Decreto cautelare 27 novembre 2024
Ordinanza cautelare 23 dicembre 2024
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00311/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01095/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1095 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lina Pedemonte e Gian Luca Menti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola Pessagno e Caterina Chiesa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:
- del provvedimento del Comune di n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “ rigetto delle istanze di rinnovo e subingresso nella concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors in v-OMISSIS-e ordine di rimozione del dehors ”;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, e per quanto occorrer possa:
- in parte qua del Regolamento comunale in materia di commercio e polizia annonaria (Delib. C.c. -OMISSIS-e s.m.i.) e del provvedimento Comune di Genova prot. n. -OMISSIS- mai notificato all’odierno ricorrente né altrimenti conosciuto;
B) per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati in data 23.12.2025 per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
- del Comune di Genova in data 4.11.2025, notificato in pari data, recante " Rigetto dell’istanza n. -OMISSIS- avente ad oggetto il rinnovo con modifica della Concessione n. -OMISSIS- di occupazione suolo pubblico con dehors a servizio del Pubblico Esercizio sito in -OMISSIS- ", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto occorrer possa, il preavviso di rigetto prot. n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2026 il dott. AR GN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) Con il ricorso introduttivo è stato impugnato il provvedimento comunale del 31/10/2024 di rigetto dell’istanza del 2018 di rinnovo della concessione per la occupazione del suolo pubblico con dehor n. -OMISSIS- situato in -OMISSIS-, nonché dell’istanza di subentro nella stessa proposta dal ricorrente nel 2020.
2) Il ricorrente è titolare di un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande che si compone di un locale coperto e del citato dehor situato sulla suddetta area pubblica in fregio al -OMISSIS-, assegnata in uso con concessione n. -OMISSIS- al precedente titolare il quale, approssimandosi la sua scadenza decennale, ne ha chiesto il rinnovo e, nelle more del relativo procedimento, ha ceduto l’azienda all’odierno ricorrente.
3) Il Comune, con un primo preavviso di rigetto del 3.4.2024, ha invitato il ricorrente a presentare un progetto di adeguamento del dehor alle prescrizioni della Conferenza dei servizi del 27.11.2011 e, con un secondo preavviso di rigetto del 16.9.2024, ha concesso un nuovo termine per presentare il citato progetto di adeguamento.
Il ricorrente in data 9.10.2024 ha presentato osservazioni ed un progetto modificato e in data 28.10.2024 ha previsto l’integrale sostituzione del dehor attuale.
4) Il Comune, tuttavia, con provvedimento n. -OMISSIS-, senza esaminare ha nuova documentazione progettuale inviata dal ricorrente, ha ritenuto che il manufatto fosse difforme rispetto al progetto approvato il 10.3.2006 e non avesse ottemperato alle prescrizioni di cui alla Conferenza dei servizi del 27.11.2011, talché ha respinto l’istanza di rinnovo e subentro nella concessione e ha ingiunto la rimozione del dehor nel termine di 30 giorni.
5) Il ricorrente ha proposto il ricorso introduttivo impugnando:
- con i primi quattro motivi il provvedimento di diniego del 31.10.2024;
- con il (subordinato) quinto motivo l’art. 83 comma 14, del Regolamento comunale in materia di commercio (Delib. C.C. -OMISSIS-e s.m.i.) ove imponesse l’acquisizione del nulla osta condominiale.
6) Si è costituito in giudizio il Comune che ha chiesto il rigetto del ricorso.
