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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/08/2025, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 8315/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
20/06/2024
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio TAMPELLI del Foro di Cremona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
, nato a [...] il [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro CONTI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e , celebrato il 03/06/2018 e trascritto nel Registro
[...] Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Cremona (atto n. 37 - parte I - anno 2018), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69
D.P.R. n. 396/2000.
2) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
1 3) Ognuno dei due coniugi ha già provveduto a reperire la propria dimora e, pertanto, si dà atto che gli stessi hanno già trasferito le rispettive residenze rispetto a quella che
è stata la dimora abituale di Verona, via Pietro Cossali, n. 13/B, e che hanno già provveduto a dividersi i mobili e gli arredi trasferendoli nelle attuali rispettive residenze e che, pertanto, null'altro hanno da definire a riguardo.
4) I coniugi hanno già provveduto a dividere qualsiasi altro bene, compresi i depositi bancari, in comproprietà (ad eccezione di un dispositivo Kindle Paperwhite e di alcuni cartoni di materiale per hobbistica appartenente a Parte_1
e ancora in possesso di , che si impegna a restituirli
[...] Parte_2
a entro la data d'udienza); rimangono da Parte_1 regolare unicamente le spese sostenute da Parte_1 nell'ultimo periodo, spese da porsi a carico di e quantificate Parte_2 forfettariamente in complessivi € 5.000,00, somma che si Parte_2 impegna a corrispondere entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data della pronuncia della sentenza di omologa degli accordi delle parti.
5) Dare atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, in quanto sono in grado con le proprie sostanze e le proprie capacità di lavoro di fruire di un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio e che, pertanto, nulla viene reciprocamente richiesto quale contributo per il mantenimento a carico e/o in favore dell'uno o dell'altro.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
2 Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 25/08/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
3
N. 8315/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
20/06/2024
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio TAMPELLI del Foro di Cremona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
, nato a [...] il [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro CONTI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e , celebrato il 03/06/2018 e trascritto nel Registro
[...] Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Cremona (atto n. 37 - parte I - anno 2018), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69
D.P.R. n. 396/2000.
2) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
1 3) Ognuno dei due coniugi ha già provveduto a reperire la propria dimora e, pertanto, si dà atto che gli stessi hanno già trasferito le rispettive residenze rispetto a quella che
è stata la dimora abituale di Verona, via Pietro Cossali, n. 13/B, e che hanno già provveduto a dividersi i mobili e gli arredi trasferendoli nelle attuali rispettive residenze e che, pertanto, null'altro hanno da definire a riguardo.
4) I coniugi hanno già provveduto a dividere qualsiasi altro bene, compresi i depositi bancari, in comproprietà (ad eccezione di un dispositivo Kindle Paperwhite e di alcuni cartoni di materiale per hobbistica appartenente a Parte_1
e ancora in possesso di , che si impegna a restituirli
[...] Parte_2
a entro la data d'udienza); rimangono da Parte_1 regolare unicamente le spese sostenute da Parte_1 nell'ultimo periodo, spese da porsi a carico di e quantificate Parte_2 forfettariamente in complessivi € 5.000,00, somma che si Parte_2 impegna a corrispondere entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data della pronuncia della sentenza di omologa degli accordi delle parti.
5) Dare atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, in quanto sono in grado con le proprie sostanze e le proprie capacità di lavoro di fruire di un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio e che, pertanto, nulla viene reciprocamente richiesto quale contributo per il mantenimento a carico e/o in favore dell'uno o dell'altro.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
2 Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 25/08/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
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