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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/12/2025, n. 5761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5761 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12280/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica nella persona del dott. Luca Perilli ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento promosso con rito semplificato ex art. 20 D.lgs 150/2011, come modificato dall'articolo 15 comma 3 del d. lgs. 10.10.2022 n. 149, e ex artt. 281 decies e ss. del codice di procedura civile, da
(C.F. ) nata in Albania a [...] in data [...] titolare Parte_1 C.F._1 di passaporto biometrico n. domiciliata in Piazza Giuseppe Garibaldi n. 15, Sesto ed Numero_1
Uniti (CR), rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall' Avv. Anila
LI del Foro di Cremona (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo CodiceFiscale_2 studio in Cremona, Via Antico Rodano n. 24;
-parte ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex lege dall' Controparte_1
Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliata in Brescia, in via Santa Caterina n. 6;
- parte resistente
Oggetto: accertamento del diritto del ricorrente al rilascio di carta di permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, valutate le circostanze di fatto e gli elementi di diritto sopra analizzati, accogliere il presente ricorso per le causali tutte di cui in narrativa e, per l'effetto, annullare il decreto di rigetto prot. 0040219 Div.Imm.
[...]
.n.376 dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia emesso CP_2 dal Questore della Provincia di Cremona in data 13.08.2024 e notificato in data 21.08.2024 e per
l'effetto riconoscere il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari;
Con vittoria di spese di lite e compensi professionali con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Conclusioni di parte resistente: “Respingere il ricorso avversario. Con vittoria di spese”.
IN FATTO
1. Con il ricorso introduttivo depositato l'11.11.2024, la ricorrente, cittadina albanese, ha impugnato il provvedimento di data 13.08.2024 e notificato in data 21.08.2024 (doc. 1), prot.
0040219 Div.Imm. Cat. A.12/2024/aa.n.376, con cui il Questore della Provincia di Cremona ha rigettato la sua istanza di permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Con il ricorso, la ricorrente ha dedotto quanto segue:
o di essere giunta in Italia in data 15.09.2023, munito di passaporto, attraverso la frontiera di Orio al Serio - Bergamo, unitamente al marito al fine di Parte_2 ricongiungersi al figlio presente sul territorio italiano; Persona_1
o che “il figlio maggiore, è nato il [...] in [...] ed è titolare Persona_1 di permesso di soggiorno lungo periodo nr. , invece il figlio minore Numero_1 [...]
è nato il [...] in [...] e attualmente in fase di regolarizzazione Per_2 avanti il Tribunale per i Minorenni di Brescia con il ricorso ex. Artt. 31 DLGS.286/98 volto all'ottenimento del permesso di soggiorno assistenza minori, pratica pendente al n. R.G.1297/2024, che coinvolge inoltre la moglie e figlio minore, anch'essi presenti sul territorio italiano”.
o La ricorrente ha chiesto tramite kit postale il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30, comma 1 del TUI per ricongiungimento con il figlio maggiore Persona_1
o Il giorno 28.05.2024, all'appuntamento fissato per il fotosegnalamento, al ricorrente è stata consegnata dalla Questura richiesta, ai sensi dell'art.
7-10 bis L. 241/90 (doc. 2), la seguente richiesta di integrazione documentale: “a) Ultima dichiarazione dei redditi
2024 del figlio;
b) Contratto di locazione o di comodato registrati o atto di Per_1 proprietà dell'immobile; c) Certificato di nascita del figlio, certificato attestante assenza di altri figli in Albania;
”.
o La ricorrente, il 27.06.2024 ha prodotto la documentazione (come da timbro della
Questura sub doc. 2) ma al ricorrente è stato “contestato, solo verbalmente, la necessità di provare e dimostrare la presenza del secondo figlio sul territorio italiano,
[...]
. Per_2
o Nei primi “giorni del mese di luglio del 2024, la ricorrente si ripresentava presso l'ufficio immigrazione, unitamente ad entrambi i figli, e il figlio e Persona_3 “dichiarava per iscritto avanti all'ufficio Immigrazione la sua presenza sul territorio italiano ed inoltre esibiva la dichiarazione di presenza formalizzata regolarmente”. La
Questura non ha però considerato “sufficiente la mera comparizione del figlio
[...]
nè della sua dichiarazione di presenza, neppure dell'autodichiarazione scritta Per_2 avanti l'Ufficio Immigrazione”, perché, come gli fu detto verbalmente: “questa non è una prova, il figlio può aver raggiunto l'Italia solo a tal proposito per poi fare rientro in Albania”.
o Il 16.07.2024, la difesa ha prodotto mezzo PEC alla Questura di Cremona la prova
“della presenza degli unici due figli del ricorrente, e sul territorio Per_1 Persona_2
Italiano, doc. 5” con la “dichiarazione di ospitalità e copia del ricorso art. 31 pendente avanti al Tribunale per i minorenni di Brescia, che vedeva quale Persona_2 ricorrente”.
o La Questura non ha mai riscontrato la produzione documentale e ha invece emesso il contestato provvedimento di rigetto.