In esito alla camera di consiglio del 20.12.2024 è stata pronunciata l’ordinanza n. -OMISSIS- con la quale è stato disposto l’accoglimento in forma propulsiva dell’istanza cautelare con la seguente motivazione “… il ricorso appare fondato, con particolare riguardo al III motivo di ricorso, atteso che il Comune:
- con il primo preavviso di rigetto del 3.4.2024 ha invitato il ricorrente a presentare un progetto di adeguamento del dehor alle prescrizioni della Conferenza dei servizi;
- con il secondo preavviso di rigetto del 16.9.2024 ha richiamato integralmente il contenuto del primo preavviso e ha concesso un nuovo termine per presentare il citato progetto di adeguamento;
- pertanto il Comune, da un lato, ha invitato il ricorrente a presentare il progetto di adeguamento alle prescrizioni della Conferenza dei servizi ma, dall’altro, ha omesso di esaminare quello che il ricorrente ha trasmesso in data 28.11.2024 [recte: 28.10.2024, quindi posteriormente al decorso del termine non perentorio di 10 gg di cui all’art. 10-bis L. n. 241/90, ma entro un termine ragionevole e, comunque, prima dell’adozione dell’atto gravato; […] Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’ordinanza cautelare propulsiva, si dispone che il Comune si determini nuovamente sulle istanze del ricorrente di rinnovo della concessione e di subingresso, previa valutazione del progetto di adeguamento del dehor presentato in data 28.11.2024 (con possibilità di richiesta di integrazioni o modifiche del progetto ritenute necessarie dal Comune) ”.
7) In ottemperanza alla citata ordinanza cautelare il Comune ha valutato il progetto di adeguamento del dehor presentato dal ricorrente.
Con nota ex art. 10 bis L. n. 241/90 23.5.2025 ha comunicato i seguenti elementi ostativi: “ … la nuova struttura dovrà essere posizionata in modo da garantire il transito dei mezzi di soccorso; il dehors dovrà garantire l’ispezione del tombino posto in prossimità del condominio di -OMISSIS-; dovranno essere prodotti i nulla-osta di cui all’art. 83, co. 14 del Regolamento Comunale in materia di Commercio e di Polizia Annonaria, approvato con D.C.C. n. -OMISSIS- e s.m.i., necessari ove l’occupazione suolo con dehors si estenda oltre la proiezione ortogonale delle vetrine dell’esercizio richiedente; gli elaborati grafici attualmente allegati non consentono di valutare la conformità del progetto in relazione all’accesso da parte di persone diversamente abili, ai sensi del D.M. n. 236 del 14.06.1989 e s.m.i.. Il progetto dovrà pertanto farsi carico di risolvere i suddetti aspetti; in conformità agli esiti della Conferenza dei Servizi del 13.03.2024, comunicati con nota prot. -OMISSIS-, la struttura del dehors dovrà essere uniformata alla tipologia e alle caratteristiche dei dehors presenti nel contesto urbano, prevedendo in particolare una copertura orizzontale, con pendenza minima per consentire il deflusso dell’acqua piovana, non a falda e non in colore écru ”.
8) Il ricorrente in data 8.5.2025 ha presentato deduzioni procedimentali con cui ha replicato ai menzionati profili ostativi osservando che: la posizione dei dehors di altre attività commerciali non consente lo spostamento del dehor del ricorrente al fine del più agevole passaggio dei mezzi di soccorso; il -OMISSIS- ha deliberato di non opporsi alla permanenza del dehor nel sito attuale; non sussiste la presunta interferenza con il tombino indicato dal Comune, stante il pavimento flottante previsto dal nuovo progetto; il progetto modificato prevede la sostituzione integrale del manufatto esistente con dimensioni inferiori a quello attuale e con accesso per i disabili.
9) Nel frattempo, come si è accennato, il -OMISSIS-, convocata l’apposita assemblea straordinaria, con delibera 15/7/2025, ha deliberato che “ L'Assemblea dichiara a maggioranza di non avere titolo a deliberare su una porzione di suolo pubblico, come già aveva dichiarato nell'Assemblea del 6 maggio 2024. -OMISSIS- (delegata -OMISSIS- snc) dicono di NO alla richiesta di nulla osta per occupare con un dehor lo spazio antistante il portone di ingresso del-OMISSIS- ” (in allegato alla relazione tecnica arch. -OMISSIS-, doc. 21 del Comune).
10) Il Comune, con nota del 25.8.2025, ha dato atto che le integrazioni e modifiche presentate “ appaiono idonee al superamento dei motivi ostativi comunicati dalla scrivente Amministrazione ” richiedendo richiesto di presentare una nuova istanza in via telematica, che il ricorrente ha ripresentato in data 15.9.2025.
