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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/12/2025, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 3113/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER AM Presidente dott. UC NU Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 3113/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FRIOLO MONICA MARIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2 FROSSASCO il 14/05/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di FROSSASCO (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 23/01/2002, il 23/01/2002 e il 23/01/2002. Per_1 Per_2 Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 19/06/2020 e pubblicata in data 06/07/2020.
Con ricorso depositato il 13/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti a carico del signor . Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
[...]
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 Parte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FROSSASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro in merito a tutto ciò che era stato sancito dalla sentenza di separazione del Tribunale di Torino del 19.06.2020, nonché a rinunciare reciprocamente ad eventuali future pretese reciproche sia economiche che materiali.
DÀ ATTO che la Sig.ra rinuncia a richiedere un contributo al mantenimento e/o Parte_1 assegno Divorzile
DISPONE che il mantenimento stabilito con sentenza del 19.06.2020 cesserà con l'ultimo pagamento di €100,00 riferito al mese di dicembre 2024.
DISPONE che il sig. corrisponda direttamente alle figlie , e Parte_2 Per_1 Per_2 Per_3 l'importo di Euro 200,00 mensili ciascuna per il loro mantenimento, entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative –previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno sopportate da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa del 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino.
DISPONE che il mantenimento e le spese mediche come stabilito al punto 3 e 4 non saranno più versate e le figlie non avranno più titolo ad esigerne la corresponsione, se una delle figlie lavorando percepirà una retribuzione/rimborso a qualsivoglia titolo superiore ad Euro 700,00 mese, e cesserà definitivamente sia il mantenimento che la corresponsione delle spese mediche al compimento del venticinquesimo anno di età di , e . Per_1 Per_2 Per_3 DÀ ATTO che i coniugi con la sottoscrizione del ricorso congiunto dichiarano di rinunciare reciprocamente alla produzione nel presente procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario degli estratti bancari dell'ultimo triennio.
Spese di lite come da accordo tra le parti a carico del signor . Parte_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
UC NU ER AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER AM Presidente dott. UC NU Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 3113/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FRIOLO MONICA MARIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2 FROSSASCO il 14/05/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di FROSSASCO (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 23/01/2002, il 23/01/2002 e il 23/01/2002. Per_1 Per_2 Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 19/06/2020 e pubblicata in data 06/07/2020.
Con ricorso depositato il 13/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti a carico del signor . Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
[...]
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 Parte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FROSSASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro in merito a tutto ciò che era stato sancito dalla sentenza di separazione del Tribunale di Torino del 19.06.2020, nonché a rinunciare reciprocamente ad eventuali future pretese reciproche sia economiche che materiali.
DÀ ATTO che la Sig.ra rinuncia a richiedere un contributo al mantenimento e/o Parte_1 assegno Divorzile
DISPONE che il mantenimento stabilito con sentenza del 19.06.2020 cesserà con l'ultimo pagamento di €100,00 riferito al mese di dicembre 2024.
DISPONE che il sig. corrisponda direttamente alle figlie , e Parte_2 Per_1 Per_2 Per_3 l'importo di Euro 200,00 mensili ciascuna per il loro mantenimento, entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative –previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno sopportate da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa del 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino.
DISPONE che il mantenimento e le spese mediche come stabilito al punto 3 e 4 non saranno più versate e le figlie non avranno più titolo ad esigerne la corresponsione, se una delle figlie lavorando percepirà una retribuzione/rimborso a qualsivoglia titolo superiore ad Euro 700,00 mese, e cesserà definitivamente sia il mantenimento che la corresponsione delle spese mediche al compimento del venticinquesimo anno di età di , e . Per_1 Per_2 Per_3 DÀ ATTO che i coniugi con la sottoscrizione del ricorso congiunto dichiarano di rinunciare reciprocamente alla produzione nel presente procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario degli estratti bancari dell'ultimo triennio.
Spese di lite come da accordo tra le parti a carico del signor . Parte_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
UC NU ER AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.