2. Tanto premesso la ricorrente ha contestato il provvedimento di diniego emesso dall'Amministrazione e affermato il suo diritto al ricongiungimento familiare per le seguenti ragioni:
- perché ella ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla Questura e ha dimostrato di non avere figli in Albania e che i due figli vivono in Italia;
- perché la Questura, pur fondando il rigetto anche sulla mancata prova della “vivenza a carico dei figli” non ha chiesto alla ricorrente di documentare tale requisito che ella intende provare in sede di ricorso giurisdizionale;
al riguardo la ricorrente ha allegato che “il figlio Per_1 sin dal suo arrivo in Italia ha inviato periodicamente rimesse di denaro ai genitori che vivevano al limite dell'indigenza” (pag. 7 del ricorso);
- perché la legge italiana, in attuazione dei principi costituzionali e internazionali sull'unità familiare, consente il ricongiungimento familiare del genitore di età inferiore a 65 anni con il figlio di cui sia a carico.
La ricorrente ha quindi rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe, domandando in via incidentale la sospensione dell'efficacia esecutiva del diniego.
3. Con decreto del 15.10.2024, il giudice ha sospeso, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego e con provvedimento del 24.02.2025 ha delegato un giudice onorario per l'istruttoria.
4. Con comparsa depositata il 24 febbraio 2025 si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello
Stato per il che ha innanzitutto rimarcato che il giudizio è volto Controparte_1 all'accertamento di un diritto soggettivo e non la legittimità del diniego amministrativo;
nel merito ha richiamato la relazione dell'Amministrazione allegata alla comparsa di costituzione.
In questa relazione, datata 20.02.2025, la Questura di Cremona, dopo avere ricordato che l'art. 29, lett d, T.U.I. consente il ricongiungimento familiare allo straniero con genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”, ha eccepito che questa norma “non può trovare applicazione (…) atteso che la ricorrente annoverava nel certificato di famiglia esibito, un secondogenito, senza rappresentare contestualmente, gravi motivi di salute dello stesso che avrebbero impedito un adeguato sostentamento del ricorrente”; la Questura ha poi rilevato che
“nel caso in esame, non è stata dimostrata la convivenza dell'ascendente con lo straniero con cui si intende ricongiungersi, condizione necessaria per il rilascio del titolo autorizzatorio”.
5. All'udienza del 25 marzo 2025, il giudice delegato ha assunto l'interrogatorio libero della ricorrente e la testimonianza del figlio Persona_2
6. Il giudice onorario ha quindi rimesso gli atti al sottoscritto giudice assegnatario del procedimento che ha fossato udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal termine ex art. 127 ter cpc. al 11 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7 . La domanda della ricorrente di riconoscimento del diritto a un permesso di soggiorno per motivi familiari non può trovare accoglimento.
Con il provvedimento impugnato, la Questura ha respinto la domanda del ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari per due ragioni: perché la ricorrente non ha prodotto, nonostante espresso invito ad integrare la documentazione, l' “attestazione di assenza di altri figli in
Albania” e perché “non è stata dimostrata la vivenza dell'ascendente con lo straniero al quale intende ricongiungersi”.
L'art. 29 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. (T.U.I.) all'art. 29 comma 1 lettera d stabilisce che “Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: (…) d). genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”.
La ricorrente è entrato in Italia con visto turistico della validità di 90 giorni insieme al marito. Ella intende ricongiungersi con il figlio maggiore titolare di permesso di soggiorno lungo periodo Per_1 nr. . P.IVA_1
Pers La ricorrente ha dimostrato la presenza in Italia del secondo figlio con la produzione alla
Questura (doc. 5) del ricorso ex art. 31 TUI presentato da questi al Tribunale per i Minorenni al fine Pers di ottenere un permesso di soggiorno nell'interesse del figlio minore. Questo figlio, è poi anche comparso in udienza davanti al giudice delegato il 25 marzo 2025, per rendere una testimonianza.
