agivano nei confronti dell' ing. formulando le Persona_1 Controparte_1 seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la responsabilità per colpa dell'arbitro ING. nell'annullamento del lodo e conseguentemente dichiarare non Controparte_1 dovuto il compenso convenuto e per l'effetto condannarlo alla restituzione in favore degli attori delle somme corrisposte pari a complessivi € 30.000,00; 2) accertare e dichiarare la responsabilità per colpa dell'arbitro ING. nell'annullamento del lodo e Controparte_1 conseguentemente condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi quantificati, ex art. 813-ter c.p.c., in € 90.000,00 oltre accessori di legge e condannare, ex art. 813-ter c.p.c.,
l'ING. al risarcimento in favore degli odierni ricorrenti di tutti i danni Controparte_1 patiti e patendi pari a € 90.000,00 oltre accessori di legge”.
pag. 2/14 1.1.Nel dettaglio i ricorrenti esponevano che:
- in data 30.09.2009 si era costituito un collegio arbitrale composto dal prof. CP_3
( quale arbitro designato con atto di accesso al giudizio arbitrale notificato in data
[...]
4.07.2008 dal prof. in proprio e quale capogruppo dell'Associazione Pt_1
Temporanea di Professionisti “Ruggiero-Strada-Cisternino”), dall' ing. CP_1
(quale arbitro nominato dal
[...] Controparte_5
, dall'avv. quale Presidente nominato dai due arbitri;
[...] Controparte_2
- a detto collegio era stata devoluta la soluzione della controversia insorta tra l'ATI ed il in forza della clausola arbitrale contenuta nell'art. 16 del contratto CP_5
d'appalto del 6.08. 2001;
- il procedimento arbitrale si era concluso con lodo del 8.11.2011, dichiarato esecutivo dal Tribunale di Bari con provvedimento n. 359/2013 e notificato al Controparte_6 in data 03.06.2013, che riconosceva l'inadempimento del con
[...] CP_5 condanna al pagamento in loro favore della somma di € 438.999,00 a titolo di risarcimento dei danni;
- nelle more della notifica del successivo atto di precetto e del conseguente pignoramento, il aveva impugnato tale lodo dinanzi alla Controparte_6
Corte di Appello di Bari che ne aveva dichiarato la nullità per vizio di forma con sentenza n. 1983/2011, passata in giudicato, per avere l'ing. , nella qualità CP_1 di arbitro nominato dal , proceduto alla nomina del Presidente del collegio CP_5 senza averne mandato scritto;
- tale negligente e inescusabile mancanza, posta in essere dal in violazione CP_1 degli artt. 241 comma 5, D.lgs. n.163/2006, 810 c.p.c. e 1174-1176 -1392 c.c. ed integrante colpa grave ai sensi dell'art 813 ter c.p.c. , aveva loro provocato danni patrimoniali quantificati in € 39.536,70 per le spese per la costituzione e il funzionamento dell'arbitrato, € 42.000,00 per gli onorari del difensore costituito nel procedimento arbitrale, € 1.827,84 per le spese riconosciute in favore dei ricorrenti nel lodo annullato, € 1.582,56 per gli onorari professionali del procedimento di esecuzione ed € 8.733,44 a titolo di onorari per l'instaurazione del giudizio n. 12322/16
R.G. dinanzi al Tribunale di Bari avente ad oggetto la riproposizione delle domande di condanna al risarcimento dei danni nei confronti del Controparte_6
- i suddetti danni erano stati limitati nell'importo complessivo di € 90.000,00, somma corrispondente al triplo del compenso convenuto e corrisposto di € 30.000,00 di cui chiedevano, altresì, il rimborso , e risarcimento massimo riconoscibile ai sensi dell'art. 813 ter c.p.c., da ripartirsi nella misura del 20% in favore del prof. e del 40% Pt_1 ciascuno nei confronti del prof. e degli eredi;
Pt_3 Per_1
- la successiva diffida inviata al in data 09.01.2015 era rimasta senza Parte_7 riscontro.
pag. 3/14 1.2. Sulla base di tali premesse i ricorrenti adivano l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
2.Con decreto del 5.09.2017 era fissata l'udienza del 6.03.2018 per la comparizione delle parti.
