Art. 26.
L'Istituto nazionale per il commercio estero, d'intesa con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, provvede alla istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione.
Per l'assolvimento di questi compiti e' istituita presso l'Istituto nazionale per il commercio estero una apposita segreteria tecnica del Comitato alla quale il Ministero del commercio con l'estero fornisce la necessaria collaborazione dei propri uffici. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
L'Istituto nazionale per il commercio estero, d'intesa con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, provvede alla istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione.
Per l'assolvimento di questi compiti e' istituita presso l'Istituto nazionale per il commercio estero una apposita segreteria tecnica del Comitato alla quale il Ministero del commercio con l'estero fornisce la necessaria collaborazione dei propri uffici. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.