Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/2002, n. 17638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17638 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
1 7638 / 02 IN NOME DEL ROPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto RIHRCIMENTO SEZIONE TERZA CIVILE DANNI ALLA PERSONA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA R.G.N. 18490/00 Rel. Consigliere Cron. 41489 Dott. Ernesto LUPO Rep. 4709 Dott. Fabio MAZZA - Consigliere Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Ud. 15/10/02 · ConsigliereDott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MI OV, MA BE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G NICOTERA 24, presso lo SPOSATO, che li studio dell'avvocato FRANCESCO difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
UNION INSURANCE SPA (già GEAS ASS SPA), in COMMERCIAL e per contro dell'INA, ora CONSAP Gestione Fondo nome di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentate pro tempore Dott. giulio Gori, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SABOTINO 22, 2002 presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LO SARDO, che 1934 -1- la difende, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
IC ZE SOC IN LCA, MARIGLIANI LUCIANO;
-bl intimati avverso la sentenza n. 3508/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione IV Civile, emessa il 14/10/99 e depositata il 24/11/99 (R.G. 1122/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Francesco SPOSATO;
udito l'Avvocato Giuseppe LO SARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi ed il V, l'accoglimento del III motivo e l'assorbimento del IV. -2- 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato l'11-12 maggio 1987 i coniugi IO IL e NE RT convenivano davanti al Tribunale di Velletri CI GL, la società Firenze Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa e la s.p.a. GEAS Assicurazioni, in nome dell'INA - Gestione autonoma fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni loro derivati dalla morte del figlio IZ, avvenuta in Anzio il 28 marzo 1980, a seguito della collisione del ciclomotore che il IZ guidava con l'autovettura di proprietà del GL, assicurata presso la Firenze Assicurazioni e condotta da AR BE. 5 Il Tribunale adito dichiarava le domande degli attori precluse dal giudicato formatosi nel processo penale contro la BE. La pronunzia کرنا era confermata dalla Corte di appello di Roma, ma era cassata dalla sentenza di questa Corte 20 dicembre 1994 n. 10984. Nel giudizio di rinvio, la Corte di appello di Roma, con la sentenza depositata il 24 novembre 1999: a) escludeva la preclusione da giudicato penale;
b) attribuiva la responsabilità dello scontro ad ambedue i conducenti, al deceduto IZ IL nella misura del 60 % ed alla BE nella misura del 40 %; c) dichiarava dovuto ai due genitori del IL il danno non patrimoniale, liquidato in L.20.000.000 per ciascuno di essi al momento del fatto, somma da rivalutare a L.70.306.000, onde riteneva spettante a ciascun genitore la somma di L.
8.000.000 al momento del fatto e di L.28.122.400 all'attualità; d) riteneva, invece, non sussistente il danno patrimoniale dei genitori da lucro cessante e non 3 4 provati sia i danni al ciclomotore che quelli da spese funerarie;
e) escludeva il danno biologico;
f) riteneva dovuti gli interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno, determinandoli in complessive L.16.200.000; g) dichiarava la OM ON Insurance (già GEAS) "tenuta solidalmente con il GL nei limiti del massimale sulla somma base liquidata per ciascuno (scil.: dei genitori) in L.8.000.000, ed in misura proporzionale a quest'ultima sulla somma di L.16.200.000”. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma IO IL e NE RT hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi, a cui ha resistito con controricorso la OM ON Insurance s.p.a., in nome e per conto dell'INA, ora 5 CONSAP Gestione fondo di garanzia vittime della strada. La società Assicurazioni Firenze in liquidazione coatta amministrativa e CI GL non hanno svolto attività difensiva davanti a questa Corte. I ricorrenti hanno presentato memoria. Motivi della decisione. 1.- Con il primo motivo i ricorrenti deducono "violazione dell'art.360 n.3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 115 stesso codice ed agli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 433 c.c. per non avere il giudice di merito erroneamente riconosciuto, a favore dei genitori del defunto, il danno patrimoniale da lucrum cessans ed avere respinto la richiesta di danni del ciclomotore nonché quella per spese funerarie". Per il primo aspetto, i ricorrenti osservano che la Corte di appello ha valutato soltanto la situazione in atto, e non anche quella futura, in cui è probabile che i genitori del figlio deceduto, data la loro età, avrebbero avuto un aiuto 4 5 nella conduzione dell'azienda agraria di loro proprietà. Per il secondo aspetto, i danni al ciclomotore risultavano dal rapporto dei carabinieri e le spese funerarie conseguono normalmente ad ogni morte, onde gli uni e le altre dovevano essere liquidate equitativamente, anche in assenza di fattura (essendo trascorsi oltre venti anni dalla morte del IL). Il motivo di ricorso è infondato in tutte le censure con esso prospettate. In