3.Con comparsa del 23.02.2018 si costituiva il quale eccepiva Parte_8
l'infondatezza della domanda attorea nell' an e nel quantum.
Nello specifico il convenuto declinava la propria responsabilità eccependo che l'ATP e il avevano designato e nominato i propri arbitri in termini generici, Controparte_6 senza specificarne i poteri, e che la nomina del Presidente era avvenuta di comune accordo, con un generico inciso riferito ai poteri, nonché che l'eccezione di nullità della composizione del collegio, sollevata dal era stata rigettata con conferma della Controparte_6 regolarità della nomina per insussistenza della violazione dell'art. 241 D. Lgs n. 163/2006, in quanto norma non applicabile ai contratti pubblici aventi ad oggetto l'esecuzione della direzione dei lavori.
Il convenuto eccepiva, altresì, che la sentenza della Corte di Appello posta a fondamento dell'azione di responsabilità era stata emessa in un giudizio al quale era rimasto estraneo e che, pertanto non fosse a lui opponibile.
Soggiungeva che i ricorrenti avevano ignorato la rilevanza del bando di gara dell'8 gennaio
2000 e della convenzione del 06 agosto 2001,contenente la clausola compromissoria, dell'invito a concordare congiuntamente la nomina dell'arbitro formulato con raccomandata dal prof. , arbitro dell'ATP, del verbale di costituzione del collegio contenente la CP_3 dichiarazione di accettazione delle nomine e dell'ordinanza del 25 giugno 2010 con la quale il
Collegio Arbitrale aveva ritenuto inapplicabile il D. Lgs n.163/06 e l'art. 241.
Il convenuto, eccepiva , inoltre, che l'incertezza e la contraddittorietà del complesso quadro normativo di riferimento ( continuamente modificato nel tempo e che aveva portato la stessa
Corte di Appello a ritenere, erroneamente, che, in caso di mancato accordo tra le parti, la nomina dell'arbitro dovesse essere effettuata dalla Camera Arbitrale, norma ritenuta incostituzionale dal Consiglio di Stato ), costituisse causa di esclusione della responsabilità arbitrale, da valutarsi al pari di quella dei magistrati , e che la responsabilità degli arbitri per gli errori di diritto sussistesse solo in caso di gravissima violazione di legge per negligenza inescusabile, essendo esclusa dalla giurisprudenza nell'ipotesi di errori di giudizio o mero travisamento dei fatti.
Eccepiva, dunque, l'insussistenza di una propria responsabilità alla luce dell'incertezza della normativa applicabile alla direzione dei lavori, dell'inopponibilità a lui della sentenza della
Corte di Appello e della condotta dell'ATI, la quale non aveva mai eccepito la nullità dell'atto di nomina del terzo arbitro, né in sede stragiudiziale né nel procedimento arbitrale né nel giudizio di impugnazione.
Evidenziava, infine, la sussistenza di comunanza di causa tra tutti i componenti del Collegio in quanto sottoscrittori degli atti di nomina e costituitivi dell'arbitrato.
pag. 4/14 Pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, l' autorizzazione alla chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. dell'avv. e del prof. avv. nonché di disporsi il Controparte_2 CP_3 mutamento nel rito ordinario.
Nel merito chiedeva di accertare l'insussistenza della violazione dell'art. 241 D. Lgs n. 163/06 con conseguente declaratoria di insussistenza di negligenza inescusabile e colpa grave, attesa l'incertezza e la contraddittorietà delle norme .
In subordine chiedeva di attribuire a titolo di danni a suo carico solo la somma di €12.500,00
(essendo l'altra metà a carico del quale coobbligato solidale), con condanna dei CP_5 ricorrenti alla rivalsa del compenso, con spese e maggiorazioni di legge a favore della parte resistente ex art. 91 c.p.c.
4.Autorizzata la chiamata , con comparsa di costituzione del 22.06.2018 si Controparte_2 costituiva eccependo di non avere alcun obbligo di verifica dei poteri del e, Parte_7 pertanto, chiedeva la declaratoria di insussistenza della propria responsabilità, con condanna del chiamante alle spese di lite e, comunque, faceva proprie le difese del resistente in merito all'inesistenza della negligenza inescusabile e all'inconsistenza delle voci di danno.
5.Con comparsa del 22.06.2018 si costituiva chiedendo, in via preliminare, la CP_3 propria estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva atteso che la sentenza della Corte di Appello posta a fondamento della domanda risarcitoria dei ricorrenti aveva annullato il lodo per difetto di forma attribuibile al solo risultato privo dei poteri di Parte_7 nomina del Presidente del Collegio arbitrale e riguardo ai quali egli non aveva alcun onere di verifica, circostanza, peraltro, neppure oggetto di espressa disamina nel giudizio arbitrale, incentrato solo sull'interpretazione delle norme applicabili al caso di specie.
Sempre in via preliminare chiedeva, nell'ipotesi di ritenuta sussistenza della comunanza di causa, di disporsi il mutamento del rito in ordinario.
Nel merito eccepiva l'inammissibilità e infondatezza della chiamata e della domanda del
[...]
l'inammissibilità e infondatezza del ricorso e della domanda dei ricorrenti, non Pt_7 essendo gli atti del Collegio affetti da grave violazione di legge per l' attività di interpretazione delle norme di diritto, la carenza di prova della comunanza e del presupposto dell'azione, non facendo la sentenza di annullamento del lodo alcun riferimento al o agli atti CP_3 sottoscritti dallo stesso, infine l'infondatezza del quantum del risarcimento richiesto.
In ogni caso eccepiva di avere stipulato con la polizza n. 301396165 Controparte_7 del 15.09.2010 a copertura dei rischi professionali chiedendone autorizzazione alla chiamata in giudizio per essere manlevato.
In subordine chiedeva di limitare l'ammontare dovuto alle somme percepite a titolo di compenso o a quella minore risultante di giustizia.
6.Autorizzata la chiamata in manleva, con comparsa del 28.12.2018 si costituiva la Compagnia di assicurazione eccependo l'inoperatività della copertura assicurativa Controparte_4 invocata dal , in quanto afferente alla sola attività di avvocato e non all'esercizio della CP_3
pag. 5/14 funzione di arbitro, peraltro espressamente esclusa dall'art 4 delle condizioni generali di polizza, in ragione della quale chiedeva il rigetto della domanda di manleva.
In via gradata chiedeva di riconoscersi la manleva solo per l'importo superiore al 5% di franchigia prevista dalla polizza e, in ogni caso, nel limite dell'eccedenza oltre €500,00, con esclusione dei danni non patrimoniali, e per la sola quota di responsabilità dell'assicurato nell'ipotesi di condanna solidale, come previsto dalle condizioni di polizza.
Riguardo alla chiamata del , di cui faceva proprie le eccezioni e difese, eccepiva il CP_3 difetto di legittimazione passiva dello stesso per insussistenza della comunanza di causa, chiedendone l'estromissione dal giudizio.
Nel merito, insisteva per la declaratoria di inammissibilità e infondatezza e conseguente rigetto della chiamata in causa e delle domande proposte da e dai ricorrenti nei confronti di Parte_7
. CP_3
In subordine chiedeva di ridursi le domande dei ricorrenti limitandole in ogni caso alla somma ricevuta a titolo di compenso.
6.Disposto il mutamento di rito all'udienza del 22.01.2019 e formulate le richieste istruttorie ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di interrogatorio formale di Parte_8
e e della documentazione prodotta dalle parti.
[...] CP_3
7.Con provvedimento del 29.04.2022, rilevato d'ufficio che la sentenza della Corte di Appello di
Bari posta a fondamento della richiesta risarcitoria aveva affermato la nullità di entrambi i lodi per carenza, nella clausola arbitrale, del riferimento al regolamento, e invitate le parti a prendere posizione in merito, era stata tentata una definizione transattiva della vicenda.
8. Fallito detto tentativo, era fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni , rinviata più volte per esigenze dell'ufficio fino all'udienza cartolare del 12.09.2025 in cui era riservata in decisione.
///
9.Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità della comparsa conclusionale depositata dal terzo chiamato in quanto depositata in data 13.11.2025, oltre il termine Controparte_2 perentorio del 11.11.2025 e, dunque, tardiva.
10.Sempre in via preliminare non merita accoglimento la richiesta di estromissione per difetto di legittimazione passiva avanzata dal terzo chiamato . CP_3
Al riguardo, è noto che la legittimazione a contraddire è la coincidenza soggettiva tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda è affermato come soggetto passivo del diritto azionato.
La sussistenza di tale condizione va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata con l'azione ossia prescindendo dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa la quale, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, attiene, invece, al merito della causa.
pag. 6/14 La legittimazione a contraddire deve, dunque, essere riconosciuta in capo al convenuto per il solo fatto che l'attore affermi che il soggetto evocato in giudizio sia il soggetto che la norma che regola la fattispecie considera destinatario passivo della pretesa, ovvero il titolare dell'obbligo, primario o derivato, dalla stessa imposto.
Per la sussistenza di tale condizione è, pertanto, necessario e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata mediante deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato (sul carattere astratto dell'accertamento della legitimatio ad causam, v., tra le altre, Cass., n. 3639/1998; Cass., n. 6894/1999).
Ne consegue che una concreta ed autonoma questione di carenza di legittimazione passiva si delinea quando l'attore pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità rispetto alla fattispecie normativa in cui deve essere sussunto il rapporto sostanziale controverso.
Nel caso di specie non si discute di carenza di legittimazione a contraddire ma dell'assenza di titolarità, in capo a , del rapporto controverso, e, quindi, attinente a questione di CP_3 merito.
11.Passando ad esaminare il merito, la domanda dei ricorrenti è infondata e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
11.1. Essi hanno posto a fondamento della domanda risarcitoria la responsabilità per colpa grave ed inescusabile ai sensi dell'art. 813 ter c.p.c. dell'arbitro per avere Controparte_1 questi nominato il Presidente del Collegio arbitrale (azionato nei confronti del CP_6 in data 04.07.2008 in forza della clausola compromissoria contenuta nel
[...] contratto di appalto del 09.08.2001 dei lavori di ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari) senza averne i poteri, in violazione degli artt. 241 comma 5, D.lgs. n.163/2006, 810 c.p.c. e
1174-1176 e1392 c.c.
Secondo quanto prospettato , tale condotta colposa sarebbe stata accertata dalla Corte di
Appello di Bari con la sentenza n. 1002 del 3 giugno 2014, passata in giudicato, che aveva annullato, ai sensi del comma 2 dell'art. 829 c.p.c., entrambi i lodi depositati in data
09.11.2010 in quanto affetti da vizio di forma per la nomina dell' arbitro con funzioni di
Presidente effettuata dal in mancanza di specifico mandato in forma scritta. CP_1
11.2. Ebbene, occorre partire dall'esame delle norme che vengono in rilievo allorchè si discute di responsabilità degli arbitri e, comunque, delle norme invocate dai ricorrenti a fondamento della pretesa risarcitoria (artt. 810 cpc, 241 co 5 dlsg.vo 163/06, 1174-1176-1392 cc).
Sotto il primo profilo rileva, innanzitutto , l'art. 813 ter c.p.c. rubricato “Responsabilità degli arbitri” il quale prevede che “ Risponde dei danni cagionati alle parti l'arbitro che: “1) con dolo
o colpa grave ha omesso o ritardato atti dovuti ed è stato perciò dichiarato decaduto, ovvero ha rinunciato all'incarico senza giustificato motivo;
2) con dolo o colpa grave ha omesso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato a norma degli art. 820 o 826. Fuori dai precedenti casi, gli arbitri rispondono esclusivamente per dolo o colpa grave entro i limiti previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, della legge 13 aprile 1988 n. 117. (…) Se è stato pronunciato il
pag. 7/14 lodo, l'azione di responsabilità può essere proposta soltanto dopo l'accoglimento dell'impugnazione con sentenza passata in giudicato e per i motivi per cui l'impugnazione è stata accolta”.
Ebbene, i ricorrenti riconducono la responsabilità del alla colpa grave poiché, nello CP_1 svolgimento del suo mandato, quegli sarebbe incorso nella fattispecie della grave negligenza consistita nell'ignoranza circa la necessità di essere dotato del potere (conferitogli per iscritto) di nominare il Presidente, così come desumibile dal combinato disposto degli artt. 810 cpc, 241 co 5 dlgs.vo 163/06, 1174-1176-1392 cc).
Detto ciò, occorre verificare se effettivamente ci si trovi dinanzi ad un'ipotesi di colpa grave .
Sul punto deve osservarsi che i confini del citato presupposto si desumono dalla disciplina della responsabilità dei magistrati (in particolare art. 2 co 1 e 2 L. 117/1988) espressamente richiamata dall'art. 810 cpc .
Essa prevede che “
2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non puo' dar luogo a responsabilita' l'attivita' di interpretazione di norme di diritto ne' quella di valutazione del fatto e delle prove .
3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione” .
E' , dunque, alla luce di tali canoni che va valutata la sussistenza o meno della colpa grave del
CP_1
Come si è detto, la domanda azionata dagli attori è stata proposta a seguito dell' accoglimento dell'impugnazione dei lodi (non definitivo e definitivo) da parte del Ministero conclusasi con sentenza di annullamento per vizio di forma determinato dalla assenza di poteri del , passata in giudicato. Parte_7
Ebbene, valutando le risultanze istruttorie e le argomentazioni difensive delle parti, ad avviso della scrivente non si ritiene che la condotta contestata al resistente possa configurare la colpa grave come su specificata.
Ed invero i ricorrenti invocano la violazione degli artt. 810 cpc, 241 co 5 dlsgs.vo 163/06, 1174-
1176-1392 cc da parte del resistente per ritenere che detta condotta costituisca colpa grave, come tale inescusabile e foriera di responsabilità.
Va premesso che l'art. 808 c.p.c. prevede che “le parti, nel contratto che stipulano o in atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione di arbitrato” ed il successivo art. 809 c.p.c. stabilisce, al comma 2, che “la convenzione
d'arbitrato deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli”.
pag. 8/14 Ancora l'art. 810 cpc stabilisce, al comma 1 , che “Quando a norma della convenzione
d'arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna di esse, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati”.
Ebbene, la Corte d'Appello (con la sentenza n. 1002 del 03.06.2014) ha evidenziato che le parti avevano inserito nella convenzione di affidamento dell'incarico per la progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari, stipulata in data 6.08.2001, la clausola compromissoria (contenuta nell'art 16) in forza della quale “ tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente atto comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'art. 31 bis della legge 109/94, saranno decise da arbitri ai sensi degli art. 32 della legge 109/94, così come disciplinato dall'art. 150 del D.P.R. 554/99 e dall'art 34 del D.M. 145/2000” .
Ai sensi dell'art 32 della suddetta L .109/94 indicata nella clausola compromissoria, e abrogata dal successivo d.lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti), il giudizio arbitrale si sarebbe dovuto svolgere applicando le norme sull'arbitrato previste dal codice di procedura civile e, dunque, secondo le modalità di nomina indicate nella convenzione di arbitrato, ovvero in mancanza di tale indicazione, con nomina effettuata dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 810 c.p.c.
Al riguardo la Corte di Appello di Bari, nella sentenza di annullamento dei lodi per vizi di forma
, ha ritenuto che, avendo le parti utilizzato la clausola arbitrale di comune accordo nell'anno
2010, ovvero dopo l'entrata in vigore del dlgs.vo 163/2006, ben potesse dedursi che le stesse avessero voluto recepire quale regolamentazione della procedura arbitrale il codice degli appalti con conseguente applicazione dell'art. 241 ivi contenuto in virtù del quale “ Il
Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato, dagli arbitri di parte”, ossia con mandato da conferirsi in forma scritta in applicazione delle norme generali sul mandato e degli stessi art. 241 d.lgs. 163/06 e 810 c.p.c.
La sentenza, tuttavia, ha detto ciò non senza evidenziare che la disputa delle parti in merito alla disciplina applicabile al lodo ed il contemporaneo riferimento e negazione della disciplina dell'art. 241 dlgs.vo 163/06 era la prova dell'incertezza sulla disciplina applicabile al lodo.
Orbene, se da un lato non può prescindersi dalle ragioni della sentenza (di annullamento dei lodi) poiché da esse ha avuto origine la domanda risarcitoria, dall'altro la sussistenza della colpa grave in capo al è questione distinta ed autonoma, avente propri contenuti. CP_1
Pertanto occorre verificare se, a prescindere dal dato oggettivo della nullità del lodo per le ragioni messe in luce dalla Corte, la condotta del resistente integri la grave ed inescusabile negligenza ed ignoranza di norme.
Dalla documentazione in atti emerge che gli attori hanno notificato la domanda di arbitrato in data 04.07.2008 con contestuale designazione del proprio arbitro, , alla CP_3
Sopraintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, organo periferico del Controparte_6
pag. 9/14 la quale, con successivo atto del 22.07.2008, notificato agli odierni attori, ha nominato quale proprio arbitro l' ing. senza specificarne i poteri. Parte_7
Dalla stessa documentazione è, altresì, emerso che, durante il procedimento arbitrale, il ha eccepito l'illegittima costituzione del Collegio dichiarando di Controparte_5 non ratificare la nomina del in quanto avvenuta in violazione degli artt. 810 c.p.c. e Parte_7
241 d.lgs. vo 163/06 perché effettuata da un suo ufficio periferico impedendo al di CP_5 scegliere il proprio arbitro di parte e, di conseguenza, di nominare congiuntamente agli attori il
Presidente del Collegio ( cfr. pag. 31 e 32 lodo del 13.05.2010).
Sempre dalla documentazione in atti si evince che il Collegio arbitrale ha rigettato la suddetta eccezione ritenendo che tali norme non fossero applicabili alla fattispecie in quanto relativa a contratti pubblici aventi ad oggetto la direzione dei lavori e che, comunque, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte gli atti dell'organo periferico dovessero ricondursi all'organo centrale.
Dalla stessa documentazione in atti si rileva, altresì, che gli arbitri designati avevano affermato di avere osservato il precetto di cui all'art. 241 del D.L.gs 163/06 ritenendo che l'atto di nomina del Presidente sottoscritto dai due arbitri, di cui uno con specifico mandato in forma scritta per tale nomina, e l'assenza di dichiarazioni comprovanti il mancato rilascio dello specifico mandato al fossero prova certa della volontà del di delegare allo Parte_7 CP_5 stesso il compito di nominare il terzo arbitro, atteso, peraltro, che “per il conferimento di tale tipo di mandato non è richiesta ai sensi dell'art. 1350 c.c. forma scritta” ( cfr. pag. 40 lodo del
13.05.2010).
E', quindi, evidente, secondo la scrivente che la nomina del terzo arbitro effettuata dal
[...]
congiuntamente e in accordo con l'arbitro nominato dagli attori, sia scaturita dalla CP_1 legittima attività di interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie, peraltro complessa e caratterizzata da incertezza alla luce della clausola compromissoria risultata priva di indicazioni specifiche in merito alla nomina degli arbitri e dalla successiva abrogazione delle norme indicate dalle parti a regolamento dell'arbitrato.
Del resto, la stessa Corte di Appello di Bari, pur avendo evidenziato che, in assenza di regolamento dell'arbitrato a causa dell'abrogazione delle norme indicate dalle parti nella clausola compromissoria, dovesse ritenersi applicabile la disciplina del codice degli appalti (
d.lgs. n. 163/06), ha, tuttavia, rilevato che il contemporaneo richiamo e negazione dell'applicazione dell'art. 241 d.lgs.163/06 da parte degli arbitri fosse prova dell'incertezza della disciplina applicabile, complicata, peraltro, dalla successione di norme susseguitesi dall'epoca della stipula del contratto di appalto fino all'attivazione della procedura di arbitrato.
Ciò è sufficiente per ritenere che la condotta contestata a non sia Controparte_1 caratterizzata da colpa grave per manifesta violazione di legge ex art. 813 ter c.p.c. atteso che, dalla documentazione in atti , si evince che la nomina del terzo arbitro sia stata effettuata dagli arbitri nella convinzione ( frutto di attività di interpretazione) che le norme applicabili al procedimento in questione non richiedessero la forma scritta, configurandosi, dunque, in tali pag. 10/14 condizioni l'ipotesi di esclusione della responsabilità prevista dall'art 2 comma 2 della L. n. 117
/88.
Oltre a non sussistere la manifesta violazione dell'art. 1392 cc da parte del , la CP_1 responsabilità per colpa grave non può discendere neppure dagli artt. 810 cpc , 1174-1176 cc invocati dai ricorrenti.
Ed invero nessuna rilevanza ha l'art. 810 cpc nel quale non vi è alcun riferimento esplicito all'obbligo che i poteri degli arbitri risultino per iscritto.
Così come non appaiono rilevanti, ai fini della configurazione della colpa grave del CP_1 gli artt. 1174 cc (che disciplina il carattere patrimoniale della prestazione) e l'art. 1176 cc (che disciplina, genericamente, il principio della diligenza nell'adempimento della prestazione).
12.Alla luce delle precedenti considerazioni deriva che nessuna responsabilità può attribuirsi alla condotta di con conseguente rigetto della domanda dei ricorrenti. Controparte_1
In buona sostanza i predetti , partendo dall'annullamento dei lodi arbitrali per difetto di forma, non essendo il munito per iscritto del potere di nomina del presidente, ne hanno CP_1 fatto derivare una responsabilità dello stesso per colpa grave , così come previsto dall'art. 813 ter cpc.
La documentazione agli atti , tuttavia, e segnatamente quella attinente al procedimento arbitrale e la sentenza della Corte d'Appello, non consentono di fondare alcun giudizio di inescusabile negligenza e violazione di norme da parte del , incolpevolmente CP_1 indotto a ritenere , al pari degli altri componenti del collegio e delle stesse parti , proprio dal panorama legislativo di riferimento, che non vi fosse la necessità di circoscrivere per iscritto i suoi poteri.
Conferma della assenza di responsabilità è la stessa circostanza che il lodo non definitivo del
13.05.2010 proviene dalle stesse parti ricorrenti attraverso il loro arbitro, , CP_3 componente del collegio e pacificamente loro promanazione.
Stesso ragionamento può farsi per il lodo definitivo (nuovamente riconducibile anche ai ricorrenti mediante il loro componente) dove si afferma che la norma ritenuta violata , ossia l'art. 241 dlgs.vo 163/06, non trovava applicazione al caso di specie poiché “ tale decreto disciplina i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture (…) e non anche il servizio relativo all'esecuzione della direzione dei lavori (…)”.
A tali considerazioni deve aggiungersi che, a fronte delle eccezioni di illegittima costituzione del Collegio arbitrale sollevate dal nel corso del procedimento Controparte_5 arbitrale, la stessa ATP ha sempre insistito “nel ritenere infondate le questioni preliminari sollevate dalla sua avversaria”, chiedendo nel merito “ al Collegio Arbitrale la risposta ai quesiti ad esso proposti”, circostanza che induce a ritenere che non vi fosse alcuna manifesta violazione di legge da parte degli arbitri nella nomina del Presidente ( cfr. pag. 27 del lodo del
13.05.2010 e pag. 26 lodo del 08.11.2010).
pag. 11/14 Da ultimo non può tacersi che il fosse l'unico dei componenti il collegio arbitrale CP_1 privo di specifica competenza giuridica sicchè, anche a voler ammettere che le fonti normative di riferimento imponessero che il potere di nomina dovesse essere stabilito per iscritto, nell'individuare la soglia della diligenza richiedibile allo stesso non può non tenersene conto.
Ne deriva l'assenza del presupposto della colpa grave necessaria a configurare la responsabilità dell'arbitro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 813 ter cpc. Controparte_1
Peraltro , la stessa Corte d' Appello non ha fondato la nullità del lodo sulla sola assenza di conferimento di poteri per iscritto quanto anche sull'assenza del regolamento arbitrale di riferimento avendo le parti fatto intendere di non voler applicare la normativa del codice di procedura civile.
Ed anzi , questo è il primo aspetto messo in luce dalla Corte.
Ed allora, tale elemento , opportunamente rilevato nel corso del presente giudizio, oltre a svuotare la tesi della colpa grave del non avendo quegli di fronte una chiara CP_1 normativa di riferimento , tanto più che come detto non era un giurista, assume importanza anche alla luce del dettato dell'art. art. 813 ter cpc là dove afferma che “Se è stato pronunciato il lodo, l'azione di responsabilità può essere proposta soltanto dopo l'accoglimento dell'impugnazione con sentenza passata in giudicato e per i motivi per cui l'impugnazione è stata accolta”.
