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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 14/04/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7396/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso Presidente relatore dott.ssa Francesca Ajello Giudice dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di separazione iscritta al n. r.g. 7396/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 12 (c.f. , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti C.F._1
Ernesta Blasetti (c.f. ) e Matteo Pastore (c.f. del C.F._2 C.F._3
Foro di Trieste, con domicilio eletto nel loro studio in Trieste, via della Ginnastica n. 24. contro
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
dell'Ippodromo n. 12 (c.f. . C.F._4
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione personale
Fatto e diritto
pagina 1 di 3 1. Con ricorso depositato il 20 dicembre 2024 la signora ha chiesto al Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito e ha a Controparte_1
tale fine esposto: di aver contratto matrimonio civile in Trieste il giorno 29.10.1990
(atto di matrimonio n. 355, parte 1, anno 1990- Comune di Trieste); che dall'unione sono nati il figlio (Trieste 03.04.1990) e la figlia Persona_1 Persona_2
(Trieste 05.01.1993), entrambi maggiorenni e indipendenti;
che l'affectio coniugalis era da tempo venuta meno tra i coniugi;
che, essendo entrambi pensionati ed economicamente indipendenti la ricorrente non aveva alcuna richiesta per il proprio mantenimento, chiedeva soltanto che il marito lasciasse la casa familiare, peraltro di esclusiva proprietà della ricorrente.
2. Il giudice delegato per la trattazione ha fissato l'udienza per la personale comparizione delle parti.
3. All'udienza del 9 aprile 2025 è personalmente comparso il signor Controparte_1
dichiarando di aderire alla domanda di separazione chiesta dalla moglie e di poter avere solo un termine adeguato per lasciare la casa familiare.
4. Il giudice delegato ha adottato ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. il seguente provvedimento: autorizza i coniugi a vivere separati;
dispone che il sig CP_1
rilasci l'abitazione entro il 31 luglio 2025; quindi, preso atto dell'assenza di richieste economiche, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
****
La separazione va senz'altro pronunciata essendo venuta meno la vicendevole affezione che rende possibile la comunanza di vita tra i coniugi come gli stessi hanno confermato comparendo personalmente davanti al giudice delegato per la trattazione e dimostrando di non volersi riconciliare;
non essendovi alcuna richiesta di ordine economico, la separazione va pronunciata con mero ordine all'ufficiale di stato civile del Comune di Trieste, luogo dove è stato celebrato il matrimonio, di procedere all'annotazione della sentenza, senza alcuna spesa da porsi a carico del resistente che ha aderito alla domanda di separazione (così consentendo la decorrenza del solo termine di mesi sei dal provvedimento adottato il 9 aprile 2025 per la pronuncia di divorzio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste così provvede: pagina 2 di 3 pronuncia la separazione personale tra i coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Nulla sulle spese.
Dispone che l' Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste proceda all'annotazione della sentenza.
Trieste, 12/04/2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso Presidente relatore dott.ssa Francesca Ajello Giudice dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di separazione iscritta al n. r.g. 7396/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 12 (c.f. , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti C.F._1
Ernesta Blasetti (c.f. ) e Matteo Pastore (c.f. del C.F._2 C.F._3
Foro di Trieste, con domicilio eletto nel loro studio in Trieste, via della Ginnastica n. 24. contro
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
dell'Ippodromo n. 12 (c.f. . C.F._4
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione personale
Fatto e diritto
pagina 1 di 3 1. Con ricorso depositato il 20 dicembre 2024 la signora ha chiesto al Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito e ha a Controparte_1
tale fine esposto: di aver contratto matrimonio civile in Trieste il giorno 29.10.1990
(atto di matrimonio n. 355, parte 1, anno 1990- Comune di Trieste); che dall'unione sono nati il figlio (Trieste 03.04.1990) e la figlia Persona_1 Persona_2
(Trieste 05.01.1993), entrambi maggiorenni e indipendenti;
che l'affectio coniugalis era da tempo venuta meno tra i coniugi;
che, essendo entrambi pensionati ed economicamente indipendenti la ricorrente non aveva alcuna richiesta per il proprio mantenimento, chiedeva soltanto che il marito lasciasse la casa familiare, peraltro di esclusiva proprietà della ricorrente.
2. Il giudice delegato per la trattazione ha fissato l'udienza per la personale comparizione delle parti.
3. All'udienza del 9 aprile 2025 è personalmente comparso il signor Controparte_1
dichiarando di aderire alla domanda di separazione chiesta dalla moglie e di poter avere solo un termine adeguato per lasciare la casa familiare.
4. Il giudice delegato ha adottato ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. il seguente provvedimento: autorizza i coniugi a vivere separati;
dispone che il sig CP_1
rilasci l'abitazione entro il 31 luglio 2025; quindi, preso atto dell'assenza di richieste economiche, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
****
La separazione va senz'altro pronunciata essendo venuta meno la vicendevole affezione che rende possibile la comunanza di vita tra i coniugi come gli stessi hanno confermato comparendo personalmente davanti al giudice delegato per la trattazione e dimostrando di non volersi riconciliare;
non essendovi alcuna richiesta di ordine economico, la separazione va pronunciata con mero ordine all'ufficiale di stato civile del Comune di Trieste, luogo dove è stato celebrato il matrimonio, di procedere all'annotazione della sentenza, senza alcuna spesa da porsi a carico del resistente che ha aderito alla domanda di separazione (così consentendo la decorrenza del solo termine di mesi sei dal provvedimento adottato il 9 aprile 2025 per la pronuncia di divorzio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste così provvede: pagina 2 di 3 pronuncia la separazione personale tra i coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Nulla sulle spese.
Dispone che l' Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste proceda all'annotazione della sentenza.
Trieste, 12/04/2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso
pagina 3 di 3