Tuttavia, la presenza in Italia di tale figlio è precaria. La ricorrente non ha dimostrato che questi abbia un titolo di soggiorno né che abbia ottenuto il permesso di soggiorno nell'interesse del figlio minore. Al giudice ha dichiarato di lavorare “saltuariamente”. In assenza di un titolo di soggiorno, egli è inevitabilmente destinato al rimpatrio in Albania.
Pur volendo prescindere dalla precarietà di tale presenza, la ricorrente non ha comunque dimostrato il secondo requisito ossia quello della “vivenza a carico”.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (Sezione Lavoro, 10.09.2021 n. 24488) il requisito della vivenza a carico presuppone la prova che il cittadino straniero “non sia in grado di provvedere alle necessità essenziali nel Paese di origine” e “risulti che il necessario sostegno materiale sia effettivamente fornito dal figlio soggiornante sul territorio italiano”.
Orbene, la ricorrente ha omesso di descrivere la sua situazione in Albania, dove abbia vissuto fino all'età di 60 anni, se abbia proprietà, come si sia mantenuta, con quali risorse abbia cresciuto i figli, se abbia risparmi, per quali motivi, alla soglia dei 60 anni, sarebbe entrato in una situazione di Pers
“indigenza”; né ha spiegato come si sia mantenuto, fino alla partenza per l'Italia, il figlio minore e la sua famiglia.
Ella ha solo affermato che il marito attende di ricevere una pensione dallo Stato albanese ma non ha chiarito come abbia maturato il diritto alla pensione.
La ricorrente non ha dunque dimostrato di non essere in grado di provvedere alle sue necessità essenziali in Albania.
Ella non ha neppure provato che il figlio maggiore le abbia effettivamente fornito un sostegno materiale. Nel ricorso la ricorrente ha affermato (pag. 7) che “si intende dimostrare con il presente ricorso” che “il figlio (..) “sin dal suo arrivo in Italia ha inviato periodicamente rimesse di Per_1 denaro ai genitori che vivevano al limite dell'indigenza” ma tale prova è del tutto mancata.
In assenza del requisito della vivenza a carico la domanda di riconoscimento di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare va dunque respinta.
Quanto alle spese di lite, esse debbono essere compensate, perché l'istruttoria si è concentrata sul Pers tema della presenza in Italia del figlio e della sua precarietà ed ha lasciato invece sullo sfondo il tema della vivenza a carico che è stato approfondito solo nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite.
20 dicembre 2025
Il giudice Dott. Luca Perilli
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica nella persona del dott. Luca Perilli ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento promosso con rito semplificato ex art. 20 D.lgs 150/2011, come modificato dall'articolo 15 comma 3 del d. lgs. 10.10.2022 n. 149, e ex artt. 281 decies e ss. del codice di procedura civile, da
(C.F. ) nata in Albania a [...] in data [...] titolare Parte_1 C.F._1 di passaporto biometrico n. domiciliata in Piazza Giuseppe Garibaldi n. 15, Sesto ed Numero_1
Uniti (CR), rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall' Avv. Anila
LI del Foro di Cremona (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo CodiceFiscale_2 studio in Cremona, Via Antico Rodano n. 24;
-parte ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex lege dall' Controparte_1
Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliata in Brescia, in via Santa Caterina n. 6;
- parte resistente
Oggetto: accertamento del diritto del ricorrente al rilascio di carta di permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, valutate le circostanze di fatto e gli elementi di diritto sopra analizzati, accogliere il presente ricorso per le causali tutte di cui in narrativa e, per l'effetto, annullare il decreto di rigetto prot. 0040219 Div.Imm.
[...]
.n.376 dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia emesso CP_2 dal Questore della Provincia di Cremona in data 13.08.2024 e notificato in data 21.08.2024 e per
l'effetto riconoscere il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari;
Con vittoria di spese di lite e compensi professionali con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Conclusioni di parte resistente: “Respingere il ricorso avversario. Con vittoria di spese”.
IN FATTO
1. Con il ricorso introduttivo depositato l'11.11.2024, la ricorrente, cittadina albanese, ha impugnato il provvedimento di data 13.08.2024 e notificato in data 21.08.2024 (doc. 1), prot.
0040219 Div.Imm. Cat. A.12/2024/aa.n.376, con cui il Questore della Provincia di Cremona ha rigettato la sua istanza di permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Con il ricorso, la ricorrente ha dedotto quanto segue:
o di essere giunta in Italia in data 15.09.2023, munito di passaporto, attraverso la frontiera di Orio al Serio - Bergamo, unitamente al marito al fine di Parte_2 ricongiungersi al figlio presente sul territorio italiano; Persona_1
o che “il figlio maggiore, è nato il [...] in [...] ed è titolare Persona_1 di permesso di soggiorno lungo periodo nr. , invece il figlio minore Numero_1 [...]