13. Le suesposte considerazioni portano a ritenere infondata , in ogni caso, la domanda di condanna di e formulata dal resistente che ha ritenuto loro CP_3 Controparte_2 comune la causa in oggetto chiedendo l'autorizzazione alla loro chiamata in giudizio.
Sul punto deve osservarsi che, dalla lettura del ricorso introduttivo, si evince come i ricorrenti avessero limitato la loro domanda e, quindi, l'azione di responsabilità nei confronti del solo
[...]
ritenuto a loro dire “colpevole” di aver causato la nullità del lodo con tutte le Controparte_1 conseguenze dannose che ne erano derivate in termini economici.
Invece dal canto suo il ha ritenuto che vi fosse una comunanza di causa con gli altri CP_1 componenti del collegio, che tuttavia non sussiste.
Tale conclusione comporta , logicamente , l' assorbimento della domanda di manleva formulata nei confronti della dal terzo chiamato e di tutte le Controparte_4 CP_3 questioni eccepite dalla compagnia .
14. Passando ad esaminare la disciplina delle spese processuali va detto che le spese tra i ricorrenti ed il resistente seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. nei valori medi per le prime due fasi e minimi per le restanti in ragione dell'attività svolta.
In ordine ai terzi chiamati in causa da e alla terza chiamata in manleva da Controparte_1
deve precisarsi, in generale, che il rimborso delle spese sostenute dal terzo CP_3 rimane a carico della parte che abbia chiamato il terzo in causa qualora la domanda di garanzia sia palesemente infondata o arbitraria mentre può essere posta a carico della parte pag. 12/14 soccombente in ordine alla pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, anche se l'attore non abbia proposto alcuna domanda nei confronti del terzo.
Nel caso di specie, le spese processuali sostenute dai terzi chiamati e Controparte_2 CP_3
possono essere poste a carico degli attori soccombenti e del resistente per metà ciascuno
[...]
(avendo i primi dato origine ad una causa infondata che ha coinvolto il resistente e il secondo avendo proceduto alla chiamata degli altri componenti pur non essendovi alcuna comunanza di petitum).
Esse vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. nei valori medi per le prime due fasi e minimi per le restanti in ragione dell'attività svolta.
Le spese, invece, sostenute dalle possono essere poste a carico del Controparte_7
per metà, essendo infondate le difese da questi svolte in merito all'operatività della CP_3 polizza, e per metà a carico dei ricorrenti che hanno, comunque, dato causa al giudizio.
Premesso che detto assicurato non ha depositato la documentazione inerente il contratto, in ogni caso la garanzia non sarebbe astrattamente operante dal momento che l'art. 4 delle condizioni contrattuali espressamente esclude la copertura dei rischi non connessi allo svolgimento dell'attività di avvocato da parte del , quale certamente è l'attività di CP_3 arbitro.
Né può ritenersi che trattasi di clausola vessatoria e, quindi, come tale annullabile ed inefficace attenendo essa alla delimitazione dell'oggetto del contratto.
Esse vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. nei valori medi per le prime due fasi e minimi per le restanti in ragione dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata da , in proprio ed in Parte_1 qualità di capogruppo dell'ATP (Associazione Temporanea Professionisti) Controparte_8
, e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda formulata dai ricorrenti;
- rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti delle CP_3 Controparte_4
;
[...]
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere le spese del giudizio in favore del resistente che liquida in € 9.142,00 oltre RFS ed accessori di legge se Parte_8 dovuti;
-liquida le spese sostenute dai terzi e in € 9.142,00 ciascuno ,oltre Controparte_2 CP_3
RFS ed accessori di legge se dovuti, che pone a carico dei ricorrenti in solido per metà e del resistente per l'altra metà;
pag. 13/14 - liquida le spese sostenute da in € 9.142,00 ,oltre RFS ed accessori Controparte_7 di legge se dovuti, che pone a carico dei ricorrenti in solido per metà e del per l'altra CP_3 metà.
Manda alla cancelleria per i propri adempimenti.
Così deciso in Bari il 15.12.2025
Il giudice
TI NO
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