11) Senonché Comune, dopo la suddetta apertura nei confronti del nuovo progetto, ha inviato un nuovo preavviso di rigetto in data 23.9.2025 rilevando che:
- non risultano pagate le marche da bollo né integralmente assolti i diritti di istruttoria previsti per la pratica in oggetto; ai sensi del Regolamento comunale per l’applicazione del Canone patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria, approvato con D.C.C. n. 39 del 29.04.2021 ss.mm.ii., e in particolare dell’art. 22 co. III, non potrà essere rilasciato il titolo concessorio, nemmeno a titolo di subentro, in caso di morosità fino alla completa estinzione del debito, e nella fattispecie si ravvisa il mancato pagamento delle annualità pregresse;
- ai sensi dell’art. 83, co. 14 del Regolamento comunale in materia di Commercio e di Polizia Annonaria, approvato con D.C.C. n. -OMISSIS- e s.m.i., vanno prodotti i nulla-osta necessari ove l’occupazione suolo con dehors si estenda oltre la proiezione ortogonale delle vetrine dell’esercizio richiedente; in proposito, tale requisito non può considerarsi soddisfatto tramite la produzione del verbale dell’assemblea straordinaria del 15.07.2025 tenuta dal -OMISSIS-, in considerazione del fatto che, rispetto alla richiesta di nulla osta alla presenza del dehors nanti il -OMISSIS- messa all’ordine del giorno, il Condominio si è limitato a votare a maggioranza “di non avere titolo a deliberare su una porzione di suolo pubblico” ed alcuni condomini hanno espressamente negato il nulla-osta all’occupazione con un dehors dello spazio antistante il portone di ingresso del caseggiato ”.
12) Il ricorrente, con ulteriore memoria procedimentale del 3.10.2025, ha replicato anche a tale preavviso di rigetto precisando:
- che procedimento in corso non riguarda la concessione di una nuova occupazione di suolo pubblico, ma le domande di rinnovo del 2018 e di subingresso del 2020 della concessione n. -OMISSIS- rilasciata nell’anno 2012, respinta dal Comune con provvedimento del 31.10.2024 cautelarmente sospeso dal T.A.R. Liguria con ordinanza propulsiva n. -OMISSIS-che ha ordinato al Comune di ripronunciarsi, talché le modifiche progettuali presentate dalla ricorrente – e positivamente delibate con nota comunale del 25.8.2025 - riguardano la suddetta pratica originaria e non richiedono l’inoltro di una nuova domanda;
- che le imposte e i diritti di istruttoria risultano già pagati ma, se dovessero risultare poste non pagate (attualmente non precisate), il ricorrente se ne farà carico;
- che il canone è stato pagato in data 1.10.25;
- l’art. 83, comma 14, del Regolamento sul commercio di cui alla DCC n. -OMISSIS-non può essere invocato come motivo ostativo perché è stato cautelarmente sospeso con la citata ordinanza di questo T.A.R. n. -OMISSIS-e, comunque, riguarda solo le nuove istanze e non quelle riferite a rinnovi di concessioni rilasciate prima del 2010, come la concessione in parola;
- in ogni caso il nuovo progetto prevede un dehor di dimensioni ridotte che non comporta più l’occupazione dell’area prospiciente l’ingresso del -OMISSIS-, come si evince dalla planimetria allegata e, comunque, il Condominio ha reso il nulla osta.
13) Senonché il Comune, non nota del 4.11.2025, ha respinto l’istanza del ricorrente (che come detto re-inoltrata anche per via informatica in data 15.9.2025) in quanto:
- permarrebbe una non meglio precisata morosità del ricorrente per canoni non pagati e il versamento di euro 938,25 per il canone COSAP 2025 non ha estinto tale debito, talché secondo il Regolamento sui canoni concessori la concessione non può essere rilasciata “ fino alla completa estinzione del debito ”;
- non sarebbe stato presentato il necessario “nulla osta condominiale” ai sensi dell’art. 83, comma 14 del Regolamento comunale sul commercio, applicabile al caso in questione sulla base del principio del tempus regit actum .
14) Il ricorrente ha impugnato tale diniego con motivi aggiunti, muniti di istanza cautelare.
