Articolo 32 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206
Articolo 31Articolo 33
Versione
11 gennaio 2024
Art. 32.

Potenziamento degli uffici consolari nei Paesi
ad alta intensita' di flussi turistici verso l'Italia

1. Al fine di potenziare gli uffici consolari nei Paesi ad alta intensita' di flussi turistici verso l'Italia, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha facolta' di effettuare, nell'anno 2024, assunzioni di personale temporaneo a contratto di cui all' articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , da destinare esclusivamente a tali sedi, in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 . I contratti stipulati con il personale di cui al primo periodo cessano in ogni caso alla data del 31 dicembre 2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Entrata in vigore il 11 gennaio 2024