è nato il [...] in [...] e attualmente in fase di regolarizzazione Per_2 avanti il Tribunale per i Minorenni di Brescia con il ricorso ex. Artt. 31 DLGS.286/98 volto all'ottenimento del permesso di soggiorno assistenza minori, pratica pendente al n. R.G.1297/2024, che coinvolge inoltre la moglie e figlio minore, anch'essi presenti sul territorio italiano”.
o La ricorrente ha chiesto tramite kit postale il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30, comma 1 del TUI per ricongiungimento con il figlio maggiore Persona_1
o Il giorno 28.05.2024, all'appuntamento fissato per il fotosegnalamento, al ricorrente è stata consegnata dalla Questura richiesta, ai sensi dell'art.
7-10 bis L. 241/90 (doc. 2), la seguente richiesta di integrazione documentale: “a) Ultima dichiarazione dei redditi
2024 del figlio;
b) Contratto di locazione o di comodato registrati o atto di Per_1 proprietà dell'immobile; c) Certificato di nascita del figlio, certificato attestante assenza di altri figli in Albania;
”.
o La ricorrente, il 27.06.2024 ha prodotto la documentazione (come da timbro della
Questura sub doc. 2) ma al ricorrente è stato “contestato, solo verbalmente, la necessità di provare e dimostrare la presenza del secondo figlio sul territorio italiano,
[...]
. Per_2
o Nei primi “giorni del mese di luglio del 2024, la ricorrente si ripresentava presso l'ufficio immigrazione, unitamente ad entrambi i figli, e il figlio e Persona_3 “dichiarava per iscritto avanti all'ufficio Immigrazione la sua presenza sul territorio italiano ed inoltre esibiva la dichiarazione di presenza formalizzata regolarmente”. La
Questura non ha però considerato “sufficiente la mera comparizione del figlio
[...]
nè della sua dichiarazione di presenza, neppure dell'autodichiarazione scritta Per_2 avanti l'Ufficio Immigrazione”, perché, come gli fu detto verbalmente: “questa non è una prova, il figlio può aver raggiunto l'Italia solo a tal proposito per poi fare rientro in Albania”.
o Il 16.07.2024, la difesa ha prodotto mezzo PEC alla Questura di Cremona la prova
“della presenza degli unici due figli del ricorrente, e sul territorio Per_1 Persona_2
Italiano, doc. 5” con la “dichiarazione di ospitalità e copia del ricorso art. 31 pendente avanti al Tribunale per i minorenni di Brescia, che vedeva quale Persona_2 ricorrente”.
o La Questura non ha mai riscontrato la produzione documentale e ha invece emesso il contestato provvedimento di rigetto.
2. Tanto premesso la ricorrente ha contestato il provvedimento di diniego emesso dall'Amministrazione e affermato il suo diritto al ricongiungimento familiare per le seguenti ragioni:
- perché ella ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla Questura e ha dimostrato di non avere figli in Albania e che i due figli vivono in Italia;
- perché la Questura, pur fondando il rigetto anche sulla mancata prova della “vivenza a carico dei figli” non ha chiesto alla ricorrente di documentare tale requisito che ella intende provare in sede di ricorso giurisdizionale;
al riguardo la ricorrente ha allegato che “il figlio Per_1 sin dal suo arrivo in Italia ha inviato periodicamente rimesse di denaro ai genitori che vivevano al limite dell'indigenza” (pag. 7 del ricorso);
- perché la legge italiana, in attuazione dei principi costituzionali e internazionali sull'unità familiare, consente il ricongiungimento familiare del genitore di età inferiore a 65 anni con il figlio di cui sia a carico.
La ricorrente ha quindi rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe, domandando in via incidentale la sospensione dell'efficacia esecutiva del diniego.
3. Con decreto del 15.10.2024, il giudice ha sospeso, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego e con provvedimento del 24.02.2025 ha delegato un giudice onorario per l'istruttoria.
4. Con comparsa depositata il 24 febbraio 2025 si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello
Stato per il che ha innanzitutto rimarcato che il giudizio è volto Controparte_1 all'accertamento di un diritto soggettivo e non la legittimità del diniego amministrativo;
nel merito ha richiamato la relazione dell'Amministrazione allegata alla comparsa di costituzione.