ordine alla prima censura, la Corte di appello ha motivatamente escluso non solo il bisogno attuale dei genitori del deceduto IZ IL, ma anche "futuri contributi del figlio" nella conduzione 5 dell'azienda agricola, in considerazione del fatto che egli stava frequentando regolarmente un corso di "polivalente metalmeccanico", onde "avrebbe presto intrapreso la propria strada secondo la specializzazione che stava per conseguire". Più in generale, la Corte territoriale ha escluso che “i genitori, proprietari di una discreta azienda, versassero in stato di bisogno" tale da richiedere futuri contributi del figlio. Non sussiste, quindi, il vizio di motivazione denunziato, avendo il giudice del merito valutato in modo espresso ed argomentato anche la situazione patrimoniale futura dei ricorrenti quali genitori della persona deceduta. Per quanto riguarda le altre censure (danni al ciclomotore e spese funerarie), va osservato che l'art. 1226 c.c. prevede la valutazione equitativa del danno da parte del giudice quando il "danno non può essere provato nel suo preciso ammontare". Tale presupposto, e cioè l'impossibilità di prova precisa dell'ammontare del danno al ciclomotore e da spese funerarie, è stato escluso dalla sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che i detti danni potessero essere provati attraverso la produzione delle fatture. La distanza di tempo intercorsa tra il fatto dannoso e la data della sentenza impugnata è ininfluente poiché la prova documentale sulle spese erogate per la riparazione del veicolo e per il funerale poteva essere prodotta all'inizio del giudizio. Non sussiste, pertanto, la denunziata violazione dell'art. 1226 c.c.. 2.- Con il secondo motivo i ricorrenti deducono "violazione dell'art.360 n.3 c.p.c., in relazione agli artt. 2043, 2056, 1226 c.c. ed agli artt.2, 29, 30, 31 della Carta Costituzionale nonché norme Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (art.2), art.6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (L.25.10.77 n.881) con 1}, riferimento all'art. 10 della Carta Costituzionale per non avere riconosciuto il giudice di merito, in via autonoma, il danno biologico da morte, così detto danno esistenziale, a favore dei genitori del defunto". I ricorrenti sostengono che andava loro riconosciuto il danno esistenziale per la morte del figlio, a prescindere dalla assenza di alterazioni psico- fisiche affermata dalla sentenza impugnata (che perciò ha negato la sussistenza di un danno biologico iure proprio) e dalle sofferenze subite (danno morale liquidato a loro favore), richiamando la sentenza di questa Corte 7 giugno 2000 n.7713. Nella memoria difensiva i ricorrenti non insistono sulla tesi della spettanza del danno esistenziale, ma lamentano il mancato risarcimento del danno biologico da morte, come conseguenza della lesione del diritto alla vita. 6 Il motivo di ricorso è inammissibile perché il danno esistenziale, nella configurazione che ad esso ha dato Cass.7 giugno 2000 n.7713 (su cui si fonda la censura), non è stato dai ricorrenti chiesto nelle precedenti fasi del giudizio, onde il motivo di ricorso introduce in questa sede un tema nuovo. Per quanto attiene al danno biologico da morte, esso è stato escluso dalla sentenza impugnata, la quale ha osservato che la morte di IZ IL a causa dello scontro è stata "immediata", onde egli non ha subito un danno biologico in cui i genitori possano subentrare iure hereditatis. E' stato, poi, ritenuto insussistente il danno biologico iure کر proprio, perché "non vi è prova che la morte del figlio abbia inciso sui genitori cagionando loro un danno biologico”. La sentenza impugnata è کی conforme alla giurisprudenza di questa Corte che distingue tra la lesione del bene della vita e quella del bene della salute, riservando il danno biologico al secondo tipo di lesione (v., di recente, Cass. 2 aprile 2001 n.4783; 14 febbraio 2000 n.1633), giurisprudenza che è condivisa dal Collegio. 3.- Il terzo e quarto motivo del ricorso sono strettamente connessi perché censurano lo stesso capo della sentenza impugnata (capo d del dispositivo), relativo alla dichiarazione dell'obbligo solidale della OM ON Insurance limitato al massimale. I ricorrenti osservano che l'eccezione del limite del massimale di legge era stata rinunziata dalla parte interessata nel giudizio di appello (terzo motivo) e, inoltre (nel quarto motivo), che tale capo d) è nullo perché "in palese contrasto con la motivazione, che sancisce l'obbligo ultra-massimale 7 8 della società assicuratrice, sia pure limitatamente alla svalutazione ed interessi, nonché in palese contrasto con il capo del dispositivo" (capo c) che ha condannato la stessa società, in nome e per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, a pagare le stesse somme a cui è stato condannato il GL, onde non si comprende quale sia il "concreto comando giudiziale" del capo d). Va accolto il quarto motivo del ricorso, con il conseguente assorbimento del terzo motivo. La sentenza impugnata, nel capo d), ha dichiarato la OM ON Insurance (già GEAS, citata in nome e per conto del Fondo di Š garanzia per le vittime della strada) tenuta "nei limiti del massimale". Tale capo della sentenza è, però, contrastante con la motivazione della stessa sentenza, la quale ha