Alla camera di consiglio del 23.1.2026 la parti hanno chiesto il rinvio al merito, che era già stato fissato per il 6.2.2026 con la citata ordinanza n. -OMISSIS-, rinunciando ai termini a difesa.
All’udienza del 6.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
13) Il RICORSO INTRODUTTIVO è divenuto improcedibile.
Come si è detto, con tale ricorso sono stati dedotti 5 motivi: con i primi 4 è stato censurato il provvedimento di diniego del 31.10.2024 e con il quinto (subordinato) motivo il Regolamento comunale sul commercio nell’ipotesi in cui l’art. 83, comma 14, fosse interpretabile nel senso di imporre l’acquisizione del nulla osta condominiale.
Ebbene i primi 4 motivi sono divenuti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse in quanto sono riferito ad un provvedimento di diniego originario del 31.10.24 che è stato superato da quello del 4.11.2025 adottato in seguito al riesercizio del potere da parte del Comune che, in ottemperanza alla citata ordinanza propulsiva, ha effettuato una nuova istruttoria, ha acquisito il nulla osta del Condominio in data 15.7.2025 ed ha adottato il citato nuovo provvedimento conclusivo di rigetto del 4.11.2025 che è fondato su presupposti di fatto e su profili motivazionali diversi da quelli del provvedimento del 31.10.14 impugnato con il ricorso introduttivo.
Anche il subordinato quinto motivo del ricorso introduttivo, relativo all’illegittimità dell’art. 83, comma 14, del Regolamento comunale sul commercio, è improcedibile perché, come si preciserà in seguito, nel caso in esame tale nulla osta condominiale è stato regolarmente acquisito.
15) I motivi aggiunti sono fondati nel senso di seguito precisato.
16) Con il PRIMO MOTIVO aggiunto è stata dedotta la violazione del giudicato cautelare (ordinanza n. -OMISSIS-), lo sviamento, il travisamento dei fatti e la manifesta illogicità perché l’atto impugnato:
- ha ritenuto necessaria l’acquisizione del nulla osta del -OMISSIS- postulando l’applicabilità dell’art. 83, comma 14, del Regolamento comunale sul commercio che, invece, sarebbe stato cautelarmente sospeso dalla citata ordinanza;
- ha erroneamente ritenuto inesistente il nulla osta condominiale, elevando il parere contrario espresso dalla minoranza in sede di deliberazione condominiale ad elemento ostativo.
La censura è fondata nella parte di seguito precisata.
Il ricorrente ha chiesto il nulla osta al Condominio in questione il quale, all’assemblea del 15.7.2025, ha deliberato che “ L'Assemblea dichiara a maggioranza di non avere titolo a deliberare su una porzione di suolo pubblico, come già aveva dichiarato nell'Assemblea del 6 maggio 2024. -OMISSIS- (delegata -OMISSIS- snc) dicono di NO alla richiesta di nulla osta per occupare con un dehor lo spazio antistante il portone di ingresso del-OMISSIS-”.
Tale deliberazione, valida ed efficace in quanto assunta con la maggioranza legale e non impugnata, costituisce il nulla osta del Condominio richiesto dall’art. 83, comma 14, del Regolamento comunale sul commercio in quanto l’Assemblea condominiale ha inequivocabilmente dichiarato di non avere motivi per opporsi al nuovo progetto di dehor del ricorrente.
A nulla rileva, infatti, che la deliberazione non contenga la formulazione sacramentale “nulla osta”, atteso che il significato di tale atto si evince chiaramente e depone nel senso che il Condominio non si oppone alla realizzazione della struttura in questione.
Inoltre la circostanza per cui vi sia stata una minoranza dissenziente non può certamente sovvertire la portata della delibera condominiale che è stata assunta secondo la maggioranza prevista dalla legge e non è stata impugnata.
Pertanto il motivo è fondato sotto i dedotti profili del travisamento dei fatti e della manifesta illogicità in quanto il nulla osta è stato correttamente reso da parte del Condominio.
La censura, invece, risulta improcedibile per difetto di interesse nella parte in cui ha dedotto la violazione del giudicato cautelare, atteso che l’esistenza del nulla osta rende irrilevante questionare sull’efficacia sospesa o non della norma regolamentare comunale.
17) Per ragioni di logica processuale l’esame deve procedere con riguardo al QUARTO MOTIVO aggiunto con cui è stata contestata la morosità del ricorrente o, comunque, la mancata allegazione di tale profilo.
Il motivo è fondato.
Con il preavviso di rigetto del 23.9.2025 il Comune ha comunicato al ricorrente che “ non risultano pagate le marche da bollo né integralmente assolti i diritti di istruttoria previsti per la pratica in oggetto ”, senza precisare quali impose e diritti istruttori non sarebbero stati pagati, né quantificare tali eventuali importi.
Il ricorrente, come precisato con la memoria procedimentale, ha pagato il canone concessorio di 998 euro ma ha dichiarato di non avere contezza di marche da bollo o di diritti istruttorio non pagati, rendendosi comunque disponibile a pagarli immediatamente ove ne fosse dimostrato l’omesso versamento.
Il Comune, tuttavia, con l’atto impugnato si è limitato a rilevare apoditticamente una situazione di morosità del ricorrente, senza tuttavia indicare quali imposte o altre tipologie di pagamenti non sarebbero stati versati, con conseguente illegittimità del provvedimento di rigetto per difetto di istruttoria e di motivazione (ferma restando, comunque, la debenza da parte del ricorrente delle somme eventualmente dovute a titolo fiscale o istruttorio previa dimostrazione e quantificazione da parte del Comune).
18) Con il SECONDO e il TERZO MOTIVO aggiunto è stata dedotta:
a) la violazione dell’art. 21-nonies nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca tra il provvedimento favorevole del 25.8.2025 e quello impugnato del 4.11.2025;
b) la violazione del principio del tempus regit actum .
18.1) La censura sub a) è fondata.
Il Comune, in seguito alla presentazione delle modifiche progettuali da parte del ricorrente, con nota del 25.8.2025 ha dato atto che esse “ appaiono idonee al superamento dei motivi ostativi comunicati dalla scrivente Amministrazione ”.
Senonché, l’impugnato provvedimento del 4.11.2025, in diametrale contrasto con le conclusioni rassegnate con la precedente nota del 25.8.2025, ha rigettato l’istanza del ricorrente senza fornire alcuna motivazione del revirement, con conseguente sussistenza del vizio della contraddittorietà estrinseca e, comunque, senza previamente ritirare la nota precedente e in assenza dei presupposti di cui all’art. 21-nonies della L. n. 241/90, non avendo dato conto né dell’illegittimità dell’atto precedente, né della sussistenza dell’interesse pubblico al suo ritiro.
18.2) La censura sub b) è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Secondo il ricorrente il Regolamento comunale che impone di acquisire il nulla osta del Condominio non si applicherebbe alla vicenda in questione perché riguarda una concessione che è stata rilasciata anteriormente all’entrata in vigore di tale fonte regolamentare.
Senonché dal momento che, per le ragioni esposte nei punti precedenti, il nulla osta rilasciato dal -OMISSIS- è valido ed efficace ed è idoneo a consentire il rilascio della concessione di suolo pubblico richiesta, il ricorrente non ha più interesse all’accoglimento della censura in esame.
19) Con il QUINTO MOTIVO aggiunto è stata dedotta, in via subordinata, la violazione dell’art. 83, comma 14, del Regolamento comunale sul commercio nella parte in cui ha imposto l’acquisizione del nulla osta del Condominio.
Anche tale censura è improcedibile perché l’esistenza del citato nulla osta condominiale idoneo a consentire il rilascio della concessione di suolo pubblico richiesta, priva il ricorrente dell’interesse all’accoglimento della censura.
20) Conclusivamente:
- il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- i motivi aggiunti devono essere accolti, con conseguente annullamento dei provvedimenti con essi impugnati.
21) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti di cui in epigrafe:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse;
- accoglie i motivi aggiunti, con conseguente annullamento dei provvedimenti con essi impugnati;
- condanna il Comune di Genova al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che si liquidano nella somma di euro 2.000, con maggiorazione per spese generali (15%), Cassa avvocati e IVA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI SO, Presidente
AR GN, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR GN | GI SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.