In questa relazione, datata 20.02.2025, la Questura di Cremona, dopo avere ricordato che l'art. 29, lett d, T.U.I. consente il ricongiungimento familiare allo straniero con genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”, ha eccepito che questa norma “non può trovare applicazione (…) atteso che la ricorrente annoverava nel certificato di famiglia esibito, un secondogenito, senza rappresentare contestualmente, gravi motivi di salute dello stesso che avrebbero impedito un adeguato sostentamento del ricorrente”; la Questura ha poi rilevato che
“nel caso in esame, non è stata dimostrata la convivenza dell'ascendente con lo straniero con cui si intende ricongiungersi, condizione necessaria per il rilascio del titolo autorizzatorio”.
5. All'udienza del 25 marzo 2025, il giudice delegato ha assunto l'interrogatorio libero della ricorrente e la testimonianza del figlio Persona_2
6. Il giudice onorario ha quindi rimesso gli atti al sottoscritto giudice assegnatario del procedimento che ha fossato udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal termine ex art. 127 ter cpc. al 11 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7 . La domanda della ricorrente di riconoscimento del diritto a un permesso di soggiorno per motivi familiari non può trovare accoglimento.
Con il provvedimento impugnato, la Questura ha respinto la domanda del ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari per due ragioni: perché la ricorrente non ha prodotto, nonostante espresso invito ad integrare la documentazione, l' “attestazione di assenza di altri figli in
Albania” e perché “non è stata dimostrata la vivenza dell'ascendente con lo straniero al quale intende ricongiungersi”.
L'art. 29 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. (T.U.I.) all'art. 29 comma 1 lettera d stabilisce che “Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: (…) d). genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”.
La ricorrente è entrato in Italia con visto turistico della validità di 90 giorni insieme al marito. Ella intende ricongiungersi con il figlio maggiore titolare di permesso di soggiorno lungo periodo Per_1 nr. . P.IVA_1
Pers La ricorrente ha dimostrato la presenza in Italia del secondo figlio con la produzione alla
Questura (doc. 5) del ricorso ex art. 31 TUI presentato da questi al Tribunale per i Minorenni al fine Pers di ottenere un permesso di soggiorno nell'interesse del figlio minore. Questo figlio, è poi anche comparso in udienza davanti al giudice delegato il 25 marzo 2025, per rendere una testimonianza.
Tuttavia, la presenza in Italia di tale figlio è precaria. La ricorrente non ha dimostrato che questi abbia un titolo di soggiorno né che abbia ottenuto il permesso di soggiorno nell'interesse del figlio minore. Al giudice ha dichiarato di lavorare “saltuariamente”. In assenza di un titolo di soggiorno, egli è inevitabilmente destinato al rimpatrio in Albania.
Pur volendo prescindere dalla precarietà di tale presenza, la ricorrente non ha comunque dimostrato il secondo requisito ossia quello della “vivenza a carico”.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (Sezione Lavoro, 10.09.2021 n. 24488) il requisito della vivenza a carico presuppone la prova che il cittadino straniero “non sia in grado di provvedere alle necessità essenziali nel Paese di origine” e “risulti che il necessario sostegno materiale sia effettivamente fornito dal figlio soggiornante sul territorio italiano”.
Orbene, la ricorrente ha omesso di descrivere la sua situazione in Albania, dove abbia vissuto fino all'età di 60 anni, se abbia proprietà, come si sia mantenuta, con quali risorse abbia cresciuto i figli, se abbia risparmi, per quali motivi, alla soglia dei 60 anni, sarebbe entrato in una situazione di Pers
“indigenza”; né ha spiegato come si sia mantenuto, fino alla partenza per l'Italia, il figlio minore e la sua famiglia.
Ella ha solo affermato che il marito attende di ricevere una pensione dallo Stato albanese ma non ha chiarito come abbia maturato il diritto alla pensione.
La ricorrente non ha dunque dimostrato di non essere in grado di provvedere alle sue necessità essenziali in Albania.
Ella non ha neppure provato che il figlio maggiore le abbia effettivamente fornito un sostegno materiale. Nel ricorso la ricorrente ha affermato (pag. 7) che “si intende dimostrare con il presente ricorso” che “il figlio (..) “sin dal suo arrivo in Italia ha inviato periodicamente rimesse di Per_1 denaro ai genitori che vivevano al limite dell'indigenza” ma tale prova è del tutto mancata.
In assenza del requisito della vivenza a carico la domanda di riconoscimento di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare va dunque respinta.
Quanto alle spese di lite, esse debbono essere compensate, perché l'istruttoria si è concentrata sul Pers tema della presenza in Italia del figlio e della sua precarietà ed ha lasciato invece sullo sfondo il tema della vivenza a carico che è stato approfondito solo nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite.
20 dicembre 2025
Il giudice Dott. Luca Perilli