ritenuto che detta società, non avendo "provveduto tempestivamente al risarcimento”, “è tenuta a corrispondere la svalutazione e gli interessi... anche oltre il limite del massimale” (§ 6). E, coerentemente con tale motivazione, il precedente capo c) del dispositivo ha condannato la OM ON Insurance, nella detta qualità, unitamente al GL, a pagare a ciascuno dei due attori la somma di L.28.122.400 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre a L.16.200.000 per il ritardato pagamento della stessa somma. Il primo dei detti due importi è il frutto della rivalutazione del danno non patrimoniale originario, liquidato dalla Corte di appello in L.8.000.000 (§ 4 della motivazione), mentre il secondo importo deriva dall'applicazione degli interessi legali sulla somma liquidata per il danno non patrimoniale, “rivalutata di anno in anno" (§ 5, parte finale della 8 9 motivazione). Quindi la condanna della OM ON Insurance contenuta nel capo c) della sentenza impugnata corrisponde all'obbligo della stessa affermato dalla sentenza impugnata nel § 6 della motivazione di corrispondere agli attori la rivalutazione e gli interessi - anche oltre il limite del massimale. Il che rende contraddittorio il diverso disposto del capo d) che va perciò annullato perché contrastante sia con la motivazione, sia con il precedente capo c) dello stesso dispositivo. L'annullamento del capo d) della sentenza impugnata, che ha limitato la condanna della OM ON Insurance al massimale, 厂 determina l'assorbimento del terzo motivo di ricorso, che censura lo { stesso capo della sentenza. 10 La cassazione del capo d) comporta una modifica del capo c), che ha condannato il GL e la società assicuratrice al pagamento delle stesse somme di denaro (e quindi senza il limite del massimale, per la seconda), senza però disporre che detta condanna è solidale, in contrasto con quanto risulta dallo stesso capo d) (che dichiara la società assicuratrice "tenuta solidalmente", sia pure, erroneamente, entro i limiti del massimale) e dalla motivazione della sentenza impugnata (§ 4, parte iniziale). L'esposta modifica del capo c) non richiede un giudizio di rinvio, rientrando nelle decisioni di merito che, non presupponendo ulteriori accertamenti di fatto, vanno adottate da questa Corte (art.384, primo comma, ultima parte, c.p.c.). I 10 Poiché la cassazione del capo d) della sentenza impugnata e la conseguente modifica del capo c) non ne alterano il sostanziale contenuto va mantenuta ferma la pronunzia sulle spese in essa contenuta. 4.- Con il quinto motivo i ricorrenti deducono "violazione dell'art.360 n.3 c.p.c. in relazione agli artt. 1227, 2055 e 2056 c.c. per avere il giudice di merito commisurato il danno subito dai genitori in proprio al concorso di colpa della vittima direttamente colpita dall'evento morte". I ricorrenti sostengono che, avendo agito iure proprio, essi sono creditori estranei all'evento che ha colpito la vittima, onde non è loro applicabile l'art. 1227 c.c. (richiamato dall'art.2056 c.c.), che limita il risarcimento per il fatto colposo del creditore. Osservano che la sentenza impugnata ha fatto riferimento all'art.2055 c.c., ma non era questa la disposizione da loro invocata. Il motivo di ricorso è infondato. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che la riduzione del risarcimento del danno per il concorso della vittima opera anche nei confronti dei congiunti della stessa che agiscono iure proprio (Cass. 29 settembre 1995 n. 10271; 30 dicembre 1971 n.3780; 18 febbraio 1971 n.430; 7 agosto 1963 n.2223; 25 luglio 1957 n.3143). Pure se detto orientamento ha suscitato qualche critica in dottrina, esso va ribadito. L'art. 1227, primo comma, riferisce al solo creditore il fatto colposo che ha concorso a cagionare il danno perché è dettato per il rapporto obbligatorio, in cui il soggetto danneggiato dall'inadempimento non può che essere il creditore. Quando la stessa norma viene richiamata per la determinazione dei danni derivati dall'illecito extracontrattuale (art.2056 10 11 c.c.), il termine creditore non può essere inteso in senso proprio, ma va interpretato in senso estensivo in modo da comprendervi anche i congiunti della vittima dello stesso illecito, la cui posizione creditoria, sorgendo in relazione al particolare rapporto con la vittima, subisce le conseguenze del concorso di colpa della stessa. La sentenza impugnata ha fatta corretta applicazione della normativa sulla determinazione del danno risarcibile, onde è irrilevante la motivazione posta a base della decisione. 5.- Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo, dichiara inammissibile il secondo motivo, rigetta gli altri motivi, cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, pronunziando nel merito, annulla il capo d) della sentenza impugnata e modifica il capo c) della stessa nel senso che la condanna del GL e della s.p.a. OM ON Insurance in esso disposta è solidale;
conferma la pronunzia sulle spese processuali contenuta nella sentenza impugnata. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 15 ottobre 2002. Il Presidente Il Relatore-Estensore Дабано de n Emuto lupoпро IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 49 DIC. 2002 innocenzo Battista Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista